Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
3633/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3633/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8555/2019
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.11.1966, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Perillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano alla Via Sarno n.8
APPELLANTE
E
c.f. ) con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa, 14, in persona dei legali rappresentanti dott. e dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo giusta procura alle liti per Notaio dott.
[...] in Treviso del 18 dicembre 2014 Rep. 186905 e Racc. 30367 Persona_1
APPELLATO
NONCHE'
nata in [...] il [...] e residente in [...] CP_4
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
giudice di pace di Torre Annunziata, la e per sentirli Controparte_1 CP_4
condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 10.03.2016, alle ore 11:50 circa, in Poggiomarino alla Via Turati.
A tal fine allegava di essere proprietario della autovettura Ford Fiesta, tg. CA748JR, assicurata con la compagnia che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte in citazione, la Controparte_1
1
l'autovettura di proprietà dell'istante percorreva Via Turati nel Comune di Poggiomarino, in direzione
San Giuseppe Vesuviano, allorquando giunta all'altezza di un distributore di benzina “Q8”, ivi presente, veniva investita dal veicolo Fiat Doblò, tg.DM226RL che, provenendo dall'opposto senso di marcia, nello svoltare a sinistra, invadeva la corsia di marcia occupata dall'istante e, per effetto di ciò, impattava frontalmente contro la sua autovettura all'altezza dell'avantreno; che entrambi i veicoli riportavano ingenti danni.
Si costituiva in giudizio la la quale disconosceva formalmente tutti i Controparte_1 documenti prodotti dall'attore, eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Rimaneva, invece, contumace CP_4
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 8555/2019 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'istante, non avendo lo stesso fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda introduttiva e segnatamente, dell'evento - incerto ed indimostrato nel suo concreto svolgersi - e del nesso di causalità.
Con atto di citazione notificato alla sola compagnia Controparte_1 Parte_1
proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento del gravame lamentava: 1) la nullità della sentenza per omessa motivazione e la conseguente violazione degli artt. 111, comma 6, Cost e 132, comma 2, n.4) c.p.c. in ordine all'assenza di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di primo grado;
2) l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia per avere il giudice di prime cure disatteso le risultanze istruttorie emerse dalla C.T.U. e di conseguenza la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; 3) l'erronea valutazione delle prove acquisite per avere il giudice ritenuto non raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro a dispetto delle risultanze emerse dalla prova testimoniale espletata;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art.143 D.lgs. n.205/2009 per avere il giudice di prime cure ritenuto non operante la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore in presenza di un modulo C.A.I. a doppia firma sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
2 Si costitutiva la la quale, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del proposto appello in quanto infondato, in fatto e in diritto, con conferma della statuizione di primo grado e condanna della parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali di entrambi gradi di giudizio.
Alla prima udienza del 21.12.2020, veniva rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile e, pertanto, il giudice assegnava a parte appellante CP_4 termine perentorio sino al 23.06.2021 per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
Alla successiva udienza cartolare, l'appellante non depositava alcuna nota e, pur comparendo alle successive udienze cartolari mediante il deposito di note scritte, non documentava di aver ottemperato all'ordine di integrazione né deduceva alcunché sul punto. Acquisito il fascicolo di primo grado, poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024 veniva riassegnata allo scrivente magistrato;
all'udienza del 6.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
In via assorbente, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 331 c.p.c., per non avere parte appellante ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio impartito con verbale di udienza cartolare del 21.12.2020, ritualmente comunicato in pari data.
Si osserva, infatti, che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore (come nel caso di specie), sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso D.Lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 16/02/2023, n. 4994; conformi Cass., sez. 6-3, 06/12/2021, n. 38458; Cass., sez. 6-3,
28/09/2021, n. 26232; Cass., sez. III, 08/04/2020, n. 7755; Cass., sez. III, sent. 13/09/2018, n. 22271;
Cass., sez. 6-3, 20/09/2017, n. 21896; Cass., sez. III, 10/06/2015, n. 12089); con la conseguenza che l'omessa integrazione del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ..
Nella specie, con verbale del 21.12.2020, il precedente giudice assegnatario del procedimento rilevava che il giudizio di appello non era stato instaurato nei confronti di tutte le parti e, in particolare,
3 del responsabile civile (evocato in primo grado), per cui ordinava l'integrazione del contraddittorio assegnando ai sensi dell'art. 331 c.p.c. termine fino al 23.06.2021 e fissava una nuova udienza di trattazione. Alla successiva udienza, celebrata in modalità cartolare, parte appellante non depositava note e neppure allegava alcunché nelle note depositate per le successive udienze cartolari, per cui deve concludersi che la notifica non sia stata effettuata nel termine fissato.
Ne consegue che, a norma dell'art. 331 co. 2 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 13.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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