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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 3 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 17/1/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in funzione di
Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. rg 1748/2022 promossa da
(codice fiscale: ), titolare dell'omonima Ditta Parte_1 CodiceFiscale_1
individuale, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Verderico e dall'Avv. Nicola Verderico,
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F. , C.F._2
E' comparso l'avv. VERDERICO ANTONIO anche per l'avv. Verderico Nicola, per parte attrice opponente, mentre nessuno è presente per l'AVVOCATURA DELLO
STATO DI MESSINA.
L'avv. Verderico si riporta alla propria posizione processuale, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere stante il provvedimento di discarico eseguito in corso di causa, con condanna alle spese di parte convenuta sulla base dellasiritira in camera di consiglio
Il GOP
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale pronuncia sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE 3 Bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: opposizione all'esecuzione minacciata con cartella di pagamento n. 295 2020
00179536 87 000 limitatamente al recupero delle somme iscritte a ruolo ad istanza dell'
[...]
per la somma di € 20.839,04 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.12.2022, proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione minacciata con la cartella di pagamento in oggetto, limitatamente alla somma iscritta a ruolo dall' portata dall'ordinanza OR
ingiunzione emessa dal medesimo Ente per l'importo di € 20.839,04, sul presupposto dell'insussistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, poiché la detta ordinanza era stata annullata con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3684/2021 del 5.10.2021.
Si costituiva l'Ente creditore che preliminarmente eccepiva la non integrità del contraddittorio nei confronti del mentre nel merito Organizzazione_2
l'avvocatura di Stato, aderiva all'eccezione di parte opponente in ordine alla insussistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute all' OR
, per essere stata annullata l'ordinanza ingiunzione con sentenza del
[...]
Tribunale di Palermo non opposta e passata in cosa giudicata. L'opposto, dando atto dell'avvenuto discarico delle somme, chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, poiché il titolo era stato annullato successivamente all'iscrizione a ruolo del credito.
La presente azione va qualificata come opposizione all'esecuzione, che altro non è che azione di accertamento negativo del credito, sul presupposto del venir meno del titolo che ha determinato la sua iscrizione a ruolo.
Ciò posto, la richiesta di parte opposta alla quale ha aderito l'opponente, conseguente all'avvenuto discarico delle somme portate nella cartella di pagamento da parte dell 'Ente creditore, determina questo giudicante a prescindere dalla questione di integrità o meno del contraddittorio, sulla quale vale qui richiamare le pronunce della giurisprudenza di legittimità che meglio si attagliano al caso di specie (Cass. 2016/2016; Cass. n 11926/2003; Cass. n.
8759/2002) e a procedere alla dichiarazione di cessata materia del contendere.
Va osservato che dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione è intervenuto un fatto nuovo dato dal provvedimento di discarico dell'importo portato a credito nella cartella di pagamento afferente le somme richieste dall' OR OR
per l'importo di € 20.839,00.
L'opposto costituendosi ha prodotto il provvedimento in questione ed ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Tale fatto, incontestato e pacificamente ammesso da entrambe le parti determina il venir meno dell'interesse dell'opponente ad una pronuncia sul merito dell'opposizione.
A tal proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. Un. n. 13969/2004).
L'opposto nella sua costituzione ha dato atto del fatto che il provvedimento di discarico era conseguente alla pronuncia di annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte del
Tribunale di Palermo e le parti su tale nuovo elemento, in modo concorde, hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Tra le parti rimane contrasto in ordine alle spese di lite, di cui l'opponente chiede pronuncia sulla base della soccombenza virtuale mentre l'opposto ne chiede la compensazione in ragione del fatto che la sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione (datata
5.10.2021) è intervenuta successivamente all'iscrizione a ruolo delle relative somme (ruolo reso esecutivo in data 6.4.2020).
La pronuncia della cessata materia del contendere costituisce, in seno al r ito contenzioso ordinario una fattispecie di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Ne consegue a fronte del fatto concordemente riconosciuto da entrambe le parti la necessità di adottare un provvedimento definitivo che dichiari espressamente la carenza di interesse alla pronuncia di merito e determini comunque l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite va certamente rilevato che la notifica della cartella di pagamento, avente efficacia esecutiva, avvenuta in data 15.11.2022 ha dato causa all'odierna opposizione, sebbene con sentenza del 5.10.2021 l'ordinanza ingiunzione, che ha dato titolo all'iscrizione a ruolo del credito, era già stata annullata. Tuttavia, non può sottacersi che l'Ente creditore ha reso esecutivo il ruolo in data 6.4.2020
e dunque prima dell'emissione della sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione e lo stesso Ente non può considerarsi soccombente rispetto al successivo avvio degli atti di esecuzione esattoriale avvenuto ad opera del Concessionario della Riscossione qui non convenuto.
Ne consegue una reciproca soccombenza che determina la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Patti, in persona del giudice unico dott.ssa Elisabetta Artino I., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Patti, 17.1.2024
Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino Innaria