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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LM Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 6230/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Greblo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione depositato il 5.12.2023
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 P.IVA_1 per essa, in qualità di mandataria, la procuratrice speciale (C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. OL Ronconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale degli avvocati ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il 6.3.2024
OPPOSTA
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione in tema di contratti bancari e cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico ANrio.
Conclusioni: all'udienza del 9 maggio 2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., è comparso il difensore della sola parte opponente che ha così concluso: “ L'avv. Giaccaglia precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa conclusionale e discute riportandosi agli scritti difensivi e in particolare alle note del 14 aprile 2025”
Si riportano qui di seguito le conclusioni EL parti:
- per parte opponente: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rifiutato fin d'ora qualsiasi allargamento del contraddittorio, previo ogni opportuno o necessario accertamento, con vittoria EL spese, dei diritti e degli onorari tutti in premessa
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva da parte della banca;
Nel merito:
a) In relazione al mutuo del 28/4/2011:
In via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 EL delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00,
2 e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346
c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma,
c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424
c.c.), ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
in via subordinata
- accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
b) In relazione al mutuo del 30/9/2009 e al mutuo del 26/11/2014:
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346
c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma,
c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424
c.c.), ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
3 con vittoria di spese diritti e onorari”.
- per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie
B) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di debitore esecutato nella procedura esecutiva Parte_1
immobiliare n. 49/2023 R.G. Es. incardinata innanzi a questo tribunale, con creditrice procedente la (di seguito , che ha agito tramite la Controparte_1 CP_1 CP_2
(di seguito ), ha proposto opposizione all'esecuzione sulla base dei motivi che
[...] CP_2 seguono.
Parte opponente ha premesso che la vicenda origina da tre contratti di mutuo ipotecari. Precisamente:
• mutuo ipotecario stipulato il 30.9.2009 con la AN per euro Controparte_3
75.000,00;
• mutuo fondiario stipulato il 28.4.2011 con la AN per euro 180.000,00; Controparte_4
• mutuo ipotecario stipulato il 26.11.2014 con AN PO di CO per euro 50.000,00.
Secondo la tesi di parte opposta, dai suddetti titoli deriverebbe un debito di di euro 244.756,39, oltre interessi e spese, come da atto di precetto notificatogli Parte_1
(doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), cui è seguita la procedura esecutiva immobiliare n. CP_ 49/2023 Rg.
Secondo parte opponente, viceversa, per tutti e i tre mutui azionati, alla data di risoluzione, il mutuatario risultava essere a credito di una somma ricompresa tra i 6.277,35 euro e i 42.847,27 euro (docc. nn. 4, 5, 6 allegati all'atto di citazione).
Per tali ragioni ha presentato opposizione alla procedura esecutiva Parte_1
n. 49/2023 Rg. Es. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Il G.E. ha rigettato la richiamata istanza concedendo all'istante termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
dunque, ha introdotto il presente giudizio, eccependo nello Parte_1 specifico:
4 1) il difetto di legittimazione e titolarità attiva della banca, in quanto la documentazione indicata da parte opposta (avviso di cessione pubblicato sulla G.U., iscrizione nel registro EL imprese, dichiarazione di cessione resa dalla cedente) non sarebbe sufficiente a provare la cessione del credito e dunque la legittimazione a procedere;
2) in relazione al mutuo del 28.4.2011, preliminarmente, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dal momento che la somma mutuata -come si evincerebbe dal contratto di mutuo allegato alla CTP depositata- non è mai stata nella disponibilità del mutuatario, in quanto è stata subito da lui riconsegnata e costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa;
3) sempre in relazione al mutuo del 28.4.2011, nel merito, visto che la banca avrebbe sottaciuto di aver applicato la capitalizzazione composta degli interessi, piuttosto che la capitalizzazione semplice, la violazione dell'art. 821, comma 3, c.c., il quale dispone il regime semplice degli interessi, salva deroga dalle parti, nel caso di specie non occorsa,
e/o dell'art. 1283 c.c., che disciplina i casi di ammissibilità dell'anatocismo, fra i quali non rientra l'odierna fattispecie, e/o dell'art. 120 T.U.B, secondo il quale gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e/o dell'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, non essendo stato indicato nel contratto il
TAE né essendovi stata pattuita esplicita autorizzazione alla capitalizzazione composta degli interessi, e/o dell'art. 34 del Codice del Consumo, attesa l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto (tasso degli interessi), nonché la nullità parziale del medesimo contratto di mutuo (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa e ai sensi dell'art. 1344 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB e 6 della delibera CICR del 9.2.2000, essendosi rivelato un contratto in frode alla legge in quanto sarebbe stato utilizzato dalla banca per generare un costo occulto al mutuatario con gli stessi effetti della capitalizzazione degli interessi.
Con la conseguenza che, per tutte queste ragioni, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando la capitalizzazione semplice degli interessi. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo del
5 28.4.2011, il mutuatario avrebbe avuto un credito con la banca cedente di euro
4.985,92;
4) ancora in relazione al mutuo del 28.4.2011, la nullità parziale dello stesso (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per la violazione del principio di trasparenza in senso economico di cui all'art. 117 TUB, dato che il costo occulto non avrebbe consentito al mutuatario di poter comprendere le conseguenze derivanti dal contratto in ossequio all'art. 1374 c.c. e/o dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto e/o degli artt. 1377 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283
c.c., 120 TUB, 1284, comma 3, c.c. e 117, comma 4, TUB. Con la conseguenza che, per tutte queste ragioni, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo del 28.4.2011, il mutuatario avrebbe avuto un credito con la banca cedente di euro 28.228,97;
5) da ultimo, nuovamente in relazione al mutuo del 28.4.2011, tenuto conto dei costi occulti non indicati, l'utilizzo di un tasso di interessi superiore al tasso soglia, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dal quale si ricaverebbe che alla data di risoluzione dell'accordo il mutuatario sarebbe stato creditore di euro 41.555,84 nei confronti della banca cedente;
6) in relazione al mutuo del 30.9.2009, la nullità parziale dello stesso (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa e ai sensi dell'art. 1344 c.c., a causa della violazione dell'art. 1284 c.c., dal momento che il contratto non indicherebbe né la rata da pagare, né il regime di capitalizzazione adottato, né determinerebbe un piano di ammortamento, nonché della violazione dell'art. 1346, visto che non verrebbe riportato neppure il regime finanziario e il criterio di imputazione degli interessi, nonché degli artt. 1377 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB, 1284, comma 3, c.c. e 117, comma 4, TUB.
Per questi motivi
, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli
6 interessi al solo tasso legale. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo, il mutuatario vantava un credito di euro 966,85;
7) in relazione al mutuo del 26.11.2014, la nullità parziale dell'accordo (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa e ai sensi dell'art. 1344 c.c., a causa della violazione dell'art. 1346 c.c., atteso che il contratto agli atti non specifica espressamente il regime finanziario del rapporto, dell'art. 1284 c.c. e degli artt.
1377 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB, 1284, comma
3, c.c. e 117, comma 4, TUB.
Per questi motivi
, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo, il mutuatario risultava creditore nei confronti della banca di una somma pari ad euro 324,58.
2. , quale mandataria di ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo CP_2 CP_1 che:
a) l'eccepita carenza di legittimazione e titolarità del credito appare pretestuosa in quanto confutata dalla documentazione offerta in produzione (doc. n. 1 e all. C allegati alla comparsa);
b) i mutui oggetto di contestazione sarebbero idonei a formare titoli esecutivi ex art. 474
c.p.c., poiché la costituzione del deposito cauzionale infruttifero presuppone la traditio della somma mutuata e la conseguente disponibilità giuridica della stessa in capo al mutuante;
c) l'eccezione di asserite anomalie legate al regime finanziario applicato ai rapporti di mutuo è infondata in quanto generica e basata su una CTP erronea per imputazioni di calcoli e risultati, come dimostrato dalla propria CTP allegata (doc. n. 2 allegato alla comparsa). Inoltre, essa non terrebbe conto della natura del mutuo con ammortamento alla francese, che presuppone un regime di capitalizzazione composto degli interessi, tale da escludere da una parte il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi
(anatocismo), dall'altra la violazione dell'art. 117 TUB per mancata pattuizione del regime della capitalizzazione composta;
7 d) l'eccezione di superamento del tasso soglia è parimenti infondata sia perché sarebbe basata su operazioni matematiche errate (double counting e mancata applicazione del principio di simmetria), sia perché in tali calcoli verrebbe incluso un costo occulto arbitrariamente individuato da controparte, dal momento che il mutuo con ammortamento alla francese, non determinando un'ipotesi di anatocismo, non includerebbe alcun costo occultamente applicato. Ad ogni modo, l'eventuale accoglimento della censura, secondo l'interpretazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. resa dalle Sezioni Unite, non determinerebbe l'annichilimento dell'interesse convenzionale e l'applicazione dell'interesse legale, bensì la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale. Solo parte opponente ha depositato le memorie istruttorie nn. 1 e 2.
All'udienza del 12.7.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di disporre né la CTU né l'ordine di esibizione richiesti da parte opponente, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per memorie conclusioni e per le note di replica. Entrambe le parti hanno depositato i relativi scritti.
Successivamente, con ordinanza del 25.11.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, per discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c., con termine per note conclusive, attesa l'opportunità di attendere la pronuncia della Cassazione in merito alla questione relativa alla validità del mutuo, con il quale si stabilisce che la somma finanziata venga poi trattenuta dalla banca in un deposito infruttifero sino al verificarsi di determinate condizioni, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., rimessa ex art. 363bis c.p.c. alla Corte di cassazione dal tribunale di Siracusa con ordinanza del 25.7.2024. Solo parte opponente ha depositato le note conclusive.
3. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, non si condividono le argomentazioni fornite da parte opponente a supporto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e titolarità del credito oggetto di causa.
8 Infatti, vi è prova della cessione di crediti in blocco da TE AN OL a così CP_1 come vi è prova dell'inclusione nelle operazioni di cessione dei crediti derivanti dai tre mutui oggetto dell'odierno processo.
3.1. Al riguardo si osserva in punto di diritto quanto segue.
La Corte di cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2,
T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n.
4277/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).
Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass.
3405/2024).
L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e
Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Il citato art. 58, infatti, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi
9 profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro EL imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e EL garanzie prestate a favore del cedente, nonché EL trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione dell'esistenza stessa della cessione il contratto deve essere certamente oggetto di prova.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che
“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n.
5617/2020).
La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.
Ne discende, pertanto, che la prova dell'esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario
(cfr. Cass. n. 10120/2021).
In questo caso la Cassazione ha precisato che, benché non sia, di regola, necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi, in
10 sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, oppure la pubblicazione in G.U.
(cfr. cit. Cass. n. 5478/2024; cfr. Cass. n. 17944/23; Cass. n. 22151 del 2019 che ha affermato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997 del 2006).
Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la
Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in
G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione EL prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in
11 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione EL caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).
Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione EL singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di
12 caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della AN d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione EL singole categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una EL predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base alla pendenza ad una certa data e alla possibilità di qualificare
13 i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della AN d'Italia, …”, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; cfr., più di recente, cit. Cass. n. 4277/2023, che, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
… in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione EL singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte EL relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).
Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multiis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n.
15714/2023).
Infine, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in
14 grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
corte d'appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
3.2. Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, parte opposta ha fornito prova dell'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data
10.12.2021 tra TE AN OL e mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale n. 148 parte II del 14.12.2021 (All. C allegato alla comparsa) unitamente all'attestazione di avvenuta cessione a firma della stessa cedente TE AN OL (doc. n. 1 allegato alla comparsa).
Parimenti, vi è prova dell'inclusione dei crediti azionati nella predetta cessione. Avuto riguardo all'avviso pubblicato in Gazzetta, nel quale vengono indicati come elementi per l'individuazione dei rapporti ceduti a “taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, CP_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_6 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 139/199”, risulta che TE AN
OL ha ceduto all'odierna parte opposta una serie di crediti in blocco individuati per categorie omogenee tra i quali rientrano anche le posizioni debitorie di parte opponente.
Dirimente a tal riguardo appare la già citata attestazione di avvenuta cessione dei crediti derivanti dai mutui stipulati da con AN PO di CO Parte_1
(mutuo ipotecario per euro 75.000,00 e mutuo ipotecario per euro 50.000,00) e con AN EL RC (mutuo fondiario per euro 180.000,00), caduti in sofferenza, a firma della cedente TE AN OL. Nonché il possesso da parte della cessionaria di tutta la documentazione contrattuale riferita ai tre mutui oggetto di causa.
4. Anche l'eccezione volta a sostenere l'inidoneità del mutuo fondiario stipulato da in data 28.4.2011 a formare un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Parte_1 risulta infondata.
Sul tema, infatti, si è recentemente espressa la Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n. 5968 del 6.3.2025 che ha affermato la configurabilità giuridica del contratto di mutuo, ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le
15 parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, quale valido titolo esecutivo.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito preliminarmente che anche in questo specifico caso il contratto di mutuo deve dirsi perfezionato, essendovi stata la traditio della somma -da intendersi come concessione di un titolo autonomo di disponibilità giuridica del denaro a favore del mutuatario- requisito richiesto, come noto, al fine del perfezionamento dei contratti reali, quale quello di mutuo. Tale circostanza è resa evidente proprio dal fatto che il mutuatario ha disposto della somma per la successiva costituzione della stessa in deposito irregolare, a nulla rilevando, secondo la Corte, la contestualità EL disposizioni e il carattere meramente contabile dell'operazione.
Partendo da tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno superato il precedente orientamento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 12007 del 3.5.2024) che aveva escluso che un contratto siffatto potesse costituire da solo titolo esecutivo, attesa la mancanza attuale di una piena disponibilità della somma, differita ad un evento futuro e incerto, e dunque la carenza concreta di un'obbligazione restitutoria, con la conseguenza che a tali fini si rendeva necessario un ulteriore atto di effettivo svincolo del denaro mutuato in favore della mutuataria, nei temini che seguono.
Secondo la pronuncia in esame, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo ma viene anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata, che rimane sussistente, salvo che non risulti di per sé solo esclusa in concreto un'espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.
I patti accessori previsti dalle parti nei termini di cui sopra, infatti, non possono incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione restitutoria e quindi sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile posto alla base di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Quindi, secondo la Corte, “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale EL parti e integrante, come prospetta il Pubblico
16 Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Sulla scorta dei ragionamenti appena ripercorsi, le Sezioni Unite hanno concluso enunciando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Applicando tali insegnamenti al caso di specie, rilevato che il contratto di mutuo fondiario n. 00000487753/000 stipulato da con AN EL RC in Parte_1 data 28.4.2011, oggi ceduto da TE AN OL a prevede ai sensi dell'art. 2 sia la CP_1 dichiarazione del mutuatario di voler costituire la somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia del suo adempimento sia le specifiche condizioni di svincolo da parte della banca mutuante e all'art. 3 l'obbligazione -univoca, espressa e incondizionata- di restituire la somma mutuata, deve concludersi per l'idoneità di suddetto contratto a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
5. Anche l'eccezione, variamente svolta, di nullità parziale di tutti e tre i mutui da cui deriva il credito oggetto di contestazione risulta infondata e vanno conseguentemente rigettate le domande di ricalcolo dei rapporti dare/avere alla data di risoluzione degli stessi proposte.
Parte opponente, in particolare, ritiene il contratto di mutuo fondiario del 28.4.2011 parzialmente nullo (o annullabile) per l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto utilizzato per il calcolo della rata del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Da ciò conseguirebbe, infatti, la violazione del divieto di anatocismo o comunque la mancanza di trasparenza in relazione ai costi sostenuti dal soggetto finanziato, nonché la violazione della normativa antiusura, con necessità di ricalcolare i rapporti di dare/avere attraverso la capitalizzazione semplice degli interessi o l'applicazione degli interessi al solo tasso legale o l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c..
17 In relazione ai contratti di mutuo ipotecario del 30.9.2009 e del 26.11.2014, poi, parte opponente imputa il vizio di nullità (o annullabilità) parziale alla previsione di condizioni indeterminate da cui conseguirebbe la necessità di ricalcolare il rapporto di dare/avere alla data di risoluzione degli accordi applicando gli interessi al solo tasso legale.
Tali censure sono state affidate alla consulenza econometrica di parte depositata con i documenti nn. 4, 5 e 6 e relativi allegati che, come noto, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. 23.11.2022 ord. n. 34450; Cass. 30.11.2020 n. 27297;
Cass. 27.12.2018, ord. n. 33503; conformi Cass. 22.04.2009 n. 9551; Cass. 19.05.1997 n. 4437
e Cass. 28.07.1989 n. 3527).
5.1. Ciò premesso, stante la comune natura dei tre rapporti contrattuali richiamati, trattandosi di mutui con ammortamento “alla francese” a tasso variabile, appare opportuno effettuare alcune considerazioni generali in punto di diritto.
Innanzitutto, va evidenziato come la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il metodo di ammortamento a rate costanti “alla francese” non dia luogo ad anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.
Infatti, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, difatti, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
18 In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'art. 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Non si verifica, pertanto, alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare, al netto EL rate già scadute.
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante non comporta pertanto alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e questo per almeno i seguenti tre motivi: gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo;
alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica;
si verifica, cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Anche l'Arbitro ANrio e Finanziario ha affrontato ripetutamente la questione dell'anatocismo relativamente ai mutui con piano di ammortamento “alla francese”, concludendo sempre per la sua piena legittimità. L' ha affermato, in particolare, che il CP_7 piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire. Ad avviso dell'arbitro un tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il cliente sia in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare (Decisioni A.B.F. n.
429/2013, n. 1130/2011, n. 1280/2012).
Quanto alla giurisprudenza di merito, anch'essa si è orientata in favore della legittimità del piano di ammortamento “alla francese”, nel senso, cioè, che esso non comporta, di norma, alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi bancari. Si potrà avere anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito
19 in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La giurisprudenza sul punto è univoca (vedasi, ex multiis, Trib. di Vasto, sez. I, 01.10.2021, n. 282; Trib. di L'Aquila, sez. I, 12.05.2021, n. 334;
Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19.06.2017; Trib. di Venezia 27.11.2014; Trib. di
Mantova 11.03.2014; Trib. di Treviso 12.01.2015; Trib. di Modena, sez. I, 11.11.2014; Trib. di Pescara 10.04.2014; Trib. di Padova 29.05.2016).
Nell'ammortamento alla francese, con rate di importo costante, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, ogni volta il correntista paga interessi calcolati su un importo di capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
Il meccanismo di computo specificamente indicato nel piano di ammortamento, attraverso l'indicazione dell'importo della rata, della quota capitale e della quota interessi, esclude la denunciata indeterminabilità e risponde alle esigenze del cliente mutuatario che non si trova esposto al pagamento di un importo fluttuante della rata.
L'ammontare complessivo degli interessi è maggiore rispetto al così detto piano all'italiana, ma ciò non significa che il T.A.N. sia più elevato né che ci sia composizione degli interessi. Al contrario, tale maggiore interesse dipende dal fatto che durante tutto il periodo di durata del contratto, il debitore dispone di una maggiore quantità di capitale (debito residuo) e, conseguentemente, paga un prezzo superiore in termini di interessi corrispettivi.
Al riguardo, come noto, si è recentemente espressa Cass. Civ., S.U. 29.05.2024, n.
15130, la quale ha escluso che “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e
1418, comma 2, c.c.” quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La Cassazione ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli
20 interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. […]
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597,
17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e EL singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare
l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla AN d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo
2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
La Cassazione ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza EL condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”. La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
All'indomani della sentenza EL Sezioni Unite che aveva espressamente affermato di aver enunciato tali principi con riferimento ai soli mutui a tasso fisso e con allegato piano di ammortamento, essendo questa la fattispecie sulla quale l'organo della nomofilachia è stato
21 chiamato ad esercitare lo scrutinio, si è aperto un dibattito in ordine alla possibilità o meno di estendere tali principi ai mutui con ammortamento alla francese a tasso variabile e ai quali non è allegato il piano di ammortamento.
Già parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso affermativo in ordine all'estensibilità dei principi affermati per i mutui a tasso fisso anche ai mutui a tasso variabile.
In tal senso, Corte di Appello di CO, sez. II, 2.12.2024, n. 1703, per la quale gli esposti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione EL rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché EL spese, in quanto il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Tale soluzione è stata di recente avallata anche dalla stessa Corte di cassazione.
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la prima sezione civile della Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati nella sentenza EL Sezioni Unite n. 15130/2024 a proposito del tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
La Corte, in particolare, ha chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale ed effettivo>
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) EL rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>> neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
22 pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale EL facoltà in funzione EL quali il presidio della trasparenza EL condizioni opera. Salvo a non voler percorrere
l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi incisione negativa sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto e qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza.
5.2. Ciò chiarito, in relazione al contratto di mutuo del 28.4.2011 deve ribadirsi l'infondatezza di tutte le censure mosse da parte opponente all'accordo.
In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che il contratto di mutuo con relativi allegati “A”,“B” e “C” rispettivamente “capitolato EL condizioni generali di mutuo”, “documento di sintesi” e
“piano di ammortamento” (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) non dà adito ad alcun fenomeno di anatocismo e viceversa contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione EL obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo gli specifici criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
Infatti, l'art. 3 del contratto di mutuo prevede che: “La parte mutuataria si obbliga per sé, per i propri successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra loro, a restituire alla AN che, a mezzo del comparso suo rappresentante, accetta, la suddetta complessiva somma di Euro 180.000,00
(centottantamila virgola zero zero) col sistema dell'ammortamento in anni 20 (venti) mediante pagamento di
n. 240 (duecentoquaranta) mensilità posticipate al tasso annuo nominale variabile del 3,469% (tre virgola quattrocentosessantanove per cento), pari alla media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente come pubblicata dal quotidiano " in data 31/03/2011 (pari a 1,469%) CP_8 maggiorato di 2,000 (due virgola zero zero) punti. Si conviene peraltro espressamente tra le parti che in caso
23 di variazione del tasso Euribor, varierà anche, nella stessa misura, il tasso globale della presente operazione di mutuo, e conseguentemente l'importo della rata in scadenza, che verrà aggiornato mensilmente sulla base della media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente il periodo di riferimento, cosi come C pubblicata da " . Nel caso di rate senza autorizzazione all'addebito in conto, in scadenza o CP_8 avvisate, l'aggiornamento verrà effettuato sulla rata successiva. Qualora cessasse la rilevazione e la pubblicazione del predetto indice da parte del quotidiano " , senza che altro quotidiano CP_8 provveda a tali rilevazioni periodiche, le parti convengono che il tasso applicato alle successive rate sarà pari al
Tasso REFI AN Centrale Europea (tasso minimo per le principali operazioni di rifinanziamento della
AN Centrale Europea) vigente tempo per tempo maggiorato o diminuito di uno spread tale che la prima rata indicizzata al nuovo parametro sarà calcolata al medesimo tasso dell'ultima rata indicizzata all'Euribor. Lo spread cosi determinato rimarrà fisso fino alla scadenza del mutuo. Con le stesse modalità viene altresì determinato il tasso per il calcolo degli interessi di preammortamento.”.
Il successivo art. 4 prevede che: “Dette rate mensili vengono attualmente determinate in Euro
1.041,06 (millequarantuno virgola zerosei) ed avranno scadenza l'ultimo giorno di ogni mese. Ciascuna rata
é composta di una quota crescente di capitale e decrescente di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua;
in caso di variazione del tasso secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3 la quota crescente di capitale resterà quella fissata per ciascuna EL predette rate secondo quanto indicato nel piano di ammortamento che previo esame e firma EL parti e me notaio si allega al presente contratto sotto la lettera "C", mentre varierà la sola quota interessi in funzione EL variazioni dei parametri tempo per tempo intervenute. Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 30/04/2011. La prima rata di ammortamento dovrà essere soddisfatta il 31/05/2011 e cosi, successivamente, senza interruzione ed integralmente di mese in mese, fino alla totale estinzione del mutuo. Al 31/05/2011 dovranno essere corrisposti gli interessi di preammortamento dalla data odierna al 30/04/2011 calcolati al tasso indicato al precedente articolo 3.”.
Nell'allegato “B” vengono esplicitati il TAN ed il TAEG mentre l'allegato “C”, contenendo il piano di ammortamento del contratto di mutuo, indica precisamente la scadenza e l'importo di ogni rata, così come la sua composizione in termini di quota interessi e quota capitale, nonché il debito residuo al pagamento di ogni rata.
Quindi, innanzitutto va esclusa la generazione di effetti anatocistici e va affermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto di mutuo in esame,
24 nel pieno rispetto della normativa in tema di trasparenza, con la conseguenza che non può trovare accoglimento né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando la capitalizzazione semplice degli interessi né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale.
Parimenti, deve escludersi che il contratto di mutuo del 28.4.2011 abbia violato la normativa antiusura.
Per espressa affermazione di parte opponente, infatti, nonché del proprio consulente
(cfr. nuovamente doc. n. 4 allegato all'atto di citazione), i calcoli posti alla base della contestazione di applicazione di interessi usurari sono stati effettuati includendo i costi occulti dell'anatocismo.
Dunque, all'accertamento dell'insussistenza di un fenomeno di anatocismo in relazione al contratto di mutuo del 28.4.2011 non può che conseguire il rigetto anche dell'eccezione di violazione della normativa antiusura, dal momento che escludendo dalla ricostruzione del TAEG sviluppata dal CTP di controparte il “costo occulto” dell'anatocismo, il TAEG del finanziamento oggetto di causa risulta -secondo le specifiche condizioni contrattuali- pari al 3,554% ed è quindi inferiore alla soglia di legge di riferimento pro tempore vigente, pari al 4,185%.
Ne consegue che va rigettata anche la domanda di ricalcolo del dare/avere mediante l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, c.c.
5.3. Passando quindi ai contratti di mutuo del 30.9.2009 e del 26.11.2014, anche in relazione ad essi deve ribadirsi l'infondatezza EL censure mosse da parte opponente, sussistendo la determinazione, o quantomeno determinabilità, dei rispettivi oggetti.
In particolare, in relazione al contratto di mutuo del 30.9.2009, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che anch'esso con relativi allegati “A”,“B” e
“C”, rispettivamente “proposta contrattuale”, “norme generali” e “documento di sintesi”
(doc. n. 5 allegato all'atto di citazione) contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione EL obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota
25 capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo i criteri specificamente convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
L'art. 1 del contratto di mutuo rubricato “Importo e disciplina di mutuo” prevede che: “La
AN concede la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero centesimi) a titolo di mutuo a favore della Parte Mutuataria. […]”.
Il successivo art. 2 rubricato “Termini e modalità di rimborso - Tasso di interesse -
Assicurazione infortuni” prevede che: “La somma capitale mutuata dovrà essere restituita dalla "Parte
Mutuataria", che al riguardo espressamente si impegna, entro 360 (trecentosessanta) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso, calcolato in base all'anno civile, viene pattuito nella misura del 2,430% (due virgola quattrocentotrenta per cento) annuo nominale, soggetto variazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 3. Tale restituzione dovrà essere eseguita mediante: -n. 360
(trecentosessanta) rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi determinate secondo il metodo "alla francese". Tutte le rate di cui sopra scadranno ogni mese nello stesso giorno di calendario in cui viene sottoscritto il presente atto. […]”.
Il successivo art. 3 rubricato “Revisione periodica dei tassi di interesse” prevede che: “Resta espressamente convenuto tra le parti che la misura del tasso di cui all'articolo precedente verrà rideterminata automaticamente: 1) ogni data di revisione sotto indicata nella misura di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti percentuali (di seguito "spread") in più della media aritmetica semplice, con arrotondamento al centesimo superiore, dei valori giornalieri del tasso Euribor a un mese - 360 (trecentosessanta) - relativa, a seconda della revisione, al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno. Il valore attuale di tale parametro di indicizzazione è pari allo 0,930% (zero virgola novecentotrenta per cento). Per i mutui con rate di pagamento mensili e trimestrali il tasso d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione alle date del
1° gennaio, 1° aprile, l° luglio e 1° ottobre di ogni anno, a partire dalla data di revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Per i mutui con rate di pagamento semestrali il tasso
d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione due volte all'anno con le seguenti cadenze: il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno per i mutui stipulati nel primo o nel terzo trimestre solare;
il l° aprile ed il
1° ottobre di ogni anno per i mutui stipulati nel secondo o nel quarto trimestre solare, a partire dalla revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Tutte le suddette revisioni,
26 indipendentemente dalla periodicità EL rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di sottoscrizione del presente atto. Tutte le suddette revisioni, indipendentemente dalla periodicità EL rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di ciascuna revisione del tasso. 2) Indipendentemente ed in aggiunta a quanto indicato al punto 1), alla data di decorrenza di ciascun quinquennio di ammortamento, e quindi all'inizio del quinto, del decimo, del quindicesimo anno e così di seguito, lo spread verrà ridotto di 0,05 (zero virgola zero cinque) punti percentuali rispetto a quello applicato nel periodo precedente, con effetto immediato sulla rata in corso di maturazione. L'ammontare di tali riduzioni non potrà comunque superare la misura dello spread pattuito al punto 1) restando espressamente esclusa una riduzione del tasso al di sotto del valore (tempo per tempo determinato) del parametro di indicizzazione di cui al punto 1), comma 1. Le modificazioni della misura rielaborazione del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo della nuova rata costante di ammortamento sempre secondo il metodo di calcolo "alla francese" di cui all'articolo 2.”.
Nell'allegato “C” vengono esplicitati il TAN ed il TAEG.
Quindi, va confermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto di mutuo in esame.
5.4. Anche in relazione al contratto di mutuo del 26.11.2014, poi, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che anch'esso con relativi allegati “A”,“B” e “C”, rispettivamente “proposta contrattuale”, “condizioni generali” e
“documento di sintesi” (doc. n. 6 allegato all'atto di citazione) contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione EL obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo i criteri specificamente convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
L'art. 1 del contratto di mutuo rubricato “Importo e disciplina di mutuo” prevede che: “La
AN concede la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero centesimi) a titolo di mutuo a favore della Parte Mutuataria.. […]”.
27 Il successivo art. 2 rubricato “Termini e modalità di rimborso - Tasso di interesse -
Assicurazione infortuni” prevede che: “La somma capitale mutuata dovrà essere restituita dalla "Parte
Mutuataria", che al riguardo espressamente si impegna, entro 360 (trecentosessanta) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso, calcolato in base all'anno civile, viene pattuito nella misura del 2,430% (due virgola quattrocentotrenta per cento) annuo nominale, soggetto a variazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 3, Tale restituzione dovrà essere eseguita mediante: n. 360
(trecentosessanta) rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi determinate secondo il metodo "alla francese". Tutte le rate di cui sopra scadranno ogni mese nello stesso giorno di calendario in cui viene sottoscritto il presente atto. Qualora l'atto sia sottoscritto nell'ultimo giorno del mese le rate di cui sopra scadranno sempre il giorno della fine di ogni mese di scadenza EL rate stesse anche se non coincidente con il giorno della stipula”.
L'art. 3 rubricato “Revisione periodica dei tassi di interesse” prevede che: “Resta espressamente convenuto tra le parti che la misura del tasso di cui all'articolo precedente verrà rideterminata automaticamente: 1) ad ogni data di revisione sotto indicata nella misura di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti percentuali (di seguito "spread") in più della media aritmetica semplice, con arrotondamento al centesimo superiore, dei valori giornalieri del tasso Euribor a un mese -360 (trecentosessanta) - relativa, a seconda della revisione, al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno. Il valore attuale di tale parametro di indicizzazione è pari allo 0,930% (zero virgola novecentotrenta per cento). Per i mutui con rate di pagamento mensili e trimestrali il tasso. d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione alle date del
1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e l° ottobre di ogni anno, a partire dalla data di revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Per i mutui con rate di pagamento semestrali il tasso
d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione due volte all'anno con le seguenti cadenze: il l° gennaio
e il 1° luglio di ogni anno per i mutui stipulati nel primo o nel terzo trimestre solare;
il l° aprile ed il l° ottobre di ogni anno per i mutui stipulati nel secondo o nel quarto trimestre solare, a partire dalla revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Tutte le suddette revisioni, indipendentemente dalla periodicità EL rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di ciascuna revisione del tasso. 2) Indipendentemente ed in aggiunta a quanto indicato al punto 1), alla data di decorrenza di ciascun quinquennio di ammortamento, e quindi all'inizio del quinto, del decimo, del quindicesimo anno e così di seguito, lo spread verrà ridotto di 0,05 (zero virgola zero cinque) punti percentuali rispetto a quello applicato nel periodo precedente, con effetto immediato sulla rata in corso di
28 maturazione. L'ammontare di tali riduzioni non potrà comunque superare la misura dello spread pattuito al punto 1) restando espressamente esclusa una riduzione del tasso al di sotto del valore (tempo per tempo determinato) del parametro di indicizzazione di cui al punto 1), comma 1. Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo della nuova rata costante di ammortamento sempre secondo il metodo di calcolo “alla francese” di cui all'art. 2”.
Anche per tale contratto, dunque, va confermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto.
In conclusione, deve essere rigettata anche la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione dei predetti contratti applicando gli interessi al solo tasso legale.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione, nei valori medi per le sole fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per le fasi di istruttoria e decisionale, non avendo parte opposta depositato né le memorie ex art. 171ter c.p.c. né le note conclusive autorizzate con ordinanza del 25.11.2024.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da con atto di Parte_1 citazione depositato il 5.12.2023;
2) condanna a rimborsare alla quale Parte_1 Controparte_2 procuratrice speciale della le spese processuali da quest'ultima anticipate, Controparte_1 liquidate nella somma di € 3.387,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e
CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
CO, 10 giugno 2025
La giudice
LM Monterotti
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LM Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 6230/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Greblo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione depositato il 5.12.2023
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 P.IVA_1 per essa, in qualità di mandataria, la procuratrice speciale (C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. OL Ronconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale degli avvocati ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il 6.3.2024
OPPOSTA
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione in tema di contratti bancari e cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico ANrio.
Conclusioni: all'udienza del 9 maggio 2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., è comparso il difensore della sola parte opponente che ha così concluso: “ L'avv. Giaccaglia precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa conclusionale e discute riportandosi agli scritti difensivi e in particolare alle note del 14 aprile 2025”
Si riportano qui di seguito le conclusioni EL parti:
- per parte opponente: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rifiutato fin d'ora qualsiasi allargamento del contraddittorio, previo ogni opportuno o necessario accertamento, con vittoria EL spese, dei diritti e degli onorari tutti in premessa
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva da parte della banca;
Nel merito:
a) In relazione al mutuo del 28/4/2011:
In via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 EL delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00,
2 e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346
c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma,
c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424
c.c.), ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
in via subordinata
- accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
b) In relazione al mutuo del 30/9/2009 e al mutuo del 26/11/2014:
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346
c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma,
c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424
c.c.), ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolando il dare/avere alla data di risoluzione contrattuale;
3 con vittoria di spese diritti e onorari”.
- per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie
B) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di debitore esecutato nella procedura esecutiva Parte_1
immobiliare n. 49/2023 R.G. Es. incardinata innanzi a questo tribunale, con creditrice procedente la (di seguito , che ha agito tramite la Controparte_1 CP_1 CP_2
(di seguito ), ha proposto opposizione all'esecuzione sulla base dei motivi che
[...] CP_2 seguono.
Parte opponente ha premesso che la vicenda origina da tre contratti di mutuo ipotecari. Precisamente:
• mutuo ipotecario stipulato il 30.9.2009 con la AN per euro Controparte_3
75.000,00;
• mutuo fondiario stipulato il 28.4.2011 con la AN per euro 180.000,00; Controparte_4
• mutuo ipotecario stipulato il 26.11.2014 con AN PO di CO per euro 50.000,00.
Secondo la tesi di parte opposta, dai suddetti titoli deriverebbe un debito di di euro 244.756,39, oltre interessi e spese, come da atto di precetto notificatogli Parte_1
(doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), cui è seguita la procedura esecutiva immobiliare n. CP_ 49/2023 Rg.
Secondo parte opponente, viceversa, per tutti e i tre mutui azionati, alla data di risoluzione, il mutuatario risultava essere a credito di una somma ricompresa tra i 6.277,35 euro e i 42.847,27 euro (docc. nn. 4, 5, 6 allegati all'atto di citazione).
Per tali ragioni ha presentato opposizione alla procedura esecutiva Parte_1
n. 49/2023 Rg. Es. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Il G.E. ha rigettato la richiamata istanza concedendo all'istante termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
dunque, ha introdotto il presente giudizio, eccependo nello Parte_1 specifico:
4 1) il difetto di legittimazione e titolarità attiva della banca, in quanto la documentazione indicata da parte opposta (avviso di cessione pubblicato sulla G.U., iscrizione nel registro EL imprese, dichiarazione di cessione resa dalla cedente) non sarebbe sufficiente a provare la cessione del credito e dunque la legittimazione a procedere;
2) in relazione al mutuo del 28.4.2011, preliminarmente, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dal momento che la somma mutuata -come si evincerebbe dal contratto di mutuo allegato alla CTP depositata- non è mai stata nella disponibilità del mutuatario, in quanto è stata subito da lui riconsegnata e costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa;
3) sempre in relazione al mutuo del 28.4.2011, nel merito, visto che la banca avrebbe sottaciuto di aver applicato la capitalizzazione composta degli interessi, piuttosto che la capitalizzazione semplice, la violazione dell'art. 821, comma 3, c.c., il quale dispone il regime semplice degli interessi, salva deroga dalle parti, nel caso di specie non occorsa,
e/o dell'art. 1283 c.c., che disciplina i casi di ammissibilità dell'anatocismo, fra i quali non rientra l'odierna fattispecie, e/o dell'art. 120 T.U.B, secondo il quale gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e/o dell'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, non essendo stato indicato nel contratto il
TAE né essendovi stata pattuita esplicita autorizzazione alla capitalizzazione composta degli interessi, e/o dell'art. 34 del Codice del Consumo, attesa l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto (tasso degli interessi), nonché la nullità parziale del medesimo contratto di mutuo (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa e ai sensi dell'art. 1344 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB e 6 della delibera CICR del 9.2.2000, essendosi rivelato un contratto in frode alla legge in quanto sarebbe stato utilizzato dalla banca per generare un costo occulto al mutuatario con gli stessi effetti della capitalizzazione degli interessi.
Con la conseguenza che, per tutte queste ragioni, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando la capitalizzazione semplice degli interessi. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo del
5 28.4.2011, il mutuatario avrebbe avuto un credito con la banca cedente di euro
4.985,92;
4) ancora in relazione al mutuo del 28.4.2011, la nullità parziale dello stesso (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per la violazione del principio di trasparenza in senso economico di cui all'art. 117 TUB, dato che il costo occulto non avrebbe consentito al mutuatario di poter comprendere le conseguenze derivanti dal contratto in ossequio all'art. 1374 c.c. e/o dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto e/o degli artt. 1377 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283
c.c., 120 TUB, 1284, comma 3, c.c. e 117, comma 4, TUB. Con la conseguenza che, per tutte queste ragioni, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo del 28.4.2011, il mutuatario avrebbe avuto un credito con la banca cedente di euro 28.228,97;
5) da ultimo, nuovamente in relazione al mutuo del 28.4.2011, tenuto conto dei costi occulti non indicati, l'utilizzo di un tasso di interessi superiore al tasso soglia, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dal quale si ricaverebbe che alla data di risoluzione dell'accordo il mutuatario sarebbe stato creditore di euro 41.555,84 nei confronti della banca cedente;
6) in relazione al mutuo del 30.9.2009, la nullità parziale dello stesso (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa e ai sensi dell'art. 1344 c.c., a causa della violazione dell'art. 1284 c.c., dal momento che il contratto non indicherebbe né la rata da pagare, né il regime di capitalizzazione adottato, né determinerebbe un piano di ammortamento, nonché della violazione dell'art. 1346, visto che non verrebbe riportato neppure il regime finanziario e il criterio di imputazione degli interessi, nonché degli artt. 1377 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB, 1284, comma 3, c.c. e 117, comma 4, TUB.
Per questi motivi
, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli
6 interessi al solo tasso legale. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo, il mutuatario vantava un credito di euro 966,85;
7) in relazione al mutuo del 26.11.2014, la nullità parziale dell'accordo (in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa e ai sensi dell'art. 1344 c.c., a causa della violazione dell'art. 1346 c.c., atteso che il contratto agli atti non specifica espressamente il regime finanziario del rapporto, dell'art. 1284 c.c. e degli artt.
1377 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283 c.c., 120 TUB, 1284, comma
3, c.c. e 117, comma 4, TUB.
Per questi motivi
, accertata la nullità parziale o l'annullabilità parziale ex art. 1427 c.c., andrebbe ricalcolato il dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale. Da tale ricalcolo risulterebbe che, alla data di risoluzione del mutuo, il mutuatario risultava creditore nei confronti della banca di una somma pari ad euro 324,58.
2. , quale mandataria di ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo CP_2 CP_1 che:
a) l'eccepita carenza di legittimazione e titolarità del credito appare pretestuosa in quanto confutata dalla documentazione offerta in produzione (doc. n. 1 e all. C allegati alla comparsa);
b) i mutui oggetto di contestazione sarebbero idonei a formare titoli esecutivi ex art. 474
c.p.c., poiché la costituzione del deposito cauzionale infruttifero presuppone la traditio della somma mutuata e la conseguente disponibilità giuridica della stessa in capo al mutuante;
c) l'eccezione di asserite anomalie legate al regime finanziario applicato ai rapporti di mutuo è infondata in quanto generica e basata su una CTP erronea per imputazioni di calcoli e risultati, come dimostrato dalla propria CTP allegata (doc. n. 2 allegato alla comparsa). Inoltre, essa non terrebbe conto della natura del mutuo con ammortamento alla francese, che presuppone un regime di capitalizzazione composto degli interessi, tale da escludere da una parte il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi
(anatocismo), dall'altra la violazione dell'art. 117 TUB per mancata pattuizione del regime della capitalizzazione composta;
7 d) l'eccezione di superamento del tasso soglia è parimenti infondata sia perché sarebbe basata su operazioni matematiche errate (double counting e mancata applicazione del principio di simmetria), sia perché in tali calcoli verrebbe incluso un costo occulto arbitrariamente individuato da controparte, dal momento che il mutuo con ammortamento alla francese, non determinando un'ipotesi di anatocismo, non includerebbe alcun costo occultamente applicato. Ad ogni modo, l'eventuale accoglimento della censura, secondo l'interpretazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. resa dalle Sezioni Unite, non determinerebbe l'annichilimento dell'interesse convenzionale e l'applicazione dell'interesse legale, bensì la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale. Solo parte opponente ha depositato le memorie istruttorie nn. 1 e 2.
All'udienza del 12.7.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di disporre né la CTU né l'ordine di esibizione richiesti da parte opponente, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per memorie conclusioni e per le note di replica. Entrambe le parti hanno depositato i relativi scritti.
Successivamente, con ordinanza del 25.11.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, per discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c., con termine per note conclusive, attesa l'opportunità di attendere la pronuncia della Cassazione in merito alla questione relativa alla validità del mutuo, con il quale si stabilisce che la somma finanziata venga poi trattenuta dalla banca in un deposito infruttifero sino al verificarsi di determinate condizioni, quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., rimessa ex art. 363bis c.p.c. alla Corte di cassazione dal tribunale di Siracusa con ordinanza del 25.7.2024. Solo parte opponente ha depositato le note conclusive.
3. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, non si condividono le argomentazioni fornite da parte opponente a supporto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e titolarità del credito oggetto di causa.
8 Infatti, vi è prova della cessione di crediti in blocco da TE AN OL a così CP_1 come vi è prova dell'inclusione nelle operazioni di cessione dei crediti derivanti dai tre mutui oggetto dell'odierno processo.
3.1. Al riguardo si osserva in punto di diritto quanto segue.
La Corte di cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2,
T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n.
4277/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).
Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass.
3405/2024).
L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e
Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Il citato art. 58, infatti, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi
9 profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro EL imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e EL garanzie prestate a favore del cedente, nonché EL trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione dell'esistenza stessa della cessione il contratto deve essere certamente oggetto di prova.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che
“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n.
5617/2020).
La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.
Ne discende, pertanto, che la prova dell'esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario
(cfr. Cass. n. 10120/2021).
In questo caso la Cassazione ha precisato che, benché non sia, di regola, necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi, in
10 sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, oppure la pubblicazione in G.U.
(cfr. cit. Cass. n. 5478/2024; cfr. Cass. n. 17944/23; Cass. n. 22151 del 2019 che ha affermato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997 del 2006).
Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la
Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in
G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione EL prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in
11 blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione EL caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).
Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione EL singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di
12 caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della AN d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione EL singole categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una EL predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base alla pendenza ad una certa data e alla possibilità di qualificare
13 i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della AN d'Italia, …”, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; cfr., più di recente, cit. Cass. n. 4277/2023, che, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
… in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione EL singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte EL relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).
Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multiis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n.
15714/2023).
Infine, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in
14 grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
corte d'appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
3.2. Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, parte opposta ha fornito prova dell'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data
10.12.2021 tra TE AN OL e mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale n. 148 parte II del 14.12.2021 (All. C allegato alla comparsa) unitamente all'attestazione di avvenuta cessione a firma della stessa cedente TE AN OL (doc. n. 1 allegato alla comparsa).
Parimenti, vi è prova dell'inclusione dei crediti azionati nella predetta cessione. Avuto riguardo all'avviso pubblicato in Gazzetta, nel quale vengono indicati come elementi per l'individuazione dei rapporti ceduti a “taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, CP_1 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_6 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della AN d'Italia n. 139/199”, risulta che TE AN
OL ha ceduto all'odierna parte opposta una serie di crediti in blocco individuati per categorie omogenee tra i quali rientrano anche le posizioni debitorie di parte opponente.
Dirimente a tal riguardo appare la già citata attestazione di avvenuta cessione dei crediti derivanti dai mutui stipulati da con AN PO di CO Parte_1
(mutuo ipotecario per euro 75.000,00 e mutuo ipotecario per euro 50.000,00) e con AN EL RC (mutuo fondiario per euro 180.000,00), caduti in sofferenza, a firma della cedente TE AN OL. Nonché il possesso da parte della cessionaria di tutta la documentazione contrattuale riferita ai tre mutui oggetto di causa.
4. Anche l'eccezione volta a sostenere l'inidoneità del mutuo fondiario stipulato da in data 28.4.2011 a formare un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Parte_1 risulta infondata.
Sul tema, infatti, si è recentemente espressa la Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n. 5968 del 6.3.2025 che ha affermato la configurabilità giuridica del contratto di mutuo, ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le
15 parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, quale valido titolo esecutivo.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito preliminarmente che anche in questo specifico caso il contratto di mutuo deve dirsi perfezionato, essendovi stata la traditio della somma -da intendersi come concessione di un titolo autonomo di disponibilità giuridica del denaro a favore del mutuatario- requisito richiesto, come noto, al fine del perfezionamento dei contratti reali, quale quello di mutuo. Tale circostanza è resa evidente proprio dal fatto che il mutuatario ha disposto della somma per la successiva costituzione della stessa in deposito irregolare, a nulla rilevando, secondo la Corte, la contestualità EL disposizioni e il carattere meramente contabile dell'operazione.
Partendo da tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno superato il precedente orientamento (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 12007 del 3.5.2024) che aveva escluso che un contratto siffatto potesse costituire da solo titolo esecutivo, attesa la mancanza attuale di una piena disponibilità della somma, differita ad un evento futuro e incerto, e dunque la carenza concreta di un'obbligazione restitutoria, con la conseguenza che a tali fini si rendeva necessario un ulteriore atto di effettivo svincolo del denaro mutuato in favore della mutuataria, nei temini che seguono.
Secondo la pronuncia in esame, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo ma viene anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata, che rimane sussistente, salvo che non risulti di per sé solo esclusa in concreto un'espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.
I patti accessori previsti dalle parti nei termini di cui sopra, infatti, non possono incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione restitutoria e quindi sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile posto alla base di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Quindi, secondo la Corte, “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale EL parti e integrante, come prospetta il Pubblico
16 Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Sulla scorta dei ragionamenti appena ripercorsi, le Sezioni Unite hanno concluso enunciando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Applicando tali insegnamenti al caso di specie, rilevato che il contratto di mutuo fondiario n. 00000487753/000 stipulato da con AN EL RC in Parte_1 data 28.4.2011, oggi ceduto da TE AN OL a prevede ai sensi dell'art. 2 sia la CP_1 dichiarazione del mutuatario di voler costituire la somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia del suo adempimento sia le specifiche condizioni di svincolo da parte della banca mutuante e all'art. 3 l'obbligazione -univoca, espressa e incondizionata- di restituire la somma mutuata, deve concludersi per l'idoneità di suddetto contratto a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
5. Anche l'eccezione, variamente svolta, di nullità parziale di tutti e tre i mutui da cui deriva il credito oggetto di contestazione risulta infondata e vanno conseguentemente rigettate le domande di ricalcolo dei rapporti dare/avere alla data di risoluzione degli stessi proposte.
Parte opponente, in particolare, ritiene il contratto di mutuo fondiario del 28.4.2011 parzialmente nullo (o annullabile) per l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto utilizzato per il calcolo della rata del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Da ciò conseguirebbe, infatti, la violazione del divieto di anatocismo o comunque la mancanza di trasparenza in relazione ai costi sostenuti dal soggetto finanziato, nonché la violazione della normativa antiusura, con necessità di ricalcolare i rapporti di dare/avere attraverso la capitalizzazione semplice degli interessi o l'applicazione degli interessi al solo tasso legale o l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c..
17 In relazione ai contratti di mutuo ipotecario del 30.9.2009 e del 26.11.2014, poi, parte opponente imputa il vizio di nullità (o annullabilità) parziale alla previsione di condizioni indeterminate da cui conseguirebbe la necessità di ricalcolare il rapporto di dare/avere alla data di risoluzione degli accordi applicando gli interessi al solo tasso legale.
Tali censure sono state affidate alla consulenza econometrica di parte depositata con i documenti nn. 4, 5 e 6 e relativi allegati che, come noto, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. 23.11.2022 ord. n. 34450; Cass. 30.11.2020 n. 27297;
Cass. 27.12.2018, ord. n. 33503; conformi Cass. 22.04.2009 n. 9551; Cass. 19.05.1997 n. 4437
e Cass. 28.07.1989 n. 3527).
5.1. Ciò premesso, stante la comune natura dei tre rapporti contrattuali richiamati, trattandosi di mutui con ammortamento “alla francese” a tasso variabile, appare opportuno effettuare alcune considerazioni generali in punto di diritto.
Innanzitutto, va evidenziato come la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il metodo di ammortamento a rate costanti “alla francese” non dia luogo ad anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.
Infatti, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, difatti, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
18 In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'art. 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Non si verifica, pertanto, alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare, al netto EL rate già scadute.
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante non comporta pertanto alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e questo per almeno i seguenti tre motivi: gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo;
alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica;
si verifica, cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Anche l'Arbitro ANrio e Finanziario ha affrontato ripetutamente la questione dell'anatocismo relativamente ai mutui con piano di ammortamento “alla francese”, concludendo sempre per la sua piena legittimità. L' ha affermato, in particolare, che il CP_7 piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire. Ad avviso dell'arbitro un tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il cliente sia in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare (Decisioni A.B.F. n.
429/2013, n. 1130/2011, n. 1280/2012).
Quanto alla giurisprudenza di merito, anch'essa si è orientata in favore della legittimità del piano di ammortamento “alla francese”, nel senso, cioè, che esso non comporta, di norma, alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi bancari. Si potrà avere anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito
19 in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La giurisprudenza sul punto è univoca (vedasi, ex multiis, Trib. di Vasto, sez. I, 01.10.2021, n. 282; Trib. di L'Aquila, sez. I, 12.05.2021, n. 334;
Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19.06.2017; Trib. di Venezia 27.11.2014; Trib. di
Mantova 11.03.2014; Trib. di Treviso 12.01.2015; Trib. di Modena, sez. I, 11.11.2014; Trib. di Pescara 10.04.2014; Trib. di Padova 29.05.2016).
Nell'ammortamento alla francese, con rate di importo costante, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, ogni volta il correntista paga interessi calcolati su un importo di capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
Il meccanismo di computo specificamente indicato nel piano di ammortamento, attraverso l'indicazione dell'importo della rata, della quota capitale e della quota interessi, esclude la denunciata indeterminabilità e risponde alle esigenze del cliente mutuatario che non si trova esposto al pagamento di un importo fluttuante della rata.
L'ammontare complessivo degli interessi è maggiore rispetto al così detto piano all'italiana, ma ciò non significa che il T.A.N. sia più elevato né che ci sia composizione degli interessi. Al contrario, tale maggiore interesse dipende dal fatto che durante tutto il periodo di durata del contratto, il debitore dispone di una maggiore quantità di capitale (debito residuo) e, conseguentemente, paga un prezzo superiore in termini di interessi corrispettivi.
Al riguardo, come noto, si è recentemente espressa Cass. Civ., S.U. 29.05.2024, n.
15130, la quale ha escluso che “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e
1418, comma 2, c.c.” quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La Cassazione ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli
20 interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. […]
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597,
17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e EL singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare
l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla AN d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo
2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
La Cassazione ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza EL condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”. La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
All'indomani della sentenza EL Sezioni Unite che aveva espressamente affermato di aver enunciato tali principi con riferimento ai soli mutui a tasso fisso e con allegato piano di ammortamento, essendo questa la fattispecie sulla quale l'organo della nomofilachia è stato
21 chiamato ad esercitare lo scrutinio, si è aperto un dibattito in ordine alla possibilità o meno di estendere tali principi ai mutui con ammortamento alla francese a tasso variabile e ai quali non è allegato il piano di ammortamento.
Già parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso affermativo in ordine all'estensibilità dei principi affermati per i mutui a tasso fisso anche ai mutui a tasso variabile.
In tal senso, Corte di Appello di CO, sez. II, 2.12.2024, n. 1703, per la quale gli esposti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione EL rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché EL spese, in quanto il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Tale soluzione è stata di recente avallata anche dalla stessa Corte di cassazione.
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la prima sezione civile della Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati nella sentenza EL Sezioni Unite n. 15130/2024 a proposito del tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
La Corte, in particolare, ha chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale ed effettivo>
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) EL rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>> neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della
22 pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale EL facoltà in funzione EL quali il presidio della trasparenza EL condizioni opera. Salvo a non voler percorrere
l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi incisione negativa sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto e qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza.
5.2. Ciò chiarito, in relazione al contratto di mutuo del 28.4.2011 deve ribadirsi l'infondatezza di tutte le censure mosse da parte opponente all'accordo.
In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che il contratto di mutuo con relativi allegati “A”,“B” e “C” rispettivamente “capitolato EL condizioni generali di mutuo”, “documento di sintesi” e
“piano di ammortamento” (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) non dà adito ad alcun fenomeno di anatocismo e viceversa contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione EL obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo gli specifici criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
Infatti, l'art. 3 del contratto di mutuo prevede che: “La parte mutuataria si obbliga per sé, per i propri successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra loro, a restituire alla AN che, a mezzo del comparso suo rappresentante, accetta, la suddetta complessiva somma di Euro 180.000,00
(centottantamila virgola zero zero) col sistema dell'ammortamento in anni 20 (venti) mediante pagamento di
n. 240 (duecentoquaranta) mensilità posticipate al tasso annuo nominale variabile del 3,469% (tre virgola quattrocentosessantanove per cento), pari alla media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente come pubblicata dal quotidiano " in data 31/03/2011 (pari a 1,469%) CP_8 maggiorato di 2,000 (due virgola zero zero) punti. Si conviene peraltro espressamente tra le parti che in caso
23 di variazione del tasso Euribor, varierà anche, nella stessa misura, il tasso globale della presente operazione di mutuo, e conseguentemente l'importo della rata in scadenza, che verrà aggiornato mensilmente sulla base della media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente il periodo di riferimento, cosi come C pubblicata da " . Nel caso di rate senza autorizzazione all'addebito in conto, in scadenza o CP_8 avvisate, l'aggiornamento verrà effettuato sulla rata successiva. Qualora cessasse la rilevazione e la pubblicazione del predetto indice da parte del quotidiano " , senza che altro quotidiano CP_8 provveda a tali rilevazioni periodiche, le parti convengono che il tasso applicato alle successive rate sarà pari al
Tasso REFI AN Centrale Europea (tasso minimo per le principali operazioni di rifinanziamento della
AN Centrale Europea) vigente tempo per tempo maggiorato o diminuito di uno spread tale che la prima rata indicizzata al nuovo parametro sarà calcolata al medesimo tasso dell'ultima rata indicizzata all'Euribor. Lo spread cosi determinato rimarrà fisso fino alla scadenza del mutuo. Con le stesse modalità viene altresì determinato il tasso per il calcolo degli interessi di preammortamento.”.
Il successivo art. 4 prevede che: “Dette rate mensili vengono attualmente determinate in Euro
1.041,06 (millequarantuno virgola zerosei) ed avranno scadenza l'ultimo giorno di ogni mese. Ciascuna rata
é composta di una quota crescente di capitale e decrescente di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua;
in caso di variazione del tasso secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3 la quota crescente di capitale resterà quella fissata per ciascuna EL predette rate secondo quanto indicato nel piano di ammortamento che previo esame e firma EL parti e me notaio si allega al presente contratto sotto la lettera "C", mentre varierà la sola quota interessi in funzione EL variazioni dei parametri tempo per tempo intervenute. Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 30/04/2011. La prima rata di ammortamento dovrà essere soddisfatta il 31/05/2011 e cosi, successivamente, senza interruzione ed integralmente di mese in mese, fino alla totale estinzione del mutuo. Al 31/05/2011 dovranno essere corrisposti gli interessi di preammortamento dalla data odierna al 30/04/2011 calcolati al tasso indicato al precedente articolo 3.”.
Nell'allegato “B” vengono esplicitati il TAN ed il TAEG mentre l'allegato “C”, contenendo il piano di ammortamento del contratto di mutuo, indica precisamente la scadenza e l'importo di ogni rata, così come la sua composizione in termini di quota interessi e quota capitale, nonché il debito residuo al pagamento di ogni rata.
Quindi, innanzitutto va esclusa la generazione di effetti anatocistici e va affermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto di mutuo in esame,
24 nel pieno rispetto della normativa in tema di trasparenza, con la conseguenza che non può trovare accoglimento né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando la capitalizzazione semplice degli interessi né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale.
Parimenti, deve escludersi che il contratto di mutuo del 28.4.2011 abbia violato la normativa antiusura.
Per espressa affermazione di parte opponente, infatti, nonché del proprio consulente
(cfr. nuovamente doc. n. 4 allegato all'atto di citazione), i calcoli posti alla base della contestazione di applicazione di interessi usurari sono stati effettuati includendo i costi occulti dell'anatocismo.
Dunque, all'accertamento dell'insussistenza di un fenomeno di anatocismo in relazione al contratto di mutuo del 28.4.2011 non può che conseguire il rigetto anche dell'eccezione di violazione della normativa antiusura, dal momento che escludendo dalla ricostruzione del TAEG sviluppata dal CTP di controparte il “costo occulto” dell'anatocismo, il TAEG del finanziamento oggetto di causa risulta -secondo le specifiche condizioni contrattuali- pari al 3,554% ed è quindi inferiore alla soglia di legge di riferimento pro tempore vigente, pari al 4,185%.
Ne consegue che va rigettata anche la domanda di ricalcolo del dare/avere mediante l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, c.c.
5.3. Passando quindi ai contratti di mutuo del 30.9.2009 e del 26.11.2014, anche in relazione ad essi deve ribadirsi l'infondatezza EL censure mosse da parte opponente, sussistendo la determinazione, o quantomeno determinabilità, dei rispettivi oggetti.
In particolare, in relazione al contratto di mutuo del 30.9.2009, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che anch'esso con relativi allegati “A”,“B” e
“C”, rispettivamente “proposta contrattuale”, “norme generali” e “documento di sintesi”
(doc. n. 5 allegato all'atto di citazione) contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione EL obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota
25 capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo i criteri specificamente convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
L'art. 1 del contratto di mutuo rubricato “Importo e disciplina di mutuo” prevede che: “La
AN concede la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero centesimi) a titolo di mutuo a favore della Parte Mutuataria. […]”.
Il successivo art. 2 rubricato “Termini e modalità di rimborso - Tasso di interesse -
Assicurazione infortuni” prevede che: “La somma capitale mutuata dovrà essere restituita dalla "Parte
Mutuataria", che al riguardo espressamente si impegna, entro 360 (trecentosessanta) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso, calcolato in base all'anno civile, viene pattuito nella misura del 2,430% (due virgola quattrocentotrenta per cento) annuo nominale, soggetto variazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 3. Tale restituzione dovrà essere eseguita mediante: -n. 360
(trecentosessanta) rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi determinate secondo il metodo "alla francese". Tutte le rate di cui sopra scadranno ogni mese nello stesso giorno di calendario in cui viene sottoscritto il presente atto. […]”.
Il successivo art. 3 rubricato “Revisione periodica dei tassi di interesse” prevede che: “Resta espressamente convenuto tra le parti che la misura del tasso di cui all'articolo precedente verrà rideterminata automaticamente: 1) ogni data di revisione sotto indicata nella misura di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti percentuali (di seguito "spread") in più della media aritmetica semplice, con arrotondamento al centesimo superiore, dei valori giornalieri del tasso Euribor a un mese - 360 (trecentosessanta) - relativa, a seconda della revisione, al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno. Il valore attuale di tale parametro di indicizzazione è pari allo 0,930% (zero virgola novecentotrenta per cento). Per i mutui con rate di pagamento mensili e trimestrali il tasso d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione alle date del
1° gennaio, 1° aprile, l° luglio e 1° ottobre di ogni anno, a partire dalla data di revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Per i mutui con rate di pagamento semestrali il tasso
d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione due volte all'anno con le seguenti cadenze: il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno per i mutui stipulati nel primo o nel terzo trimestre solare;
il l° aprile ed il
1° ottobre di ogni anno per i mutui stipulati nel secondo o nel quarto trimestre solare, a partire dalla revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Tutte le suddette revisioni,
26 indipendentemente dalla periodicità EL rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di sottoscrizione del presente atto. Tutte le suddette revisioni, indipendentemente dalla periodicità EL rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di ciascuna revisione del tasso. 2) Indipendentemente ed in aggiunta a quanto indicato al punto 1), alla data di decorrenza di ciascun quinquennio di ammortamento, e quindi all'inizio del quinto, del decimo, del quindicesimo anno e così di seguito, lo spread verrà ridotto di 0,05 (zero virgola zero cinque) punti percentuali rispetto a quello applicato nel periodo precedente, con effetto immediato sulla rata in corso di maturazione. L'ammontare di tali riduzioni non potrà comunque superare la misura dello spread pattuito al punto 1) restando espressamente esclusa una riduzione del tasso al di sotto del valore (tempo per tempo determinato) del parametro di indicizzazione di cui al punto 1), comma 1. Le modificazioni della misura rielaborazione del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo della nuova rata costante di ammortamento sempre secondo il metodo di calcolo "alla francese" di cui all'articolo 2.”.
Nell'allegato “C” vengono esplicitati il TAN ed il TAEG.
Quindi, va confermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto di mutuo in esame.
5.4. Anche in relazione al contratto di mutuo del 26.11.2014, poi, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo emerge che anch'esso con relativi allegati “A”,“B” e “C”, rispettivamente “proposta contrattuale”, “condizioni generali” e
“documento di sintesi” (doc. n. 6 allegato all'atto di citazione) contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione EL obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo i criteri specificamente convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
L'art. 1 del contratto di mutuo rubricato “Importo e disciplina di mutuo” prevede che: “La
AN concede la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero centesimi) a titolo di mutuo a favore della Parte Mutuataria.. […]”.
27 Il successivo art. 2 rubricato “Termini e modalità di rimborso - Tasso di interesse -
Assicurazione infortuni” prevede che: “La somma capitale mutuata dovrà essere restituita dalla "Parte
Mutuataria", che al riguardo espressamente si impegna, entro 360 (trecentosessanta) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso, calcolato in base all'anno civile, viene pattuito nella misura del 2,430% (due virgola quattrocentotrenta per cento) annuo nominale, soggetto a variazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 3, Tale restituzione dovrà essere eseguita mediante: n. 360
(trecentosessanta) rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi determinate secondo il metodo "alla francese". Tutte le rate di cui sopra scadranno ogni mese nello stesso giorno di calendario in cui viene sottoscritto il presente atto. Qualora l'atto sia sottoscritto nell'ultimo giorno del mese le rate di cui sopra scadranno sempre il giorno della fine di ogni mese di scadenza EL rate stesse anche se non coincidente con il giorno della stipula”.
L'art. 3 rubricato “Revisione periodica dei tassi di interesse” prevede che: “Resta espressamente convenuto tra le parti che la misura del tasso di cui all'articolo precedente verrà rideterminata automaticamente: 1) ad ogni data di revisione sotto indicata nella misura di 1,500 (uno virgola cinquecento) punti percentuali (di seguito "spread") in più della media aritmetica semplice, con arrotondamento al centesimo superiore, dei valori giornalieri del tasso Euribor a un mese -360 (trecentosessanta) - relativa, a seconda della revisione, al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno. Il valore attuale di tale parametro di indicizzazione è pari allo 0,930% (zero virgola novecentotrenta per cento). Per i mutui con rate di pagamento mensili e trimestrali il tasso. d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione alle date del
1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e l° ottobre di ogni anno, a partire dalla data di revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Per i mutui con rate di pagamento semestrali il tasso
d'interesse applicato al mutuo sarà oggetto di revisione due volte all'anno con le seguenti cadenze: il l° gennaio
e il 1° luglio di ogni anno per i mutui stipulati nel primo o nel terzo trimestre solare;
il l° aprile ed il l° ottobre di ogni anno per i mutui stipulati nel secondo o nel quarto trimestre solare, a partire dalla revisione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione del presente atto. Tutte le suddette revisioni, indipendentemente dalla periodicità EL rate di pagamento, avranno effetto sulla rata successiva a quella in corso alla data di ciascuna revisione del tasso. 2) Indipendentemente ed in aggiunta a quanto indicato al punto 1), alla data di decorrenza di ciascun quinquennio di ammortamento, e quindi all'inizio del quinto, del decimo, del quindicesimo anno e così di seguito, lo spread verrà ridotto di 0,05 (zero virgola zero cinque) punti percentuali rispetto a quello applicato nel periodo precedente, con effetto immediato sulla rata in corso di
28 maturazione. L'ammontare di tali riduzioni non potrà comunque superare la misura dello spread pattuito al punto 1) restando espressamente esclusa una riduzione del tasso al di sotto del valore (tempo per tempo determinato) del parametro di indicizzazione di cui al punto 1), comma 1. Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo della nuova rata costante di ammortamento sempre secondo il metodo di calcolo “alla francese” di cui all'art. 2”.
Anche per tale contratto, dunque, va confermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto.
In conclusione, deve essere rigettata anche la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione dei predetti contratti applicando gli interessi al solo tasso legale.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione, nei valori medi per le sole fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per le fasi di istruttoria e decisionale, non avendo parte opposta depositato né le memorie ex art. 171ter c.p.c. né le note conclusive autorizzate con ordinanza del 25.11.2024.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da con atto di Parte_1 citazione depositato il 5.12.2023;
2) condanna a rimborsare alla quale Parte_1 Controparte_2 procuratrice speciale della le spese processuali da quest'ultima anticipate, Controparte_1 liquidate nella somma di € 3.387,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e
CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
CO, 10 giugno 2025
La giudice
LM Monterotti
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