Ordinanza cautelare 7 dicembre 2018
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2018, proposto da
Ja.Le. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Chioini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camerino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Conte, in Ancona, via Menicucci n.1;
Comune di Camerino - Responsabile Settore Territorio, LL. PP. e Ambiente, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Provincia di Macerata - Commissione Espropri, Protezione Civile Nazionale, Protezione Civile Regionale - Dipartimento Politiche Integr.Te Sicurezza, Vice Commissario per la Ricostruzione, Direzione Regionale Marche - Ufficio Attivita' Immobiliari, Direz.Prov.Le Mc-Uff.Prov.Le Territorio, Regione Marche - Servizio Attivita' Produttive - Lavoro - Istruzione, Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
A) – della “Determinazione N. 251/Sett. LL.PP del 08-10-2018 – N. 815 del Registro generale” notificata il giorno 11 / 24 ottobre 2018, con cui il Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione pubblica e Ambiente (Ing. Marco Orioli) ha disposto, tra l'altro (a pagina 6):
“8) Di chiedere la determinazione definitiva dell'indennità alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i;
9) Di dare atto che contro la determinazione dell'indennità di occupazione da parte della Commissione provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica”;
B) - del documento istruttorio a firma dell'Ing. Marco Orioli redatto in calce alla suddetta determina, col quale, tra l'altro, si dà atto (a pagina 9) che:
“- In seguito alla nota con la quale si è comunicata la mancata accettazione dell'indennità provvisoria, assunta al Prot. N. 20195 del 11/09/2018, richiamate le deroghe al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., è necessario attivare la procedura prevista dall'Art. 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i”, per poi precisare che:
“- A seguito del rifiuto dell'indennità proposta, è necessario procedere al deposito dell'indennità provvisoria presso la Cassa DD.PP. e chiedere la determinazione definitiva alla commissione provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.” (allegati entrambi in originale di notifica sub 1);
C) - di tutti gli atti preordinati, coordinati, presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camerino e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 9 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato una breve memoria in cui si dichiara che, a seguito della determinazione dell’indennità di occupazione e del successivo accordo fra le parti per la cessione definitiva delle aree de quibus , è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso. Parte ricorrente chiede altresì la compensazione delle spese del giudizio;
- in data 6 giugno 2025 è stata depositata da parte ricorrente ulteriore documentazione che comprova l’adesione delle controparti costituite alla suddetta dichiarazione, nonché alla compensazione delle spese;
- il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, mentre le spese di lite si possono compensare sull’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO