TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 06/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6308 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto _1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Maria Francesca Cavaliere
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2023, – premesso di aver _1
lavorato con contratto di apprendistato dal 2.2.1998 al 31.1.2001, con la qualifica di magazziniere, alle dipendenze della Controparte_2
(d'ora innanzi anche solo , quale società
[...] CP_1 esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di macchine, macchinari, attrezzature per le miniere, cave, edilizia e genio civile, nuove ed usate, autovetture ed autocarri nuovi ed usati, pneumatici, lubrificanti, ricambi ed accessori, import export dei prodotti, officina meccanica per riparazioni, noleggio macchinari industriali”, e dall'1.1.2001, sempre alle dipendenze della predetta società, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato amministrativo, e ciò sino al 29.4.2022 – adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, esponendo: che, per tutto il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della aveva disbrigato le mansioni appartenenti al livello quadro Q del C.C.N.L. per i CP_1 dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, anziché quelle, di formale inquadramento, rientranti nel livello 2° di detto C.C.N.L.; che, infatti, sin dall'inizio del rapporto di lavoro egli aveva svolto la funzione di “addetto agli acquisti e alle vendite dei ricambi, alla gestione logistica del magazzino, alla compilazione delle fatture, all'organizzazione del lavoro di assistenza interna ed esterna, addetto allo sviluppo e all'implementazione dei nuovi processi per migliorare l'area Aftersales, addetto allo sviluppo
e all'implementazione di nuove strategie per aumentare la fidelizzazione dei clienti e la loro
Customer Satisfaction e addetto alla gestione e incentivazione delle risorse nell'area di business”, esercitando, pertanto, funzioni ad alto contenuto professionale, con responsabilità di direzione ed organizzazione esecutiva, sovraintendendo alle unità produttive e con autonomia operativa nell'ambito delle diverse attività poste in essere;
che egli aveva sempre osservato l'orario di lavoro ivi descritto (vale a dire, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con rientro pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 19.30, e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per un numero complessivo di ore settimanali pari a n. 55 ore, di cui n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 15 ore di lavoro straordinario); che, per il periodo dal 2.2.1998 fino al
31.7.2011, aveva sempre percepito un assegno personale lordo, secondo gli importi crescenti ivi precisati (euro 45,00 da luglio 2002 a dicembre 2005; euro 100,00 da gennaio 2006 ad aprile 2006; euro 200,00 da maggio 2006 a giugno 2006; euro 300,00 da luglio 2006 a gennaio 2007; euro 420,00 da febbraio 2007 ad aprile 2007; euro 520,00 da maggio 2007 a luglio 2011); che tale assegno, pur essendo divenuto un elemento fisso in busta paga, non gli era stato più corrisposto a partire da agosto 2011.
Tanto esposto in punto di fatto, ed allegato l'inadempimento di parte datoriale, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che, per il periodo dal 02.02.1998 al
29.04.2022, il sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della _1 [...]
con Controparte_2
inquadramento nel livello Q del C.C.N.L.; 2) accerti e dichiari che il sig. , per il _1
periodo dal 02.02.1998 al 29.04.2022, ha lavorato per n. 55 ore settimanali, di cui n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 15 ore di lavoro straordinario alle dipendenze della
[...]
3) accerti e Controparte_2
dichiari che il sig. ha diritto al compenso per differenze retributive per mansioni _1
superiori, differenze retributive per lavoro ordinario eccedente le n. 40 ore settimanali, TFR e ulteriori spettanze economiche di fine rapporto dal 02.02.1998 al 29.04.2022, e, per l'effetto,
4) condanni la Controparte_2
al pagamento, in favore del sig. di a) €. 153.997,98 a
[...] _1
2 titolo di differenze retributive per il descritto passaggio dal livello II C.C.N.L. al livello Q e a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario eccedente le n. 40 ore settimanali dal
02.02.1998 al 29.04.2022, b) €. 13.885,83 a titolo di differenze TFR e ulteriori spettanze economiche di fine rapporto, oltre tutti gli accessori di legge maturati dalle singole scadenze al saldo per una somma complessiva pari ad €. 167.883,81; c) Il tutto con vittoria nelle spese legali, con distrazione al sottoscritto procuratore in quanto antistatario, tenuto conto dell'art.
4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU
n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la società convenuta, contestando, con varie argomentazioni, la fondatezza del ricorso.
Tentata vanamente la conciliazione della lite ed espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 6.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea, finalizzata ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del dedotto esercizio di mansioni superiori, è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in materia di mansioni superiori, il Giudice deve seguire un procedimento articolato in tre fasi successive ovvero: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
Sez. Lav. n. 26233/2008; Cass. Sez. Lav. n. 5128/2007; Cass. Sez. Lav. 20284/2009; Cass.
Sez. Lav. n. 20272/2010; Cass. Sez. Lav. n. 24360/2014).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì
3 espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. Lav. n. 8025/2003).
A ciò si aggiunga che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. Sez. Lav. n. 6238 del 3.5.2001).
2.2. Sulla scorta di tali principi occorre procedere alla disamina delle declaratorie contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Orbene, rientrano nel livello 2° - ovvero quello di formale inquadramento del ricorrente - i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Tra i profili elencati, in via esemplificativa, dalla disposizione contrattuale (v. art. 113 del
C.C.N.L.) ed aventi maggiore affinità con le mansioni in concreto prestate da (di _1
cui appresso si dirà), la declaratoria annovera le figure del “consegnatario responsabile di magazzino” e del “programmatore di officina”, ossia “il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina”.
Tali compiti – giova precisarlo – sono stati svolti dall'odierno ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro, come esplicitamente affermato dalla parte resistente nella memoria di costituzione (v. pag. 3), e ciò ad onta del diverso (ed inferiore) inquadramento contrattuale inizialmente operato dalla società datrice (dapprima nel 4° livello e, poi, a partire dall'1.1.2003, nel 3° livello del C.C.N.L. di settore).
Fatta questa precisazione e proseguendo nell'indagine, si osserva che appartengono, invece, alla categoria dei quadri – rivendicata, nella specie, dal ricorrente – “i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi
4 dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse
e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico- tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”.
2.3. Orbene, com'è evidente alla stregua delle declaratorie innanzi riportate, i tratti distintivi e qualificanti del quadro risiedono, in estrema sintesi, nel continuativo esercizio di funzioni direttive che si connotano per la “rilevante importanza” ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali, nell'assunzione di una posizione di autonomia anche nei confronti del datore di lavoro e nell'alto livello di responsabilità (pure in ordine ai risultati), oltre che nella “particolare complessità operativa” e nella “elevata professionalità di tipo specialistico”, laddove l'autonomia che caratterizza le mansioni riconducibili al livello 2° si esplica su un piano meramente operativo e/o con funzioni di coordinamento e controllo del personale, senza margini di discrezionalità decisionale ed in assenza di qualsivoglia potere d'iniziativa.
2.4. Ripercorrendo, quindi, gli esiti dell'espletata istruttoria, ritiene il Tribunale che il ricorrente – seppur onerato in tal senso (ex art. 2697, comma 1, cod. civ.) – non abbia fornito prova adeguata del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
Ed invero, la teste , dipendente della “dal 1993 sino a gennaio del Testimone_1 CP_1
2023”, dopo aver dichiarato di aver prestato attività lavorativa nella segreteria dell'ufficio commerciale e di aver assunto, a decorrere dal 2010, “limitate funzioni amministrative”, ha reso una deposizione del seguente tenore: “ADR: Sul capitolo 1), il ricorrente gestiva il magazzino, si occupava della logistica, gestiva gli interventi esterni degli operai, procurava i ricambi occorrenti per l'assistenza esterna, coordinava gli operai dando loro istruzioni. Ad esempio, se chiamava un cliente per un guasto al veicolo, il sig. faceva una _1
diagnosi da remoto tramite un software informatico oppure recandosi sul posto presso il cliente, dopo di che, riscontrato il problema, reperiva i ricambi necessari dando indicazioni agli operai per il relativo intervento. Si occupava, altresì, dell'acquisto e della vendita dei pezzi di ricambio, anche al banco, nonché della compilazione delle fatture e dei documenti di
5 trasporto. Era pure addetto all'inventario del magazzino. Svolgeva anche indagini presso le case madri proponendo offerte personalizzate ai clienti. ADR: Rientrano nell'area Aftersales tutte le attività compiute dopo l'acquisto della macchina. ADR: Tutte le attività prima descritte venivano svolte solo da , sebbene coadiuvato da un collega, _1 Per_1
il quale seguiva le sue direttive” (verbale di udienza del 6.6.2024).
[...]
Dalla testimonianza sopra trascritta si evince che svolgeva essenzialmente _1 compiti di coordinamento e controllo degli operai addetti all'assistenza delle macchine vendute dalla pianificando gli interventi di riparazione, gestendo il magazzino, CP_1
compilando fatture e proponendo offerte ai clienti.
Di segno sostanzialmente conforme s'appalesano le dichiarazioni del teste Testimone_2
.
[...]
Più in dettaglio, il predetto teste – già dipendente della in qualità di addetto al settore CP_1
commerciale – ha riferito che “il ricorrente si occupava degli acquisti e delle vendite dei ricambi, della gestione della forza lavoro dell'officina, nel senso che coordinava gli interventi da effettuare in base ai reclami che arrivavano, al fine di garantire un servizio di assistenza.
Inoltre, era lui che intratteneva contatti con i rappresentanti delle case mandanti. Si interfacciava, pertanto, con i responsabili delle case costruttrici”, aggiungendo che
“riceveva anche i rapporti di lavoro eseguiti, sia esterni che interni, dall'officina _1
e quindi provvedeva all'emissione delle fatture per il pagamento dei servizi resi”.
Il medesimo testimone ha pure confermato il capitolo 2) del ricorso (“vero è che il
è stato a) Addetto agli acquisti e alle vendite dei ricambi: nel senso che si _1 occupava dell'acquisto e della successiva vendita dei pezzi di ricambio, come filtri, lubrificanti, materiali d'usura, parti elettriche e meccaniche, anche di carrozzeria, minipale, miniescavatori, pale ed escavatori gommati, gru, rulli compattatori e carrelli elevatori;
b)
Addetto alla Gestione logistica del magazzino: nel senso che provvedeva all'acquisto e alla vendita di parti di ricambio al banco, anche per finalità dedicate alla riparazione delle macchine ricoverate in officina o presso il cliente. In particolare, sin dalla fase iniziale, era il
ad occuparsi personalmente ed interamente di questa procedura: individuava la _1
macchina oggetto di riparazione, organizzava i possibili ricambi da effettuare, ravvisando, poi, tutte le modalità di risoluzione della problematica. Infine, impartiva, di conseguenza, ordini e direttive ai magazzinieri ai fini della riparazione delle macchine e il loro successivo acquisto da parte dei clienti…; c) Addetto all'inventario del magazzino;
d) Addetto alla compilazione delle fatture e all'organizzazione del lavoro di assistenza interna ed esterna: nel senso che si occupava personalmente della compilazione delle fatture ed era l'unico
6 deputato alla vendita e all'assistenza interna ed esterna;
e) Addetto allo sviluppo e all'implementazione dei nuovi processi per migliorare l'area Aftersales2 : nel senso che … che curava personalmente tutti gli aspetti centrali rivolti alla ricambistica e alla garanzia dei prodotti rivolti al consumatore, come, ad esempio, le diverse attività di supporto (non solo in presenza ma anche da remoto), la riparazione e, non da ultimo, gli interventi di upgrade
(modifiche e innovazioni a macchine già presenti presso il cliente); f) Addetto allo sviluppo e all'implementazione di nuove strategie per aumentare la fidelizzazione dei Clienti e la loro
Customer Satisfaction: nel senso che proponeva personalmente offerte competitive sul mercato alle aziende, garantendo offerte personalizzate e calibrate sulle esigenze personali dei clienti”), asserendo, altresì, che “il ricorrente, in rappresentanza dell'azienda, si recava all'estero, specie in Svezia, per partecipare a riunioni con i Services Manager della Volvo e di altre case automobilistiche. A queste riunioni il sig. si recava da solo” (cfr. _1
verbale di udienza del 3.10.2024).
A simili dichiarazioni, apparentemente confermative della prospettazione attorea, si affiancano, tuttavia, le successive precisazioni di , le quali inducono ad escludere Tes_2 che godesse di quell'autonomia decisionale e di quel livello di responsabilità che, _1
come detto, integrano gli elementi qualificanti della categoria superiore.
Nei seguenti termini s'è, infatti, espresso il predetto testimone: “ADR: Il ricorrente non poteva gestire in autonomia gli acquisti che comportavano rilevanti impegni di spesa. ADR:
Il ricorrente non aveva il potere di impartire autonomamente disposizioni di bonifico, non emetteva assegni, né, tantomeno, aveva poteri di firma, non avendo alcuna procura in tal senso. ADR: Il ricorrente accordava anche sconti ai clienti, nei limiti di quanto imposto dall'azienda. Sicuramente c'era un range compreso tra un minimo e un massimo fissati dall'azienda, entro il quale il ricorrente poteva accordare sconti. Per sconti eccezionali, in caso di ricambi aventi un prezzo particolarmente oneroso, si interfacciava con la direzione aziendale”.
Com'è evidente, l'autonomia di cui fruiva il ricorrente era meramente operativa e si estrinsecava solo nei settori di abituale adibizione (vale a dire, quelli dell'officina e del magazzino), attraverso l'esercizio dei poteri di coordinamento degli operai, senza alcun margine di discrezionalità decisionale, con particolare riferimento ai prezzi (fissati dal datore sulla base di listini) ed agli sconti (praticati ai clienti entro i limiti imposti dalla direzione aziendale).
Anche il teste dipendente della dal 13.10.2003, con qualifica e Persona_1 CP_1 mansioni di magazziniere, ha confermato che “il ricorrente ha svolto sin dall'inizio del suo
7 rapporto di lavoro la funzione di addetto agli acquisti e alle vendite dei ricambi, alla gestione logistica del magazzino e alla compilazione delle fatture”, puntualizzando che “ciò avveniva sotto le direttive, dapprima, di e, poi, di Controparte_2 CP_2
. Parte_2
Secondo quanto ulteriormente riferito dal teste, “Quando c'erano delle macchine da riparare, gli operai facevano la lista dei ricambi e sviluppava i preventivi _1 che sottoponeva all'attenzione dei signori , soprattutto quando si trattava di CP_2
preventivi per somme elevate. Non si interfacciava con i signori solo quando si CP_2 trattava di preventivi per esborsi modesti. Non mi risulta che abbia svolto attività nell'area
Business”.
Il teste ha soggiunto che “c'era un listino prezzi relativo ai ricambi auto”, precisando Per_1 quanto segue: “…quando arrivavano macchine da riparare, si rivolgeva ai _1 SI.ri . Quindi, individuava, d'intesa con , il CP_2 _1 CP_2
personale da adibire alle attività di riparazione, predisponeva la lista dei pezzi di ricambio nonché il preventivo di spesa, che sottoponeva poi all'attenzione del titolare. Era comunque il legale rappresentante a stabilire se ed in quali limiti si poteva procedere alle attività di riparazione e a stabilire eventuali sconti da praticare ai clienti, preciso sconti in più rispetto
a quelli che di norma venivano praticati. L'individuazione delle singole problematiche di carattere meccanico era effettuata dall'operaio specializzato e il sig. lo _1
coadiuvava. ADR: Confermo la circostanza di cui alla lettera d), precisando che detta attività era svolta sotto le direttive di (verbale di udienza del 3.10.2024). Controparte_2
In definitiva, anche la testimonianza di avvalora quanto sopra esplicitato circa Per_1
l'assenza di qualsivoglia profilo di autonomia decisionale e/o di responsabilità di risultato in capo all'odierno ricorrente.
2.5. Per altro verso, la prova dell'espletamento di mansioni superiori non può certo trarsi, come affermato dal ricorrente nelle note difensive depositate in data 25.11.2024, dalla continuativa erogazione, nei periodi indicati in ricorso, di un assegno ad personam d'importo progressivamente crescente.
Difatti, la “causale” di detto emolumento, neppure esplicitata nel ricorso introduttivo, è rimasta del tutto indimostrata, non avendo i testimoni riferito alcunchè in tal senso.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne i prospetti paga, ove è riportata unicamente la voce “ASS. PERS.” (v. doc. 6, fascicolo di parte ricorrente).
Ad ogni buon conto, la teste ha dichiarato che “Tutti i dipendenti, compreso il ES
, hanno percepito un assegno premiale, d'importo crescente, per quanto mi _1
8 riguarda a decorrere dall'assunzione”, aggiungendo che “Detto assegno, a partire dal 2011, non venne più concesso a nessuno, ad eccezione di due dipendenti”.
Si trattava dunque di un emolumento corrisposto dall'azienda alla generalità dei suoi dipendenti, verosimilmente in un'ottica premiale, ma senza alcun collegamento causale con le specifiche mansioni disimpegnate.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda finalizzata ad ottenere la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento rivendicato non può trovare accoglimento.
3. La residua domanda attorea, avente ad oggetto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive relative al lavoro straordinario asseritamente prestato,
è, invece, fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che l'onere probatorio sul punto investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nell'escludere che il Giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. n. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici.
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Alla valutazione equitativa, infatti, può farsi ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. n. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il
Giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
(Cass. nn. 5411/1981, 57/1984, 3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).
3.2. Nella specie, la teste ha riferito: “ADR: L'orario di lavoro del ricorrente andava ES
dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8:00 alle
13:00. Questi orari, talvolta, potevano sforare in avanti. ADR: Il mio orario di lavoro coincideva, anche se, al pomeriggio, riprendevo alle 15:00”.
9 Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “ADR: Sul capitolo 3), l'orario di lavoro Tes_2
del ricorrente era il seguente: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Il sabato dalle 08:00 alle 13:00. Si trattava di orari che venivano comunque sforati quasi abitualmente”.
Da ultimo, il teste ha affermato: “ADR: Sul capitolo 3), l'orario di lavoro del Per_1
ricorrente andava dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, dal lunedì al venerdì. Il sabato, dalle 8:00 alle 13:00. Preciso che, nei mesi di luglio, agosto e settembre, il sabato non si lavorava”.
Com'è evidente, le deposizioni testimoniali sostanzialmente convergono, presentando solo marginali difformità.
S'intente privilegiare, tuttavia, la testimonianza del teste , giacchè le mansioni di Per_1
magazziniere da costui disbrigate disvelano una cognizione personale e diretta dell'orario di lavoro del ricorrente.
Alla luce di quanto precede, può dirsi dimostrato che abbia osservato, _1 per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'orario sopra descritto, ovvero dalle 8:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 19:00, dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00 (ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e settembre).
3.3. L'assunto della resistente, secondo cui “ aveva concordato con i dipendenti di CP_1
retribuire il lavoro straordinario prestato con un sistema di pagamento a forfait attraverso, appunto, la corresponsione di un assegno personale” (così, nelle note difensive autorizzate, pag. 8), s'appalesa, invece, indimostrato, non essendovi prova di una pattuizione o di una disposizione datoriale che prevedesse un numero minimo di ore di lavoro straordinario retribuito, indipendentemente dalla prova dell'avvenuta effettiva prestazione lavorativa.
La residua difesa svolta dalla nelle note difensive (non autorizzate) depositate in CP_1 data 16.2.2025 e sviluppata argomentando dall'art. 148 del C.C.N.L. IO
(secondo cui “Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci”) è, parimenti, infondata.
Ed invero, in disparte l'orientamento di legittimità evocato nelle suddette note, siccome formatosi in materia di pubblico impiego privatizzato e, come tale, inconferente nella fattispecie in esame, vi è che, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Nel caso in esame, non è sorta specifica contestazione sul fatto che, negli orari riferiti dai testimoni, il ricorrente fosse continuativamente presente sul posto di lavoro, a disposizione del
10 datore e nell'esercizio della sua attività, essendo stata adombrata, per la prima volta, solo nelle difese da ultimo spiegate dalla S.M.I..A. la circostanza che “il si attardasse per _1
recuperare il tempo sottratto alle mansioni lavorative quotidiane in conseguenza dei ripetuti allontanamenti, per esigenze personali, dal posto di lavoro durante la giornata o ancora, piuttosto, che si attardasse in azienda per fini privati, quali l'utilizzo della rete aziendale per la navigazione ad alta velocità, l'utilizzo della linea telefonica aziendale per ricerche e/o acquisti personali” (così, a pag. 3 delle note depositate il 16.2.2025).
Non essendovi prova che la prestazione sia stata eseguita insciente vel prohibente domino e ben potendo il consenso del datore essere soltanto implicito, non può dunque negarsi nella fattispecie il diritto del lavoratore al pagamento del compenso per il lavoro eccedente il normale orario settimanale, a prescindere dal superamento dei limiti di liceità del ricorso alle prestazioni straordinarie (cfr., in tal senso, peraltro proprio in tema di pubblico impiego privatizzato, Cass. Sez. Lav. n. 31352/2024).
3.4. Ai fini della quantificazione, soccorrono i conteggi riformulati dal ricorrente in ossequio ai criteri enunciati nell'ordinanza del 5.12.2024.
Più in dettaglio, il credito per differenze retributive è stato ricalcolato in misura di euro
127.023,59, valorizzando le prestazioni straordinarie sulla scorta del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario tempo per tempo vigente, con una maggiorazione del 15% dalla 41^ alla 48^ ora settimanale ed una maggiorazione del 20% per le ulteriori, tenuto conto, a tal fine, di una paga oraria relativa al 2° livello contrattuale.
Il credito vantato a titolo di trattamento di fine rapporto (quale differenza rispetto all'importo già liquidato con sentenza in atti n. 1992/2024, resa da questo Tribunale all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2022 promosso dalla S.M.I.A. nei confronti dell'odierno ricorrente) ammonta, invece, ad euro 11.656,25.
E' appena il caso di evidenziare che, sotto il profilo strettamente contabile, i conteggi non sono stati investiti da osservazioni di sorta, dovendosi rammentare che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. Sez. Lav. n. 5949/2018) e che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha
11 una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"” (Cass. Sez. Lav. n. 29236/2017).
Ne consegue che i conteggi predisposti dal ricorrente – non contestati, come detto, neppure genericamente dalla resistente – ben possono essere recepiti e posti a fondamento della decisione, siccome esenti da vizi logici e di metodo ed aderenti alle previsioni del C.C.N.L. di settore.
3.5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, non resta che condannare la Controparte_2
al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro _1
138.680,20, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, di cui euro 127.032,95 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed euro 11.656,25 a titolo di differenza per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite vengono compensate in misura di 1/3, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso.
Nel resto, tali spese seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6308/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di _1
della complessiva somma di euro 138.680,20, al lordo delle ritenute fiscali e
[...]
previdenziali di legge, di cui euro 127.032,95 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed euro 11.656,25 a titolo di differenza per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa in misura di 1/3 le spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro 7.368,90;
12 d) condanna la parte resistente alla refusione della residua quota di spese, pari ad euro
4.912,60, oltre contributo unificato nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 06/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 06/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6308 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto _1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Maria Francesca Cavaliere
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.7.2023, – premesso di aver _1
lavorato con contratto di apprendistato dal 2.2.1998 al 31.1.2001, con la qualifica di magazziniere, alle dipendenze della Controparte_2
(d'ora innanzi anche solo , quale società
[...] CP_1 esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di macchine, macchinari, attrezzature per le miniere, cave, edilizia e genio civile, nuove ed usate, autovetture ed autocarri nuovi ed usati, pneumatici, lubrificanti, ricambi ed accessori, import export dei prodotti, officina meccanica per riparazioni, noleggio macchinari industriali”, e dall'1.1.2001, sempre alle dipendenze della predetta società, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato amministrativo, e ciò sino al 29.4.2022 – adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, esponendo: che, per tutto il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della aveva disbrigato le mansioni appartenenti al livello quadro Q del C.C.N.L. per i CP_1 dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, anziché quelle, di formale inquadramento, rientranti nel livello 2° di detto C.C.N.L.; che, infatti, sin dall'inizio del rapporto di lavoro egli aveva svolto la funzione di “addetto agli acquisti e alle vendite dei ricambi, alla gestione logistica del magazzino, alla compilazione delle fatture, all'organizzazione del lavoro di assistenza interna ed esterna, addetto allo sviluppo e all'implementazione dei nuovi processi per migliorare l'area Aftersales, addetto allo sviluppo
e all'implementazione di nuove strategie per aumentare la fidelizzazione dei clienti e la loro
Customer Satisfaction e addetto alla gestione e incentivazione delle risorse nell'area di business”, esercitando, pertanto, funzioni ad alto contenuto professionale, con responsabilità di direzione ed organizzazione esecutiva, sovraintendendo alle unità produttive e con autonomia operativa nell'ambito delle diverse attività poste in essere;
che egli aveva sempre osservato l'orario di lavoro ivi descritto (vale a dire, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con rientro pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 19.30, e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per un numero complessivo di ore settimanali pari a n. 55 ore, di cui n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 15 ore di lavoro straordinario); che, per il periodo dal 2.2.1998 fino al
31.7.2011, aveva sempre percepito un assegno personale lordo, secondo gli importi crescenti ivi precisati (euro 45,00 da luglio 2002 a dicembre 2005; euro 100,00 da gennaio 2006 ad aprile 2006; euro 200,00 da maggio 2006 a giugno 2006; euro 300,00 da luglio 2006 a gennaio 2007; euro 420,00 da febbraio 2007 ad aprile 2007; euro 520,00 da maggio 2007 a luglio 2011); che tale assegno, pur essendo divenuto un elemento fisso in busta paga, non gli era stato più corrisposto a partire da agosto 2011.
Tanto esposto in punto di fatto, ed allegato l'inadempimento di parte datoriale, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che, per il periodo dal 02.02.1998 al
29.04.2022, il sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della _1 [...]
con Controparte_2
inquadramento nel livello Q del C.C.N.L.; 2) accerti e dichiari che il sig. , per il _1
periodo dal 02.02.1998 al 29.04.2022, ha lavorato per n. 55 ore settimanali, di cui n. 40 ore di lavoro ordinario e n. 15 ore di lavoro straordinario alle dipendenze della
[...]
3) accerti e Controparte_2
dichiari che il sig. ha diritto al compenso per differenze retributive per mansioni _1
superiori, differenze retributive per lavoro ordinario eccedente le n. 40 ore settimanali, TFR e ulteriori spettanze economiche di fine rapporto dal 02.02.1998 al 29.04.2022, e, per l'effetto,
4) condanni la Controparte_2
al pagamento, in favore del sig. di a) €. 153.997,98 a
[...] _1
2 titolo di differenze retributive per il descritto passaggio dal livello II C.C.N.L. al livello Q e a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario eccedente le n. 40 ore settimanali dal
02.02.1998 al 29.04.2022, b) €. 13.885,83 a titolo di differenze TFR e ulteriori spettanze economiche di fine rapporto, oltre tutti gli accessori di legge maturati dalle singole scadenze al saldo per una somma complessiva pari ad €. 167.883,81; c) Il tutto con vittoria nelle spese legali, con distrazione al sottoscritto procuratore in quanto antistatario, tenuto conto dell'art.
4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU
n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto””.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la società convenuta, contestando, con varie argomentazioni, la fondatezza del ricorso.
Tentata vanamente la conciliazione della lite ed espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 6.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea, finalizzata ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del dedotto esercizio di mansioni superiori, è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in materia di mansioni superiori, il Giudice deve seguire un procedimento articolato in tre fasi successive ovvero: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
Sez. Lav. n. 26233/2008; Cass. Sez. Lav. n. 5128/2007; Cass. Sez. Lav. 20284/2009; Cass.
Sez. Lav. n. 20272/2010; Cass. Sez. Lav. n. 24360/2014).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì
3 espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. Lav. n. 8025/2003).
A ciò si aggiunga che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. Sez. Lav. n. 6238 del 3.5.2001).
2.2. Sulla scorta di tali principi occorre procedere alla disamina delle declaratorie contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Orbene, rientrano nel livello 2° - ovvero quello di formale inquadramento del ricorrente - i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Tra i profili elencati, in via esemplificativa, dalla disposizione contrattuale (v. art. 113 del
C.C.N.L.) ed aventi maggiore affinità con le mansioni in concreto prestate da (di _1
cui appresso si dirà), la declaratoria annovera le figure del “consegnatario responsabile di magazzino” e del “programmatore di officina”, ossia “il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina”.
Tali compiti – giova precisarlo – sono stati svolti dall'odierno ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro, come esplicitamente affermato dalla parte resistente nella memoria di costituzione (v. pag. 3), e ciò ad onta del diverso (ed inferiore) inquadramento contrattuale inizialmente operato dalla società datrice (dapprima nel 4° livello e, poi, a partire dall'1.1.2003, nel 3° livello del C.C.N.L. di settore).
Fatta questa precisazione e proseguendo nell'indagine, si osserva che appartengono, invece, alla categoria dei quadri – rivendicata, nella specie, dal ricorrente – “i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi
4 dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse
e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, ovvero siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico- tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”.
2.3. Orbene, com'è evidente alla stregua delle declaratorie innanzi riportate, i tratti distintivi e qualificanti del quadro risiedono, in estrema sintesi, nel continuativo esercizio di funzioni direttive che si connotano per la “rilevante importanza” ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali, nell'assunzione di una posizione di autonomia anche nei confronti del datore di lavoro e nell'alto livello di responsabilità (pure in ordine ai risultati), oltre che nella “particolare complessità operativa” e nella “elevata professionalità di tipo specialistico”, laddove l'autonomia che caratterizza le mansioni riconducibili al livello 2° si esplica su un piano meramente operativo e/o con funzioni di coordinamento e controllo del personale, senza margini di discrezionalità decisionale ed in assenza di qualsivoglia potere d'iniziativa.
2.4. Ripercorrendo, quindi, gli esiti dell'espletata istruttoria, ritiene il Tribunale che il ricorrente – seppur onerato in tal senso (ex art. 2697, comma 1, cod. civ.) – non abbia fornito prova adeguata del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
Ed invero, la teste , dipendente della “dal 1993 sino a gennaio del Testimone_1 CP_1
2023”, dopo aver dichiarato di aver prestato attività lavorativa nella segreteria dell'ufficio commerciale e di aver assunto, a decorrere dal 2010, “limitate funzioni amministrative”, ha reso una deposizione del seguente tenore: “ADR: Sul capitolo 1), il ricorrente gestiva il magazzino, si occupava della logistica, gestiva gli interventi esterni degli operai, procurava i ricambi occorrenti per l'assistenza esterna, coordinava gli operai dando loro istruzioni. Ad esempio, se chiamava un cliente per un guasto al veicolo, il sig. faceva una _1
diagnosi da remoto tramite un software informatico oppure recandosi sul posto presso il cliente, dopo di che, riscontrato il problema, reperiva i ricambi necessari dando indicazioni agli operai per il relativo intervento. Si occupava, altresì, dell'acquisto e della vendita dei pezzi di ricambio, anche al banco, nonché della compilazione delle fatture e dei documenti di
5 trasporto. Era pure addetto all'inventario del magazzino. Svolgeva anche indagini presso le case madri proponendo offerte personalizzate ai clienti. ADR: Rientrano nell'area Aftersales tutte le attività compiute dopo l'acquisto della macchina. ADR: Tutte le attività prima descritte venivano svolte solo da , sebbene coadiuvato da un collega, _1 Per_1
il quale seguiva le sue direttive” (verbale di udienza del 6.6.2024).
[...]
Dalla testimonianza sopra trascritta si evince che svolgeva essenzialmente _1 compiti di coordinamento e controllo degli operai addetti all'assistenza delle macchine vendute dalla pianificando gli interventi di riparazione, gestendo il magazzino, CP_1
compilando fatture e proponendo offerte ai clienti.
Di segno sostanzialmente conforme s'appalesano le dichiarazioni del teste Testimone_2
.
[...]
Più in dettaglio, il predetto teste – già dipendente della in qualità di addetto al settore CP_1
commerciale – ha riferito che “il ricorrente si occupava degli acquisti e delle vendite dei ricambi, della gestione della forza lavoro dell'officina, nel senso che coordinava gli interventi da effettuare in base ai reclami che arrivavano, al fine di garantire un servizio di assistenza.
Inoltre, era lui che intratteneva contatti con i rappresentanti delle case mandanti. Si interfacciava, pertanto, con i responsabili delle case costruttrici”, aggiungendo che
“riceveva anche i rapporti di lavoro eseguiti, sia esterni che interni, dall'officina _1
e quindi provvedeva all'emissione delle fatture per il pagamento dei servizi resi”.
Il medesimo testimone ha pure confermato il capitolo 2) del ricorso (“vero è che il
è stato a) Addetto agli acquisti e alle vendite dei ricambi: nel senso che si _1 occupava dell'acquisto e della successiva vendita dei pezzi di ricambio, come filtri, lubrificanti, materiali d'usura, parti elettriche e meccaniche, anche di carrozzeria, minipale, miniescavatori, pale ed escavatori gommati, gru, rulli compattatori e carrelli elevatori;
b)
Addetto alla Gestione logistica del magazzino: nel senso che provvedeva all'acquisto e alla vendita di parti di ricambio al banco, anche per finalità dedicate alla riparazione delle macchine ricoverate in officina o presso il cliente. In particolare, sin dalla fase iniziale, era il
ad occuparsi personalmente ed interamente di questa procedura: individuava la _1
macchina oggetto di riparazione, organizzava i possibili ricambi da effettuare, ravvisando, poi, tutte le modalità di risoluzione della problematica. Infine, impartiva, di conseguenza, ordini e direttive ai magazzinieri ai fini della riparazione delle macchine e il loro successivo acquisto da parte dei clienti…; c) Addetto all'inventario del magazzino;
d) Addetto alla compilazione delle fatture e all'organizzazione del lavoro di assistenza interna ed esterna: nel senso che si occupava personalmente della compilazione delle fatture ed era l'unico
6 deputato alla vendita e all'assistenza interna ed esterna;
e) Addetto allo sviluppo e all'implementazione dei nuovi processi per migliorare l'area Aftersales2 : nel senso che … che curava personalmente tutti gli aspetti centrali rivolti alla ricambistica e alla garanzia dei prodotti rivolti al consumatore, come, ad esempio, le diverse attività di supporto (non solo in presenza ma anche da remoto), la riparazione e, non da ultimo, gli interventi di upgrade
(modifiche e innovazioni a macchine già presenti presso il cliente); f) Addetto allo sviluppo e all'implementazione di nuove strategie per aumentare la fidelizzazione dei Clienti e la loro
Customer Satisfaction: nel senso che proponeva personalmente offerte competitive sul mercato alle aziende, garantendo offerte personalizzate e calibrate sulle esigenze personali dei clienti”), asserendo, altresì, che “il ricorrente, in rappresentanza dell'azienda, si recava all'estero, specie in Svezia, per partecipare a riunioni con i Services Manager della Volvo e di altre case automobilistiche. A queste riunioni il sig. si recava da solo” (cfr. _1
verbale di udienza del 3.10.2024).
A simili dichiarazioni, apparentemente confermative della prospettazione attorea, si affiancano, tuttavia, le successive precisazioni di , le quali inducono ad escludere Tes_2 che godesse di quell'autonomia decisionale e di quel livello di responsabilità che, _1
come detto, integrano gli elementi qualificanti della categoria superiore.
Nei seguenti termini s'è, infatti, espresso il predetto testimone: “ADR: Il ricorrente non poteva gestire in autonomia gli acquisti che comportavano rilevanti impegni di spesa. ADR:
Il ricorrente non aveva il potere di impartire autonomamente disposizioni di bonifico, non emetteva assegni, né, tantomeno, aveva poteri di firma, non avendo alcuna procura in tal senso. ADR: Il ricorrente accordava anche sconti ai clienti, nei limiti di quanto imposto dall'azienda. Sicuramente c'era un range compreso tra un minimo e un massimo fissati dall'azienda, entro il quale il ricorrente poteva accordare sconti. Per sconti eccezionali, in caso di ricambi aventi un prezzo particolarmente oneroso, si interfacciava con la direzione aziendale”.
Com'è evidente, l'autonomia di cui fruiva il ricorrente era meramente operativa e si estrinsecava solo nei settori di abituale adibizione (vale a dire, quelli dell'officina e del magazzino), attraverso l'esercizio dei poteri di coordinamento degli operai, senza alcun margine di discrezionalità decisionale, con particolare riferimento ai prezzi (fissati dal datore sulla base di listini) ed agli sconti (praticati ai clienti entro i limiti imposti dalla direzione aziendale).
Anche il teste dipendente della dal 13.10.2003, con qualifica e Persona_1 CP_1 mansioni di magazziniere, ha confermato che “il ricorrente ha svolto sin dall'inizio del suo
7 rapporto di lavoro la funzione di addetto agli acquisti e alle vendite dei ricambi, alla gestione logistica del magazzino e alla compilazione delle fatture”, puntualizzando che “ciò avveniva sotto le direttive, dapprima, di e, poi, di Controparte_2 CP_2
. Parte_2
Secondo quanto ulteriormente riferito dal teste, “Quando c'erano delle macchine da riparare, gli operai facevano la lista dei ricambi e sviluppava i preventivi _1 che sottoponeva all'attenzione dei signori , soprattutto quando si trattava di CP_2
preventivi per somme elevate. Non si interfacciava con i signori solo quando si CP_2 trattava di preventivi per esborsi modesti. Non mi risulta che abbia svolto attività nell'area
Business”.
Il teste ha soggiunto che “c'era un listino prezzi relativo ai ricambi auto”, precisando Per_1 quanto segue: “…quando arrivavano macchine da riparare, si rivolgeva ai _1 SI.ri . Quindi, individuava, d'intesa con , il CP_2 _1 CP_2
personale da adibire alle attività di riparazione, predisponeva la lista dei pezzi di ricambio nonché il preventivo di spesa, che sottoponeva poi all'attenzione del titolare. Era comunque il legale rappresentante a stabilire se ed in quali limiti si poteva procedere alle attività di riparazione e a stabilire eventuali sconti da praticare ai clienti, preciso sconti in più rispetto
a quelli che di norma venivano praticati. L'individuazione delle singole problematiche di carattere meccanico era effettuata dall'operaio specializzato e il sig. lo _1
coadiuvava. ADR: Confermo la circostanza di cui alla lettera d), precisando che detta attività era svolta sotto le direttive di (verbale di udienza del 3.10.2024). Controparte_2
In definitiva, anche la testimonianza di avvalora quanto sopra esplicitato circa Per_1
l'assenza di qualsivoglia profilo di autonomia decisionale e/o di responsabilità di risultato in capo all'odierno ricorrente.
2.5. Per altro verso, la prova dell'espletamento di mansioni superiori non può certo trarsi, come affermato dal ricorrente nelle note difensive depositate in data 25.11.2024, dalla continuativa erogazione, nei periodi indicati in ricorso, di un assegno ad personam d'importo progressivamente crescente.
Difatti, la “causale” di detto emolumento, neppure esplicitata nel ricorso introduttivo, è rimasta del tutto indimostrata, non avendo i testimoni riferito alcunchè in tal senso.
Altrettanto deve dirsi per quel che concerne i prospetti paga, ove è riportata unicamente la voce “ASS. PERS.” (v. doc. 6, fascicolo di parte ricorrente).
Ad ogni buon conto, la teste ha dichiarato che “Tutti i dipendenti, compreso il ES
, hanno percepito un assegno premiale, d'importo crescente, per quanto mi _1
8 riguarda a decorrere dall'assunzione”, aggiungendo che “Detto assegno, a partire dal 2011, non venne più concesso a nessuno, ad eccezione di due dipendenti”.
Si trattava dunque di un emolumento corrisposto dall'azienda alla generalità dei suoi dipendenti, verosimilmente in un'ottica premiale, ma senza alcun collegamento causale con le specifiche mansioni disimpegnate.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda finalizzata ad ottenere la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento rivendicato non può trovare accoglimento.
3. La residua domanda attorea, avente ad oggetto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive relative al lavoro straordinario asseritamente prestato,
è, invece, fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che l'onere probatorio sul punto investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nell'escludere che il Giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. n. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici.
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Alla valutazione equitativa, infatti, può farsi ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. n. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il
Giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
(Cass. nn. 5411/1981, 57/1984, 3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).
3.2. Nella specie, la teste ha riferito: “ADR: L'orario di lavoro del ricorrente andava ES
dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8:00 alle
13:00. Questi orari, talvolta, potevano sforare in avanti. ADR: Il mio orario di lavoro coincideva, anche se, al pomeriggio, riprendevo alle 15:00”.
9 Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “ADR: Sul capitolo 3), l'orario di lavoro Tes_2
del ricorrente era il seguente: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Il sabato dalle 08:00 alle 13:00. Si trattava di orari che venivano comunque sforati quasi abitualmente”.
Da ultimo, il teste ha affermato: “ADR: Sul capitolo 3), l'orario di lavoro del Per_1
ricorrente andava dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, dal lunedì al venerdì. Il sabato, dalle 8:00 alle 13:00. Preciso che, nei mesi di luglio, agosto e settembre, il sabato non si lavorava”.
Com'è evidente, le deposizioni testimoniali sostanzialmente convergono, presentando solo marginali difformità.
S'intente privilegiare, tuttavia, la testimonianza del teste , giacchè le mansioni di Per_1
magazziniere da costui disbrigate disvelano una cognizione personale e diretta dell'orario di lavoro del ricorrente.
Alla luce di quanto precede, può dirsi dimostrato che abbia osservato, _1 per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'orario sopra descritto, ovvero dalle 8:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 19:00, dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00 (ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e settembre).
3.3. L'assunto della resistente, secondo cui “ aveva concordato con i dipendenti di CP_1
retribuire il lavoro straordinario prestato con un sistema di pagamento a forfait attraverso, appunto, la corresponsione di un assegno personale” (così, nelle note difensive autorizzate, pag. 8), s'appalesa, invece, indimostrato, non essendovi prova di una pattuizione o di una disposizione datoriale che prevedesse un numero minimo di ore di lavoro straordinario retribuito, indipendentemente dalla prova dell'avvenuta effettiva prestazione lavorativa.
La residua difesa svolta dalla nelle note difensive (non autorizzate) depositate in CP_1 data 16.2.2025 e sviluppata argomentando dall'art. 148 del C.C.N.L. IO
(secondo cui “Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci”) è, parimenti, infondata.
Ed invero, in disparte l'orientamento di legittimità evocato nelle suddette note, siccome formatosi in materia di pubblico impiego privatizzato e, come tale, inconferente nella fattispecie in esame, vi è che, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Nel caso in esame, non è sorta specifica contestazione sul fatto che, negli orari riferiti dai testimoni, il ricorrente fosse continuativamente presente sul posto di lavoro, a disposizione del
10 datore e nell'esercizio della sua attività, essendo stata adombrata, per la prima volta, solo nelle difese da ultimo spiegate dalla S.M.I..A. la circostanza che “il si attardasse per _1
recuperare il tempo sottratto alle mansioni lavorative quotidiane in conseguenza dei ripetuti allontanamenti, per esigenze personali, dal posto di lavoro durante la giornata o ancora, piuttosto, che si attardasse in azienda per fini privati, quali l'utilizzo della rete aziendale per la navigazione ad alta velocità, l'utilizzo della linea telefonica aziendale per ricerche e/o acquisti personali” (così, a pag. 3 delle note depositate il 16.2.2025).
Non essendovi prova che la prestazione sia stata eseguita insciente vel prohibente domino e ben potendo il consenso del datore essere soltanto implicito, non può dunque negarsi nella fattispecie il diritto del lavoratore al pagamento del compenso per il lavoro eccedente il normale orario settimanale, a prescindere dal superamento dei limiti di liceità del ricorso alle prestazioni straordinarie (cfr., in tal senso, peraltro proprio in tema di pubblico impiego privatizzato, Cass. Sez. Lav. n. 31352/2024).
3.4. Ai fini della quantificazione, soccorrono i conteggi riformulati dal ricorrente in ossequio ai criteri enunciati nell'ordinanza del 5.12.2024.
Più in dettaglio, il credito per differenze retributive è stato ricalcolato in misura di euro
127.023,59, valorizzando le prestazioni straordinarie sulla scorta del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario tempo per tempo vigente, con una maggiorazione del 15% dalla 41^ alla 48^ ora settimanale ed una maggiorazione del 20% per le ulteriori, tenuto conto, a tal fine, di una paga oraria relativa al 2° livello contrattuale.
Il credito vantato a titolo di trattamento di fine rapporto (quale differenza rispetto all'importo già liquidato con sentenza in atti n. 1992/2024, resa da questo Tribunale all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2022 promosso dalla S.M.I.A. nei confronti dell'odierno ricorrente) ammonta, invece, ad euro 11.656,25.
E' appena il caso di evidenziare che, sotto il profilo strettamente contabile, i conteggi non sono stati investiti da osservazioni di sorta, dovendosi rammentare che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. Sez. Lav. n. 5949/2018) e che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha
11 una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"” (Cass. Sez. Lav. n. 29236/2017).
Ne consegue che i conteggi predisposti dal ricorrente – non contestati, come detto, neppure genericamente dalla resistente – ben possono essere recepiti e posti a fondamento della decisione, siccome esenti da vizi logici e di metodo ed aderenti alle previsioni del C.C.N.L. di settore.
3.5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, non resta che condannare la Controparte_2
al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro _1
138.680,20, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, di cui euro 127.032,95 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed euro 11.656,25 a titolo di differenza per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite vengono compensate in misura di 1/3, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso.
Nel resto, tali spese seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6308/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di _1
della complessiva somma di euro 138.680,20, al lordo delle ritenute fiscali e
[...]
previdenziali di legge, di cui euro 127.032,95 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed euro 11.656,25 a titolo di differenza per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa in misura di 1/3 le spese di lite, liquidate, per l'intero, in euro 7.368,90;
12 d) condanna la parte resistente alla refusione della residua quota di spese, pari ad euro
4.912,60, oltre contributo unificato nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 06/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
13