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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1219/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 1 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1219/2022 R.G.
TRA
, nato il [...] in [...] e residente in [...] Parte_1
nella c/da Santa Lucia snc n. 11, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
GIUSEPPINA MARIA ESTER DI BLASI, del Foro di Enna C.F.: , presso il C.F._2
cui studio sito in Pietraperzia nella via G. Farulla n. 1 elegge domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
ià con sede in Via Fondaco Nuovo Controparte_1 Controparte_2
29, Rometta (Me), P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa, dall'Avv. Daniele Bruschetta (CF Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Messina, Via C.F._3
Risorgimento 206;
- RESISTENTE –
Avente ad oggetto: riconoscimento inquadramento/demansionamento e risarcimento dei danni
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
di essere stato per diversi anni dipendente della società (dalla quale era stato Parte_2
assunto in data 01.02.2007), con qualifica di coordinatore responsabile di cantiere, livello 5B del
C.C.N.L, per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali;
che successivamente transitava alle dipendenze della S.R.R. Enna;
Parte che infatti, con lettera del 21.12.2017, la società SRR Enna provincia 6, comunicava all'odierno ricorrente l'assunzione nel proprio organico con decorrenza dal 27.12.2017;
che quanto alle condizioni di assunzione, ai sensi delle previsioni contenute nella citata lettera:
“l'anzianità di servizio che le sarà attribuita è quella originaria della Sua iniziale assunzione ed
assegnazione all'appalto in questione;
il rapporto di lavoro sarà regolato, sotto il profilo economico,
dal C.C.N.L la S.V. è assunta con la qualifica di coordinatore e il livello 5/B di cui CP_4
al predetto CCNL e le saranno assegnate le mansioni corrispondenti al suo profilo professionale
come sopra individuato, etc.” ; Controparte_5
che veniva poi assunto (rectius: ceduto) dai soggetti che si avvicendandavano nella gestione dell'appalto e segnatamente che gli riconosceva la qualifica di responsabile CP_6
coordinatore di cantiere, il livello di inquadramento 5B e l'orario part time orizzontale di 24 ore settimanali;
poi a he, a far data dal 01.09.2018, lo assumeva con qualifica Controparte_7 di Responsabile coordinatore di cantiere e ne variava il livello professionale di inquadramento riconoscendo la superiore posizione parametrale 5°A, poi ancora ad CO.
Deduceva che:
fino, quindi, all'aggiudicazione dell'appalto da parte della odierna resistente, egli svolgeva la mansione di coordinatore responsabile di cantiere, livello professionale di inquadramento 5, area operativa funzionale “tecnica ed amministrativa”;
che infine con avviso del 31.08.2021, l'amministrazione comunicava l'aggiudicazione dell'appalto da parte della società , odierna parte resistente. Parte_3
Lamentava che sin dal momento dell'affidamento del servizio, la società aveva CP_1
progressivamente posto in essere plurime condotte vessatorie nei suoi confronti, mediante molteplici atti violativi delle obbligazioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto e così generando nel predetto lavoratore una situazione di forte stress forzato sul luogo di lavoro.
Lamentava in particolare che la condotta spregiudicata dell' si concretizzava Pt_4
nell'attribuzione, al sig. , della mansione di responsabile dei mezzi in luogo di quella di Pt_1
responsabile coordinatore di cantiere, che veniva assegnata inspiegabilmente al sig. . Parte_5
Ciò sebbene, l'unico responsabile coordinatore di cantiere transitato dalla SRR ed indicato come tale nel Capitolato Speciale di Appalto era il sig. Parte_1
Agiva al fine di:
Accertare e dichiarare che il sig. aveva il diritto di essere assunto dalla società Parte_1
resistente con qualifica di Coordinatore responsabile di cantiere e, di conseguenza ordinare alla
in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare il Parte_3
lavoratore a tale mansione;
in subordine, accertare e dichiarare che il sig. è stato Parte_1
oggetto di illegittimo demansionamento e, di conseguenza, condannare la società in persona del
legale rappresentante p.t. a reintegrare il sig. nella mansione di responsabile dei mezzi Pt_1
precedentemente svolta o ad assegnargli mansioni equivalenti;
- Accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società resistente
in ordine al demansionamento subito dal ricorrente, condannare la stessa al risarcimento di tutti i
danni ingiustamente patiti dal ricorrente in ragione dell'illegittima dequalificazione, identificati
come danno professionale che si quantificano nella misura mensile pari alla retribuzione lorda
percepita contrattualmente (€. 1.879.61, come da CCNL) da moltiplicarsi per il numero dei mesi in
cui si è protratta tale dequalificazione ancora in atto, per la complessiva somma calcolata al
momento del deposito del ricorso introduttivo di €. 18.796,10 (momento dell'assunzione) o, nel caso
di rigetto della domanda principale, di €. 11.277,66 (e quindi dal 10.03.2022), in ovvero nella misura
da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata del demansionamento, o in quella minore o
maggiore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta
persecutoria perpetrata dalla società resistente e condannare, pertanto, Controparte_8
al risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento, derivante dall'impoverimento della
capacità professionale acquisita dal lavoratore;
e al danno alla lesione dell'immagine professionale,
in ragione dell'impoverimento delle capacità professionali subito dal ricorrente nella misura ritenuta
di giustizia;
oltre al danno da perdita di chances, in relazione alle ulteriori possibilità di guadagno
che il ricorrente potrebbe perdere, a causa del demansionamento subito, in occasione di successive
gare per l'appalto del servizio rifiuti, da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta
persecutoria “ascendente” da parte della società resistente e condannare, pertanto, la resistente
al risarcimento dei danni non patrimoniali, quale: il danno esistenziale, Parte_3
inteso come alterazione della vita quotidiana e della realizzazione professionale del ricorrente;
del
danno morale, in ragione della sofferenza per le molteplici vessazioni subite e del danno biologico,
da determinarsi in via equitativa o da determinarsi in seguito ad apposita Ctu medica, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 21.11.2023, si costituiva in giudizio la società resistente la quale spiegava le proprie difese e chiedeva il rigetto del ricorso.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa con sentenza.
*******
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente sostiene di essere stato demansionato sotto un duplice profilo:
1) al momento del passaggio/cessione alla società resistente, poiché sarebbe stato assunto con mansioni di responsabile di mezzi anziché di responsabile di cantiere;
2) successivamente, quando veniva di fatto adibito a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle del proprio inquadramento ed in particolare in luogo delle prospettate mansioni amministrative, a mansioni di operatore ecologico ( pag 11).
Il ricorrente rivendica innanzitutto il proprio diritto all'assunzione presso la resistente alle stesse condizioni giuridiche ed economiche in godimento presso la SRR e presso le società succedutesi nella gestione dell'appalto che hanno preceduto la CP_1
Viene in rilievo il disposto dell'art 6 CCNL FISE Assombiente ai sensi del quale:
“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”,
“(…) 1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione
del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto
in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto (…).
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova
gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale,
alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero
periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Si osserva ora innanzi tutto come, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, nessuna delle statuizioni di cui alla sopra calendate norma ed applicabili in via diretta al personale in forza alla ditta cedente, preveda un passaggio del personale da una ditta all'altra, a parità di condizioni contrattuali.
Né risulta invocabile la disciplina in tema di trasferimento di azienda in cui Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Nel caso qui regolato infatti l'avvicendamento dà luogo, testualmente ad assunzione “ex novo” da parte della subentrante previa risoluzione (alla scadenza del contratto… il rapporto di lavoro tra
l'impresa cessante e il personale…è risolto) del precedente rapporto di lavoro. Non vi è dunque quella continuità che caratterizza il trasferimento di azienda.
Non di meno, pur in assenza di un obbligo espresso di legge, il ricorrente veniva assunto dalla odierna resistente, con il medesimo livello, qualifica ed a parità di condizioni economico-giuridiche della società cedente CO.
Si veda a tale proposito il contratto di assunzione del Biondo presso CO ove si legge sotto la voce inquadramento professionale: il lavoratore sarà inquadrato con la qualifica di responsabile di mezzi e logistica livello 5°.
Il dato sconfessa l'affermazione del a dire del quale “Analogamente avveniva in esito Pt_1
all'aggiudicazione della gara - parimenti espletata dal Comune di Pietraperzia nelle forme della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 63 D.lgs n. 50/2016 – da parte della società ECOLANDIA SRL, la quale confermava al sig. il livello professionale 5 A, nonché Pt_1
la mansione”.(pag 3 del ricorso). Infatti, come si desume dal documento prodotto dallo stesso ricorrente, il veniva assunto da Pt_1
CO con mansioni e qualifica di responsabile di mezzi.
Il rilievo appare tranciante al fine di escludere qualunque demansionamento o inadempimento all'atto dell'assunzione da parte della odierna resistente.
Ne discende che, se demansionamento vi è stato, (fatto questo tutto da dimostrare tenuto conto che il livello di inquadramento, 5°A, fu mantenuto immutato ) o comunque se vi è stato un qualche inadempimento o violazione di legge, esso non è imputabile alla odierna resistente ma al più alla società cedente CO, essendosi limitata a mantenere lo stesso livello e qualifica CP_1
vantati dal presso l'ultima ditta gestore dell'appalto. Pt_1
Nessun vincolo, almeno nei termini pretesi dal ricorrente derivava poi per la resistente dal capitolato di appalto versato in atti laddove, nell' allegato A, diversamente da quanto dedotto in ricorso (Il citato
allegato A del predetto Capitolato individuava (vd. pag. 31) quale unico responsabile coordinatore
di cantiere il sig. cfr pag 5 del ricorso) si prevede è vero, una sola figura di Parte_1
responsabile di cantiere, senza però individuare nel l'avente titolo a ricoprire il posto. Pt_1
Dunque, all'atto dell'assunzione la resistente si limitava a confermare l'inquadramento e la qualifica già attribuiti dalla cedente al ricorrente, fermo restando che trattavasi di mansioni ascrivibili alla stessa area e allo stesso livello (5° A), della qualifica rivendicata.
Del tutto inconferente al fine poi di dimostrare l'esistenza di comportamenti vessatori, o peggio persecutori ai danni del Biondo risultano le vicende descritte in ricorso che hanno interessato il dipendente . Tes_1
Segnatamente in relazione alla nomina del predetto quale vice responsabile di cantiere ( rectius:
responsabile in vece del titolare ed in assenza di questi) si osserva come da una parte, nessun diritto potesse vantare o rivendicare il ricorrente a ricoprire il suddetto posto, tenuto conto che, per come si
è detto, la società cessionaria odierna resistente si è limitata a confermare, all'atto dell'assunzione, le condizioni contrattuali praticate dalla cedente CO ( livello di inquadramento e relativa qualifica). A ciò si aggiunga il dato allegato dalla resistente (documentato dalla stessa parte ricorrente!) e non contestato dal , secondo cui la nomina del dipendente comunale Pt_1 Tes_1
quale vice responsabile era già stata disposta dalla stazione appaltante durante la gestione della
CO (vedasi allegato “nota sindaco a CO su impiego ” al fascicolo del ) Tes_1 Pt_1
di guisa che la lungi dall'aver perpetrato un illecito o comunque dall'aver posto in essere CP_1
una condotta ai danni del si è limitata ancora una volta, ad adeguarsi allo stato di cose già Pt_1
in essere presso quel cantiere di lavoro, prima del nuovo avvicendamento.
Quanto poi, all'episodio dell'aggressione verbale subita dal , si osserva come si Tes_1 CP_1
attivò segnalando l'accaduto alla stazione appaltante (non vi è specifica contestazione sul punto). Né
avrebbe potuto spingersi oltre essendo la priva di alcun potere disciplinare nei confronti CP_1
dei dipendenti comunali, (quale era il ) facoltà poste dalla legge esclusivamente in capo alla Tes_1
stazione appaltante che veniva prontamente informata dell'accaduto da parte della impresa utilizzatrice.
Se ne trae che la resistente, anche nell'occasione non ha violato alcuna norma di legge o prescrizione di sorta, tenuto conto dei limitati poteri nei confronti di un dipendente comunale e considerato altresì
che si trattò comunque di un episodio isolato, chiaramente sintomatico della conflittualità latente tra i due lavoratori ( anche considerata la pregressa nomina a vice responsabile del , da subito Tes_1
avversata dal ) e non certo del disinteresse o peggio della mala fede datoriale in danno Pt_1
dell'integrità psico fsica del lavoratore, come di contro il sembrerebbe prospettare. Pt_1
Così stanti le cose, deve escludersi che le reiterate richieste del dirette ad ottenere il Pt_1
riconoscimento della qualifica di responsabile di cantiere o, in subordine, di vice responsabile fossero fondate e che specularmente, il mancato positivo riscontro delle stesse della parte datoriale integrasse condotta vessatoria e/o prevaricatrice ai danni del lavoratore.
Sul demansionamento in corso di rapporto.
Il ricorrente espone sul punto testualmente che:
In data 23.11.2021, parte datoriale rendeva espressamente noto al signor , e ciò per mezzo Pt_1
della signora , di non avere più l'interesse, né la necessità, di mantenere in azienda Parte_6 la figura di responsabile dei mezzi e che, pertanto, lo stesso sarebbe stato destinato a mansioni
diverse, di natura amministrativa.
L'azienda, solo 4 giorni dopo - con finalità evidentemente ritorsive – con comunicazione del
07.01.2022 ufficializzava la volontà di destinare il ricorrente a mansioni diverse rispetto a quelle per
le quali era stato assunto.
Più nel dettaglio parte datoriale, dopo aver rappresentato al sig. di aver ricevuto dal Sindaco Pt_1
una formale richiesta di istituzione di un ufficio per la gestione di alcune attività di natura
amministrativa e dopo aver ribadito di non aver interesse a mantenere la figura del responsabile dei
mezzi, chiedeva allo stesso la disponibilità a modificare la propria mansione – senza specificare il
contenuto della nuova - assegnando come termine per risposta giorni 3.
Ed invero, in data 04.03.2022, il sig. riceveva una mail con la quale gli veniva di fatto imposto Pt_1
di scegliere, entro il giorno seguente, se occuparsi dell'espletamento delle attività amministrative di
cui alla già allegata raccomandata del 07.01.2022 – mai esplicitate nel contenuto -presso un ufficio
ancora da istituire o se, invece, occuparsi sempre dell'espletamento di non chiarite funzioni
amministrative, ma presso l'area di sosta e di trasferenza dei rifiuti.
Il ricorrente, seppure dichiaratamente contrariato, “nell'imposta obbligatorietà di scelta (…)”
comunicava di volersi occupare delle funzioni amministrative presso l'area di sosta e di trasferenza
dei rifiuti, c.d. . CP_9
Pervenuta la scelta del dipendente, la società, con successiva mail del 5.03.2022, comunicava al
lavoratore che le funzioni che lo stesso avrebbe svolto a partire dal giorno 10.03.2022, per nulla
erano di natura amministrativa: “LEI SI OCCUPERÀ DEL RITIRO DEI RIFIUTI DEI VARI
UTENTI”.
In buona sostanza la , che prima sollecitava il lavoratore a scegliere la sede ove esercitare CP_1
funzioni amministrative, comunicava poi allo stesso che non sarebbe stato adibito ad alcuna
mansione amministrativa, ma a quella di operatore ecologico. A dire del ricorrente, pertanto, lo stesso sarebbe infine stato adibito allo svolgimento di mansioni di operatore ecologico, con evidente ulteriore demansionamento.
L'assunto è smentito recisamente dalla resistente che sostiene che il , negli ultimi mesi ( Pt_1
ovvero nei mesi antecedenti al deposito del ricorso), fu adibito a mansioni di tipo amministrativo:
“ svolge ad oggi un incarico adeguato alle proprie competenze all'interno del Centro di Pt_1
Raccolta, in apposito ufficio dedicato ed in maniera del tutto analoga a quanto gli era stato
ampiamente comunicato”.
Con riferimento alla dicitura di cui sopra, chiarisce la resistente che con l' espressione “ritiro dei
rifiuti dei vari utenti” (effettivamente utilizzata) fa riferimento alla predisposizione della procedura
amministrativa prodromica e successiva al singolo conferimento dei rifiuti, attività “d'ufficio” svolta
fino ad oggi, senza che abbia imposto il ritiro “materiale” dei rifiuti in sede di CP_1
conferimento.
D'altra parte il ricorrente che assume di essere stato demansionato attraverso l'adibizione a mansioni inferiori di operatore ecologico si limita a tale affermazione labiale, senza dimostrare in concreto la circostanza ( significativo che non sia nemmeno stata articolata prova per testi sul punto).
Dunque, tirando le fila, anche sulla questione del supposto demansionamento in corso di rapporto, si osserva come, da una parte, la determinazione aziendale di modificare le mansioni del Biondo, lungi dall'essere scaturita da una scelta adottata autonomamente ed ex abrupto dalla , fu il CP_1
risultato e la diretta conseguenza delle continue sollecitazioni del lavoratore che aveva in più
occasioni mostrato di non accettare di buon grado l'adibizione a compiti di responsabile dei mezzi.
D'altra parte, non sussistendo come si è visto, alcun diritto del lavoratore all'attribuzione della rivendicata qualifica di responsabile di cantiere, l'azienda del tutto legittimamente ed anzi al fine di venire incontro al lavoratore formulava la proposta di spostarlo a svolgere mansioni distinte, nel caso di tipo amministrativo. Trattasi di compiti afferenti alla stessa area funzionale ( ovvero quella amministrativa e tecnica) che non hanno determinato alcuno svolgimento di mansioni inferiori ma solo la modifica della qualifica (da tecnico ad amministrativo) all'interno della stessa area funzionale. Ciò posto, non occorre poi entrare nel merito della equivalenza o meno delle mansioni amministrative conferite, con quelle di responsabile di mezzi, rivestite sino a quel momento, nè sotto il profilo dell'equivalenza formale né sostanziale, ciò solo ove si consideri che per un verso il lamenta Pt_1
di essere stato demansionato non giacchè preposto a mansioni amministrative, ma in quanto adibito a compiti di operatore ecologico e per altro, a fonte della contestazione della resistente, non risulta provato da chi ne aveva l'onere (chi agisce in giudizio) che in effetti il lavoratore venne adibito a mansioni di tal fatta ( operatore ecologico).
Privo di qualunque pregio a supporto della prospettazione attorea ( adibizione a mansioni di operatore ecologico) risulta poi il fatto che nelle buste paga destinate e consegnate al Biondo fosse stata indicata la qualifica di operatore ecologico, tenuto conto che l'evenienza si verificò ben prima ( ottobre 2021)
della determinazione di preporre il ricorrente alle nuove mansioni ( decorrenza 10.03.2022)
Ed invero la resistente provvedeva subito a riscontrare le legittime rimostranze del Biondo, tanto che il giorno 23.11.2021, a mezzo del consulente aziendale e in riscontro alle richieste del ricorrente affermava che: “erroneamente nella busta paga è stata inserita la qualifica di operatore ecologico,
pertanto provvederemo alla rettifica. Trattavasi dunque di un mero refuso che nulla comprova circa supposti demansionamenti e/o condotte vessatorie ai danni del . Pt_1
Per quanto sopra, dunque, avuto riguardo alle complessive emergenze processuali, non risultando provati i supposti demansionamenti, non risultando dimostrate le vessazioni asseritamente subite e dunque in ultima analisi non risultando alcun inadempimento del datore di lavoro né violazione di norme di legge o della contrattazione collettiva, meno che mai ravvisandosi in alcuno degli episodi rappresentati in ricorso, il sintomo di una condotta neppure latamente definibile come persecutoria,
o mobbizzante, nessun illecito contrattuale e/o extracontrattuale si configura e pertanto alcun danno risarcibile è ipotizzabile in capo al Biondo.
Il ricorso, tanto in punto di riconoscimento dei crediti retributivi differenziali, che di risarcimento del danno da preteso (ma indimostrato ed insussistente) demansionamento, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 1 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 1 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1219/2022 R.G.
TRA
, nato il [...] in [...] e residente in [...] Parte_1
nella c/da Santa Lucia snc n. 11, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
GIUSEPPINA MARIA ESTER DI BLASI, del Foro di Enna C.F.: , presso il C.F._2
cui studio sito in Pietraperzia nella via G. Farulla n. 1 elegge domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
ià con sede in Via Fondaco Nuovo Controparte_1 Controparte_2
29, Rometta (Me), P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore rappresentata e difesa, dall'Avv. Daniele Bruschetta (CF Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Messina, Via C.F._3
Risorgimento 206;
- RESISTENTE –
Avente ad oggetto: riconoscimento inquadramento/demansionamento e risarcimento dei danni
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
di essere stato per diversi anni dipendente della società (dalla quale era stato Parte_2
assunto in data 01.02.2007), con qualifica di coordinatore responsabile di cantiere, livello 5B del
C.C.N.L, per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali;
che successivamente transitava alle dipendenze della S.R.R. Enna;
Parte che infatti, con lettera del 21.12.2017, la società SRR Enna provincia 6, comunicava all'odierno ricorrente l'assunzione nel proprio organico con decorrenza dal 27.12.2017;
che quanto alle condizioni di assunzione, ai sensi delle previsioni contenute nella citata lettera:
“l'anzianità di servizio che le sarà attribuita è quella originaria della Sua iniziale assunzione ed
assegnazione all'appalto in questione;
il rapporto di lavoro sarà regolato, sotto il profilo economico,
dal C.C.N.L la S.V. è assunta con la qualifica di coordinatore e il livello 5/B di cui CP_4
al predetto CCNL e le saranno assegnate le mansioni corrispondenti al suo profilo professionale
come sopra individuato, etc.” ; Controparte_5
che veniva poi assunto (rectius: ceduto) dai soggetti che si avvicendandavano nella gestione dell'appalto e segnatamente che gli riconosceva la qualifica di responsabile CP_6
coordinatore di cantiere, il livello di inquadramento 5B e l'orario part time orizzontale di 24 ore settimanali;
poi a he, a far data dal 01.09.2018, lo assumeva con qualifica Controparte_7 di Responsabile coordinatore di cantiere e ne variava il livello professionale di inquadramento riconoscendo la superiore posizione parametrale 5°A, poi ancora ad CO.
Deduceva che:
fino, quindi, all'aggiudicazione dell'appalto da parte della odierna resistente, egli svolgeva la mansione di coordinatore responsabile di cantiere, livello professionale di inquadramento 5, area operativa funzionale “tecnica ed amministrativa”;
che infine con avviso del 31.08.2021, l'amministrazione comunicava l'aggiudicazione dell'appalto da parte della società , odierna parte resistente. Parte_3
Lamentava che sin dal momento dell'affidamento del servizio, la società aveva CP_1
progressivamente posto in essere plurime condotte vessatorie nei suoi confronti, mediante molteplici atti violativi delle obbligazioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto e così generando nel predetto lavoratore una situazione di forte stress forzato sul luogo di lavoro.
Lamentava in particolare che la condotta spregiudicata dell' si concretizzava Pt_4
nell'attribuzione, al sig. , della mansione di responsabile dei mezzi in luogo di quella di Pt_1
responsabile coordinatore di cantiere, che veniva assegnata inspiegabilmente al sig. . Parte_5
Ciò sebbene, l'unico responsabile coordinatore di cantiere transitato dalla SRR ed indicato come tale nel Capitolato Speciale di Appalto era il sig. Parte_1
Agiva al fine di:
Accertare e dichiarare che il sig. aveva il diritto di essere assunto dalla società Parte_1
resistente con qualifica di Coordinatore responsabile di cantiere e, di conseguenza ordinare alla
in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare il Parte_3
lavoratore a tale mansione;
in subordine, accertare e dichiarare che il sig. è stato Parte_1
oggetto di illegittimo demansionamento e, di conseguenza, condannare la società in persona del
legale rappresentante p.t. a reintegrare il sig. nella mansione di responsabile dei mezzi Pt_1
precedentemente svolta o ad assegnargli mansioni equivalenti;
- Accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società resistente
in ordine al demansionamento subito dal ricorrente, condannare la stessa al risarcimento di tutti i
danni ingiustamente patiti dal ricorrente in ragione dell'illegittima dequalificazione, identificati
come danno professionale che si quantificano nella misura mensile pari alla retribuzione lorda
percepita contrattualmente (€. 1.879.61, come da CCNL) da moltiplicarsi per il numero dei mesi in
cui si è protratta tale dequalificazione ancora in atto, per la complessiva somma calcolata al
momento del deposito del ricorso introduttivo di €. 18.796,10 (momento dell'assunzione) o, nel caso
di rigetto della domanda principale, di €. 11.277,66 (e quindi dal 10.03.2022), in ovvero nella misura
da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata del demansionamento, o in quella minore o
maggiore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta
persecutoria perpetrata dalla società resistente e condannare, pertanto, Controparte_8
al risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento, derivante dall'impoverimento della
capacità professionale acquisita dal lavoratore;
e al danno alla lesione dell'immagine professionale,
in ragione dell'impoverimento delle capacità professionali subito dal ricorrente nella misura ritenuta
di giustizia;
oltre al danno da perdita di chances, in relazione alle ulteriori possibilità di guadagno
che il ricorrente potrebbe perdere, a causa del demansionamento subito, in occasione di successive
gare per l'appalto del servizio rifiuti, da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta
persecutoria “ascendente” da parte della società resistente e condannare, pertanto, la resistente
al risarcimento dei danni non patrimoniali, quale: il danno esistenziale, Parte_3
inteso come alterazione della vita quotidiana e della realizzazione professionale del ricorrente;
del
danno morale, in ragione della sofferenza per le molteplici vessazioni subite e del danno biologico,
da determinarsi in via equitativa o da determinarsi in seguito ad apposita Ctu medica, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 21.11.2023, si costituiva in giudizio la società resistente la quale spiegava le proprie difese e chiedeva il rigetto del ricorso.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa con sentenza.
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente sostiene di essere stato demansionato sotto un duplice profilo:
1) al momento del passaggio/cessione alla società resistente, poiché sarebbe stato assunto con mansioni di responsabile di mezzi anziché di responsabile di cantiere;
2) successivamente, quando veniva di fatto adibito a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle del proprio inquadramento ed in particolare in luogo delle prospettate mansioni amministrative, a mansioni di operatore ecologico ( pag 11).
Il ricorrente rivendica innanzitutto il proprio diritto all'assunzione presso la resistente alle stesse condizioni giuridiche ed economiche in godimento presso la SRR e presso le società succedutesi nella gestione dell'appalto che hanno preceduto la CP_1
Viene in rilievo il disposto dell'art 6 CCNL FISE Assombiente ai sensi del quale:
“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”,
“(…) 1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione
del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto
in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto (…).
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova
gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale,
alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero
periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Si osserva ora innanzi tutto come, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, nessuna delle statuizioni di cui alla sopra calendate norma ed applicabili in via diretta al personale in forza alla ditta cedente, preveda un passaggio del personale da una ditta all'altra, a parità di condizioni contrattuali.
Né risulta invocabile la disciplina in tema di trasferimento di azienda in cui Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Nel caso qui regolato infatti l'avvicendamento dà luogo, testualmente ad assunzione “ex novo” da parte della subentrante previa risoluzione (alla scadenza del contratto… il rapporto di lavoro tra
l'impresa cessante e il personale…è risolto) del precedente rapporto di lavoro. Non vi è dunque quella continuità che caratterizza il trasferimento di azienda.
Non di meno, pur in assenza di un obbligo espresso di legge, il ricorrente veniva assunto dalla odierna resistente, con il medesimo livello, qualifica ed a parità di condizioni economico-giuridiche della società cedente CO.
Si veda a tale proposito il contratto di assunzione del Biondo presso CO ove si legge sotto la voce inquadramento professionale: il lavoratore sarà inquadrato con la qualifica di responsabile di mezzi e logistica livello 5°.
Il dato sconfessa l'affermazione del a dire del quale “Analogamente avveniva in esito Pt_1
all'aggiudicazione della gara - parimenti espletata dal Comune di Pietraperzia nelle forme della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 63 D.lgs n. 50/2016 – da parte della società ECOLANDIA SRL, la quale confermava al sig. il livello professionale 5 A, nonché Pt_1
la mansione”.(pag 3 del ricorso). Infatti, come si desume dal documento prodotto dallo stesso ricorrente, il veniva assunto da Pt_1
CO con mansioni e qualifica di responsabile di mezzi.
Il rilievo appare tranciante al fine di escludere qualunque demansionamento o inadempimento all'atto dell'assunzione da parte della odierna resistente.
Ne discende che, se demansionamento vi è stato, (fatto questo tutto da dimostrare tenuto conto che il livello di inquadramento, 5°A, fu mantenuto immutato ) o comunque se vi è stato un qualche inadempimento o violazione di legge, esso non è imputabile alla odierna resistente ma al più alla società cedente CO, essendosi limitata a mantenere lo stesso livello e qualifica CP_1
vantati dal presso l'ultima ditta gestore dell'appalto. Pt_1
Nessun vincolo, almeno nei termini pretesi dal ricorrente derivava poi per la resistente dal capitolato di appalto versato in atti laddove, nell' allegato A, diversamente da quanto dedotto in ricorso (Il citato
allegato A del predetto Capitolato individuava (vd. pag. 31) quale unico responsabile coordinatore
di cantiere il sig. cfr pag 5 del ricorso) si prevede è vero, una sola figura di Parte_1
responsabile di cantiere, senza però individuare nel l'avente titolo a ricoprire il posto. Pt_1
Dunque, all'atto dell'assunzione la resistente si limitava a confermare l'inquadramento e la qualifica già attribuiti dalla cedente al ricorrente, fermo restando che trattavasi di mansioni ascrivibili alla stessa area e allo stesso livello (5° A), della qualifica rivendicata.
Del tutto inconferente al fine poi di dimostrare l'esistenza di comportamenti vessatori, o peggio persecutori ai danni del Biondo risultano le vicende descritte in ricorso che hanno interessato il dipendente . Tes_1
Segnatamente in relazione alla nomina del predetto quale vice responsabile di cantiere ( rectius:
responsabile in vece del titolare ed in assenza di questi) si osserva come da una parte, nessun diritto potesse vantare o rivendicare il ricorrente a ricoprire il suddetto posto, tenuto conto che, per come si
è detto, la società cessionaria odierna resistente si è limitata a confermare, all'atto dell'assunzione, le condizioni contrattuali praticate dalla cedente CO ( livello di inquadramento e relativa qualifica). A ciò si aggiunga il dato allegato dalla resistente (documentato dalla stessa parte ricorrente!) e non contestato dal , secondo cui la nomina del dipendente comunale Pt_1 Tes_1
quale vice responsabile era già stata disposta dalla stazione appaltante durante la gestione della
CO (vedasi allegato “nota sindaco a CO su impiego ” al fascicolo del ) Tes_1 Pt_1
di guisa che la lungi dall'aver perpetrato un illecito o comunque dall'aver posto in essere CP_1
una condotta ai danni del si è limitata ancora una volta, ad adeguarsi allo stato di cose già Pt_1
in essere presso quel cantiere di lavoro, prima del nuovo avvicendamento.
Quanto poi, all'episodio dell'aggressione verbale subita dal , si osserva come si Tes_1 CP_1
attivò segnalando l'accaduto alla stazione appaltante (non vi è specifica contestazione sul punto). Né
avrebbe potuto spingersi oltre essendo la priva di alcun potere disciplinare nei confronti CP_1
dei dipendenti comunali, (quale era il ) facoltà poste dalla legge esclusivamente in capo alla Tes_1
stazione appaltante che veniva prontamente informata dell'accaduto da parte della impresa utilizzatrice.
Se ne trae che la resistente, anche nell'occasione non ha violato alcuna norma di legge o prescrizione di sorta, tenuto conto dei limitati poteri nei confronti di un dipendente comunale e considerato altresì
che si trattò comunque di un episodio isolato, chiaramente sintomatico della conflittualità latente tra i due lavoratori ( anche considerata la pregressa nomina a vice responsabile del , da subito Tes_1
avversata dal ) e non certo del disinteresse o peggio della mala fede datoriale in danno Pt_1
dell'integrità psico fsica del lavoratore, come di contro il sembrerebbe prospettare. Pt_1
Così stanti le cose, deve escludersi che le reiterate richieste del dirette ad ottenere il Pt_1
riconoscimento della qualifica di responsabile di cantiere o, in subordine, di vice responsabile fossero fondate e che specularmente, il mancato positivo riscontro delle stesse della parte datoriale integrasse condotta vessatoria e/o prevaricatrice ai danni del lavoratore.
Sul demansionamento in corso di rapporto.
Il ricorrente espone sul punto testualmente che:
In data 23.11.2021, parte datoriale rendeva espressamente noto al signor , e ciò per mezzo Pt_1
della signora , di non avere più l'interesse, né la necessità, di mantenere in azienda Parte_6 la figura di responsabile dei mezzi e che, pertanto, lo stesso sarebbe stato destinato a mansioni
diverse, di natura amministrativa.
L'azienda, solo 4 giorni dopo - con finalità evidentemente ritorsive – con comunicazione del
07.01.2022 ufficializzava la volontà di destinare il ricorrente a mansioni diverse rispetto a quelle per
le quali era stato assunto.
Più nel dettaglio parte datoriale, dopo aver rappresentato al sig. di aver ricevuto dal Sindaco Pt_1
una formale richiesta di istituzione di un ufficio per la gestione di alcune attività di natura
amministrativa e dopo aver ribadito di non aver interesse a mantenere la figura del responsabile dei
mezzi, chiedeva allo stesso la disponibilità a modificare la propria mansione – senza specificare il
contenuto della nuova - assegnando come termine per risposta giorni 3.
Ed invero, in data 04.03.2022, il sig. riceveva una mail con la quale gli veniva di fatto imposto Pt_1
di scegliere, entro il giorno seguente, se occuparsi dell'espletamento delle attività amministrative di
cui alla già allegata raccomandata del 07.01.2022 – mai esplicitate nel contenuto -presso un ufficio
ancora da istituire o se, invece, occuparsi sempre dell'espletamento di non chiarite funzioni
amministrative, ma presso l'area di sosta e di trasferenza dei rifiuti.
Il ricorrente, seppure dichiaratamente contrariato, “nell'imposta obbligatorietà di scelta (…)”
comunicava di volersi occupare delle funzioni amministrative presso l'area di sosta e di trasferenza
dei rifiuti, c.d. . CP_9
Pervenuta la scelta del dipendente, la società, con successiva mail del 5.03.2022, comunicava al
lavoratore che le funzioni che lo stesso avrebbe svolto a partire dal giorno 10.03.2022, per nulla
erano di natura amministrativa: “LEI SI OCCUPERÀ DEL RITIRO DEI RIFIUTI DEI VARI
UTENTI”.
In buona sostanza la , che prima sollecitava il lavoratore a scegliere la sede ove esercitare CP_1
funzioni amministrative, comunicava poi allo stesso che non sarebbe stato adibito ad alcuna
mansione amministrativa, ma a quella di operatore ecologico. A dire del ricorrente, pertanto, lo stesso sarebbe infine stato adibito allo svolgimento di mansioni di operatore ecologico, con evidente ulteriore demansionamento.
L'assunto è smentito recisamente dalla resistente che sostiene che il , negli ultimi mesi ( Pt_1
ovvero nei mesi antecedenti al deposito del ricorso), fu adibito a mansioni di tipo amministrativo:
“ svolge ad oggi un incarico adeguato alle proprie competenze all'interno del Centro di Pt_1
Raccolta, in apposito ufficio dedicato ed in maniera del tutto analoga a quanto gli era stato
ampiamente comunicato”.
Con riferimento alla dicitura di cui sopra, chiarisce la resistente che con l' espressione “ritiro dei
rifiuti dei vari utenti” (effettivamente utilizzata) fa riferimento alla predisposizione della procedura
amministrativa prodromica e successiva al singolo conferimento dei rifiuti, attività “d'ufficio” svolta
fino ad oggi, senza che abbia imposto il ritiro “materiale” dei rifiuti in sede di CP_1
conferimento.
D'altra parte il ricorrente che assume di essere stato demansionato attraverso l'adibizione a mansioni inferiori di operatore ecologico si limita a tale affermazione labiale, senza dimostrare in concreto la circostanza ( significativo che non sia nemmeno stata articolata prova per testi sul punto).
Dunque, tirando le fila, anche sulla questione del supposto demansionamento in corso di rapporto, si osserva come, da una parte, la determinazione aziendale di modificare le mansioni del Biondo, lungi dall'essere scaturita da una scelta adottata autonomamente ed ex abrupto dalla , fu il CP_1
risultato e la diretta conseguenza delle continue sollecitazioni del lavoratore che aveva in più
occasioni mostrato di non accettare di buon grado l'adibizione a compiti di responsabile dei mezzi.
D'altra parte, non sussistendo come si è visto, alcun diritto del lavoratore all'attribuzione della rivendicata qualifica di responsabile di cantiere, l'azienda del tutto legittimamente ed anzi al fine di venire incontro al lavoratore formulava la proposta di spostarlo a svolgere mansioni distinte, nel caso di tipo amministrativo. Trattasi di compiti afferenti alla stessa area funzionale ( ovvero quella amministrativa e tecnica) che non hanno determinato alcuno svolgimento di mansioni inferiori ma solo la modifica della qualifica (da tecnico ad amministrativo) all'interno della stessa area funzionale. Ciò posto, non occorre poi entrare nel merito della equivalenza o meno delle mansioni amministrative conferite, con quelle di responsabile di mezzi, rivestite sino a quel momento, nè sotto il profilo dell'equivalenza formale né sostanziale, ciò solo ove si consideri che per un verso il lamenta Pt_1
di essere stato demansionato non giacchè preposto a mansioni amministrative, ma in quanto adibito a compiti di operatore ecologico e per altro, a fonte della contestazione della resistente, non risulta provato da chi ne aveva l'onere (chi agisce in giudizio) che in effetti il lavoratore venne adibito a mansioni di tal fatta ( operatore ecologico).
Privo di qualunque pregio a supporto della prospettazione attorea ( adibizione a mansioni di operatore ecologico) risulta poi il fatto che nelle buste paga destinate e consegnate al Biondo fosse stata indicata la qualifica di operatore ecologico, tenuto conto che l'evenienza si verificò ben prima ( ottobre 2021)
della determinazione di preporre il ricorrente alle nuove mansioni ( decorrenza 10.03.2022)
Ed invero la resistente provvedeva subito a riscontrare le legittime rimostranze del Biondo, tanto che il giorno 23.11.2021, a mezzo del consulente aziendale e in riscontro alle richieste del ricorrente affermava che: “erroneamente nella busta paga è stata inserita la qualifica di operatore ecologico,
pertanto provvederemo alla rettifica. Trattavasi dunque di un mero refuso che nulla comprova circa supposti demansionamenti e/o condotte vessatorie ai danni del . Pt_1
Per quanto sopra, dunque, avuto riguardo alle complessive emergenze processuali, non risultando provati i supposti demansionamenti, non risultando dimostrate le vessazioni asseritamente subite e dunque in ultima analisi non risultando alcun inadempimento del datore di lavoro né violazione di norme di legge o della contrattazione collettiva, meno che mai ravvisandosi in alcuno degli episodi rappresentati in ricorso, il sintomo di una condotta neppure latamente definibile come persecutoria,
o mobbizzante, nessun illecito contrattuale e/o extracontrattuale si configura e pertanto alcun danno risarcibile è ipotizzabile in capo al Biondo.
Il ricorso, tanto in punto di riconoscimento dei crediti retributivi differenziali, che di risarcimento del danno da preteso (ma indimostrato ed insussistente) demansionamento, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 1 ottobre 2025.