TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4912/22 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Meglio che lo rapp.ta e difende come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Morrico Enzo, Antonello Di Rosa, Controparte_1 Lorena Carleo, Matteo Lauro, Loredana Curcio, elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultima in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni non patrimoniali per malattia professionale
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/09/2022 il ricorrente esponeva di aver lavorato per ditte esterne ( Controparte_2Controparte_ Davidson, S.A.I.T., Thermal, Iso.Mar., Coibesa, Thermosound), per la , committente, nel cantiere di
Castellammare di Stabia, dal settembre 1977 all'ottobre 2017. In particolare, allegava di aver svolto mansioni di coibentatore e scoibentatore, in promiscuità con gli altri lavoratori, sotto le direttive e il controllo della committente, pienamente integrato nel ciclo produttivo della Deduceva che era stato in contatto con l'amianto nell'esercizio CP_1 delle proprie mansioni, svolte senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione, e con l'amianto aerodisperso, e che aveva CP_ contratto una malattia asbesto-correlata a causa dell'esposizione all'amianto, riconosciuta dall' al 4% di invalidità; CP_ che l' gli aveva rilasciato l'attestato di riconoscimento dell' esposizione all'amianto ex l. legge 297/92, per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle ditte sopra indicate e presso la Invocata la responsabilità contrattuale CP_1 della società quale corresponsabile in solido e in subordine la responsabilità extracontrattuale, dedotta CP_1 l'esistenza di precisi margini di colpa a suo carico, chiedeva la condanna della Società resistente al risarcimento del danno biologico differenziale non patrimoniale subito, per la somma specificamente indicata in ricorso, ovvero per quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, spese vinte. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro, rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1 D.P.R. n. 1124/1965; eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva stante l'assenza della sua qualità di datore di lavoro e la mancata prova dell'esistenza di contratti di appalto;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, negando l'esistenza di nesso causale e di colpa della società, con vari argomenti in fatto ed in diritto, spese vinte.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'odierna udienza cartolare, all'esito del deposito di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
1 La resistente eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato il ricorrente mai dipendente della per mancanza di prova documentale della presenza continuativa del ricorrente presso i CP_1 cantieri di Castellammare di Stabia e per mancanza di ingerenze nella conduzione dei lavori da parte del committente;
altresì evidenziava, in subordine, l'assenza di contratto di appalto in atti, e, in ogni caso la carenza di responsabilità del committente restando questa in capo all'appaltatore, e dovendo comunque essere specificamente provata l'incidenza del committente nell'eziologia dell'evento. Tali eccezioni come è evidente attengono al merito della causa e pertanto andranno valutate in seguito. In relazione alle altre eccezioni sollevate da e riportate supra, si evidenzia che, com'è noto e ormai assodato, il CP_1 giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore (e per lui, agli eredi in caso di decesso) il CP_ danno biologico da invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile.
Invero, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall in relazione a quella copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. In via ancora preliminare va evidenziato che l'azione proposta è un'azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.).
Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., come sopra già accennato, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre
2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
Ritiene questo giudicante di dover recepire quest'ultimo indirizzo interpretativo, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) ed, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza. In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008). Va quindi verificata, alla luce delle eccezioni della resistente, l'esistenza dell'obbligazione lavorativa. Il ricorrente prestava attività lavorativa come coibentatore e scoibentatore alle dipendenze di ditte esterne e non Controparte_ direttamente per . Allega il ricorrente che le società datrici di lavoro hanno sempre provveduto a svolgere attività in regime di appalto presso il cantiere di Castellammare di Stabia, che lui riceveva direttive dai vari responsabili della committente ovvero CP_1 e che anche le misure organizzative e di sicurezza erano approntate dalla CP_1 Allega che l'ambiente di lavoro era nella disponibilità della e che ivi lavorava in promiscuità con i dipendenti CP_1
CP_1 Ritiene il giudice che parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e le modalità di svolgimento di essa, nonché la nocività dell'ambiente di lavoro. Entrambi i testimoni escussi hanno riferito, concordemente, che parte ricorrente lavorava nel cantiere di C/Mare di Stabia della Inoltre, pur non essendoci in atti i documenti di lavoro del ricorrente (libretto di lavoro ed altri), vi è Controparte_1 in atti l'estratto contributivo e vi sono documenti da cui desumere l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, ovvero gli CP_ attestati di esposizione all'amianto. Da essi emerge che il ricorrente nei periodi in cui è stato esposto all'amianto, dal 1977 al 1979 e dal 1982 al 1992, ha lavorato nei cantieri di Castellammare di Stabia. Dalle deposizioni testimoniali espletate in corso di causa, da ritenersi certamente attendibili in quanto rese da ex colleghi di lavoro, e in quanto dettagliate, precise e concordanti, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, a bordo nave, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, diretta ed anche indiretta, del ricorrente CP_1 alle fibre di amianto.
Secondo il teste , anch'egli coibentatore, l'amianto era contenuto in pacchetti di fibre di amianto, in Testimone_1 polvere, ed utilizzato per ottenere un impasto tipo cemento;
esso veniva inoltre spruzzato sulle lamiere. Il teste ha dichiarato, in particolare, che prima il ricorrente lavorava con la , e in quel periodo provvedeva a coibentare CP_4 tramite il sistema a spruzzo. Poi passò con la Sait, con cui lavorava già il teste, e facevano le stesse mansioni, ovvero coibentavano a mano, con la polvere di amianto impastata, e facevano gli stessi orari di lavoro in quanto erano nella stessa
2 squadra, dal lunedi al venerdi con orario dalle 8 alle 17. Ha riferito inoltre anche del lavoro di scoibentazione, dichiarando che “il ricorrente come me e gli altri operai della Sait abbiamo fatto anche la scoibentazione della nave, non ricordo quando è iniziata, mi sembra verso il 1982 ma non sono certo. dovevamo tirare l'amianto dal soffitto con i ganci, agganciavamo la rete che si mette dopo che si è spruzzato l'amianto. Noi con i ganci prendevamo questa rete e tiravamo per tirare l'amianto a terra, e scendeva tutta polvere di amianto. L'amianto che rimaneva attaccato al soffitto lo dovevamo levare con il raschietto ed anche peggio perchè tutta la polvere ci veniva addosso”. Ha riferito che lavoravano anche con l'amianto blu, descrivendo accuratamente il procedimento di lavoro: “erano delle treccine che noi mettevamo intorno ai tubi e veniva coibentato tutto il tubo con queste treccine, poi attorno si cuciva una rete e poi si metteva la fibra di amianto impastato. I tubi piccoli venivano coibentati con l'amianto blu. Quelli grandi con lana di roccia e rete. quando si salivano i tubi sul fumaiolo tutti gli operai respiravano questa polvere di amianto che si sprigionava quando i tubi venivano sollevati e portati sul fumaiolo”. Ha riferito che non usavano mascherine, se non verso la fine della scoibentazione, che non gliele forniva né Sait nè che non c'erano sulla nave sistemi di areazione, che lavoravano in promiscuità con gli altri
CP_1 operai. In ordine all'ingerenza di nel lavoro dei coibentatori, ha dichiarato che “gli ordini ce li dava il capo
CP_1 della , poi , che prima era capo della Iso termo fon. Parte_2 Testimone_2 Testimone_3 quelli della direzione di dicevano ai nostri capi quello che dovevamo fare. I capi di venivano sulla
CP_1 CP_1 nave, addirittura un Capo di è diventato capo della Sait. di e diceva al mio capo
CP_1 Persona_1 CP_1 cosa dovevamo fare. I dirigenti di venivano sulla nave a fare i sopralluoghi, e a controllare i lavori.”
CP_1
Anche il teste era collega di lavoro del ricorrente, anche lui ha lavorato con Sait e faceva il coibentatore, Testimone_4 ed ha fatto anche scoinbentazione. In particolare, il teste ha descritto accuratamente il procedimento di coibentazione e di scoibentazione “il ricorrente faceva come me coibentazione;
consisteva nel mettere pannelli di lana di vetro tra la paratia e il ponte. Alcuni pannelli erano già pronti, altre volte li dovevamo comporre noi;
sui pannelli lunghi di lana di vetro si applicava una tela bianca e poi li tagliavamo. La tela la applicavamo con la colla. Il ricorrente faceva anche nastrini ma soprattutto faceva la coibentazione.
Adr: coibentavamo anche i tubi, con la lana di vetro. Adr: quando sono entrato io non si usava l'amianto per coibentare, si usava la lana di vetro. Abbiamo fatto delle scoibentazioni di amianto. Dovevamo toglierlo dalle paratie e dai ponti ovvero i soffitti. lo rompevamo con i pali che usano i muratori. Diventava uniforme e lo accatastavamo da una parte. questa rottura provocava polvere, veniva giù il coibente a pezzi e dovevamo levare quello che rimaneva attaccato e lo levavamo con i raschietti. Levandolo si sbriciolava e ci veniva addosso. adr: e' capitato di fare questa attività di scoibentazione con il ricorrente.” Anche lui ha riferito che non usavano Dpi, né mascherine, che l'ambiente era saturo di polveri, fumi e che lavoravano insieme ad altri operai, tutti insieme, che non c'erano aeratori ma solo i manicotti portatili, e che non c'era ricambio di aria se non negli ambienti in cui vi erano le finestre. Anche lui ha riferito sull'ingerenza di nel lavoro dei coibentatori, dichiarando espressamente che “adr: gli CP_1 ordini ce li davano i capi della Sait. I capi di davano gli ordini ai nostri capi, dicevano loro dove dovevamo CP_1 coibentare. Difficilmente venivano sulla nave, venivano all'ultimo quando erano completati i lavori, venivano a controllare come era stato fatto il lavoro. adr: ho visto i capi di andare a controllare gli operai loro dipendenti, e non so se controllavano anche quelli di CP_1 altre ditte. adr i capi di non ci controllavano durante il lavoro, ci controllavano a fine lavoro e a volte dicevano ai nostri CP_1 capi che non era fatto bene e dovevamo rifarlo da capo.”
Entrambi i testi hanno dichiarato quindi che l'amianto era presente che era usato come materiale coibentante;
che si liberava nell'aria a seguito delle spruzzature e delle lavorazioni e che veniva inalato dai lavoratori che non avevano dispositivi di protezione, in ambienti privi di aeratori o con aerazione insufficiente.
Agli atti vi sono, poi, documenti che attestano il fatto che presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia nel periodo nel quale vi lavorò il ricorrente venisse utilizzato amianto per la costruzione delle navi. Seppure le certificazioni CP_3 sull'esposizione all'amianto hanno pieno valore solo in ambito previdenziale e non sono affatto vincolanti nei confronti dei terzi quale è il datore di lavoro, sotto altro profilo non può negarsi che il giudice possa sempre utilizzare tale accertamento effettuato da un organo pubblico per fondare la propria decisione anche nei confronti del datore di lavoro.
Non v'è dubbio che l'uso di amianto, sia in forma di pannelli, che in fibre, che in forma di spruzzatura costituiscono già essi sole veicoli di inalazione di polveri di amianto, essendo modalità idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in funzione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che il ricorrente fosse esposto a tali polveri.
Si ritiene quindi ampiamente provata l'esposizione del ricorrente alle polveri di amianto.
E' stata disposta ctu al fine di accertare la sussistenza della patologia lamentata, e il nesso causale tra la malattia professionale lamentata e l'attività lavorativa.
Il ctu ha preliminarmente evidenziato che “in base allo studio Contarp su tutte le mansioni che richiedevano la CP_1 presenza degli operatori a bordo nave abbiano comportato (mediamente e con valori estrapolati all'intero anno lavorativo e tenendo conto degli intervalli di tempo in cui si operava all'esterno del cosiddetto “bordo”) delle significative esposizioni a 3 fibre di amianto (almeno superiori a 0.1 fibre/cc), sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto “inquinamento ambientale” indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe. Tale significativa esposizione alle fibre di amianto è stata ritenuta sussistere con certezza, nei cicli di lavorazione a bordo nave, almeno fino al 1985-86 e poi estesa, come abbiamo visto, fino al 1992.” Il ctu ha ritenuto quindi che il ricorrente “abbia avuto una esposizione all'amianto certamente significativa (si riporta la aggettivazione usata dalla Con.T.A.R.P. in esito ai rilievi tecnico-ambientali sullo stabilimento di C.mare di CP_1 Stabia) in termini di durata ed entità della esposizione al relativo rischio tecnopatico e, come tale, congrua in relazione alla idoneità a produrre manifestazioni patologiche asbesto-correlate”. Ha riconosciuto quindi sussistere il nesso causale tra la patologia del ricorrente e esposizione all'amianto, che peraltro è da tempo acclarato dalla letteratura epidemiologica;
l'asbestosi è malattia tabellata in lista 1, tanto che il rapporto CP_ eziopatogenetico è stato acclarato anche dall' che ha riconosciuto la riconducibilità della malattia all'esposizione all'amianto. Invero l' ha confermato la etiologia asbestosica della malattia denunciata, il cui 'quantum' di danno CP_3 biologico (4%) è stato ricondotto alla presenza di 'danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale' (emogasanalisi e saturimetria nella norma). L'asbestosi è una fibrosi interstiziale polmonare, individuabile tramite esami radiologici (opacità lineari irregolari associate a placche pleuriche), istologici (presenza di fibre di amianto nella misura prevista) e anamnesi del paziente, con riferimento all'esposizione pluriennale all'amianto.
Il ctu ha ritenuto che “Nel caso in esame, la TC torace del 5.10.2021 e la visita pneumologica del 14.10.2021 hanno consentito di accertare la presenza di lesioni pleuriche bilaterali, diffuse, di cui alcune a carattere calcifico, reperto che in soggetto con documentata esposizione a fibre di amianto e con adeguato periodo di latenza, rendono probabile la diagnosi di 'asbestosi pleurica calcifica conclamata'.” Per quanto riguarda il danno funzionale, esso non sussiste, e il danno biologico coincide con il danno anatomico. Il ctu ha ritenuto che esso è stimabile nella misura del 5%.
Il giudice condivide quanto riportato nella ctu, immune da errori, e scientificamente completa, precisa ed esaustiva. Dall'istruttoria espletata in corso di causa può, inoltre, ritenersi dunque provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa.
Altresì risulta provato il comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente della committente la quale, in violazione del dovere descritto nell'art. 2087 cc, consentiva che i lavoratori lavorassero in condizioni di rischio.
Orbene, in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.
Nel caso che occupa la resistente era committente dei lavori, e il ricorrente non era diretto dipendente della CP_1 ma di ditte esterne. E' noto che la responsabilità del committente è stata legislativamente prevista solo nel 1994 CP_1 a seguito del recepimento da parte del legislatore delle direttive Ce, ma la giurisprudenza ha comunque enucleato una serie di criteri su cui basarsi per verificare la sussistenza della responsabilità del committente in caso di appalto.
Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione invero, va provato che la committente abbia mantenuto la disponibilità del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa;
in tale ipotesi, in presenza di un ambiente potenzialmente nocivo, è obbligo del soggetto datore di lavoro predisporre misure idonee e fornire adeguati dispositivi di protezione onde garantire che l'espletamento della prestazione di lavoro avvenga in condizioni di sicurezza (Cassazione civile sez. lav.,
26/01/2023, n.2393, sentenza in cui ha espressamente escluso che l'esclusione della responsabilità della committente possa essere ancorata al fatto che il lavoro è stato espletato prima del 1994);altro criterio è la promiscuità degli ambienti e delle lavorazioni;
ancora, la sostanziale nocività dell'ambiente lavorativo (“alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 c.c. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_1 l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro”, sempre Cass
2393/23). Entrambi i testi hanno riferito espressamente e in maniera dettagliata e specifica sulle modalità di lavorazione, riferendo anche che vi era un'ingerenza diretta dei capi di sui loro capi. Hanno riferito sulla promiscuità e nocività
CP_1 dell'ambiente di lavoro, che rimaneva comunque nella disponibilità della e del quale aveva che aveva il
CP_1 controllo e la disponibilità, nella qualità di committente delle numerose imprese che cooperavano come appaltatrici di specifiche lavorazioni all'opera complessa, la costruzione della nave, affidata a
CP_1 Il ricorrente lavorava a bordo nave, era completamente inserito nel lavoro quotidiano e nel ciclo produttivo di costruzione della nave, lavorando come coibentatore prima e come scoibentatore poi, esposto all'amianto. manteneva il
CP_1 controllo e la disponibilità del cantiere intero, anche con custodia dell'area di esecuzione dell'appalto (ex 2051 cc), ed anche ingerendosi nelle modalità di compimento del lavoro (“i capi di davano ordini ai nostri capi su come
CP_1 dovesse essere fatto il lavoro”). Non v'è dubbio quindi che consentendo che il ricorrente lavorasse in condizioni di rischio, esposto all'amianto e senza misure di protezione, la resistente ha violato l'art. 2087 cc.
4 La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo
1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare.
Quanto alla evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002).
In ambito civile, al contrario, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del "più probabile che non"; è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale). Tale valutazione è strettamente connessa a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto. Come già detto, l'insorgenza della patologia del ricorrente deriva con un elevato grado di probabilità dall'esposizione all'amianto. Da ciò deriva che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi, imposta poi dall'art. 21 del D.P.R. del 1956, avrebbe evitato l'esposizione all'amianto e di conseguenza il verificarsi del danno alla salute. Anche l'utilizzo delle maschere a filtro esistenti all'epoca avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia. La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era senz'altro esigibile, essendo disponibili materiali alternativi all'amianto peraltro utilizzati anche prima dell'introduzione di tale minerale nell'industria cantieristica e successivamente incrementati dalla scienza dell'epoca a partire dagli anni '30. Al riguardo, non può eccepirsi che la legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso. D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non giova al datore di lavoro obiettare che il legislatore non aveva sino all'inizio degli anni '90 precluso l'utilizzo dell'amianto.
Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare l'astratta responsabilità penale, configurandosi in astratto il delitto di lesioni colpose;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006).
Ebbene, in definitiva, nel caso specifico è provata l'esistenza del danno (che è stato accertato mediante tutta la CP_ documentazione medica e in atti, e tramite la ctu), nonché l'esistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa (e, cioè, l'origine professionale della patologia denunciata e la sua ricollegabilità, in termini eziologici, alla riferita prassi di far lavorare i lavoratori in condizioni di rischio specifico di inalazione di fibre di amianto, così come evidenziato dai testi sentiti e dalla suindicata consulenza medico-legale).
La resistente, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lei non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative poste in essere per porre fine alla prassi predetta e garantire la tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti. Ed, infatti, nel caso di specie, è di tutta evidenza che nessuna prova di adempimento è stata fornita dalla Controparte_1 avendo entrambi i testi di parte ricorrente sconfessato interamente le circostanze da essa dedotte al fine di escludere la propria responsabilità in materia di sicurezza.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue.
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del:
- danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del
- danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale).
5 Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris.
L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato. Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08. Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno. In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Tuttavia ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del ctu in punto di quantificazione del danno biologico, ed esclusivamente in relazione a tale dato. Il ctu ha utilizzato per la valutazione del danno biologico le tabelle di Milano del 2021, ma esse sono state aggiornate nel 2024. Tutti gli importi della tabella Edizione 2021 (non arrotondati) sono stati rivalutati del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Pertanto il quantum di risarcimento da riconoscere al ricorrente al momento della redazione della sentenza, in assenza di CP_ rendita da scorporare, è di € 7.402, nella sua duplice componente di danno biologico non patrimoniale e da sofferenza soggettiva, che è presunta (Voci A+B delle Tabelle di Milano). (cfr. Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione;
Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.".), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale: (Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.).
Nel caso che occupa non vi sono in atti elementi per una personalizzazione del danno. Pertanto in base alle tabelle di Milano, va liquidato al ricorrente la somma di € 7.402,00, corrispondente al danno non patrimoniale riferito all'invalidità del 5% per l'età di 65 anni al momento della decisione. Sulla somma riconosciuta, liquidata all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza ed il criterio del decisum, ed è liquidata come da dispositivo.
Le spese di ctu sono poste a carico della resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1 in data 15/09/2022 nei confronti della n persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “asbestosi pleurica calcifica conclamata'” dal 5/10/21, malattia di Parte_1 origine professionale di diretta derivazione causale dall'esposizione all'amianto;
6 - accoglie la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico differenziale, liquidato, Controparte_1 complessivamente, in € 7.402,00, oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, in € 4.500,00 per compenso Controparte_1 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
7
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4912/22 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Meglio che lo rapp.ta e difende come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Morrico Enzo, Antonello Di Rosa, Controparte_1 Lorena Carleo, Matteo Lauro, Loredana Curcio, elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultima in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni non patrimoniali per malattia professionale
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/09/2022 il ricorrente esponeva di aver lavorato per ditte esterne ( Controparte_2Controparte_ Davidson, S.A.I.T., Thermal, Iso.Mar., Coibesa, Thermosound), per la , committente, nel cantiere di
Castellammare di Stabia, dal settembre 1977 all'ottobre 2017. In particolare, allegava di aver svolto mansioni di coibentatore e scoibentatore, in promiscuità con gli altri lavoratori, sotto le direttive e il controllo della committente, pienamente integrato nel ciclo produttivo della Deduceva che era stato in contatto con l'amianto nell'esercizio CP_1 delle proprie mansioni, svolte senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione, e con l'amianto aerodisperso, e che aveva CP_ contratto una malattia asbesto-correlata a causa dell'esposizione all'amianto, riconosciuta dall' al 4% di invalidità; CP_ che l' gli aveva rilasciato l'attestato di riconoscimento dell' esposizione all'amianto ex l. legge 297/92, per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle ditte sopra indicate e presso la Invocata la responsabilità contrattuale CP_1 della società quale corresponsabile in solido e in subordine la responsabilità extracontrattuale, dedotta CP_1 l'esistenza di precisi margini di colpa a suo carico, chiedeva la condanna della Società resistente al risarcimento del danno biologico differenziale non patrimoniale subito, per la somma specificamente indicata in ricorso, ovvero per quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, spese vinte. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della Controparte_1 domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la mancata prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro, rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1 D.P.R. n. 1124/1965; eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva stante l'assenza della sua qualità di datore di lavoro e la mancata prova dell'esistenza di contratti di appalto;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, negando l'esistenza di nesso causale e di colpa della società, con vari argomenti in fatto ed in diritto, spese vinte.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale e la ctu medico legale. All'odierna udienza cartolare, all'esito del deposito di note conclusionali a trattazione scritta, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
1 La resistente eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato il ricorrente mai dipendente della per mancanza di prova documentale della presenza continuativa del ricorrente presso i CP_1 cantieri di Castellammare di Stabia e per mancanza di ingerenze nella conduzione dei lavori da parte del committente;
altresì evidenziava, in subordine, l'assenza di contratto di appalto in atti, e, in ogni caso la carenza di responsabilità del committente restando questa in capo all'appaltatore, e dovendo comunque essere specificamente provata l'incidenza del committente nell'eziologia dell'evento. Tali eccezioni come è evidente attengono al merito della causa e pertanto andranno valutate in seguito. In relazione alle altre eccezioni sollevate da e riportate supra, si evidenzia che, com'è noto e ormai assodato, il CP_1 giudice, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro o del danneggiante in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, deve riconoscere al lavoratore (e per lui, agli eredi in caso di decesso) il CP_ danno biologico da invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile.
Invero, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la CP_ responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall in relazione a quella copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. In via ancora preliminare va evidenziato che l'azione proposta è un'azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.).
Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., come sopra già accennato, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre
2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009).
Ritiene questo giudicante di dover recepire quest'ultimo indirizzo interpretativo, autorevolmente fondato su pronunce delle Sezioni Unite e basato su una lettura costituzionalmente orientata delle regole in materia. Da ciò consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata) ed, invece, l'infortunato non è gravato dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza. In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008). Va quindi verificata, alla luce delle eccezioni della resistente, l'esistenza dell'obbligazione lavorativa. Il ricorrente prestava attività lavorativa come coibentatore e scoibentatore alle dipendenze di ditte esterne e non Controparte_ direttamente per . Allega il ricorrente che le società datrici di lavoro hanno sempre provveduto a svolgere attività in regime di appalto presso il cantiere di Castellammare di Stabia, che lui riceveva direttive dai vari responsabili della committente ovvero CP_1 e che anche le misure organizzative e di sicurezza erano approntate dalla CP_1 Allega che l'ambiente di lavoro era nella disponibilità della e che ivi lavorava in promiscuità con i dipendenti CP_1
CP_1 Ritiene il giudice che parte ricorrente ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e le modalità di svolgimento di essa, nonché la nocività dell'ambiente di lavoro. Entrambi i testimoni escussi hanno riferito, concordemente, che parte ricorrente lavorava nel cantiere di C/Mare di Stabia della Inoltre, pur non essendoci in atti i documenti di lavoro del ricorrente (libretto di lavoro ed altri), vi è Controparte_1 in atti l'estratto contributivo e vi sono documenti da cui desumere l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, ovvero gli CP_ attestati di esposizione all'amianto. Da essi emerge che il ricorrente nei periodi in cui è stato esposto all'amianto, dal 1977 al 1979 e dal 1982 al 1992, ha lavorato nei cantieri di Castellammare di Stabia. Dalle deposizioni testimoniali espletate in corso di causa, da ritenersi certamente attendibili in quanto rese da ex colleghi di lavoro, e in quanto dettagliate, precise e concordanti, è inoltre emersa la fondatezza delle circostanze dedotte nel corpo del ricorso introduttivo in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa di quest'ultimo, a bordo nave, e in ordine alla presenza dell'amianto all'interno della con esposizione, diretta ed anche indiretta, del ricorrente CP_1 alle fibre di amianto.
Secondo il teste , anch'egli coibentatore, l'amianto era contenuto in pacchetti di fibre di amianto, in Testimone_1 polvere, ed utilizzato per ottenere un impasto tipo cemento;
esso veniva inoltre spruzzato sulle lamiere. Il teste ha dichiarato, in particolare, che prima il ricorrente lavorava con la , e in quel periodo provvedeva a coibentare CP_4 tramite il sistema a spruzzo. Poi passò con la Sait, con cui lavorava già il teste, e facevano le stesse mansioni, ovvero coibentavano a mano, con la polvere di amianto impastata, e facevano gli stessi orari di lavoro in quanto erano nella stessa
2 squadra, dal lunedi al venerdi con orario dalle 8 alle 17. Ha riferito inoltre anche del lavoro di scoibentazione, dichiarando che “il ricorrente come me e gli altri operai della Sait abbiamo fatto anche la scoibentazione della nave, non ricordo quando è iniziata, mi sembra verso il 1982 ma non sono certo. dovevamo tirare l'amianto dal soffitto con i ganci, agganciavamo la rete che si mette dopo che si è spruzzato l'amianto. Noi con i ganci prendevamo questa rete e tiravamo per tirare l'amianto a terra, e scendeva tutta polvere di amianto. L'amianto che rimaneva attaccato al soffitto lo dovevamo levare con il raschietto ed anche peggio perchè tutta la polvere ci veniva addosso”. Ha riferito che lavoravano anche con l'amianto blu, descrivendo accuratamente il procedimento di lavoro: “erano delle treccine che noi mettevamo intorno ai tubi e veniva coibentato tutto il tubo con queste treccine, poi attorno si cuciva una rete e poi si metteva la fibra di amianto impastato. I tubi piccoli venivano coibentati con l'amianto blu. Quelli grandi con lana di roccia e rete. quando si salivano i tubi sul fumaiolo tutti gli operai respiravano questa polvere di amianto che si sprigionava quando i tubi venivano sollevati e portati sul fumaiolo”. Ha riferito che non usavano mascherine, se non verso la fine della scoibentazione, che non gliele forniva né Sait nè che non c'erano sulla nave sistemi di areazione, che lavoravano in promiscuità con gli altri
CP_1 operai. In ordine all'ingerenza di nel lavoro dei coibentatori, ha dichiarato che “gli ordini ce li dava il capo
CP_1 della , poi , che prima era capo della Iso termo fon. Parte_2 Testimone_2 Testimone_3 quelli della direzione di dicevano ai nostri capi quello che dovevamo fare. I capi di venivano sulla
CP_1 CP_1 nave, addirittura un Capo di è diventato capo della Sait. di e diceva al mio capo
CP_1 Persona_1 CP_1 cosa dovevamo fare. I dirigenti di venivano sulla nave a fare i sopralluoghi, e a controllare i lavori.”
CP_1
Anche il teste era collega di lavoro del ricorrente, anche lui ha lavorato con Sait e faceva il coibentatore, Testimone_4 ed ha fatto anche scoinbentazione. In particolare, il teste ha descritto accuratamente il procedimento di coibentazione e di scoibentazione “il ricorrente faceva come me coibentazione;
consisteva nel mettere pannelli di lana di vetro tra la paratia e il ponte. Alcuni pannelli erano già pronti, altre volte li dovevamo comporre noi;
sui pannelli lunghi di lana di vetro si applicava una tela bianca e poi li tagliavamo. La tela la applicavamo con la colla. Il ricorrente faceva anche nastrini ma soprattutto faceva la coibentazione.
Adr: coibentavamo anche i tubi, con la lana di vetro. Adr: quando sono entrato io non si usava l'amianto per coibentare, si usava la lana di vetro. Abbiamo fatto delle scoibentazioni di amianto. Dovevamo toglierlo dalle paratie e dai ponti ovvero i soffitti. lo rompevamo con i pali che usano i muratori. Diventava uniforme e lo accatastavamo da una parte. questa rottura provocava polvere, veniva giù il coibente a pezzi e dovevamo levare quello che rimaneva attaccato e lo levavamo con i raschietti. Levandolo si sbriciolava e ci veniva addosso. adr: e' capitato di fare questa attività di scoibentazione con il ricorrente.” Anche lui ha riferito che non usavano Dpi, né mascherine, che l'ambiente era saturo di polveri, fumi e che lavoravano insieme ad altri operai, tutti insieme, che non c'erano aeratori ma solo i manicotti portatili, e che non c'era ricambio di aria se non negli ambienti in cui vi erano le finestre. Anche lui ha riferito sull'ingerenza di nel lavoro dei coibentatori, dichiarando espressamente che “adr: gli CP_1 ordini ce li davano i capi della Sait. I capi di davano gli ordini ai nostri capi, dicevano loro dove dovevamo CP_1 coibentare. Difficilmente venivano sulla nave, venivano all'ultimo quando erano completati i lavori, venivano a controllare come era stato fatto il lavoro. adr: ho visto i capi di andare a controllare gli operai loro dipendenti, e non so se controllavano anche quelli di CP_1 altre ditte. adr i capi di non ci controllavano durante il lavoro, ci controllavano a fine lavoro e a volte dicevano ai nostri CP_1 capi che non era fatto bene e dovevamo rifarlo da capo.”
Entrambi i testi hanno dichiarato quindi che l'amianto era presente che era usato come materiale coibentante;
che si liberava nell'aria a seguito delle spruzzature e delle lavorazioni e che veniva inalato dai lavoratori che non avevano dispositivi di protezione, in ambienti privi di aeratori o con aerazione insufficiente.
Agli atti vi sono, poi, documenti che attestano il fatto che presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia nel periodo nel quale vi lavorò il ricorrente venisse utilizzato amianto per la costruzione delle navi. Seppure le certificazioni CP_3 sull'esposizione all'amianto hanno pieno valore solo in ambito previdenziale e non sono affatto vincolanti nei confronti dei terzi quale è il datore di lavoro, sotto altro profilo non può negarsi che il giudice possa sempre utilizzare tale accertamento effettuato da un organo pubblico per fondare la propria decisione anche nei confronti del datore di lavoro.
Non v'è dubbio che l'uso di amianto, sia in forma di pannelli, che in fibre, che in forma di spruzzatura costituiscono già essi sole veicoli di inalazione di polveri di amianto, essendo modalità idonee a una dispersione aerea di polveri di asbesto nei luoghi di lavoro, in funzione sia della tipologia del materiale sia delle lavorazioni compiute con e su di esso, e che il ricorrente fosse esposto a tali polveri.
Si ritiene quindi ampiamente provata l'esposizione del ricorrente alle polveri di amianto.
E' stata disposta ctu al fine di accertare la sussistenza della patologia lamentata, e il nesso causale tra la malattia professionale lamentata e l'attività lavorativa.
Il ctu ha preliminarmente evidenziato che “in base allo studio Contarp su tutte le mansioni che richiedevano la CP_1 presenza degli operatori a bordo nave abbiano comportato (mediamente e con valori estrapolati all'intero anno lavorativo e tenendo conto degli intervalli di tempo in cui si operava all'esterno del cosiddetto “bordo”) delle significative esposizioni a 3 fibre di amianto (almeno superiori a 0.1 fibre/cc), sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto “inquinamento ambientale” indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe. Tale significativa esposizione alle fibre di amianto è stata ritenuta sussistere con certezza, nei cicli di lavorazione a bordo nave, almeno fino al 1985-86 e poi estesa, come abbiamo visto, fino al 1992.” Il ctu ha ritenuto quindi che il ricorrente “abbia avuto una esposizione all'amianto certamente significativa (si riporta la aggettivazione usata dalla Con.T.A.R.P. in esito ai rilievi tecnico-ambientali sullo stabilimento di C.mare di CP_1 Stabia) in termini di durata ed entità della esposizione al relativo rischio tecnopatico e, come tale, congrua in relazione alla idoneità a produrre manifestazioni patologiche asbesto-correlate”. Ha riconosciuto quindi sussistere il nesso causale tra la patologia del ricorrente e esposizione all'amianto, che peraltro è da tempo acclarato dalla letteratura epidemiologica;
l'asbestosi è malattia tabellata in lista 1, tanto che il rapporto CP_ eziopatogenetico è stato acclarato anche dall' che ha riconosciuto la riconducibilità della malattia all'esposizione all'amianto. Invero l' ha confermato la etiologia asbestosica della malattia denunciata, il cui 'quantum' di danno CP_3 biologico (4%) è stato ricondotto alla presenza di 'danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale' (emogasanalisi e saturimetria nella norma). L'asbestosi è una fibrosi interstiziale polmonare, individuabile tramite esami radiologici (opacità lineari irregolari associate a placche pleuriche), istologici (presenza di fibre di amianto nella misura prevista) e anamnesi del paziente, con riferimento all'esposizione pluriennale all'amianto.
Il ctu ha ritenuto che “Nel caso in esame, la TC torace del 5.10.2021 e la visita pneumologica del 14.10.2021 hanno consentito di accertare la presenza di lesioni pleuriche bilaterali, diffuse, di cui alcune a carattere calcifico, reperto che in soggetto con documentata esposizione a fibre di amianto e con adeguato periodo di latenza, rendono probabile la diagnosi di 'asbestosi pleurica calcifica conclamata'.” Per quanto riguarda il danno funzionale, esso non sussiste, e il danno biologico coincide con il danno anatomico. Il ctu ha ritenuto che esso è stimabile nella misura del 5%.
Il giudice condivide quanto riportato nella ctu, immune da errori, e scientificamente completa, precisa ed esaustiva. Dall'istruttoria espletata in corso di causa può, inoltre, ritenersi dunque provato il nesso causale tra la malattia professionale e l'attività lavorativa.
Altresì risulta provato il comportamento colposo, omissivo, negligente, imprudente della committente la quale, in violazione del dovere descritto nell'art. 2087 cc, consentiva che i lavoratori lavorassero in condizioni di rischio.
Orbene, in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.
Nel caso che occupa la resistente era committente dei lavori, e il ricorrente non era diretto dipendente della CP_1 ma di ditte esterne. E' noto che la responsabilità del committente è stata legislativamente prevista solo nel 1994 CP_1 a seguito del recepimento da parte del legislatore delle direttive Ce, ma la giurisprudenza ha comunque enucleato una serie di criteri su cui basarsi per verificare la sussistenza della responsabilità del committente in caso di appalto.
Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione invero, va provato che la committente abbia mantenuto la disponibilità del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa;
in tale ipotesi, in presenza di un ambiente potenzialmente nocivo, è obbligo del soggetto datore di lavoro predisporre misure idonee e fornire adeguati dispositivi di protezione onde garantire che l'espletamento della prestazione di lavoro avvenga in condizioni di sicurezza (Cassazione civile sez. lav.,
26/01/2023, n.2393, sentenza in cui ha espressamente escluso che l'esclusione della responsabilità della committente possa essere ancorata al fatto che il lavoro è stato espletato prima del 1994);altro criterio è la promiscuità degli ambienti e delle lavorazioni;
ancora, la sostanziale nocività dell'ambiente lavorativo (“alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 c.c. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società implicava CP_1 l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro”, sempre Cass
2393/23). Entrambi i testi hanno riferito espressamente e in maniera dettagliata e specifica sulle modalità di lavorazione, riferendo anche che vi era un'ingerenza diretta dei capi di sui loro capi. Hanno riferito sulla promiscuità e nocività
CP_1 dell'ambiente di lavoro, che rimaneva comunque nella disponibilità della e del quale aveva che aveva il
CP_1 controllo e la disponibilità, nella qualità di committente delle numerose imprese che cooperavano come appaltatrici di specifiche lavorazioni all'opera complessa, la costruzione della nave, affidata a
CP_1 Il ricorrente lavorava a bordo nave, era completamente inserito nel lavoro quotidiano e nel ciclo produttivo di costruzione della nave, lavorando come coibentatore prima e come scoibentatore poi, esposto all'amianto. manteneva il
CP_1 controllo e la disponibilità del cantiere intero, anche con custodia dell'area di esecuzione dell'appalto (ex 2051 cc), ed anche ingerendosi nelle modalità di compimento del lavoro (“i capi di davano ordini ai nostri capi su come
CP_1 dovesse essere fatto il lavoro”). Non v'è dubbio quindi che consentendo che il ricorrente lavorasse in condizioni di rischio, esposto all'amianto e senza misure di protezione, la resistente ha violato l'art. 2087 cc.
4 La pericolosità dell'amianto era già nota fin dal 1909 quando il R.D. 14 giugno 1909 n. 442 includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi vietati alle donne minorenni ed ai fanciulli o sottoposti a speciali cautele. A seguire, la legge 455/1943 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, e il D.P.R. 19 marzo
1956 n. 303, sopra riportato. Fin dal dopoguerra, sono poi stati condotti studi scientifici, sia all'estero che in Italia, che hanno resi noti i rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto. Pertanto, tenendo conto dell'importanza del gruppo industriale convenuto, che imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che la normativa violata in materia di sicurezza mirava a evitare.
Quanto alla evitabilità dell'evento di danno, occorre verificare, sulla base di un giudizio prognostico, se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento contestato. A tale fine in sede penale si richiede una verifica svolta alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che sussiste solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. SSS.UU. 30328/2002).
In ambito civile, al contrario, il criterio di accertamento che deve essere utilizzato è quello del "più probabile che non"; è necessario verificare se in base ad una regola di normalità causale sia possibile affermare con alto grado di probabilità che l'eliminazione mentale della condotta contestata avrebbe evitato il verificarsi dell'evento (cosiddetto giudizio controfattuale). Tale valutazione è strettamente connessa a quella della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento causato dall'esposizione all'amianto. Come già detto, l'insorgenza della patologia del ricorrente deriva con un elevato grado di probabilità dall'esposizione all'amianto. Da ciò deriva che l'eliminazione dell'utilizzo di amianto nella costruzione delle navi con sostituzione con materiali alternativi, imposta poi dall'art. 21 del D.P.R. del 1956, avrebbe evitato l'esposizione all'amianto e di conseguenza il verificarsi del danno alla salute. Anche l'utilizzo delle maschere a filtro esistenti all'epoca avrebbe, se non eliminato, almeno ridotto il rischio di insorgenza della patologia. La condotta alternativa lecita che avrebbe evitato l'evento era senz'altro esigibile, essendo disponibili materiali alternativi all'amianto peraltro utilizzati anche prima dell'introduzione di tale minerale nell'industria cantieristica e successivamente incrementati dalla scienza dell'epoca a partire dagli anni '30. Al riguardo, non può eccepirsi che la legislazione dell'epoca sino agli inizi degli anni '90 non vietava l'uso dell'amianto, in quanto nell'ambito delle lavorazioni polverose vi era una specifica norma, l'art. 21 del DPR 303/1956, che richiedeva al datore di lavoro di sostituire, ove possibile, il materiale polveroso. D'altro canto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non giova al datore di lavoro obiettare che il legislatore non aveva sino all'inizio degli anni '90 precluso l'utilizzo dell'amianto.
Infine, quanto sopra esposto appare sufficiente anche al fine di provare l'astratta responsabilità penale, configurandosi in astratto il delitto di lesioni colpose;
la giurisprudenza, come sopra si accennava, ha avuto modo di affermare che gli elementi propri della responsabilità penale vanno accertati in sede civilistica con i criteri propri del processo civile, ivi compreso l'utilizzo delle disposizioni sul riparto dell'onere probatorio in caso di mancanza di prova (in particolare per quel che interessa il presente procedimento con riferimento agli artt. 1218 e 2087 c.c.) e il ricorso alle presunzioni (Cass. 4184/2006).
Ebbene, in definitiva, nel caso specifico è provata l'esistenza del danno (che è stato accertato mediante tutta la CP_ documentazione medica e in atti, e tramite la ctu), nonché l'esistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa (e, cioè, l'origine professionale della patologia denunciata e la sua ricollegabilità, in termini eziologici, alla riferita prassi di far lavorare i lavoratori in condizioni di rischio specifico di inalazione di fibre di amianto, così come evidenziato dai testi sentiti e dalla suindicata consulenza medico-legale).
La resistente, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lei non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative poste in essere per porre fine alla prassi predetta e garantire la tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti. Ed, infatti, nel caso di specie, è di tutta evidenza che nessuna prova di adempimento è stata fornita dalla Controparte_1 avendo entrambi i testi di parte ricorrente sconfessato interamente le circostanze da essa dedotte al fine di escludere la propria responsabilità in materia di sicurezza.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico, si osserva quanto segue.
Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, è diverso ontologicamente sia dal danno c.d. morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. A seguito di ampia elaborazione giurisprudenziale, la Suprema Corte individua ad oggi come pregiudizi risarcibili unicamente le due categorie del:
- danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del
- danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite e n. 233/2003 della Corte Costituzionale).
5 Il perimetro di valutazione del danno è contrassegnato da due limiti: il divieto di automatismi risarcitori e il divieto di duplicazioni. All'interno si collocano l'integrale riparazione del danno e la esigenza di garantirne la personalizzazione, ove ve ne siano i presupposti. In concreto ciò significa che se le proiezioni negative patite non divergono da quelle subite da altre vittime nella medesima condizione il danneggiato non avrà diritto al riconoscimento di un quid pluris.
L'aumento personalizzato del danno non patrimoniale è possibile solo in presenza di allegazione e prova specifica di un pregiudizio eccedente quello normalmente correlabile al tipo di lesione asseritamente subita. La personalizzazione in ragione della sofferenza morale, può comportare, quindi, l'applicazione dell'aumento personalizzato. Ma tale aumento può essere riconosciuto solo in presenza di una specifica allegazione e di una specifica prova di una sofferenza fisica o psichica ulteriore rispetto a quella da considerarsi intrinseca ad ogni lesione dell'integrità psicofisica di gravità pari a quella di cui si tratta. In via esemplificativa si possono indicare le seguenti ipotesi: a) un trattamento terapeutico particolarmente pesante, doloroso, disagevole;
b) un iter clinico particolarmente lungo, stressante, con ricoveri lunghi e ripetuti;
c) l'uso di presidi, ortopedici o di altro tipo, notevolmente limitativi;
d) somministrazione consistente di analgesici per lenire un dolore intenso;
e) dolore superiore a quello normalmente correlabile alla lesione dell'integrità psicofisica in questione, a causa di ben determinate caratteristiche personali del danneggiato (ad es. intolleranza soggettiva specificamente documentata).La personalizzazione, adeguata all'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche, postula la prova di un pregiudizio specificamente ancorato alla concreta fattispecie. L'automatismo tabellare, pertanto, contraddice la personalizzazione di cui parlano le Sezioni Unite.
Questo giudice, in continuità con altre decisioni e in adesione a recenti pronunciamenti della S. C., reputa di fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08. Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno. In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Tuttavia ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del ctu in punto di quantificazione del danno biologico, ed esclusivamente in relazione a tale dato. Il ctu ha utilizzato per la valutazione del danno biologico le tabelle di Milano del 2021, ma esse sono state aggiornate nel 2024. Tutti gli importi della tabella Edizione 2021 (non arrotondati) sono stati rivalutati del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Pertanto il quantum di risarcimento da riconoscere al ricorrente al momento della redazione della sentenza, in assenza di CP_ rendita da scorporare, è di € 7.402, nella sua duplice componente di danno biologico non patrimoniale e da sofferenza soggettiva, che è presunta (Voci A+B delle Tabelle di Milano). (cfr. Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione;
Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.".), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale: (Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.).
Nel caso che occupa non vi sono in atti elementi per una personalizzazione del danno. Pertanto in base alle tabelle di Milano, va liquidato al ricorrente la somma di € 7.402,00, corrispondente al danno non patrimoniale riferito all'invalidità del 5% per l'età di 65 anni al momento della decisione. Sulla somma riconosciuta, liquidata all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi. L'esito della lite, favorevole al ricorrente, giustifica la liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza ed il criterio del decisum, ed è liquidata come da dispositivo.
Le spese di ctu sono poste a carico della resistente e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1 in data 15/09/2022 nei confronti della n persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è affetto da “asbestosi pleurica calcifica conclamata'” dal 5/10/21, malattia di Parte_1 origine professionale di diretta derivazione causale dall'esposizione all'amianto;
6 - accoglie la domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in suo favore, del danno biologico differenziale, liquidato, Controparte_1 complessivamente, in € 7.402,00, oltre accessori di legge, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, in € 4.500,00 per compenso Controparte_1 professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
- liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
7