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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4517/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso congiuntamente presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. VOLPATO Parte_1 Parte_2
ALESSANDRA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
In punto: Revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici in favore del coniuge e del figlio
maggiorenne
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già indicate in ricorso.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23.10.2025 i ricorrenti esponevano che sentenza n. 944/2020, pubblicata il
19.06.2020, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni dagli
Pag. 1 di 3 stessi rassegnate;
che, in ottemperanza agli accordi presi, il provvedeva da maggio 2021 al Pt_2
contribuito al mantenimento del figlio nella misura pari a 500,00 euro, oltre al 100% delle spese Per_1
straordinarie; che successivamente i ricorrenti raggiungevano un accordo in ordine alla riduzione, a decorrere dal gennaio 2023, dell'assegno a titolo di concorso al mantenimento per la ex moglie da 300,00
a 200,00 euro mensili.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venire meno delle condizioni poste a fondamento delle statuizioni contenute nella summezionata sentenza, proponevano domanda al fine di chiedere la parziale modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del a favore dell'ex coniuge e l'aumento di quello a favore del figlio Pt_2
maggiorenne. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comaparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 28.10.2025 per il 11.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate il 05.12.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigarfe.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Le spese devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 944/2020, pubblicata il 19.06.2020, del
Tribunale di Venezia ratifica gli accordi raggiunti tra le parti e così dispone:
Pag. 2 di 3 - revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile previsto a favore di e ciò a Parte_1
decorrere dal mese di novembre 2025;
- aumenta il contributo al mantenimento a carico del signor a favore del figlio ad 550,00 Pt_2 Per_1
euro mensili, a decorrere dal mese di novembre 2025, con previsione di aggiornamento ISTAT a decorrere da gennaio 2027;
- dispone che le spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne siano sostenute da entrambi Per_1
i genitori e ripartite nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre sempre secondo la specifica delle spese straordinarie già riportata nel preverbale del 27 maggio 2020 e recepita nella sentenza n. 944/2020.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso congiuntamente presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. VOLPATO Parte_1 Parte_2
ALESSANDRA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
In punto: Revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici in favore del coniuge e del figlio
maggiorenne
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“insistono per l'accoglimento di tutte le conclusioni già indicate in ricorso.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23.10.2025 i ricorrenti esponevano che sentenza n. 944/2020, pubblicata il
19.06.2020, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni dagli
Pag. 1 di 3 stessi rassegnate;
che, in ottemperanza agli accordi presi, il provvedeva da maggio 2021 al Pt_2
contribuito al mantenimento del figlio nella misura pari a 500,00 euro, oltre al 100% delle spese Per_1
straordinarie; che successivamente i ricorrenti raggiungevano un accordo in ordine alla riduzione, a decorrere dal gennaio 2023, dell'assegno a titolo di concorso al mantenimento per la ex moglie da 300,00
a 200,00 euro mensili.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venire meno delle condizioni poste a fondamento delle statuizioni contenute nella summezionata sentenza, proponevano domanda al fine di chiedere la parziale modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del a favore dell'ex coniuge e l'aumento di quello a favore del figlio Pt_2
maggiorenne. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comaparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 28.10.2025 per il 11.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate il 05.12.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigarfe.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe indicati e ritenuto che essi siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Le spese devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 944/2020, pubblicata il 19.06.2020, del
Tribunale di Venezia ratifica gli accordi raggiunti tra le parti e così dispone:
Pag. 2 di 3 - revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile previsto a favore di e ciò a Parte_1
decorrere dal mese di novembre 2025;
- aumenta il contributo al mantenimento a carico del signor a favore del figlio ad 550,00 Pt_2 Per_1
euro mensili, a decorrere dal mese di novembre 2025, con previsione di aggiornamento ISTAT a decorrere da gennaio 2027;
- dispone che le spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne siano sostenute da entrambi Per_1
i genitori e ripartite nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre sempre secondo la specifica delle spese straordinarie già riportata nel preverbale del 27 maggio 2020 e recepita nella sentenza n. 944/2020.
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 3 di 3