Cass. civ., sez. VI, sentenza 03/03/2017, n. 5465
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Sentenza 3 marzo 2017

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In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda sia proposta successivamente alle modifiche alla l. n. 89 del 2001 introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non occorre che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, atteso che il nuovo testo della cd. legge Pinto non impone più tale requisito, diversamente da quanto prevedeva l’originario art. 3, comma 2, del quale è stato riprodotto, nei novellati artt. 3, comma 1 e 5-ter, comma 2, solo il richiamo all’art. 125 c.p.c..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 03/03/2017, n. 5465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5465
    Data del deposito : 3 marzo 2017

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