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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25928/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 vv. legrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso Vercelli n.25, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del _1 P.IVA_2 CP_2 metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Fede Pellone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso di Porta Romana n.79, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2 e il _1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subìto a causa del Controparte_3
1 sinistro occorso in data 06.10.2021.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 06.10.2021, alle ore 06:50 circa, il sig.
alla guida del furgone Ford TR (tg. GG574HBQ) di proprietà della società Persona_1 attrice, percorreva la strada provinciale n. 239; che, giunto all'altezza del sottopasso ferroviario di viale Europa Unita, in direzione Vanzago/Rho, si accingeva ad attraversarlo e veniva investito frontalmente da un'ondata di acqua e fango che lo sommergeva quasi completamente;
che il furgone della società attrice restava sommerso per circa sei ore prima che potesse intervenire un carro attrezzi per il recupero;
che a causa dei danni riportati la riparazione del furgone risultava antieconomica;
che, pertanto, la era costretta ad acquistare un altro furgone per poter continuare la Parte_1 propria attività lavorativa;
che a causa del sinistro venivano altresì danneggiati dei macchinari che si trovavano all'interno del furgone;
che sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c., della
, quale proprietario/gestore della strada ove è occorso il sinistro, e del _1
, quale proprietario/gestore della rete fognaria. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio soltanto la _1
, contestando l'an debeatur ritenendo non provato da parte attrice l'ev
[...] causa tra i danni riportati dal furgone Ford TR e il sinistro e neppure il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito. In via subordinata, la convenuta contestava altresì il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
All'udienza del 29.11.2022, constatata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti del
, questo Giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini di Controparte_3 ma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 15.03.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti di natura tecnica sul mezzo di proprietà della società attrice.
All'udienza del 22.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del giorno 11.03.2025. A quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate dalle parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 16.03.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, la domanda formulata da parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
3.1. Innanzi tutto, giova rilevare che la fattispecie in esame deve ritenersi sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie extracontrattuale sopracitata.
2 Ebbene, la responsabilità da cose in custodia presuppone la prova, posta a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa in custodia: l'esistenza di tale nesso, tuttavia, è escluso in presenza di un fattore estraneo cui va equiparato il comportamento colposo dello stesso danneggiato nonché il fatto del terzo;
invero, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18317 del 2015).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve preliminarmente rilevarsi che è pacifica in causa – in quanto non contestata e comunque, in ogni caso, accertata nella relazione di servizio prodotta in atti sub doc. 4, fasc. conv. e nel rapporto di incidente dei Vigili del Fuoco (v. doc. depositato il 22.12.2023, fasc. conv.) – la circostanza che in data 06.10.2021, il sottopasso di Viale Europa Unita sito nel Comune di è stato interessato da un grave allagamento a causa del CP_3 quale il furgone Ford TR di proprietà della società attrice ha riportato ingenti danni.
Quanto alla causa dell'evento lesivo che ha cagionato il danno lamentato dalla società attrice, si rileva che dal complessivo compendio probatorio si evince che l'allagamento del sottopasso di Viale Europa Unita è stato determinato dal blocco delle pompe di smaltimento delle acque meteoriche.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali, questo Giudice ritiene che parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio avuto riguardo al nesso eziologico tra l'allagamento del sottopasso di Viale Europa Unita occorso in data 06.10.2021 e l'impianto fognario di proprietà del CP_3
.
[...]
Ed infatti, la predetta circostanza, allegata da parte attrice e non contestata da parte convenuta, si evince chiaramente dalla relazione di servizio della P.L. del Comune di versata in atti, che CP_3 ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e rilievi compiuti dagli agenti intervenuti, dalla quale emerge: “[…] La rotatoria di Via Pregnana, infatti, presentava mucchi di terra e sassi provenienti dal lato della scarpata, ove è presente un pozzetto di ispezione rialzato (chiuso al colmo con una piastra di ferro imbullonata) della linea fognaria principale. Durante la “bomba d'acqua” la fognatura ha avuto un imponente ritorno che si è sfogato da quel pozzetto, riversando i fanghi sulla rotatoria e poi conseguentemente nel sottopasso. La caduta della colonna d'acqua proveniente dalla fognatura a margine del pozzetto creava un cratere della profondità di un metro ed anche quella terra e sassi si riversavano sulla rotatoria e nel sottopasso. In breve tempo il fango ha chiuso le caditoie stradali sul fondo del sottopasso e le pompe hanno subito un blocco a causa dello stesso (nella mattinata interveniva l'elettricista il quale verificava infatti la necessità di sostituzione di un fusibile). Come ovvia conseguenza, in breve il sottopasso si è allagato come sopra detto” (v. doc. 4, fasc. conv.).
Inoltre, anche l'agente di Polizia Locale, escussa all'udienza del 29.09.2023, ha Testimone_1 confermato quanto sopra, dichiarando: “[ vata sul posto l'acqua stava ancora uscendo dal chiusino di ispezione della fognatura che è nei pressi del sottopasso […]” (v. verbale udienza del 29.09.2023).
Dunque, dalle emergenze processuali si evince – secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – che l'allagamento del sottopasso di Viale Europa Unita ove è occorso l'evento lesivo per cui è causa è dipeso da un malfunzionamento dell'impianto fognario e, più precisamente, dal blocco delle pompe di scarico delle acque meteoriche.
Ciò posto deve ritenersi che l'impianto fognario che ha causato l'allagamento de quo è evidentemente un bene posto nella custodia del quale proprietario dello stesso, come si evince Controparte_3 dal verbale di declassifica e presa . 239 di cui al documento n. 3, fasc. conv., dal quale risulta che “Si sottolinea che il rimane responsabile dei sottoservizi presenti (fognatura Controparte_3
3 meteorica) lungo la nuova S.P.N° 239 “Diramazione”, dei marciapiedi e delle aiole a verde, nonché dell'impianto delle pompe di smaltimento acque meteoriche presente in corrispondenza del sottopasso ferroviario della linea del Sempione inclusi gli impianti luce” (v. doc. 3, pag. 3, fasc. conv.).
Al contrario, alcuna responsabilità può essere addebitata in capo alla convenuta _1 di Milano che, in quanto mera proprietaria della strada provinciale n. 239 ove è teatro del sinistro, nulla avrebbe potuto fare al fine di impedire l'evento lesivo, tenuto conto che il medesimo, come già ampiamente esposto, è stato determinato non dalla strada ex se bensì da un problema relativo all'impianto fognario e “l'avvallamento della strada”, genericamente allegato dall'attrice nella propria memoria assertiva, non è stato in alcun modo provato da parte della medesima.
A nulla rileva in senso inverso quanto eccepito da parte convenuta in relazione alla circostanza che l'impianto fognario fosse, nella specie, gestito dalla società atteso che non risulta Parte_2 provato in giudizio che quest'ultima società avesse effettivame di controllo e vigilanza sull'impianto fognario.
Pertanto, in difetto di prova di una effettiva relazione qualificata tra la e la rete fognaria Parte_2 che ha causato l'evento lesivo per cui è causa, deve ritenersi presumibile che il custode fosse il proprietario della stessa, ovvero il . Controparte_3
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue la fondatezza della domanda formulata da parte attrice nei soli confronti del convenuto , mentre non è meritevole di Controparte_3 accoglimento la domanda formulata nei confronti della convenuta non _1 risultando provato alcun rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. tra esiva (impianto fognario).
3.2. Giova altresì rilevare, in relazione alla sussistenza nel caso di specie del c.d. “caso fortuito” eccepito dalla convenuta di Milano nei propri scritti difensivi, che _1 nell'ipotesi di responsabilità extrac custodia ex art. 2051 c.c., esso grava sul custode, il quale, al fine di esonerarsi dalla responsabilità per l'evento lesivo occorso, ha l'onere di dare prova della sussistenza dell'eventuale caso fortuito.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta – che, peraltro, non è neppure _1 custode della res lesiva per i motivi sopra ire il caso fortuito affermando che il giorno del sinistro vi fosse in atto un evento atmosferico eccezionale tale da interrompe l'eventuale nesso causale tra l'evento lesivo e la res causativa del danno.
Tuttavia, a sostegno della propria eccezione, la convenuta non ha versato in atti alcuna documentazione tecnica come, ad esempio, quella rilasciata dall'A.R.P.A. Lombardia – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – dalla quale poter evincere l'effettiva presenza in data 06.10.2021 di eventi atmosferici di carattere eccezionale accertati con strumentazione tecnica e tali da assurgere a “caso fortuito”.
Ne consegue che, in difetto della prova del caso fortuito, la predetta eccezione deve ritenersi infondata.
3.3. Quanto, infine, all'eccepita responsabilità del conducente del furgone di proprietà della società attrice per non aver adottato una condotta prudente e diligente, decidendo di attraversare comunque il sottopasso nonostante lo stesso fosse già allagato (v. comparsa di costituzione, pag. 11 ss.), si rileva quanto segue.
4 In sede di escussione testimoniale e hanno riferito che, nel Tes_2 Testimone_3 momento in cui si accingevano ad attraversare il sottopasso di Viale Europa Unita, lo stesso non era ancora allagato e le macchine transitavano normalmente.
In particolare, il teste ha dichiarato: “[…] Quel giorno pioveva ma il sottopasso non era allagato, Tes_2
c'era acqua ma non poss se allagato [...] ADR: (Quanta acqua c'era nel sottopasso quando lo avete impegnato con il furgone?): Pur percependo la presenza di acqua, non di un allagamento, ma di acqua nel sottopasso, vedendo le altre auto transitare abbiamo proseguito la marcia” e, ancora, il teste ha Testimone_3 dichiarato: “[…] “Quando ci siamo avvicinati al sottopasso per impegnarlo la situazione non era assolutamente come quelle raffigurata nelle fotografie che mi si mostrano. L'acqua è aumentata dopo, quando abbiamo impegnato il sottopasso c'era un po' d'acqua ma non certo tanta quanta nelle foto” (v. verbale udienza del 29.09.2023).
Ebbene, tenuto conto che gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro hanno accertato che il furgone rimasto bloccato nel sottopasso era sommerso da metri 1,70 di fango (v. doc.4, pag.2, fasc. conv.), circostanza che peraltro si evince dalla documentazione fotografica versata in atti sub docc. 1, 2 e 3, fasc. att., deve ritenersi inverosimile che nel momento in cui il conducente del furgone Ford TR si accingeva ad attraversare il sottopasso il livello dell'acqua presente fosse già quello di cui alle fotografie predette.
Detta circostanza è altresì inverosimile alla luce del fatto che, come accertato dagli agenti di P.L., gli occupanti del furgone sono riusciti a scendere autonomamente dal mezzo bloccato nel sottopasso, circostanza che sarebbe risultata evidentemente impossibile nel caso in cui l'acqua si fosse trovata già al livello rappresentato nelle fotografie prodotte in atti.
Deve dunque presuntivamente ritenersi che, nel momento in cui il conducente del furgone Ford TR ha attraversato il sottopasso di viale Europa Unita, vi fosse uno scarso livello di acqua tale da indurre qualsiasi soggetto dotato di ordinaria diligenza ad attraversare il medesimo, specie in Tes_ considerazione del fatto che, come dichiarato dal sig. in sede di escussione testimoniale, vi erano anche altre vetture che tranquillamente transitavano nel sottopasso teatro del sinistro.
Dunque, come accertato dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro, il livello dell'acqua è aumentato notevolmente in breve tempo – sommergendo quasi completamente il furgone (v. docc.1- 3, fasc. att.) – poiché le pompe di smaltimento delle acque meteoriche si sono bloccate a causa del fango (v. doc.4, pag. 2, fasc. att.).
Alla luce del complessivo compendio probatorio, dunque, alcuna responsabilità – neppure a titolo di concorso di colpa – può essere addebitata al conducente del furgone Ford TR nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa.
4. Così accertata la responsabilità esclusiva del nella determinazione Controparte_3 dell'evento lesivo, con riferimento all'ammontare dei danni patrimoniali lamentati dalla società attrice si rileva quanto segue.
4.1. Innanzi tutto, con riguardo alla nullità della consulenza tecnica espletata dall'ing. Per_2
, tempestivamente eccepita dalla difesa di parte convenuta nelle note scritte depositate i
[...]
03.06.2024 (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3184/24 in relazione alla natura relativa della nullità deducibile nella prima istanza o difesa successiva al deposito relazione peritale), deve ritenersi che dall'esame della relazione peritale non si evince alcuna violazione del contraddittorio né, tantomeno, alcun altro vizio procedurale inerente le operazioni peritali tale da inficiarne la sua validità.
In relazione, invece, alla richiesta di convocazione a chiarimenti del c.t.u. formulata da parte convenuta , la stessa non è stata ritenuta necessaria atteso che, come è _1
5 noto, il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente con adeguata motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17757/2014).
Nella specie, tenuto conto della documentazione in atti, delle emergenze processuali e delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, devono ritenersi condivisibili le osservazioni tecniche avanzate dal c.t.p. di parte convenuta con riguardo al valore mezzo ante sinistro.
Ed infatti, con riguardo a quest'ultimo punto deve rilevarsi che parte attrice ha prodotto in atti la fattura relativa all'acquisto del furgone Ford TR (tg. GG574HBQ) per cui è causa (v. doc.5, fasc. att.), dalla quale si evince che alla data del 23.09.2021 il mezzo è stato acquistato dalla società attrice al prezzo di Euro 20.579,27 (i.v.a. esclusa); il sinistro di causa si è verificato il 06.10.2021, dunque pochi giorni dopo l'acquisto del mezzo.
Dunque, ritiene questo Tribunale, condividendo le osservazioni tecniche formulate dal c.t.p. di parte convenuta (v. allegato 4 alla relazione peritale), che è fatto notorio che un veicolo nuovo nel momento stesso in cui viene messo su strada si svaluta di circa il 10% del suo valore, svalutazione che aumenta con il passare tempo dal momento dell'acquisto.
Ne consegue pertanto che il valore ante sinistro del furgone Ford TR per cui è causa deve ritenersi pari a Euro 18.521,35.
Tenuto conto che il consulente tecnico, ing. , ha ritenuto che le riparazioni necessarie per il Per_2 veicolo Ford TR sono antieconomiche, c ndo con quanto affermato sia dal c.t.p. attoreo che di parte convenuta, deve ritenersi che il pregiudizio patrimoniale subito dalla società attrice è dunque pari al valore del mezzo ante sinistro, ovvero pari a Euro 18.521,35.
Con riguardo, invece, alla seconda osservazione avanzata dalla difesa della convenuta
[...] di Milano nelle note scritte del 03.06.2024, deve ritenersi che dall'esame CP_1 osservazioni tecniche dello studio Benin s.r.l. (c.t.p. di parte convenuta) di cui all'allegato 4 alla relazione peritale, si evince che il c.t.p. di parte convenuta ha ritenuto “accertata l'antieconomicità della riparazione” laddove, nelle osservazioni tecniche, ha espressamente affermato che “Il costo per la riparazione del suddetto automezzo stimata in € 23.000,00 supera il valore di acquisto del mezzo in esame acquistato circa un mese prima dell'evento al prezzo di € 20.579,27” (v. relazione peritale pag.33).
Deve pertanto ritenersi che correttamente in tal caso il c.t.u. ha valutato le osservazioni tecniche avanzate da entrambi i consulenti di parte condividendone le convergenti risultanze in punto di antieconomicità delle riparazioni.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi dunque immune da vizi logici la valutazione del consulente in punto di antieconomicità delle riparazioni e, pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, non necessario l'esame diretto del mezzo danneggiato da parte del consulente tecnico ai fini della determinazione del costo delle riparazioni.
Con riguardo, infine, alla terza osservazione formulata da parte convenuta nelle note scritte del 03.06.2024, deve rilevarsi che, sebbene parte convenuta nei propri scritti difensivi sostenga che dopo il sinistro il furgone Ford TR sia stato ceduto come relitto alla concessionaria Pontiggia Car s.r.l., dalle emergenze processuali non si evince che parte attrice abbia alienato a terzi il relitto – come meramente allegato dalla convenuta – e che, dunque, ne abbia avuto un effettivo ricavo economico.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la somma spettante alla società attrice a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal furgone Ford TR (tg. GG574HBQ) di sua proprietà in conseguenza
6 al sinistro per cui è causa, è pari a Euro 18.521,35.
4.2. Compete altresì alla società attrice il rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di un nuovo furgone necessario per la prosecuzione della propria attività lavorativa, come adeguatamente provato e documentato mediante la produzione in atti della fattura del 05.11.2021 (v. doc.7, fasc. att.), dalla quale si evince una spesa pari a Euro 9.900,00 (esente i.v.a.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 11.345,40.
4.3. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento dei macchinari che – in base all'allegazione della società attrice – al momento del sinistro si trovavano a bordo del furgone Ford TR (tg. GG574HBQ), la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, a sostegno della predetta domanda, parte attrice si è limitata a versare in atti delle mere fatture (v. docc. 8-11, fasc. att.) senza, tuttavia, produrre alcun documento dal quale poter desumere che i macchinari in questione si trovassero effettivamente a bordo del furgone al momento dell'evento lesivo.
Né tantomeno i capitoli di prova articolati dalla società attrice nella propria memoria istruttoria potevano consentire di dare ingresso alla prova in ordine a tale circostanza tenuto conto che l'unico capitolo di prova formulato dall'attrice in relazione ai predetti macchinari riguarda esclusivamente il danneggiamento degli stessi a causa del sinistro e non la loro effettiva presenza a bordo del furgone (v. memoria n.183, co. VI, n.2 c.p.c., fasc. att.: “10. vero che, a causa del sinistro del 6.10.2021, sono stati, altresì, danneggiati dei macchinari all'interno del furgone, meglio descritti nelle relative fatture, che si rammostrano al teste, per complessivi €. 2.627,95= (docc. 8,9,10,11)”).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento in quanto priva di riscontro sul piano probatorio.
4.4. Alla luce di quanto sopra, dunque, la somma complessivamente spettante alla società attrice a titolo di danno patrimoniale patito in seguito all'evento lesivo occorso in Parte_1 data 06.10.2021, è pari a Euro 29.866,75.
4.5. In aggiunta alla somma sopra liquidata di complessivi Euro 29.866,75 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (06.10.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 06.10.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex
7 art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.6. Tardiva e dunque inammissibile deve ritenersi la domanda formulata per la prima volta da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni di ristoro delle spese stragiudiziali.
Ed infatti, il rimborso delle spese legali stragiudiziali, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
Parte attrice, in sede di atto di citazione non ha formulato alcuna domanda in ordine al predetto ristoro e, dunque, la domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni deve dichiararsi inammissibile.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero nella specie alle sole fasi istruttoria e decisionale) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita e, dunque, scaglione tra 26.001 e 52.000, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettiva svolta e, dunque, con particolare riguardo alla fase decisionale, alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) e, dunque, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per la sola fase decisionale.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico del convenuto CP_3
gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,
[...]
27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u., come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 30.04.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del nella Controparte_3 determinazione dell'evento lesivo occorso in data 06.10.2021;
- condanna il a corrispondere in favore dell'attrice la Controparte_3 Parte_1 somma di Euro 29.866,75 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento tardivamente formulata da parte attrice;
- condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le Controparte_3 Parte_1 spese di lite che si liquidano in Euro 6.026,00 per compensi, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 30.04.2024;
- rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
; _1
8 - condanna parte attrice a rifondere alla convenuta Parte_1 _1
le spese di lite che si liquidano in Euro 6.026,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25928/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 vv. legrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso Vercelli n.25, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del _1 P.IVA_2 CP_2 metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Fede Pellone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso di Porta Romana n.79, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2 e il _1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subìto a causa del Controparte_3
1 sinistro occorso in data 06.10.2021.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 06.10.2021, alle ore 06:50 circa, il sig.
alla guida del furgone Ford TR (tg. GG574HBQ) di proprietà della società Persona_1 attrice, percorreva la strada provinciale n. 239; che, giunto all'altezza del sottopasso ferroviario di viale Europa Unita, in direzione Vanzago/Rho, si accingeva ad attraversarlo e veniva investito frontalmente da un'ondata di acqua e fango che lo sommergeva quasi completamente;
che il furgone della società attrice restava sommerso per circa sei ore prima che potesse intervenire un carro attrezzi per il recupero;
che a causa dei danni riportati la riparazione del furgone risultava antieconomica;
che, pertanto, la era costretta ad acquistare un altro furgone per poter continuare la Parte_1 propria attività lavorativa;
che a causa del sinistro venivano altresì danneggiati dei macchinari che si trovavano all'interno del furgone;
che sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c. o art. 2043 c.c., della
, quale proprietario/gestore della strada ove è occorso il sinistro, e del _1
, quale proprietario/gestore della rete fognaria. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio soltanto la _1
, contestando l'an debeatur ritenendo non provato da parte attrice l'ev
[...] causa tra i danni riportati dal furgone Ford TR e il sinistro e neppure il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito. In via subordinata, la convenuta contestava altresì il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
All'udienza del 29.11.2022, constatata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti del
, questo Giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini di Controparte_3 ma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 15.03.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti di natura tecnica sul mezzo di proprietà della società attrice.
All'udienza del 22.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del giorno 11.03.2025. A quest'ultima udienza, a seguito di discussione orale, questo Giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di legge ai sensi del comma III dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate dalle parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 16.03.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, la domanda formulata da parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
3.1. Innanzi tutto, giova rilevare che la fattispecie in esame deve ritenersi sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie extracontrattuale sopracitata.
2 Ebbene, la responsabilità da cose in custodia presuppone la prova, posta a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa in custodia: l'esistenza di tale nesso, tuttavia, è escluso in presenza di un fattore estraneo cui va equiparato il comportamento colposo dello stesso danneggiato nonché il fatto del terzo;
invero, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18317 del 2015).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve preliminarmente rilevarsi che è pacifica in causa – in quanto non contestata e comunque, in ogni caso, accertata nella relazione di servizio prodotta in atti sub doc. 4, fasc. conv. e nel rapporto di incidente dei Vigili del Fuoco (v. doc. depositato il 22.12.2023, fasc. conv.) – la circostanza che in data 06.10.2021, il sottopasso di Viale Europa Unita sito nel Comune di è stato interessato da un grave allagamento a causa del CP_3 quale il furgone Ford TR di proprietà della società attrice ha riportato ingenti danni.
Quanto alla causa dell'evento lesivo che ha cagionato il danno lamentato dalla società attrice, si rileva che dal complessivo compendio probatorio si evince che l'allagamento del sottopasso di Viale Europa Unita è stato determinato dal blocco delle pompe di smaltimento delle acque meteoriche.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali, questo Giudice ritiene che parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio avuto riguardo al nesso eziologico tra l'allagamento del sottopasso di Viale Europa Unita occorso in data 06.10.2021 e l'impianto fognario di proprietà del CP_3
.
[...]
Ed infatti, la predetta circostanza, allegata da parte attrice e non contestata da parte convenuta, si evince chiaramente dalla relazione di servizio della P.L. del Comune di versata in atti, che CP_3 ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e rilievi compiuti dagli agenti intervenuti, dalla quale emerge: “[…] La rotatoria di Via Pregnana, infatti, presentava mucchi di terra e sassi provenienti dal lato della scarpata, ove è presente un pozzetto di ispezione rialzato (chiuso al colmo con una piastra di ferro imbullonata) della linea fognaria principale. Durante la “bomba d'acqua” la fognatura ha avuto un imponente ritorno che si è sfogato da quel pozzetto, riversando i fanghi sulla rotatoria e poi conseguentemente nel sottopasso. La caduta della colonna d'acqua proveniente dalla fognatura a margine del pozzetto creava un cratere della profondità di un metro ed anche quella terra e sassi si riversavano sulla rotatoria e nel sottopasso. In breve tempo il fango ha chiuso le caditoie stradali sul fondo del sottopasso e le pompe hanno subito un blocco a causa dello stesso (nella mattinata interveniva l'elettricista il quale verificava infatti la necessità di sostituzione di un fusibile). Come ovvia conseguenza, in breve il sottopasso si è allagato come sopra detto” (v. doc. 4, fasc. conv.).
Inoltre, anche l'agente di Polizia Locale, escussa all'udienza del 29.09.2023, ha Testimone_1 confermato quanto sopra, dichiarando: “[ vata sul posto l'acqua stava ancora uscendo dal chiusino di ispezione della fognatura che è nei pressi del sottopasso […]” (v. verbale udienza del 29.09.2023).
Dunque, dalle emergenze processuali si evince – secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – che l'allagamento del sottopasso di Viale Europa Unita ove è occorso l'evento lesivo per cui è causa è dipeso da un malfunzionamento dell'impianto fognario e, più precisamente, dal blocco delle pompe di scarico delle acque meteoriche.
Ciò posto deve ritenersi che l'impianto fognario che ha causato l'allagamento de quo è evidentemente un bene posto nella custodia del quale proprietario dello stesso, come si evince Controparte_3 dal verbale di declassifica e presa . 239 di cui al documento n. 3, fasc. conv., dal quale risulta che “Si sottolinea che il rimane responsabile dei sottoservizi presenti (fognatura Controparte_3
3 meteorica) lungo la nuova S.P.N° 239 “Diramazione”, dei marciapiedi e delle aiole a verde, nonché dell'impianto delle pompe di smaltimento acque meteoriche presente in corrispondenza del sottopasso ferroviario della linea del Sempione inclusi gli impianti luce” (v. doc. 3, pag. 3, fasc. conv.).
Al contrario, alcuna responsabilità può essere addebitata in capo alla convenuta _1 di Milano che, in quanto mera proprietaria della strada provinciale n. 239 ove è teatro del sinistro, nulla avrebbe potuto fare al fine di impedire l'evento lesivo, tenuto conto che il medesimo, come già ampiamente esposto, è stato determinato non dalla strada ex se bensì da un problema relativo all'impianto fognario e “l'avvallamento della strada”, genericamente allegato dall'attrice nella propria memoria assertiva, non è stato in alcun modo provato da parte della medesima.
A nulla rileva in senso inverso quanto eccepito da parte convenuta in relazione alla circostanza che l'impianto fognario fosse, nella specie, gestito dalla società atteso che non risulta Parte_2 provato in giudizio che quest'ultima società avesse effettivame di controllo e vigilanza sull'impianto fognario.
Pertanto, in difetto di prova di una effettiva relazione qualificata tra la e la rete fognaria Parte_2 che ha causato l'evento lesivo per cui è causa, deve ritenersi presumibile che il custode fosse il proprietario della stessa, ovvero il . Controparte_3
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue la fondatezza della domanda formulata da parte attrice nei soli confronti del convenuto , mentre non è meritevole di Controparte_3 accoglimento la domanda formulata nei confronti della convenuta non _1 risultando provato alcun rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. tra esiva (impianto fognario).
3.2. Giova altresì rilevare, in relazione alla sussistenza nel caso di specie del c.d. “caso fortuito” eccepito dalla convenuta di Milano nei propri scritti difensivi, che _1 nell'ipotesi di responsabilità extrac custodia ex art. 2051 c.c., esso grava sul custode, il quale, al fine di esonerarsi dalla responsabilità per l'evento lesivo occorso, ha l'onere di dare prova della sussistenza dell'eventuale caso fortuito.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta – che, peraltro, non è neppure _1 custode della res lesiva per i motivi sopra ire il caso fortuito affermando che il giorno del sinistro vi fosse in atto un evento atmosferico eccezionale tale da interrompe l'eventuale nesso causale tra l'evento lesivo e la res causativa del danno.
Tuttavia, a sostegno della propria eccezione, la convenuta non ha versato in atti alcuna documentazione tecnica come, ad esempio, quella rilasciata dall'A.R.P.A. Lombardia – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – dalla quale poter evincere l'effettiva presenza in data 06.10.2021 di eventi atmosferici di carattere eccezionale accertati con strumentazione tecnica e tali da assurgere a “caso fortuito”.
Ne consegue che, in difetto della prova del caso fortuito, la predetta eccezione deve ritenersi infondata.
3.3. Quanto, infine, all'eccepita responsabilità del conducente del furgone di proprietà della società attrice per non aver adottato una condotta prudente e diligente, decidendo di attraversare comunque il sottopasso nonostante lo stesso fosse già allagato (v. comparsa di costituzione, pag. 11 ss.), si rileva quanto segue.
4 In sede di escussione testimoniale e hanno riferito che, nel Tes_2 Testimone_3 momento in cui si accingevano ad attraversare il sottopasso di Viale Europa Unita, lo stesso non era ancora allagato e le macchine transitavano normalmente.
In particolare, il teste ha dichiarato: “[…] Quel giorno pioveva ma il sottopasso non era allagato, Tes_2
c'era acqua ma non poss se allagato [...] ADR: (Quanta acqua c'era nel sottopasso quando lo avete impegnato con il furgone?): Pur percependo la presenza di acqua, non di un allagamento, ma di acqua nel sottopasso, vedendo le altre auto transitare abbiamo proseguito la marcia” e, ancora, il teste ha Testimone_3 dichiarato: “[…] “Quando ci siamo avvicinati al sottopasso per impegnarlo la situazione non era assolutamente come quelle raffigurata nelle fotografie che mi si mostrano. L'acqua è aumentata dopo, quando abbiamo impegnato il sottopasso c'era un po' d'acqua ma non certo tanta quanta nelle foto” (v. verbale udienza del 29.09.2023).
Ebbene, tenuto conto che gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro hanno accertato che il furgone rimasto bloccato nel sottopasso era sommerso da metri 1,70 di fango (v. doc.4, pag.2, fasc. conv.), circostanza che peraltro si evince dalla documentazione fotografica versata in atti sub docc. 1, 2 e 3, fasc. att., deve ritenersi inverosimile che nel momento in cui il conducente del furgone Ford TR si accingeva ad attraversare il sottopasso il livello dell'acqua presente fosse già quello di cui alle fotografie predette.
Detta circostanza è altresì inverosimile alla luce del fatto che, come accertato dagli agenti di P.L., gli occupanti del furgone sono riusciti a scendere autonomamente dal mezzo bloccato nel sottopasso, circostanza che sarebbe risultata evidentemente impossibile nel caso in cui l'acqua si fosse trovata già al livello rappresentato nelle fotografie prodotte in atti.
Deve dunque presuntivamente ritenersi che, nel momento in cui il conducente del furgone Ford TR ha attraversato il sottopasso di viale Europa Unita, vi fosse uno scarso livello di acqua tale da indurre qualsiasi soggetto dotato di ordinaria diligenza ad attraversare il medesimo, specie in Tes_ considerazione del fatto che, come dichiarato dal sig. in sede di escussione testimoniale, vi erano anche altre vetture che tranquillamente transitavano nel sottopasso teatro del sinistro.
Dunque, come accertato dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro, il livello dell'acqua è aumentato notevolmente in breve tempo – sommergendo quasi completamente il furgone (v. docc.1- 3, fasc. att.) – poiché le pompe di smaltimento delle acque meteoriche si sono bloccate a causa del fango (v. doc.4, pag. 2, fasc. att.).
Alla luce del complessivo compendio probatorio, dunque, alcuna responsabilità – neppure a titolo di concorso di colpa – può essere addebitata al conducente del furgone Ford TR nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa.
4. Così accertata la responsabilità esclusiva del nella determinazione Controparte_3 dell'evento lesivo, con riferimento all'ammontare dei danni patrimoniali lamentati dalla società attrice si rileva quanto segue.
4.1. Innanzi tutto, con riguardo alla nullità della consulenza tecnica espletata dall'ing. Per_2
, tempestivamente eccepita dalla difesa di parte convenuta nelle note scritte depositate i
[...]
03.06.2024 (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3184/24 in relazione alla natura relativa della nullità deducibile nella prima istanza o difesa successiva al deposito relazione peritale), deve ritenersi che dall'esame della relazione peritale non si evince alcuna violazione del contraddittorio né, tantomeno, alcun altro vizio procedurale inerente le operazioni peritali tale da inficiarne la sua validità.
In relazione, invece, alla richiesta di convocazione a chiarimenti del c.t.u. formulata da parte convenuta , la stessa non è stata ritenuta necessaria atteso che, come è _1
5 noto, il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente con adeguata motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17757/2014).
Nella specie, tenuto conto della documentazione in atti, delle emergenze processuali e delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, devono ritenersi condivisibili le osservazioni tecniche avanzate dal c.t.p. di parte convenuta con riguardo al valore mezzo ante sinistro.
Ed infatti, con riguardo a quest'ultimo punto deve rilevarsi che parte attrice ha prodotto in atti la fattura relativa all'acquisto del furgone Ford TR (tg. GG574HBQ) per cui è causa (v. doc.5, fasc. att.), dalla quale si evince che alla data del 23.09.2021 il mezzo è stato acquistato dalla società attrice al prezzo di Euro 20.579,27 (i.v.a. esclusa); il sinistro di causa si è verificato il 06.10.2021, dunque pochi giorni dopo l'acquisto del mezzo.
Dunque, ritiene questo Tribunale, condividendo le osservazioni tecniche formulate dal c.t.p. di parte convenuta (v. allegato 4 alla relazione peritale), che è fatto notorio che un veicolo nuovo nel momento stesso in cui viene messo su strada si svaluta di circa il 10% del suo valore, svalutazione che aumenta con il passare tempo dal momento dell'acquisto.
Ne consegue pertanto che il valore ante sinistro del furgone Ford TR per cui è causa deve ritenersi pari a Euro 18.521,35.
Tenuto conto che il consulente tecnico, ing. , ha ritenuto che le riparazioni necessarie per il Per_2 veicolo Ford TR sono antieconomiche, c ndo con quanto affermato sia dal c.t.p. attoreo che di parte convenuta, deve ritenersi che il pregiudizio patrimoniale subito dalla società attrice è dunque pari al valore del mezzo ante sinistro, ovvero pari a Euro 18.521,35.
Con riguardo, invece, alla seconda osservazione avanzata dalla difesa della convenuta
[...] di Milano nelle note scritte del 03.06.2024, deve ritenersi che dall'esame CP_1 osservazioni tecniche dello studio Benin s.r.l. (c.t.p. di parte convenuta) di cui all'allegato 4 alla relazione peritale, si evince che il c.t.p. di parte convenuta ha ritenuto “accertata l'antieconomicità della riparazione” laddove, nelle osservazioni tecniche, ha espressamente affermato che “Il costo per la riparazione del suddetto automezzo stimata in € 23.000,00 supera il valore di acquisto del mezzo in esame acquistato circa un mese prima dell'evento al prezzo di € 20.579,27” (v. relazione peritale pag.33).
Deve pertanto ritenersi che correttamente in tal caso il c.t.u. ha valutato le osservazioni tecniche avanzate da entrambi i consulenti di parte condividendone le convergenti risultanze in punto di antieconomicità delle riparazioni.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi dunque immune da vizi logici la valutazione del consulente in punto di antieconomicità delle riparazioni e, pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, non necessario l'esame diretto del mezzo danneggiato da parte del consulente tecnico ai fini della determinazione del costo delle riparazioni.
Con riguardo, infine, alla terza osservazione formulata da parte convenuta nelle note scritte del 03.06.2024, deve rilevarsi che, sebbene parte convenuta nei propri scritti difensivi sostenga che dopo il sinistro il furgone Ford TR sia stato ceduto come relitto alla concessionaria Pontiggia Car s.r.l., dalle emergenze processuali non si evince che parte attrice abbia alienato a terzi il relitto – come meramente allegato dalla convenuta – e che, dunque, ne abbia avuto un effettivo ricavo economico.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la somma spettante alla società attrice a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dal furgone Ford TR (tg. GG574HBQ) di sua proprietà in conseguenza
6 al sinistro per cui è causa, è pari a Euro 18.521,35.
4.2. Compete altresì alla società attrice il rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di un nuovo furgone necessario per la prosecuzione della propria attività lavorativa, come adeguatamente provato e documentato mediante la produzione in atti della fattura del 05.11.2021 (v. doc.7, fasc. att.), dalla quale si evince una spesa pari a Euro 9.900,00 (esente i.v.a.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 11.345,40.
4.3. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento dei macchinari che – in base all'allegazione della società attrice – al momento del sinistro si trovavano a bordo del furgone Ford TR (tg. GG574HBQ), la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, a sostegno della predetta domanda, parte attrice si è limitata a versare in atti delle mere fatture (v. docc. 8-11, fasc. att.) senza, tuttavia, produrre alcun documento dal quale poter desumere che i macchinari in questione si trovassero effettivamente a bordo del furgone al momento dell'evento lesivo.
Né tantomeno i capitoli di prova articolati dalla società attrice nella propria memoria istruttoria potevano consentire di dare ingresso alla prova in ordine a tale circostanza tenuto conto che l'unico capitolo di prova formulato dall'attrice in relazione ai predetti macchinari riguarda esclusivamente il danneggiamento degli stessi a causa del sinistro e non la loro effettiva presenza a bordo del furgone (v. memoria n.183, co. VI, n.2 c.p.c., fasc. att.: “10. vero che, a causa del sinistro del 6.10.2021, sono stati, altresì, danneggiati dei macchinari all'interno del furgone, meglio descritti nelle relative fatture, che si rammostrano al teste, per complessivi €. 2.627,95= (docc. 8,9,10,11)”).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento in quanto priva di riscontro sul piano probatorio.
4.4. Alla luce di quanto sopra, dunque, la somma complessivamente spettante alla società attrice a titolo di danno patrimoniale patito in seguito all'evento lesivo occorso in Parte_1 data 06.10.2021, è pari a Euro 29.866,75.
4.5. In aggiunta alla somma sopra liquidata di complessivi Euro 29.866,75 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (06.10.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 06.10.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex
7 art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4.6. Tardiva e dunque inammissibile deve ritenersi la domanda formulata per la prima volta da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni di ristoro delle spese stragiudiziali.
Ed infatti, il rimborso delle spese legali stragiudiziali, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
Parte attrice, in sede di atto di citazione non ha formulato alcuna domanda in ordine al predetto ristoro e, dunque, la domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni deve dichiararsi inammissibile.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero nella specie alle sole fasi istruttoria e decisionale) come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita e, dunque, scaglione tra 26.001 e 52.000, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettiva svolta e, dunque, con particolare riguardo alla fase decisionale, alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) e, dunque, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per la sola fase decisionale.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico del convenuto CP_3
gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,
[...]
27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u., come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 30.04.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del nella Controparte_3 determinazione dell'evento lesivo occorso in data 06.10.2021;
- condanna il a corrispondere in favore dell'attrice la Controparte_3 Parte_1 somma di Euro 29.866,75 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento tardivamente formulata da parte attrice;
- condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le Controparte_3 Parte_1 spese di lite che si liquidano in Euro 6.026,00 per compensi, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 30.04.2024;
- rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
; _1
8 - condanna parte attrice a rifondere alla convenuta Parte_1 _1
le spese di lite che si liquidano in Euro 6.026,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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