Sentenza 3 marzo 2017
Massime • 1
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda sia proposta successivamente alle modifiche alla l. n. 89 del 2001 introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non occorre che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, atteso che il nuovo testo della cd. legge Pinto non impone più tale requisito, diversamente da quanto prevedeva l’originario art. 3, comma 2, del quale è stato riprodotto, nei novellati artt. 3, comma 1 e 5-ter, comma 2, solo il richiamo all’art. 125 c.p.c..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 03/03/2017, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2017 |
Testo completo
5465 /17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - Presidente - Dott. STEFANO PETITTI EQUA RIPARAZIONE - Rel. Consigliere - Dott. FELICE MANNA Ud. 05/12/2010 - Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - PU - Consigliere - R.G.N. 3700/2016 Dott. LUIGI ABETE Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - Rep. Go.5465 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3700-2016 proposto da: VI IS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GOFFREDO TATOZZI in virtù di procura speciale notarile del 28/01/2016 n. rep. 3018, prodotta in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - 5 7 6 0 1 10 avverso il decreto n. Cron. 84/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, emesso il 18/11/2015 e depositato il 26/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato Goffredo Tatozzi, per la ricorrente, che si riporta agli scritti. IN FATTO Con ricorso del 23.12.2013 SA SE adiva la Corte d'appello di Campobasso per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, per l'irragionevole durata di una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Chieti e alla Corte d'appello dell'Aquila. Dichiarata col decreto ex art. 3, comma 6 legge cit. inammissibile la domanda per difetto di procura speciale, la medesima Corte d'appello in composizione collegiale rigettava la proposta opposizione ex art.
5-ter per le medesime ragioni, cui aggiungeva l'inammissibilità, in funzione sanante, della procura speciale rilasciata al proprio difensore e prodotta successivamente dalla parte, non essendo la fase di opposizione deputata ad altro che al controllo di legittimità del decreto monitorio. Per la cassazione di tale decreto SA SE propone ricorso, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia si è limitato a depositare un "atto di costituzione". Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia la violazione e la mancata applicazione 1. degli art. 83, cpv., come modificato dalla legge n. 69/09, e 125 c.p.c., e 3 e 5-ter legge n. 89/01. Ciò in quanto, a) il nuovo testo della legge n. 89/01 Ric. 2016 n. 03700 sez. M2 - ud. 05-12-2016 -2- non prevede più che la domanda debba essere proposta dal difensore munito di procura speciale, richiamando (tanto l'art. 3, 1° comma, quanto l'art.
5-ter, 2° comma) l'art. 125 c.p.c.; b) l'art. 83, 2° comma c.p.c. non prevede che la procura notarile debba fare specifico riferimento all'oggetto del giudizio, né sanziona di nullità rilevabile d'ufficio un tale difetto dell'atto introduttivo.
2. Il secondo motivo deduce la violazione o mancata applicazione degli artt. 182, 2° comma c.p.c., 83, 2° comma e 125 c.p.c., nel testo vigente alla data di proposizione della domanda, per non aver la Corte territoriale concesso un termine alla parte ricorrente per sanare l'eventuale difetto di procura speciale.
3. Il primo motivo è fondato. - Il nuovo testo della legge n. 89/01, come modificata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, come invece disponeva l'originario art. 3, secondo comma, della legge. Infatti, tanto l'art. 3, 1° comma, quanto l'art.
5-ter, 2° comma, della legge n. 89/01, applicabili al momento della proposizione della domanda. d'equa riparazione in oggetto (depositata il 23.12.2013), riproducono del 2° comma dell'art. 3 previgente solo il richiamo all'art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge, coerentemente all'ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia.
4. L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso assorbe l'esame del secondo mezzo. Ric. 2016 n. 03700 sez. M2 ud. 05-12-2016 -3- -Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per le 5. spese di cassazione, alla medesima Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2016. Il Presidente dr. Stefano Petitti Kufen Cell Il Consigliere estensore dr. Felice Manna DEPOSITATO IN CANCELLERIA aggi. A 31 CA 3 MAR. 2017 - M E R I Punzionario Giudiziario P U Luisa PASSINETTI Use Armes Ric. 2016 n. 03700 sez. M2 ud. 05-12-2016 -4- -