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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2446/2021, pubblicata il 9.12.2021, iscritto al n. 2446/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p. iva Parte_1
), con sede in Cimitile, Via Nazionale delle Puglie n. 18, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Mazzocchi (c.f.
[...]
) e AN RI RO (c.f. ), C.F._1 CodiceFiscale_2
appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Via Controparte_1 P.IVA_2
Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. ) CodiceFiscale_3
e (c.f. , CP_2 CodiceFiscale_4
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 3.6.2022, il Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 2446/2021, pubblicata
[...] il 9.12.2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 766/2019, dell'importo di 6.186,42 € oltre interessi Parte_2 commerciali, a titolo di saldo di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2014, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato non dovuto l'importo ingiunto.
Il Tribunale aveva infatti affermato che era stato provato il superamento del tetto di spesa annuale di branca, come emergeva dalla nota n. 88593 del 12.6.2019 del responsabile del Distretto n.
49 e dal verbale del tavolo tecnico;
che il superamento del tetto di spesa, avvenuto alla data del
7.10.2014, era stato comunicato preventivamente al Centro con pec del 29.9.2014; che pertanto andava revocato il decreto ingiuntivo.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, il , deducendo Parte_3
Parte l'erronea valutazione delle prove, posto che era l' a dover provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, in uno con la produzione dei verbali del tavolo tecnico e di quelli inerenti la determinazione della regressione tariffaria, e detta prova non era stata fornita, essendo inidonea a tal fine la produzione della sola nota del Direttore sanitario del Distretto e del verbale del tavolo tecnico, nulla riportante in merito. Deduceva altresì di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva delle presumibili date di esaurimento del tetto di spesa e instava quindi per la riforma della sentenza
Parte di primo grado e la condanna dell' al pagamento dell'importo ingiunto, con rifusione di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il consigliere relatore, alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della produzione documentale nuova Parte effettuata dalla appellata solo in allegato alle note di udienza del 9.9.2025, in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.. Peraltro trattasi di due files di rilevanti dimensioni, comprensivi di un totale di circa 300 pagine e di una molteplicità di documenti di cui nelle note di udienza non viene effettuato alcun richiamo (cfr. anche Cass. n. 3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con
l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
Nel merito, in relazione all'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, questa Corte ritiene dover aderire all'orientamento ormai prevalente della Corte di legittimità che ritiene che l'effettivo superamento specifico del tetto di spesa di branca sia una circostanza impeditiva dell'accoglimento della pretesa creditoria del centro accreditato, e, a seguito di ciò, secondo i principi Parte statuiti dall'art. 2697 c.c., che esso vada eccepito, nonché provato dall' al fine di paralizzare - in tutto o in parte - il titolo vantato dalla controparte, e rientra pacificamente nell'onere della prova Parte della parte eccipiente, ovvero l' (Cass. n. 17437/2016; n. 3403/2018; n. 5095/2018). Parte Ciò detto, e posta la non contestazione da parte dell' della effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento, dalla produzione documentale offerta ritualmente in primo grado manca la documentazione di riscontro dell'effettivo superamento del tetto di spesa di branca nonchè della applicazione della regressione tariffaria oppure della comunicazione preventiva della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa, costituenti onere probatorio posto a carico
Parte dell'
Dalla sentenza impugnata si evince che la prova del superamento del tetto di spesa sarebbe Parte discesa dalla nota del direttore responsabile del Distretto 49, indirizzata ad altri uffici della in cui si comunica non essere stato liquidato il residuo del mese di ottobre per esaurimento del tetto di spesa fissato al 7.10.2024: detta nota però non può ritenersi assurgere a rango di prova, costituendo mero atto predisposto ai fini del presente processo dalla stessa parte che intende avvalersene;
e da un
“verbale del tavolo tecnico” non meglio precisato, che in realtà consiste in un mero tabulato ove viene indicata una data “presuntiva” di esaurimento del tetto di spesa al 7 ottobre, mancando quindi un provvedimento dirigenziale o verbali del tavolo tecnico con cui a consuntivo venga accertata la data
“effettiva” di superamento del tetto.
In ogni caso non risulta essere stata applicata la regressione tariffaria né risulta essere stata inviata all'appellante, in tempi congrui, con produzione di testo e ricevuta di consegna del messaggio inviato via p.e.c., alcuna comunicazione inerente la data presunta di esaurimento del tetto di spesa, solo successivamente alla cui ricezione, ai sensi del contratto, le prestazioni rese sarebbero state interamente non retribuibili. Parte Ed infatti va rilevato che ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato Part a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata Part dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
La impossibilità in toto di remunerare le prestazioni svolte oltre il budget era dunque subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di esaurimento del tetto di Parte spesa, ma nessuna prova è stata fornita dall' dell'avvenuto invio di comunicazioni contenenti le previsioni di esaurimento del tetto di spesa, essendo stata prodotta solo la stampa di un messaggio pec datato 29 settembre 2014 privo di ricevute di accettazione e consegna, di guisa che deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui alla lettera a) con applicazione della regressione tariffaria,
i cui estremi andavano parimenti documentati dalla Pt_2
L'appello deve pertanto essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, va condannata Parte l' al pagamento dell'importo richiesto di 6.186,42 €, oltre interessi moratori di cui al d.lgs.
231/02 dalle scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Torre Annunziata n. 2446/2021, pubblicata il 9.12.2021, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_2
1) In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Parte_2
al pagamento in favore del
[...] Parte_1 dell'importo di 6.186,42 €, oltre interessi moratori come indicato
[...]
in motivazione.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite del Parte_2
doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado, comprensivo del giudizio monitorio, in
145,00 € per spese e 3.500,00 € per compensi e per il secondo grado in 2.000,00 € per compensi;
oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute, con distrazione in favore dei procuratori, avv.ti Mazzocchi e RO, in ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo