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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 27/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. SALVATO
LUCIANO,
contro
, CP_1
pagina 1 di 20 (C.F. ) C.F._3
- appellata -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIALE GIUSEPPE VERDI n. 15 D, con il patrocinio dell'avv. , CP_1
, Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA BUSONERA n. 3, con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1754/22, pubblicata in data
2.11.22.
Conclusioni degli appellanti:
contrariis reiectis in riforma dell'impugnata sentenza e previo rigetto delle domande proposte anche in via incidentale dall'appellata e dalla terza chiamata
In via principale: a) accertato e dichiarato che la convenuta professionista era stata incaricata, all'inizio del 2006, di promuovere dagli attori, in proprio e quali soci della azione risarcitoria nei confronti di quei Magistrati che Controparte_3
si erano resi responsabili di tutti i danni subiti dagli attori e nei confronti del responsabile civile, lo Stato Italiano ex art. 28 Costituzione, nei procedimenti penali conclusi con la sentenza di assoluzione n. 2139 del 20.12.2005 del Tribunale di Venezia
(doc. 25, fascicolo di primo grado attori), e che la stessa convenuta ha omesso di intraprenderla determinando la prescrizione del diritto degli stessi, condannare, la convenuta Avv. a favore degli attori al pagamento a titolo di CP_1
risarcimento di tutti i danni da essi subiti, patrimoniali e non, morali, esistenziali, in pagina 2 di 20 proprio e quali soci della per le Controparte_4
causali esposte in narrativa, da determinare e liquidare nel corso del giudizio,
occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al saldo effettivo;
b) in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge del giudizio di primo grado e del grado d'appello.
In via istruttoria:
I°) ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze:
12) vero che nel 2011 il signor , tramite un suo incaricato, chiedeva Parte_1
telefonicamente di conferire telefonicamente con l'Avv. per comunicare CP_1
l'intenzione dei soci di cessare la Controparte_4
e se tale scelta avrebbe avuto effetti sulla causa commissionata alla professionista;
testi: , residente a [...], Testimone_1 Tes_2
, residente a [...];
[...]
13) vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 12), il/la collaboratore/collaboratrice dell'Avv. comunicava che la stessa non era CP_1
in studio e che si sarebbe messa in contatto quanto prima per fornire le necessarie informazioni;
testi: , residente a [...], Testimone_1 Tes_2
, residente a [...].
[...]
II°) disporsi C.T.U. diretta a determinare, sulla scorta della documentazione prodotta e della chiesta prova per testimoni, l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori, con particolare riguardo al valore dell'autoarticolato all'epoca del sequestro giudiziario, dei redditi perduti in conseguenza della privazione dell'autoarticolato, le pagina 3 di 20 maggiori spese sostenute per la tassa automobilistica e l'assicurazione dell'automezzo non utilizzato, per la sospensione del lavoratore dal lavoro, la diminuzione Persona_1
reddituale per il mancato utilizzo dello stesso, le spese per acquisto di un automezzo con relativo rimorchio sostitutivo di quello sequestrato e poi demolito, il danno all'immagine dell'azienda e dei soci e ogni altra voce di danno esposta nell'atto di citazione.
Conclusioni della appellata avv. : CP_1
Respingendo ogni avversaria istanza, Voglia l'adìta Corte così decidere
Nel merito, in via principale:
• rigettare l'appello proposto in principalità da e da , in CP_4 Parte_2
quanto inammissibile ex art.342 c.p.c. ovvero ex art.348 bis c.p.c., ovvero per omessa notifica alla terza chiamata e comunque totalmente infondato, sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa;
• per l'effetto confermare integralmente, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza n.1754
del 28.10.2022 emessa dal Tribunale di Treviso – Prima Sezione Civile nella causa civile n. 8412/2018 R.G. con Giudice designato Dott.ssa Giulia Civiero;
• con vittoria di onorari e di spese.
In via di appello incidentale condizionato:
− In via preliminare di rito: respingere l'eccezione svolta da di inammissibilità CP_2
e/o di improponibilità dell'appello incidentale proposto dall'Avv. per CP_1
tardività in quanto totalmente infondata;
− In via preliminare di merito nei confronti di e di : CP_4 Parte_2
dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
− In via principale di merito:
• rigettare la domanda formulata da e da;
CP_4 Parte_2
pagina 4 di 20 • spese ed onorari di lite interamente rifusi, comprese spese generali 15%, IVA e C.P.A.
se dovuti per legge;
− In via subordinata nel merito:
• nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, Voglia Codesta Ecc.ma
Corte, contenere la pretesa attorea anche eventualmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1227 c.c. e, in riforma della sentenza appellata, dichiarato il terzo chiamato tenuto a manlevare l'odierna convenuta in virtù della polizza assicurativa professionale n. 457B0020 002 stipulata, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, con sede in via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano a tenere garantita e manlevata l'Avv. da ogni e qualsiasi pregiudizio economico CP_1
conseguente;
• con condanna alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio;
In via istruttoria: rigettarsi le conclusioni in via istruttoria degli appellanti.
Conclusioni della appellata : Controparte_6
In via pregiudiziale di rito
Rigettarsi l'appello incidentale svolto dall'avv.to nei confronti di CP_1 CP_2
dichiarandolo inammissibile e/o improponibile perché tardivo ed accertando,
conseguentemente, il passaggio in giudicato del capo di sentenza impugnato;
Nel merito
In via principale, contrariis reiectis, rigettarsi l'appello proposto in via principale in quanto inammissibile ed infondato confermando in toto la sentenza impugnata;
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale rigettarsi l'appello incidentale condizionato proposto dall'avv.to nei CP_1
confronti di in quanto infondato confermando, sul punto, la statuizione di CP_2
pagina 5 di 20 inoperatività e di intervenuta prescrizione ex art. 2952, III° comma, c.p.c., di cui all'impugnata sentenza;
In via ulteriormente subordinata contrariis reiectis, per la duplice denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e del quarto motivo di appello incidentale condizionato formulato dall'assicurata, dichiararsi l'efficacia della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 457B0020, limitatamente alla accertata (ed al grado di)
responsabilità della stessa, il tutto nel limite del massimale garantito e secondo le franchigie e gli scoperti contrattuali ivi previsti.
In ogni caso spese e compensi professionali di grado interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, e CP_4 Parte_2
, in proprio e nella loro qualità di ex soci della cancellata
[...] [...]
, premettendo: Controparte_4
- che il era stato coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria penale, CP_4
trascinatasi per ben cinque anni prima della completa assoluzione dell'imputato,
pronunciata sulla base di prove esistenti in atti sin dagli arbori delle indagini condotte dal P.M., come espressamente riportato nella stessa sentenza penale di assoluzione,
- che dopo aver ottenuto l'indennizzo ai sensi della legge Pinto per l'irragionevole durata del citato procedimento, essi avevano quindi conferito mandato all'avv.
, la quale li aveva in precedenza assistiti nel corso di tutto il CP_1
procedimento penale e del giudizio instaurato ex lege Pinto, per instaurare una causa pagina 6 di 20 risarcitoria nei confronti dello Stato italiano, volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta negligente e imperita dei magistrati che si erano occupati della vicenda di cui sopra,
- che il legale non aveva peraltro mai avviato la menzionata procedura,
- che una volta rivoltisi ad un diverso difensore, quest'ultimo constatava per altro essersi medio tempore maturata l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2043 cc,
convenivano in giudizio la menzionata professionista al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguiti alla negligente, omessa attivazione del contenzioso risarcitorio nei confronti dello Stato.
Costituitosi in giudizio, il legale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere ex adverso nonché il difetto di legittimazione attiva della mentre, nel Pt_2
merito, negava fermamente di essere mai stata incaricata di intentare alcuna causa risarcitoria nei confronti dello Stato, rappresentando inoltre come difettassero nella fattispecie tutti i presupposti per vantare comunque nei confronti dello Stato il diritto ad ottenere un indennizzo per l'asserito errore giudiziario. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere dalla Controparte_6
medesima manlevata in denegata ipotesi di soccombenza.
Evocata in giudizio, la compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto azionato dall'assicurata e censurava il fatto che la medesima non l'avesse tempestivamente informata del sinistro, sostenendo che a tanto dovesse conseguire l'impossibilità di ottenere la richiesta pronuncia di manleva mentre, nel merito, si associava comunque alle difese svolte dalla convenuta.
Procedutosi all'istruzione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, la causa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 1754/22, pubblicata in data 2.11.22, in forza della quale, il giudice di primo grado:
pagina 7 di 20 - atteso che l'assoluzione del risaliva al 20.12.05 mentre, secondo l'assunto CP_4
degli attori, l'incarico poi inadempiuto sarebbe stato conferito nelle prime settimane del 2006 e quindi revocato nel 2012 a fronte della reiterata inerzia del legale,
- osservato che l'azione da esperirsi ai sensi della legge n. 117/1988 presenta un termine di prescrizione triennale e avrebbe quindi dovuto essere instaurata quanto meno entro il 20.12.08, a far data dal quale momento cominciava a decorrere la prescrizione decennale del diritto degli attori ad esercitare nei confronti dell'avv.
la relativa azione risarcitoria, di natura contrattuale, CP_1
- opinato, pertanto, risultare infondata l'eccezione di prescrizione, sia poiché il giudizio era stato iniziato prima della data sopra indicata sia giacché esistevano due missive di messa in mora della convenuta, antecedenti a quel momento,
- riscontrata poi la legittimazione attiva della , dal momento che la stessa, nella Pt_2
veste di ex socia della cancellata Controparte_4
, si era prospettata quale subentrante in tutti i rapporti di debito
[...]
e di credito sopravvenuti,
- ricordato quindi, quanto al merito, che la responsabilità dell'avvocato non può
affermarsi per il solo fatto del suo scorretto adempimento dell'attività demandatagli occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta nonché se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni,
- ritenuto che nella fattispecie non fossero esperibili, per difetto dei rispettivi requisiti di ammissibilità, le azioni disciplinate dagli artt. 314 nonché 643 e ss. cpc, dal momento che il non era mai stato destinatario di alcuna misura cautelare CP_4
personale custodiale, non aveva scontato nessuna pena detentiva e non aveva pagina 8 di 20 nemmeno subito alcun processo di revisione, laddove la , a sua volta, non era Pt_2
mai stata né indagata né imputata nel procedimento penale in oggetto,
- considerato allora che si sarebbe semmai potuta intentare la sola azione prevista dagli artt. 2 e seg. della legge n. 117/1988, in forza della quale si sarebbe dovuta alternativamente dimostrare:
o l'intervenuta violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione
europea,
o il travisamento del fatto o delle prove,
o l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento,
o l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione,
- osservato, peraltro, che a tanto non si era provveduto, essendosi gli attori limitati a dedure la fondatezza della propria pretesa sulla base della succinta motivazione della sentenza di assoluzione, laddove peraltro le dichiarazioni rese a s.i.t. da tale in data 28.7.00 non consentivano di affermare inequivocabilmente Per_2
l'innocenza del , CP_4
- ravvisata, infine, la prescrizione dei diritti dell'assicurata, dal momento che la prima richiesta di risarcimento da parte degli attori era stata formulata, per il tramite dell'avv. Salvato, ancora nel maggio del 2012, mentre l'avv. aveva poi CP_1
denunciato il sinistro all'assicurazione solo con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, avvenuta in data 26.2.19,
ha rigettato le domande attoree, ponendo a loro carico le spese di lite della convenuta e condannando quest'ultima a fare invece fronte a quelle sostenute dalla compagnia.
pagina 9 di 20
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'avv. , costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato. Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato articolato in quattro motivi.
La compagnia assicuratrice, a propria volta, ha chiesto il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale condizionato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
3. I motivi della decisione
Sia il gravame principale che quello incidentale risultano infondati e devono pertanto essere respinti.
3.1 Preliminarmente ad ogni altra questione va esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale sollevata dall'avv. , riguardo alla quale questa Corte CP_1
ricorda come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti pagina 10 di 20 le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Dovendosi allora procedere all'esame delle varie questioni sollevate dalle parti,
ritiene la Corte – una volta richiamato il principio della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28.5.14 n. 12002) – di dover innanzi tutto prendere in considerazione il primo motivo di gravame incidentale, con il quale la parte appellata intende censurare la sentenza di primo grado nel punto in cui ha ritenuto dimostrato l'intervenuto conferimento all'avv. di dare corso alla promozione di CP_1
una azione di natura risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione agli errori giudiziari asseritamente commessi in danno degli attori.
pagina 11 di 20 In proposito, il giudice di prime cure, a detta dell'appellante incidentale, avrebbe assunto una motivazione contraddittoria, dapprima affermando, peraltro erroneamente,
che del conferimento dell'incarico sarebbe stata fornita idonea prova e quindi sostenendo che la questione doveva in realtà ritenersi assorbita dal preventivo esame di altra questione più liquida, relativa al difetto di nesso di causalità tra l'omessa prestazione, laddove effettivamente commissionata, e la perdita di chances di vittoria nel giudizio, lamentata ex adverso.
Inoltre, quanto al merito della questione, sostiene:
- che non vi era ragione che entrambi gli attori svolgessero domanda risarcitoria, dal momento che non era mai stata in alcun modo indagata né mai aveva Parte_2
incontrato l'avv. , CP_1
- che all'epoca ogni mandato fiduciario relativo alla
[...]
non avrebbe potuto essere sottoscritto Controparte_4
dal solo , sia poiché lo statuto della compagine prevedeva la firma congiunta CP_4
di tutti i soci per gli atti di straordinaria amministrazione, esorbitanti l'oggetto sociale del trasporto per conto terzi, sia poiché il medesimo diveniva socio amministratore solo a seguito della modifica statutaria adottata il 5.11.09, a distanza di oltre tre anni dalla data in cui si sarebbe tenuto l'incontro durante il quale sarebbe stato firmato il mandato,
- che il teste non poteva essere ritenuto attendibile, poiché fratello Testimone_1
dell'attore ed anch'egli socio della compagine,
- che in ogni caso il medesimo, oltre a non riconoscere il legale, sebbene presente in udienza, ed a confermare l'assenza della , aveva altresì fatto menzione di altri Pt_2
incarichi relativi a vertenze contro tale e per la restituzione Persona_3
dell'autoarticolato sequestrato, dei quali peraltro gli attori mai avevano fatto pagina 12 di 20 menzione in corso di causa,
- che anche il teste non appariva credibile poiché ricordava solo a sprazzi Persona_1
gli eventi su cui veniva interrogato, dimenticando circostanze di notevole rilievo e ricordando solo quelle di interesse degli attori,
- che in ogni caso l'eventuale sottoscrizione di un mero foglio in bianco non valeva ancora a dimostrare il conferimento dell'incarico,
- che si ponevano, infine, in contrasto con siffatte circostanze il fatto che ella non avesse mai richiesto alcun acconto e che gli attori non l'avessero mai sollecitata ad adempiere il mandato ricevuto.
Il motivo è fondato.
Gli appellanti, invero, pretenderebbero di dimostrare l'intervenuto conferimento dell'incarico sulla base di due sole testimonianze ed in assenza di un qualsiasi altro elemento oggettivo di conferma della tesi così esposta.
Le dichiarazioni dei testi in questione appaiono peraltro tutt'altro che dirimenti.
Ed invero, a prescindere delle circostanze, smentite documentalmente in atti:
- che fosse socio della Testimone_1 Controparte_4
, poiché il suo nominativo non risulta in alcun modo
[...]
presente nella visura camerale della compagine prodotta sub doc. 1) dagli attori,
- che il conferimento del mandato in questione dovesse essere sottoscritto da entrambi i soci, giacché in forza della modifica dei poteri apportata con atto del 2.12.02,
iscritto il successivo 23.12.02, la firma sociale, la rappresentanza legale della società
di fronte ai terzi ed in giudizio e gli atti di ordinaria amministrazione competevano disgiuntamente ai singoli soci, essendo prevista la firma congiunta solo per gli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali certo non può essere fatta rientrare l'instaurazione di una causa risarcitoria, volta semmai ad impinguare il capitale pagina 13 di 20 sociale e non certo a porlo a rischio,
resta innegabile, quanto alla deposizione di , doversi necessariamente Testimone_1
tenere conto:
- sia del fatto che il medesimo è fratello dell'appellante e quindi al medesimo strettamente legato per motivi famigliari,
- sia della circostanza che lui stesso afferma di aver patito danni indiretti dalla vicenda, avendo perso tutte le commesse della sua ditta individuale che portando lo stesso cognome di quella del fratello aveva risentito degli effetti della diffamazione,
ciò che getta un'ombra sulla effettiva imparzialità del medesimo, laddove va anche sottolineato come nell'ambito delle dichiarazioni rese, rispondendo sub 3), egli venga a parlare di “tutte le spese che avevamo subito”, individuandosi quindi come parte direttamente danneggiata, e, più oltre, rispondendo in chiusura di verbale ad una domanda del giudice, altresì affermi “all'epoca io avevo la mia ditta individuale
ma collaboravo con mio fratello. Io lavoravo per la P.A. mentre lui per le ditte
industriali. Quando lui aveva bisogno, io davo una mano alla sua ditta con i miei
camion”, il che rafforza il sospetto di un non troppo velato interesse in causa, tale da mettere in forte dubbio la genuinità delle risposte date,
- sia del fatto che le stesse appaiono per molti versi poco credibili o comunque semmai di ausilio alla posizione della odierna appellata piuttosto che a quella degli appellanti.
Riguardo al quale ultimo rilievo, invero, va evidenziato come egli faccia riferimento alla intervenuta sottoscrizione di più mandati “per i vari procedimenti che doveva instaurare
l'avv. per procedere contro , per ottenere la restituzione del camion CP_1 Per_2
(costato £ 180.000.000), e quant'altro per tutte le spese che avevamo subito (mancato
guadagno di un anno, spese processuali per € 23.000,00, ecc…)”, dei quali al contrario pagina 14 di 20 nessuna menzione veniva fatta dagli attori nel libello introduttivo del giudizio, ciò che getta un'ombra di inaffidabilità sulla relativa dichiarazione.
Mentre, sotto un diverso profilo, appare addirittura tranchant la circostanza che il teste non abbia riconosciuto, come precisato a verbale, l'avv. , che pure era presente in CP_1
udienza, affermando che “la persona seduta alla mia destra non è l'avv. . Non la CP_1
riconosco”, il che o vale a dimostrare che l'incontro in cui i mandati vennero asseritamente sottoscritti si tenne con un professionista diverso – il che destituirebbe di qualsiasi fondamento ogni pretesa avanzata avverso il legale appellato – o che la memoria del teste è totalmente labile, il che comporterebbe non potersi attribuire alcuna effettiva attendibilità anche alle sue altre affermazioni.
Quanto invece alla testimonianza del , la stessa appare inficiata da una Persona_1
evidente serie di contraddizioni e carenze tali da renderla del tutto inattendibile, ove si consideri:
- che mentre il teste ricorda alcune circostanze, anche secondarie e di mero dettaglio,
per lui del tutto prive di interesse specifico, in maniera estremamente precisa, come ad esempio la firma apposta dal su di un foglio assolutamente bianco e non CP_4
in calce ad una procura o a margine di un atto già predisposto,
- lo stesso non era in grado di fare memoria di altre circostanze, anche semplici, per lui di assai maggior rilievo, quali quelle attinenti al legale che stava seguendo la sua posizione in quel frangente ed all'epoca della ricezione del risarcimento di ben €
50.000,00 ottenuto all'esito della vicenda.
Così come assai poco plausibile appare il fatto che lo stesso, dopo essersi recato dall'avv. per farsi spiegare come introdurre la causa per il risarcimento danni da CP_1
ingiusta detenzione, si sia rivolto, su asserito consiglio dello stesso avv. , ad un CP_1
altro legale, laddove è pacifico in atti che l'odierna appellata si occupasse senza pagina 15 di 20 problema alcuno anche di tali pratiche, siccome affermato dagli attori che hanno riferito di aver appunto affidato ad ella la relativa questione, ottenendo dalla Corte d'Appello di
Trento la liquidazione del relativo indennizzo.
Il che destituisce di qualsiasi credibilità le affermazioni del teste, la cui presenza in occasione dell'asserito incontro con il legale, giustificata solo da tale ultima ragione,
appare allora probabilmente inventata al precipuo scopo di confermare la tesi attorea.
Ed oltre a quanto sin qui argomentato – che vale a dimostrare la sostanziale fragilità dei già scarni elementi probatori addotti a sostegno della tesi degli appellanti – si pongono poi ulteriori considerazioni tali da compromettere definitivamente la fondatezza di quanto sostenuto da parte appellante.
In proposito, infatti, vale anche notare come appaia ben strano:
- che il legale abbia fatto apporre la firma del su di un foglio totalmente bianco CP_4
anziché farlo sottoscrivere, come normalmente usa, direttamente in calce alla procura,
- che il , che pure è imprenditore e sa quindi come muoversi nel mondo, abbia CP_4
accettato di firmare un foglio privo di qualsiasi scritturazione,
- che il legale non abbia mai richiesto né ottenuto il versamento quanto meno di un acconto o di un fondo spese, come pure usualmente si verifica all'atto del conferimento di un mandato o immediatamente dopo di esso,
- che gli attori non abbiano mai sollecitato per iscritto l'introduzione della causa per ben sei anni sebbene, a loro dire, più volte si fossero lagnati di tale circostanza.
Il che ulteriormente conferma come nessuna prova credibile dell'intervenuto conferimento dell'incarico possa dirsi raggiunta in giudizio.
3.3 All'esito delle predette considerazioni consegue allora:
- da un lato, il rigetto di ogni domanda formulata da parte degli appellanti, non pagina 16 di 20 essendo stato dimostrato che il legale venisse mai incaricato di curare la relativa pratica,
- d'altro lato, l'assorbimento del gravame principale e degli ulteriori motivi di appello incidentale, ad eccezione di quello inerente alle spese di lite verso l'assicurazione,
giacché, una volta appurato quanto sopra, viene anche meno la necessità di indagare qualsiasi ulteriore circostanza attinente al concreto svolgimento di un mandato in realtà mai affidato ed alle concrete possibilità da parte degli appellanti di ottenere una pronuncia favorevole all'esito del giudizio risarcitorio che, in tesi, avrebbe dovuto essere intrapreso dall'avv. . CP_1
3.4 Quanto allora all'unica questione residua, relativa al gravare delle spese di lite della compagnia assicurativa sul legale, in ragione della sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, ritiene questa Corte di condividere il ragionamento già svolto dal giudice di primo grado, osservando che, in effetti, la prima richiesta risarcitoria formulata dagli attori a mezzo dell'avv. Salvato risale ancora al maggio del 2012 e veniva quindi reiterata nel marzo del 2015, laddove l'assicurata provvedeva poi a notiziare del sinistro la propria compagnia solo con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, perfezionatasi il 26.2.19.
Il che necessariamente comporta l'accoglimento della eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 cc, secondo e terzo comma, con conseguente rigetto, almeno in astratto, della domanda di manleva e necessità di far fronte alle relative spese a cura della parte convenuta che ha erroneamente chiamato in causa il terzo.
Né, a contrario, vale affermare che le missive di parte appellante a lei indirizzate non valessero a concretare una idonea richiesta di risarcimento poiché, a prescindere dai rilievi strettamente giuridici attinenti alla legittimazione o meno dei vari soggetti a proporre una azione in nome e per conto della Controparte_4
pagina 17 di 20 – ciò che avrebbe semmai dovuto essere vagliato Controparte_4
nell'ambito del giudizio eventualmente intrapreso – le stesse erano comunque ben idonee a rendere edotto il professionista (che, avendo seguito la vicenda di persona, ben sapeva a chi ci si riferiva nel momento in cui si parlava del sig. o dei signori CP_4
), della pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti dai medesimi. CP_4
Ciò che avrebbe dovuto indurla:
- in primo luogo, a rendere edotta la compagnia della pendenza di tale richiesta risarcitoria già all'atto della stipula della polizza, intervenuta in data,
- ovvero al più tardi entro i due anni dalla ricezione della seconda missiva del 18.3.15,
ove si fosse, seppure erroneamente ritenuto, che quella del 14.5.12 non fosse idonea a configurare l'apertura di un sinistro.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste ex art. 91 cpc a pagina 18 di 20 carico della parte appellante in favore della appellata ed a carico di quest'ultima in favore della compagnia assicurativa, in quanto soccombenti, determinandole in €
14.239,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 4.389,00
Fase introduttiva II^ grado € 2.552,00
Fase decisionale II^ grado € 7.298,00
Totale € 14.239,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale entrambe le parti appellanti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n.
1754/22, pubblicata in data 2.11.22;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore dell'avv. le spese CP_1
processuali che liquida in € 14.239,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna l'avv. a rifondere in favore di CP_1 Controparte_6
pagina 19 di 20 le spese processuali che liquida in € 14.239,00, Controparte_2
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per entrambe le parti impugnanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 20 di 20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 27/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. SALVATO
LUCIANO,
contro
, CP_1
pagina 1 di 20 (C.F. ) C.F._3
- appellata -
elettivamente domiciliata in TREVISO, VIALE GIUSEPPE VERDI n. 15 D, con il patrocinio dell'avv. , CP_1
, Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA BUSONERA n. 3, con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1754/22, pubblicata in data
2.11.22.
Conclusioni degli appellanti:
contrariis reiectis in riforma dell'impugnata sentenza e previo rigetto delle domande proposte anche in via incidentale dall'appellata e dalla terza chiamata
In via principale: a) accertato e dichiarato che la convenuta professionista era stata incaricata, all'inizio del 2006, di promuovere dagli attori, in proprio e quali soci della azione risarcitoria nei confronti di quei Magistrati che Controparte_3
si erano resi responsabili di tutti i danni subiti dagli attori e nei confronti del responsabile civile, lo Stato Italiano ex art. 28 Costituzione, nei procedimenti penali conclusi con la sentenza di assoluzione n. 2139 del 20.12.2005 del Tribunale di Venezia
(doc. 25, fascicolo di primo grado attori), e che la stessa convenuta ha omesso di intraprenderla determinando la prescrizione del diritto degli stessi, condannare, la convenuta Avv. a favore degli attori al pagamento a titolo di CP_1
risarcimento di tutti i danni da essi subiti, patrimoniali e non, morali, esistenziali, in pagina 2 di 20 proprio e quali soci della per le Controparte_4
causali esposte in narrativa, da determinare e liquidare nel corso del giudizio,
occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al saldo effettivo;
b) in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge del giudizio di primo grado e del grado d'appello.
In via istruttoria:
I°) ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze:
12) vero che nel 2011 il signor , tramite un suo incaricato, chiedeva Parte_1
telefonicamente di conferire telefonicamente con l'Avv. per comunicare CP_1
l'intenzione dei soci di cessare la Controparte_4
e se tale scelta avrebbe avuto effetti sulla causa commissionata alla professionista;
testi: , residente a [...], Testimone_1 Tes_2
, residente a [...];
[...]
13) vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 12), il/la collaboratore/collaboratrice dell'Avv. comunicava che la stessa non era CP_1
in studio e che si sarebbe messa in contatto quanto prima per fornire le necessarie informazioni;
testi: , residente a [...], Testimone_1 Tes_2
, residente a [...].
[...]
II°) disporsi C.T.U. diretta a determinare, sulla scorta della documentazione prodotta e della chiesta prova per testimoni, l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori, con particolare riguardo al valore dell'autoarticolato all'epoca del sequestro giudiziario, dei redditi perduti in conseguenza della privazione dell'autoarticolato, le pagina 3 di 20 maggiori spese sostenute per la tassa automobilistica e l'assicurazione dell'automezzo non utilizzato, per la sospensione del lavoratore dal lavoro, la diminuzione Persona_1
reddituale per il mancato utilizzo dello stesso, le spese per acquisto di un automezzo con relativo rimorchio sostitutivo di quello sequestrato e poi demolito, il danno all'immagine dell'azienda e dei soci e ogni altra voce di danno esposta nell'atto di citazione.
Conclusioni della appellata avv. : CP_1
Respingendo ogni avversaria istanza, Voglia l'adìta Corte così decidere
Nel merito, in via principale:
• rigettare l'appello proposto in principalità da e da , in CP_4 Parte_2
quanto inammissibile ex art.342 c.p.c. ovvero ex art.348 bis c.p.c., ovvero per omessa notifica alla terza chiamata e comunque totalmente infondato, sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa;
• per l'effetto confermare integralmente, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza n.1754
del 28.10.2022 emessa dal Tribunale di Treviso – Prima Sezione Civile nella causa civile n. 8412/2018 R.G. con Giudice designato Dott.ssa Giulia Civiero;
• con vittoria di onorari e di spese.
In via di appello incidentale condizionato:
− In via preliminare di rito: respingere l'eccezione svolta da di inammissibilità CP_2
e/o di improponibilità dell'appello incidentale proposto dall'Avv. per CP_1
tardività in quanto totalmente infondata;
− In via preliminare di merito nei confronti di e di : CP_4 Parte_2
dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
− In via principale di merito:
• rigettare la domanda formulata da e da;
CP_4 Parte_2
pagina 4 di 20 • spese ed onorari di lite interamente rifusi, comprese spese generali 15%, IVA e C.P.A.
se dovuti per legge;
− In via subordinata nel merito:
• nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, Voglia Codesta Ecc.ma
Corte, contenere la pretesa attorea anche eventualmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1227 c.c. e, in riforma della sentenza appellata, dichiarato il terzo chiamato tenuto a manlevare l'odierna convenuta in virtù della polizza assicurativa professionale n. 457B0020 002 stipulata, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, con sede in via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano a tenere garantita e manlevata l'Avv. da ogni e qualsiasi pregiudizio economico CP_1
conseguente;
• con condanna alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio;
In via istruttoria: rigettarsi le conclusioni in via istruttoria degli appellanti.
Conclusioni della appellata : Controparte_6
In via pregiudiziale di rito
Rigettarsi l'appello incidentale svolto dall'avv.to nei confronti di CP_1 CP_2
dichiarandolo inammissibile e/o improponibile perché tardivo ed accertando,
conseguentemente, il passaggio in giudicato del capo di sentenza impugnato;
Nel merito
In via principale, contrariis reiectis, rigettarsi l'appello proposto in via principale in quanto inammissibile ed infondato confermando in toto la sentenza impugnata;
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale rigettarsi l'appello incidentale condizionato proposto dall'avv.to nei CP_1
confronti di in quanto infondato confermando, sul punto, la statuizione di CP_2
pagina 5 di 20 inoperatività e di intervenuta prescrizione ex art. 2952, III° comma, c.p.c., di cui all'impugnata sentenza;
In via ulteriormente subordinata contrariis reiectis, per la duplice denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e del quarto motivo di appello incidentale condizionato formulato dall'assicurata, dichiararsi l'efficacia della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 457B0020, limitatamente alla accertata (ed al grado di)
responsabilità della stessa, il tutto nel limite del massimale garantito e secondo le franchigie e gli scoperti contrattuali ivi previsti.
In ogni caso spese e compensi professionali di grado interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, e CP_4 Parte_2
, in proprio e nella loro qualità di ex soci della cancellata
[...] [...]
, premettendo: Controparte_4
- che il era stato coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria penale, CP_4
trascinatasi per ben cinque anni prima della completa assoluzione dell'imputato,
pronunciata sulla base di prove esistenti in atti sin dagli arbori delle indagini condotte dal P.M., come espressamente riportato nella stessa sentenza penale di assoluzione,
- che dopo aver ottenuto l'indennizzo ai sensi della legge Pinto per l'irragionevole durata del citato procedimento, essi avevano quindi conferito mandato all'avv.
, la quale li aveva in precedenza assistiti nel corso di tutto il CP_1
procedimento penale e del giudizio instaurato ex lege Pinto, per instaurare una causa pagina 6 di 20 risarcitoria nei confronti dello Stato italiano, volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta negligente e imperita dei magistrati che si erano occupati della vicenda di cui sopra,
- che il legale non aveva peraltro mai avviato la menzionata procedura,
- che una volta rivoltisi ad un diverso difensore, quest'ultimo constatava per altro essersi medio tempore maturata l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2043 cc,
convenivano in giudizio la menzionata professionista al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguiti alla negligente, omessa attivazione del contenzioso risarcitorio nei confronti dello Stato.
Costituitosi in giudizio, il legale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere ex adverso nonché il difetto di legittimazione attiva della mentre, nel Pt_2
merito, negava fermamente di essere mai stata incaricata di intentare alcuna causa risarcitoria nei confronti dello Stato, rappresentando inoltre come difettassero nella fattispecie tutti i presupposti per vantare comunque nei confronti dello Stato il diritto ad ottenere un indennizzo per l'asserito errore giudiziario. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere dalla Controparte_6
medesima manlevata in denegata ipotesi di soccombenza.
Evocata in giudizio, la compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto azionato dall'assicurata e censurava il fatto che la medesima non l'avesse tempestivamente informata del sinistro, sostenendo che a tanto dovesse conseguire l'impossibilità di ottenere la richiesta pronuncia di manleva mentre, nel merito, si associava comunque alle difese svolte dalla convenuta.
Procedutosi all'istruzione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, la causa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 1754/22, pubblicata in data 2.11.22, in forza della quale, il giudice di primo grado:
pagina 7 di 20 - atteso che l'assoluzione del risaliva al 20.12.05 mentre, secondo l'assunto CP_4
degli attori, l'incarico poi inadempiuto sarebbe stato conferito nelle prime settimane del 2006 e quindi revocato nel 2012 a fronte della reiterata inerzia del legale,
- osservato che l'azione da esperirsi ai sensi della legge n. 117/1988 presenta un termine di prescrizione triennale e avrebbe quindi dovuto essere instaurata quanto meno entro il 20.12.08, a far data dal quale momento cominciava a decorrere la prescrizione decennale del diritto degli attori ad esercitare nei confronti dell'avv.
la relativa azione risarcitoria, di natura contrattuale, CP_1
- opinato, pertanto, risultare infondata l'eccezione di prescrizione, sia poiché il giudizio era stato iniziato prima della data sopra indicata sia giacché esistevano due missive di messa in mora della convenuta, antecedenti a quel momento,
- riscontrata poi la legittimazione attiva della , dal momento che la stessa, nella Pt_2
veste di ex socia della cancellata Controparte_4
, si era prospettata quale subentrante in tutti i rapporti di debito
[...]
e di credito sopravvenuti,
- ricordato quindi, quanto al merito, che la responsabilità dell'avvocato non può
affermarsi per il solo fatto del suo scorretto adempimento dell'attività demandatagli occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta nonché se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni,
- ritenuto che nella fattispecie non fossero esperibili, per difetto dei rispettivi requisiti di ammissibilità, le azioni disciplinate dagli artt. 314 nonché 643 e ss. cpc, dal momento che il non era mai stato destinatario di alcuna misura cautelare CP_4
personale custodiale, non aveva scontato nessuna pena detentiva e non aveva pagina 8 di 20 nemmeno subito alcun processo di revisione, laddove la , a sua volta, non era Pt_2
mai stata né indagata né imputata nel procedimento penale in oggetto,
- considerato allora che si sarebbe semmai potuta intentare la sola azione prevista dagli artt. 2 e seg. della legge n. 117/1988, in forza della quale si sarebbe dovuta alternativamente dimostrare:
o l'intervenuta violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione
europea,
o il travisamento del fatto o delle prove,
o l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento,
o l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione,
- osservato, peraltro, che a tanto non si era provveduto, essendosi gli attori limitati a dedure la fondatezza della propria pretesa sulla base della succinta motivazione della sentenza di assoluzione, laddove peraltro le dichiarazioni rese a s.i.t. da tale in data 28.7.00 non consentivano di affermare inequivocabilmente Per_2
l'innocenza del , CP_4
- ravvisata, infine, la prescrizione dei diritti dell'assicurata, dal momento che la prima richiesta di risarcimento da parte degli attori era stata formulata, per il tramite dell'avv. Salvato, ancora nel maggio del 2012, mentre l'avv. aveva poi CP_1
denunciato il sinistro all'assicurazione solo con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, avvenuta in data 26.2.19,
ha rigettato le domande attoree, ponendo a loro carico le spese di lite della convenuta e condannando quest'ultima a fare invece fronte a quelle sostenute dalla compagnia.
pagina 9 di 20
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'avv. , costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato. Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato articolato in quattro motivi.
La compagnia assicuratrice, a propria volta, ha chiesto il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale condizionato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
3. I motivi della decisione
Sia il gravame principale che quello incidentale risultano infondati e devono pertanto essere respinti.
3.1 Preliminarmente ad ogni altra questione va esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale sollevata dall'avv. , riguardo alla quale questa Corte CP_1
ricorda come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti pagina 10 di 20 le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Dovendosi allora procedere all'esame delle varie questioni sollevate dalle parti,
ritiene la Corte – una volta richiamato il principio della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28.5.14 n. 12002) – di dover innanzi tutto prendere in considerazione il primo motivo di gravame incidentale, con il quale la parte appellata intende censurare la sentenza di primo grado nel punto in cui ha ritenuto dimostrato l'intervenuto conferimento all'avv. di dare corso alla promozione di CP_1
una azione di natura risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione agli errori giudiziari asseritamente commessi in danno degli attori.
pagina 11 di 20 In proposito, il giudice di prime cure, a detta dell'appellante incidentale, avrebbe assunto una motivazione contraddittoria, dapprima affermando, peraltro erroneamente,
che del conferimento dell'incarico sarebbe stata fornita idonea prova e quindi sostenendo che la questione doveva in realtà ritenersi assorbita dal preventivo esame di altra questione più liquida, relativa al difetto di nesso di causalità tra l'omessa prestazione, laddove effettivamente commissionata, e la perdita di chances di vittoria nel giudizio, lamentata ex adverso.
Inoltre, quanto al merito della questione, sostiene:
- che non vi era ragione che entrambi gli attori svolgessero domanda risarcitoria, dal momento che non era mai stata in alcun modo indagata né mai aveva Parte_2
incontrato l'avv. , CP_1
- che all'epoca ogni mandato fiduciario relativo alla
[...]
non avrebbe potuto essere sottoscritto Controparte_4
dal solo , sia poiché lo statuto della compagine prevedeva la firma congiunta CP_4
di tutti i soci per gli atti di straordinaria amministrazione, esorbitanti l'oggetto sociale del trasporto per conto terzi, sia poiché il medesimo diveniva socio amministratore solo a seguito della modifica statutaria adottata il 5.11.09, a distanza di oltre tre anni dalla data in cui si sarebbe tenuto l'incontro durante il quale sarebbe stato firmato il mandato,
- che il teste non poteva essere ritenuto attendibile, poiché fratello Testimone_1
dell'attore ed anch'egli socio della compagine,
- che in ogni caso il medesimo, oltre a non riconoscere il legale, sebbene presente in udienza, ed a confermare l'assenza della , aveva altresì fatto menzione di altri Pt_2
incarichi relativi a vertenze contro tale e per la restituzione Persona_3
dell'autoarticolato sequestrato, dei quali peraltro gli attori mai avevano fatto pagina 12 di 20 menzione in corso di causa,
- che anche il teste non appariva credibile poiché ricordava solo a sprazzi Persona_1
gli eventi su cui veniva interrogato, dimenticando circostanze di notevole rilievo e ricordando solo quelle di interesse degli attori,
- che in ogni caso l'eventuale sottoscrizione di un mero foglio in bianco non valeva ancora a dimostrare il conferimento dell'incarico,
- che si ponevano, infine, in contrasto con siffatte circostanze il fatto che ella non avesse mai richiesto alcun acconto e che gli attori non l'avessero mai sollecitata ad adempiere il mandato ricevuto.
Il motivo è fondato.
Gli appellanti, invero, pretenderebbero di dimostrare l'intervenuto conferimento dell'incarico sulla base di due sole testimonianze ed in assenza di un qualsiasi altro elemento oggettivo di conferma della tesi così esposta.
Le dichiarazioni dei testi in questione appaiono peraltro tutt'altro che dirimenti.
Ed invero, a prescindere delle circostanze, smentite documentalmente in atti:
- che fosse socio della Testimone_1 Controparte_4
, poiché il suo nominativo non risulta in alcun modo
[...]
presente nella visura camerale della compagine prodotta sub doc. 1) dagli attori,
- che il conferimento del mandato in questione dovesse essere sottoscritto da entrambi i soci, giacché in forza della modifica dei poteri apportata con atto del 2.12.02,
iscritto il successivo 23.12.02, la firma sociale, la rappresentanza legale della società
di fronte ai terzi ed in giudizio e gli atti di ordinaria amministrazione competevano disgiuntamente ai singoli soci, essendo prevista la firma congiunta solo per gli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali certo non può essere fatta rientrare l'instaurazione di una causa risarcitoria, volta semmai ad impinguare il capitale pagina 13 di 20 sociale e non certo a porlo a rischio,
resta innegabile, quanto alla deposizione di , doversi necessariamente Testimone_1
tenere conto:
- sia del fatto che il medesimo è fratello dell'appellante e quindi al medesimo strettamente legato per motivi famigliari,
- sia della circostanza che lui stesso afferma di aver patito danni indiretti dalla vicenda, avendo perso tutte le commesse della sua ditta individuale che portando lo stesso cognome di quella del fratello aveva risentito degli effetti della diffamazione,
ciò che getta un'ombra sulla effettiva imparzialità del medesimo, laddove va anche sottolineato come nell'ambito delle dichiarazioni rese, rispondendo sub 3), egli venga a parlare di “tutte le spese che avevamo subito”, individuandosi quindi come parte direttamente danneggiata, e, più oltre, rispondendo in chiusura di verbale ad una domanda del giudice, altresì affermi “all'epoca io avevo la mia ditta individuale
ma collaboravo con mio fratello. Io lavoravo per la P.A. mentre lui per le ditte
industriali. Quando lui aveva bisogno, io davo una mano alla sua ditta con i miei
camion”, il che rafforza il sospetto di un non troppo velato interesse in causa, tale da mettere in forte dubbio la genuinità delle risposte date,
- sia del fatto che le stesse appaiono per molti versi poco credibili o comunque semmai di ausilio alla posizione della odierna appellata piuttosto che a quella degli appellanti.
Riguardo al quale ultimo rilievo, invero, va evidenziato come egli faccia riferimento alla intervenuta sottoscrizione di più mandati “per i vari procedimenti che doveva instaurare
l'avv. per procedere contro , per ottenere la restituzione del camion CP_1 Per_2
(costato £ 180.000.000), e quant'altro per tutte le spese che avevamo subito (mancato
guadagno di un anno, spese processuali per € 23.000,00, ecc…)”, dei quali al contrario pagina 14 di 20 nessuna menzione veniva fatta dagli attori nel libello introduttivo del giudizio, ciò che getta un'ombra di inaffidabilità sulla relativa dichiarazione.
Mentre, sotto un diverso profilo, appare addirittura tranchant la circostanza che il teste non abbia riconosciuto, come precisato a verbale, l'avv. , che pure era presente in CP_1
udienza, affermando che “la persona seduta alla mia destra non è l'avv. . Non la CP_1
riconosco”, il che o vale a dimostrare che l'incontro in cui i mandati vennero asseritamente sottoscritti si tenne con un professionista diverso – il che destituirebbe di qualsiasi fondamento ogni pretesa avanzata avverso il legale appellato – o che la memoria del teste è totalmente labile, il che comporterebbe non potersi attribuire alcuna effettiva attendibilità anche alle sue altre affermazioni.
Quanto invece alla testimonianza del , la stessa appare inficiata da una Persona_1
evidente serie di contraddizioni e carenze tali da renderla del tutto inattendibile, ove si consideri:
- che mentre il teste ricorda alcune circostanze, anche secondarie e di mero dettaglio,
per lui del tutto prive di interesse specifico, in maniera estremamente precisa, come ad esempio la firma apposta dal su di un foglio assolutamente bianco e non CP_4
in calce ad una procura o a margine di un atto già predisposto,
- lo stesso non era in grado di fare memoria di altre circostanze, anche semplici, per lui di assai maggior rilievo, quali quelle attinenti al legale che stava seguendo la sua posizione in quel frangente ed all'epoca della ricezione del risarcimento di ben €
50.000,00 ottenuto all'esito della vicenda.
Così come assai poco plausibile appare il fatto che lo stesso, dopo essersi recato dall'avv. per farsi spiegare come introdurre la causa per il risarcimento danni da CP_1
ingiusta detenzione, si sia rivolto, su asserito consiglio dello stesso avv. , ad un CP_1
altro legale, laddove è pacifico in atti che l'odierna appellata si occupasse senza pagina 15 di 20 problema alcuno anche di tali pratiche, siccome affermato dagli attori che hanno riferito di aver appunto affidato ad ella la relativa questione, ottenendo dalla Corte d'Appello di
Trento la liquidazione del relativo indennizzo.
Il che destituisce di qualsiasi credibilità le affermazioni del teste, la cui presenza in occasione dell'asserito incontro con il legale, giustificata solo da tale ultima ragione,
appare allora probabilmente inventata al precipuo scopo di confermare la tesi attorea.
Ed oltre a quanto sin qui argomentato – che vale a dimostrare la sostanziale fragilità dei già scarni elementi probatori addotti a sostegno della tesi degli appellanti – si pongono poi ulteriori considerazioni tali da compromettere definitivamente la fondatezza di quanto sostenuto da parte appellante.
In proposito, infatti, vale anche notare come appaia ben strano:
- che il legale abbia fatto apporre la firma del su di un foglio totalmente bianco CP_4
anziché farlo sottoscrivere, come normalmente usa, direttamente in calce alla procura,
- che il , che pure è imprenditore e sa quindi come muoversi nel mondo, abbia CP_4
accettato di firmare un foglio privo di qualsiasi scritturazione,
- che il legale non abbia mai richiesto né ottenuto il versamento quanto meno di un acconto o di un fondo spese, come pure usualmente si verifica all'atto del conferimento di un mandato o immediatamente dopo di esso,
- che gli attori non abbiano mai sollecitato per iscritto l'introduzione della causa per ben sei anni sebbene, a loro dire, più volte si fossero lagnati di tale circostanza.
Il che ulteriormente conferma come nessuna prova credibile dell'intervenuto conferimento dell'incarico possa dirsi raggiunta in giudizio.
3.3 All'esito delle predette considerazioni consegue allora:
- da un lato, il rigetto di ogni domanda formulata da parte degli appellanti, non pagina 16 di 20 essendo stato dimostrato che il legale venisse mai incaricato di curare la relativa pratica,
- d'altro lato, l'assorbimento del gravame principale e degli ulteriori motivi di appello incidentale, ad eccezione di quello inerente alle spese di lite verso l'assicurazione,
giacché, una volta appurato quanto sopra, viene anche meno la necessità di indagare qualsiasi ulteriore circostanza attinente al concreto svolgimento di un mandato in realtà mai affidato ed alle concrete possibilità da parte degli appellanti di ottenere una pronuncia favorevole all'esito del giudizio risarcitorio che, in tesi, avrebbe dovuto essere intrapreso dall'avv. . CP_1
3.4 Quanto allora all'unica questione residua, relativa al gravare delle spese di lite della compagnia assicurativa sul legale, in ragione della sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, ritiene questa Corte di condividere il ragionamento già svolto dal giudice di primo grado, osservando che, in effetti, la prima richiesta risarcitoria formulata dagli attori a mezzo dell'avv. Salvato risale ancora al maggio del 2012 e veniva quindi reiterata nel marzo del 2015, laddove l'assicurata provvedeva poi a notiziare del sinistro la propria compagnia solo con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, perfezionatasi il 26.2.19.
Il che necessariamente comporta l'accoglimento della eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 cc, secondo e terzo comma, con conseguente rigetto, almeno in astratto, della domanda di manleva e necessità di far fronte alle relative spese a cura della parte convenuta che ha erroneamente chiamato in causa il terzo.
Né, a contrario, vale affermare che le missive di parte appellante a lei indirizzate non valessero a concretare una idonea richiesta di risarcimento poiché, a prescindere dai rilievi strettamente giuridici attinenti alla legittimazione o meno dei vari soggetti a proporre una azione in nome e per conto della Controparte_4
pagina 17 di 20 – ciò che avrebbe semmai dovuto essere vagliato Controparte_4
nell'ambito del giudizio eventualmente intrapreso – le stesse erano comunque ben idonee a rendere edotto il professionista (che, avendo seguito la vicenda di persona, ben sapeva a chi ci si riferiva nel momento in cui si parlava del sig. o dei signori CP_4
), della pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti dai medesimi. CP_4
Ciò che avrebbe dovuto indurla:
- in primo luogo, a rendere edotta la compagnia della pendenza di tale richiesta risarcitoria già all'atto della stipula della polizza, intervenuta in data,
- ovvero al più tardi entro i due anni dalla ricezione della seconda missiva del 18.3.15,
ove si fosse, seppure erroneamente ritenuto, che quella del 14.5.12 non fosse idonea a configurare l'apertura di un sinistro.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste ex art. 91 cpc a pagina 18 di 20 carico della parte appellante in favore della appellata ed a carico di quest'ultima in favore della compagnia assicurativa, in quanto soccombenti, determinandole in €
14.239,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 4.389,00
Fase introduttiva II^ grado € 2.552,00
Fase decisionale II^ grado € 7.298,00
Totale € 14.239,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale entrambe le parti appellanti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n.
1754/22, pubblicata in data 2.11.22;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore dell'avv. le spese CP_1
processuali che liquida in € 14.239,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna l'avv. a rifondere in favore di CP_1 Controparte_6
pagina 19 di 20 le spese processuali che liquida in € 14.239,00, Controparte_2
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per entrambe le parti impugnanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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