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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
VG 343/2024 DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO SENZA FIGLI MINORI/ ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18.1.2024, da
1) Parte_1
nato/a Como il 12.2.1989
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Gioachino Monachino
e
2) CP_1
nato/a OS (Albania) il 22.11.1997
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gioachino Monachino
1 i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano, in data 25.9.2019
(anno 2019, atto n. 33, parte II, serie C/3);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con sentenza n. 23/2024 del 16.5.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.2.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
b) ormai essi hanno da tempo reperito due diverse abitazioni;
c) entrambi i coniugi risultano economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto
reciprocamente rinunciano a contributo economico per il mantenimento;
d) entrambi dichiarano di non avere alcuna pretesa economica nei riguardi dell'altro coniuge.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per
2 l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 CP_1
in data 25.9.2019, in Milano con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(anno 2019, atto n. 33, parte II, serie C/3);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.1.2024
Il Presidente relatore
dott.ssa Barbara Cao
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