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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2024 promossa da:
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. LA PORTA MARIA
Ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 5.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il IG. Pt_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con la IG.ra
[...]
pagina 1 di 3 in data 27.09.2002, in Trapani (TP), regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 299, parte II, serie A, anno 2002, e che dalla loro unione sono nati due figli:
(19.05.2003) e (11.05.2012). Per_1 Persona_2
Rappresentava che, con sentenza n. 259/2023, il Tribunale di Trapani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra menzionata, ossia la percezione di provvidenze da parte della resistente e la stabilizzazione della relazione da costei intrattenuta.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso di seguito riportate:
“ – revocare integralmente l'assegno divorzile di € 200,00 mensili in favore della sig.ra , con decorrenza dalla data di deposito Controparte_1
del presente ricorso, disponendo la restituzione delle somme che dovessero risultare versate nelle more del presente giudizio, in ragione del venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per cui il medesimo era stato concesso e riconosciuto”.
Rimaneva contumace la resistente . Controparte_1
Veniva ammesso interrogatorio formale e richiesto approfondimento con richiesta di informazioni all'INPS, considerate le specifiche allegazioni del ricorrente.
*****
All'udienza del 5.2.2025, in esito alla mancata comparizione della resistente e della acquisizione delle informazioni dell'INPS la causa veniva posta in decisione.
*****
pagina 2 di 3 Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel senso richiesto dal ricorrente.
Ed infatti, anche al di là della mancata ingiustificata comparizione, consta attestazione della capacità reddituale della resistente, declinata in impiego di lavoro dipendente, sì che – anche considerata la età non avanzata della resistente – la domanda di revoca può essere accolta.
Nulla va disposto per le spese, stante l'opzione di contumacia della resistente e la natura delle statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica parzialmente le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili dei coniugi e Parte_1 CP_1
n. 259/2023 pronunciata dal Tribunale di Trapani, revocando l'onere a
[...]
carico del ricorrente, con decorrenza dalla domanda, di contribuire al mantenimento della resistente;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 9/05/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2024 promossa da:
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. LA PORTA MARIA
Ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 5.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il IG. Pt_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con la IG.ra
[...]
pagina 1 di 3 in data 27.09.2002, in Trapani (TP), regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 299, parte II, serie A, anno 2002, e che dalla loro unione sono nati due figli:
(19.05.2003) e (11.05.2012). Per_1 Persona_2
Rappresentava che, con sentenza n. 259/2023, il Tribunale di Trapani aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra menzionata, ossia la percezione di provvidenze da parte della resistente e la stabilizzazione della relazione da costei intrattenuta.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso di seguito riportate:
“ – revocare integralmente l'assegno divorzile di € 200,00 mensili in favore della sig.ra , con decorrenza dalla data di deposito Controparte_1
del presente ricorso, disponendo la restituzione delle somme che dovessero risultare versate nelle more del presente giudizio, in ragione del venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per cui il medesimo era stato concesso e riconosciuto”.
Rimaneva contumace la resistente . Controparte_1
Veniva ammesso interrogatorio formale e richiesto approfondimento con richiesta di informazioni all'INPS, considerate le specifiche allegazioni del ricorrente.
*****
All'udienza del 5.2.2025, in esito alla mancata comparizione della resistente e della acquisizione delle informazioni dell'INPS la causa veniva posta in decisione.
*****
pagina 2 di 3 Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel senso richiesto dal ricorrente.
Ed infatti, anche al di là della mancata ingiustificata comparizione, consta attestazione della capacità reddituale della resistente, declinata in impiego di lavoro dipendente, sì che – anche considerata la età non avanzata della resistente – la domanda di revoca può essere accolta.
Nulla va disposto per le spese, stante l'opzione di contumacia della resistente e la natura delle statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica parzialmente le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili dei coniugi e Parte_1 CP_1
n. 259/2023 pronunciata dal Tribunale di Trapani, revocando l'onere a
[...]
carico del ricorrente, con decorrenza dalla domanda, di contribuire al mantenimento della resistente;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 9/05/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3