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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 18/09/2025 N. 14635/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SICA Parte_1 C.F._1
VERONICA MARIA WALLY RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA P.IVA_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 12.12.2024
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di Parte_1 CP_1 seguito ritrascritte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, cosi giudicare:
• nel merito, in accoglimento del presente ricorso:
• accertare e dichiarare l'illegittimità della contrazione della contribuzione versata dal ricorrente pari a 4 rate trimestrali a copertura dell'intero anno 1991 per contributi fissi alla Gestione commercianti e condannare l' alla ricostituzione della posizione con accredito, per l'anno 1991, di 52 settimane/12 mesi di CP_1 contribuzione utile ai fini del diritto e della misura della pensione, con ogni conseguente statuizione;
• per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione di vecchiaia cat. VOCOM n. 36519377, con decorrenza dal 1° maggio 2021, con il sistema retributivo, a fronte della maturazione di 18 anni di contribuzione entro il 31.12.1995, ex art. 1, co. 13, legge n. 335/1995, e condannare l alla CP_1 riliquidazione della pensione con il sistema retributivo e alla corresponsione delle differenze tra il trattamento dovuto e quello liquidato dal 1° maggio 2021 in poi con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre all'esito delle difese di controparte. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso spese forfetario e del contributo unificato e con l'aumento del 30% ex art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto relativamente ai documenti prodotti (Corte d'Appello di Milano, sez. lavoro, sent. 17.7.2023). Il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. si è tempestivamente costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1 del diritto all'accredito contributivo per l'anno 1991, nonché contestando in fatto ed in diritto la pretesa del ricorrente -di cui ha chiesto l'integrale rigetto. La causa, avente natura documentale e puramente interpretativa, alla udienza del 18.9.25 è stata discussa e, ad esito della camera di consiglio, decisa. Giova dare sinteticamente conto delle complessive allegazioni di parte, sebbene, come evidente, nei ristretti limiti della loro rilevanza ai fini del decidere. Parte ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia, categoria VOCOM numero 36519377, con decorrenza 1° maggio 2021, liquidata dall' in via provvisoria in data 11.4.2021 (doc 1 allegato al CP_1 ricorso). In data 17.5.2022 la pensione in questione veniva ricalcolata con i medesimi criteri di prima liquidazione (doc. n. 2 allegato al ricorso). In data 3.6.2024 il ricorrente presentava domanda di ricostituzione per motivi contributivi in quanto, dopo la liquidazione della pensione, la posizione assicurativa era stata aggiornata con contributi relativi al periodo 21.12.1970-4.9.1972 non considerati nei calcoli precedenti (doc. n. 3 allegato al ricorso). Il sempre in data 3.6.24, effettuava altresì una segnalazione telematica riguardante Parte_1 la contribuzione del 1991; in particolare, a suo dire, per l 'anno 1991 sarebbero stati accreditati solo 3 mesi di contribuzione utile ai fini del diritto e della misura del trattamento, anziché i 12 mesi spettanti. L' ricalcolava la pensione liquidandola in via definitiva con provvedimento del 4.6.2024; CP_1 anche in questo caso – come già avvenuto sino a quel momento- la contribuzione relativa al 1991 era accreditata nella misura di tre mesi. A seguito della segnalazione presentata il ricorrente proponeva quindi ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile sulla scorta della seguente motivazione: “Non esiste materia del contendere, poiché la segnalazioni contributiva del 03/06/2024 con richiesta di accredito dei mesi mancanti per l'anno1991 è stata evasa: la sede ha, infatti, riconosciuto solo 3 mesi di contribuzione utile ai fini del diritto e della misura della pensione, poiché sono stati pagati i contributi fissi in base al minimale, ma non i contributi oltre il minimale di reddito. La contribuzione relativa ai restanti 9 mesi non è riconosciuta per accertata insussistenza del credito vantato, per il motivo di cui sopra.” (doc.12 di parte ricorrente). Nella presente sede parte ricorrente lamenta la illegittimità dell'operato di e richiede CP_1
l'accertamento della regolarità della propria posizione contributiva ed assicurativa sulla base del presupposto dell'omesso riconoscimento in suo favore dei contributi versati per l'anno 1991 nella misura spettantegli. In particolare, il ricorrente allega che la contribuzione a copertura dell'anno 1991 sarebbe stata libellata dall' in n. 4 rate trimestrali per contributi fissi dovuti alla Gestione- pretesa iscritta a ruolo CP_1 reso esecutivo in data 30.10.2000 e successivamente riscossa con cartella di pagamento n. 06820010316071329000 notificata il 6.6.2001 (doc. n.6 e 7 di parte ricorrente). A dire di parte ricorrente, l'iscrizione a ruolo esecutivo e la conseguente riscossione con cartella di pagamento riguarderebbero tutta la contribuzione alla Gestione commercianti per i periodi dal 1982 al 1993, sia a titolo di contributi fissi, sia a titolo di contributi eccedenti il minimale di reddito per gli anni dovuti. Per l'anno 1991 la causale del credito contributivo specificata dall nel ruolo e nella CP_1 cartella esattoriale in questione, sarebbe individuata nelle sole 4 rate trimestrali per contributi fissi dovuti alla Gestione commercianti (pag. 3, pag. 5, pag. 6 e pag. 8; doc. 7 allegato al ricorso).
2 Sulla scorta del fatto che la cartella di pagamento con cui l' aveva libellato e riscosso la CP_1 contribuzione dovuta anche per l'anno 1991 veniva interamente pagata, ed in assenza di comunicazioni e/o diffide e/o richieste di pagamento e/o avvisi bonari per il recupero della contribuzione oltre il minimale di reddito per l'anno 1991, il ricorrente fonda l'assunto per il quale, per l'anno in questione, la contribuzione sarebbe da accreditarsi nella misura di 12 mesi (52 settimane di copertura contributiva spettanti ai fini del diritto e della misura della pensione). Sempre secondo quanto argomentato in ricorso, il completo accredito per l'anno 1991 di 52 settimane/12 mesi - corrispondenti alle 4 rate fisse trimestrali ingiunte e riscosse dall' per importi CP_1 dovuti alla Gestione commercianti – comporterebbe in favore del ricorrente un incremento dei contributi utili al diritto e alla misura della pensione, nonché il diritto al calcolo con il sistema retributivo, a fronte della maturazione di 18 anni di contribuzione entro il 31.12.1995 (art. 1, co. 13, legge n. 335/1995), con una maggiorazione dell'assegno pensionistico mensile lordo spettante di circa € 300 -ossia di un terzo - (doc. n. 13 allegato al ricorso) rispetto all'importo lordo attualmente liquidato, pari ad € 931,91 (doc. 4, di parte ricorrente). ha per converso eccepito come, il diritto alla riliquidazione della pensione sulla scorta CP_1 della contribuzione relativa al 1991 risulti irrimediabilmente prescritto in assenza di idonei atti interruttivi. Ciò poiché, detta carenza contributiva risultava essere stata comunicata al ricorrente mediante estratto conto certificativo del 12.3.2018 (mod. ECOCERT) nel quale la contribuzione del 1991 risultava già registrata nella misura di tre mensilità anziché di 12 (doc.1 di parte resistente) e senza che sul punto fossero dal ricorrente sollevate contestazioni (se non tardivamente solo in data 3.6.24). ha nel merito evidenziato come, per i contribuenti iscritti alla Gestione speciale dei CP_1 soggetti esercenti attività commerciale (Commercianti), la contribuzione previdenziale si accrediti in misura proporzionale a quanto effettivamente versato sicché, nell'ipotesi in cui- come quella di specie- sia dovuta la corresponsione tanto della contribuzione previdenziale entro il minimale, quanto della contribuzione previdenziale oltre il minimale, il versamento della sola contribuzione previdenziale entro il minimale comporti inevitabilmente un accredito parziale e pertanto una contrazione in estratto. Secondo quanto dedotto in memoria, la circolare che disciplina le modalità di versamento della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati presso la Gestione speciale Commercianti per l'anno 1991 sarebbe la circolare n. 72 del giorno 18 marzo 1991 (doc.4 di parte resistente), da leggersi in combinato disposto con l'allegata circolare n. 168/1991 (doc.5 di parte resistente). Sempre secondo quanto argomentato da parte convenuta, per l'anno 1991 la contribuzione previdenziale oltre il minimale dovuta si doveva computare adottando quale reddito imponibile di riferimento il reddito imponibile riferito all'anno precedente (ovvero all'anno d'imposta 1990). Facendo applicazione dei criteri previsti dalle due circolari menzionate al mod. 740 di CP_1 parte ricorrente, parte convenuta quantifica la contribuzione dovuta dal ricorrente oltre il minimale in Lire 5.572.211 (pari ad Euro 2.877,81 ed ormai irrimediabilmente prescritta). Avendo il contribuente pagato la cartella esattoriale n. 06820010316071329000 in cui era indicata solo la contribuzione previdenziale entro il minimale avente un importo complessivo pari a Lire 1.982.904, e rapportando tale importo alla contribuzione dovuta (ormai prescritta e dunque non più ricevibile), ribadisce come la copertura contributiva riconosciuta non potesse che essere di CP_1 soli tre mesi.
3 In considerazione del fatto che il ricorrente, secondo quanto previsto dalla L.233 del 1990 e dalle circolari applicative avrebbe dovuto procedere autonomamente al calcolo della CP_1 contribuzione dovuta e provvedere ai relativi versamenti mediante mod. F24, secondo il sistema di autoliquidazione dei contributi, proprio tale mancato versamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno 1991, a questi unicamente imputabile, avrebbe determinato l'accredito contributivo nella misura ridotta in contestazione. Fermo quindi l'accredito in estratto della contribuzione previdenziale riscossa mediante pagamento del ruolo, non essendo minimamente in discussione la fondatezza della pretesa contributiva sottesa al ruolo riscosso (che è divenuta irretrattabile per mancata impugnazione), avrebbe CP_1 semplicemente provveduto a riconoscere in estratto l'accredito di un numero di mesi proporzionale alla contribuzione effettivamente versata (proprio ad esito del raffronto di quanto versato con la contribuzione previdenziale complessivamente dovuta per lo stesso anno, sia entro il minimale che eccedente il minimale medesimo). Tanto chiarito si rileva quanto segue. L'eccezione preliminare di prescrizione spiegata dalla parte convenuta non appare CP_1 fondata. Nella presente sede viene infatti richiesto l'accertamento mero della corretta anzianità contributiva del ricorrente in correlazione ad una asserita illegittimità della contrazione della contribuzione da questi versata per l'anno 1991, diritto da cui viene fatto discendere il ricalcolo della pensione di cui il ricorrente beneficia, nonché la condanna di alla riliquidazione con il sistema CP_1 retributivo. Ciò che è quindi controverso non è l'accertamento del diritto ad un versamento contributivo (certamente prescritto). Il ricorso risulta comunque infondato nel merito. Come correttamente argomentato in memoria difensiva dalla resistente secondo quanto CP_1 previsto dalla legge n. 233/1990 («Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi») e dalla circolare 274/1990 (cfr. doc 3 allegato alla memoria) in tema di utilizzabilità dei contributi previdenziali CP_1 versati, ai sensi del comma 2 dell'art. 2/233, i contributi dovuti sul minimale di cui all'art. 1, comma 3 debbono essere versati in quattro rate uguali, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. Secondo la disciplina in questione: “Alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno dovranno essere pagati, in due rate di uguale importo, gli eventuali conguagli fra i contributi effettivamente dovuti in relazione all'ammontare del reddito e quelli già pagati sul minimale sopra ricordato” [..] “i contributi sul minimale e i versamenti a conguaglio rappresentano l'adempimento in tempi diversi di un unico obbligo contributivo. Qualora, ai fini della liquidazione delle prestazioni, si abbia la necessità di utilizzare uno o più contributi mensili prima della scadenza fissata per il pagamento dei contributi a conguaglio, tali contributi debbono considerarsi immediatamente utilizzabili solamente nell'ipotesi in cui l'interessato dichiari sotto la propria responsabilità che, in base alla situazione reddituale relativa all'anno precedente, non sono maturate le condizioni per la nascita dell'obbligo di versare contributi a conguaglio. Altrimenti occorre anche il versamento del conguaglio». Non appare discutibile che già nel 1991 la quantificazione della contribuzione previdenziale oltre il minimale si configurasse quale specifico onere in capo al contribuente. In sede di dichiarazione dei redditi (all'epoca, modello 740), il contribuente era tenuto a quantificare in autonomia, sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente (nel caso di specie,
4 secondo quanto previsto dalla circolare n. 72 del giorno 18 marzo 1991 e dalla circolare n. CP_1 CP_1
168/1991, quello dell'anno d'imposta 1990), la contribuzione previdenziale eccedente il minimale e disporne il versamento. Secondo quanto documentato da la quale ha prodotto estratto dell'anagrafe tributaria, CP_1 nel modello 740/1991 relativo all'anno d'imposta 1990 venivano esposti i redditi di impresa del ricorrente – per un imponibile di Lire 59.103.000 – a fronte di un minimale di Lire 15.399.384; tali redditi, rapportati all'aliquota desunta dal combinato disposto delle circolari n. 72/1991 e CP_1
168/1991 comportano la quantificazione della contribuzione previdenziale dovuta oltre il minimale pari a Lire 5.572.211. Sul punto, avuto riguardo alla generica contestazione di parte ricorrente che, alla udienza del 27.3.25 si è limitato a 'disconoscere' di aver prodotto per l'anno in questione redditi imponibili pari a 59.103.000, si ritiene che l'interrogazione del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, ben costituisca prova idonea e sufficiente a dimostrare l'entità dei redditi illo tempore dichiarati da parte del soggetto contribuente (il quale restava tenuto all'autoliquidazione e, in questa sede, ben avrebbe potuto produrre, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, il modello 740 relativo all'anno di imposta in questione). Vieppiù ove sol si consideri che negli anni 90 non aveva collegamenti telematici con CP_1
Agenzia delle Entrate e detto Ente, solo successivamente alle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi (cosa che poteva avvenire anche a distanza di numerosi anni dalla presentazione delle dichiarazioni medesime), trasmetteva all' i dati reddituali definitivi dei contribuenti. CP_1
Il calcolo di per il quale la contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal CP_1 ricorrente per l'anno 1991 avrebbe dovuto essere pari a Lire 7.555.115 appare quindi del tutto coerente. A fronte di ciò, emerge documentalmente come la cartella esattoriale n. 06820010316071329000 menzionata dal ricorrente, rechi indicazione della sola contribuzione previdenziale entro il minimale (per un importo complessivo pari a Lire 1.982.904); nel dettaglio: Lire 466.851 a titolo di rata trimestrale 1/1991 + Lire 505.350 a titolo di rata trimestrale 2/1991 + Lire 505.350 a titolo di rata trimestrale 3/1991 + Lire 505.353 a titolo di rata trimestrale 4/1991. L'esame della cartella in questione evidenzia come questa attenga alla regolarizzazione delle pendenze dell'emissione 1991-01 indicate al numero 28 (Lire 466.851 a titolo di rata 1/1991), al numero 40 (Lire 505.350 a titolo di rata 2/1991), al numero 52 (Lire 505.350 a titolo di rata 3/1991) e al numero 64 (Lire 505.353 a titolo di rata 4/1991). La contribuzione previdenziale dovuta oltre il minimale, come già osservato, secondo quanto correttamente argomentato in memoria difensiva, è invece pari a Lire 5.572.211; ciò proprio sulla base dei redditi indicati a tale titolo nel mod.740 dallo stesso ricorrente. Di qui il conseguente calcolo della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta per l'anno 1991 in Lire 7.555.115 (= Lire 1.982.904 + Lire 5.572.211). Il pagamento della cartella esattoriale menzionata, del tutto pacifico, non implica l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi all'annualità 1991, giacché i redditi dichiarati dal ricorrente sul mod. 740/1991 risultavano superiori al minimale stabilito per quell'anno (essendosi il contribuente limitato a versare nel 2001 i soli contributi entro il minimale). Sulla scorta di quanto disposto dalla L.233 del 1990 e delle circolari applicative il CP_1 contribuente odierno ricorrente avrebbe dovuto procedere autonomamente al calcolo della
5 contribuzione dovuta e provvedere ai relativi versamenti mediante mod. F24 secondo il sistema di autoliquidazione dei contributi. Il parziale versamento della contribuzione dovuta – ad esito del pagamento degli importi portati dalla cartella esattoriale 06820010316071329000- ha quindi unicamente determinato l'accredito della contribuzione in misura proporzionale a quanto versato. Ciò proprio a fronte della necessità di operare un raffronto tra quanto versato e la contribuzione previdenziale complessivamente dovuta – non corrisposta e non più ricevibile- per lo stesso anno. L'obbligo contributivo come disegnato dalla L. n.233/1990 appare infatti parametrato al reddito d'impresa dell'iscritto alla Gestione Commercianti e pertanto viene correttamente assolto e dà diritto all'accredito contributivo per l'intero anno solo se effettuato nella sua interezza, secondo i parametri già ampiamente evidenziati. Il mancato versamento per intero della contribuzione non può quindi che determinare il mancato accredito della contribuzione su tutti i mesi dell'annualità considerata. La tesi di parte ricorrente secondo la quale, solo dal 1993 potrebbe essere ammessa la contrazione dei contributi in caso di mancato pagamento per intero della contribuzione -perché la L.438/1992 avrebbe innovato la normativa precedente, prevedendo che l'ammontare del contributo annuo sia rapportato a tutti i redditi d'impresa dell'iscritto alla Gestione Commercianti- non convince. Come correttamente rilevato dalla convenuta, già con la L.233/1990 l'ammontare del contributo annuo era da rapportarsi ai redditi d'impresa dell'assicurato; l'unica differenza con la normativa successiva suindicata sta nel fatto che, in precedenza, erano considerati ai fini contributivi i soli redditi derivanti dall'esercizio dell'impresa che aveva determinato l'iscrizione dell'assicurato alla Gestione Commercianti. La normativa del 1992 si è quindi limitata ad allargare la base imponibile contributiva per quei soggetti che avevano plurime partecipazioni societarie, ma non ha modificato il criterio di fondo, ovvero che l'imposizione contributiva fosse determinata dal reddito d'impresa. Nello specifico nulla cambierebbe con riferimento alla posizione del ricorrente che comunque, a tale data, aveva un'unica partecipazione societaria, quale titolare della ditta individuale TELFAX ITALIANA di PA IO (cfr. doc. visura camerale storica delle partecipazioni societarie- doc.8 prodotta dalla resistente). Anche l'argomento volto ad equiparare la disciplina applicata alla contribuzione nella Gestione Separata a quella che vige per la contribuzione versata nella Gestione Autonoma degli esercenti attività commerciali appare non fondato. L'art. 2, comma 29, legge n. 335/1995 - (normativa peraltro successiva al 1991 e dunque neanche applicabile in astratto alla contribuzione per cui è causa) si applica infatti ai soli iscritti alla Gestione separata – siano essi liberi professionisti o parasubordinati. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere. Sussistono comunque i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite avuto riguardo alla non univocità degli orientamenti giurisprudenziali di merito in tema ed alla assenza di pronunce di legittimità sulla questione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) dispone la compensazione integrale delle spese.
Milano, 18.9.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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