TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3283/2020 promossa da:
– (C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di Amministratore di Sostegno di – (C.F. Parte_2
) e in proprio quale fratello di e C.F._2 Parte_2
– (C.F. ), anche quale madre di Parte_3 C.F._3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio M. Ferritto, Parte_2 presso il cui studio sito in Piedimonte Matese (CE), alla Via L. Ferritto n. 56, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
Contro
– (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio sito in Caserta (CE), alla via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
, in persona del Controparte_2 suo l.r.p.t, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ida Verrengia, Itala de
Benedictis e Luca Cuzzupoli e presso il cui studio sito in Caserta, con domicilio eletto in Caserta (CE) alla Via Arena, presso l'Ufficio Legale CP_2 di Caserta;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Nonché
– (C.F. ; Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: risarcimento dei danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , come Parte_2
sopra rappresentato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_3 giudizio la e al fine di ottenerne la Controparte_4 Controparte_3 condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 8.7.2018, in Carinola (CE).
Più nello specifico, accadeva che, mentre , di età 25, Parte_2
stava percorrendo la S.S. Appia alla guida della moto Kawasaki modello ZR
750 L, tg. DJ65012, di proprietà della madre , veniva investito Parte_3
frontalmente dalla vettura Lancia Y tg. BA928PG di proprietà e condotta da e assicurata per la r.c. auto da che lo Controparte_3 Controparte_4 scaraventava a terra e si allontanava senza prestargli soccorso.
A causa del forte impatto frontale, il motoveicolo Kawasaki, completamente distrutto, prendeva fuoco mentre subiva Parte_2
gravissime lesioni personali, tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza 118 che lo trasportava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di
Caserta “Sant'Anna e San Sebastiano” ove in data 22.10.2018 veniva sciolta prognosi quoad vitam ma non quoad valitudinem; in pari data, il danneggiato era trasferito presso l'Ospedale San Raffaele di Milano dove rimaneva pag. 2/39 ricoverato fino al giorno 28.01.2019, con prognosi ancora non definibile.
Seguiva poi altro ricovero presso la struttura Maugeri di Lissone, ove l'istante seguiva un programma riabilitativo conclusosi il 20.12.2019.
La gravità del sinistro e delle conseguenze dello stesso hanno comportato un'immediata apertura delle indagini d'ufficio da parte della
Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Con sentenza n.
860/18 depositata in data 05.03.2019, il GIP pronunciava condanna a carico di per il delitto p. e p. dagli artt. 590 bis co. 4,5 n.3), 6, 590 ter Controparte_3
c.p. e per il reato p.p. dall'art 186 commi 2 lett. B) e 2 bis C.d.S.
Sulla scorta di quanto precede, gli attori hanno chiesto, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 produzione del sinistro per cui è causa, il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, per come quantificati nel libello introduttivo.
Si è poi costituita in giudizio la la quale, Controparte_4
premesso di aver già liquidato in favore di l'importo di € Parte_2
200.000,00 a titolo di risarcimento danni, ha, in via preliminare, eccepito l'improponibilità/improcedibilità della domanda in assenza dei requisiti di cui agli artt. 148 e 145 D. Lgs. 209/05; nel merito, ha dedotto delle avverse pretese, ritenendo la corresponsabilità di nella causazione del Parte_2
sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del 30% o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. Ha, infine, chiesto che nel risarcimento finale sia tenuto conto degli acconti già versati. Ha poi avanzato azione di rivalsa / regresso verso il danneggiato.
Su chiamata in causa della si è costituito in giudizio CP_1
l , il quale ha avanzato, previo accertamento della responsabilità CP_2 dell'autore e sua conseguente condanna, azione di surroga ex art. 1916 c.c. per il rimborso del valore capitale delle prestazioni previdenziali e assistenziali pag. 3/39 previste in favore dell'attore per una somma complessiva Parte_2 pari a € 525.708,03, oltre interessi e rivalutazione, maturati e maturandi, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Diversamente, , benché regolarmente citato, non è Controparte_3 comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così cristallizzato il tema della lite, ed espletata l'istruttoria, sia tramite prova orale che a mezzo CTU medico-legale, la causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 04.12.2024
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
1. Questioni preliminari.
In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda di attorea, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla comprovanti la corretta costituzione in mora nei Controparte_4
confronti della convenuta società assicuratrice, secondo le disposizioni del
Codice delle Assicurazioni. Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione pag. 4/39 dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, e neppure emerge dalla documentazione di parte attrice che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale. A riprova di questo, la stessa compagnia in data 06.02.2019, dava riscontro Controparte_4 alla richiesta risarcitoria degli attori, comunicando a mezzo posta elettronica ordinaria, di aver provveduto ad inviare, a titolo di acconto volontario, la somma di € 200.000,00 (cui successivamente, a seguito di condanna provvisionale, è seguito un ulteriore pagamento di € 600.000,00)
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata proponibile.
2. Sulla rilevanza del procedimento penale nel presente giudizio.
Occorre poi premettere che prima della proposizione di questo giudizio, gli odierni attori , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
si sono costituiti parte civile nel procedimento penale R.G. mod 20
[...]
n. 5096/18 istruito nei confronti di e conclusosi con sentenza Controparte_3
n. 860/18, il cui dispositivo è stato prodotto in atti, che ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civile costituite, nonché al pagamento della somma di €
50.000,00 per ciascuna di esse a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
Orbene, il GIP di Santa Maria Capua Vetere così si esprimeva sul piano della ricostruzione degli eventi “… il processo a carico del AN pone
pag. 5/39 ben pochi problemi. Può, infatti, dirsi acclarato che l'imputato nel luglio 2018 aveva provocato un gravissimo sinistro stradale nel territorio comunale di
Carinola (CE) e ciò, specificamente, nel mentre era alla guida di una autovettura, corrispondente al modello Lancia Y. … In quel frangente, il
, alla guida della predetta vettura, aveva invaso l'opposta corsia di CP_3
marcia e ciò allo scopo di superare i molti veicoli incolonnati, che lo precedevano, e nel fare ciò si era scontrato con una motocicletta
(corrispondente al modello Kawasaki), su cui vi era la vittima dei fatti di causa (il ) ed anche contro con altra motocicletta che Parte_2
precedeva il L'impatto non aveva esiti mortali per il motociclista, Per_1 ma comportava in suo danno gravissime lesioni fisiche, quali l'amputazione e di un arto superiore e di un arto inferiore…”.
Di talché, il Giudice dichiarava responsabile del Controparte_3 delitto di cui agli artt. 590 bis commi 4, 5 n. 3), 6 c.p. (“… la colpevolezza del
è indubbia e fuori discussione … dato che le lesioni in oggetto erano CP_3 indubbiamente gravissime comportando per la vittima l'amputazione di due arti e ponendosi, altresì, l'imputato alla guida del veicolo in uno stato, come visto, di ebbrezza ed evidenziandosi un evidente profilo di colpa nell'agire del
, che aveva avuto una pericolosissima condotta di guida… ed inoltre, CP_3
…soggetto, che mai aveva conseguito la patente di guida…”) e 590 ter c.p.,
(… il , come visto, non era individuato sul luogo del sinistro, ma si CP_3
allontanava…) nonché del reato di cui art. 186, comma 2 bis del Codice della
Strada (… la gravemente colposa condotta di guida del (e il successivo CP_3
sinistro) si realizzava nel mentre lui era in stato di ebbrezza…).
Tale decisione è stata confermata in sede di gravame dalla Corte di
Appello di Napoli (sentenza n. 7135/2019), la quale ha ritenuto la sentenza di I grado “frutto di un corretto ragionamento logico-giuridico”, così
pag. 6/39 confermando la piena ed esclusiva responsabilità del nel determinismo CP_3 causale del sinistro.
Le parti non hanno proposto ricorso per Cassazione, pertanto il decisum è passato in giudicato.
Ciò posto, si rammenta che, in punto di fatto, non residua alcuna valutazione sull'an della richiesta svolta dagli attori, dato che l'art. 651 c.p.c., co. 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il principio dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale subisce infatti eccezioni nelle ipotesi di cui agli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p.
Alla stregua di tali norme, la sentenza penale di condanna, nell'ambito del giudizio civile per danni, fa stato con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato.
Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che la ricostruzione storico-dinamica effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
pag. 7/39 Va precisato che la vincolatività del giudicato penale entro i predetti confini, non si estende all'accertamento positivo dell'esistenza della responsabilità risarcitoria: resta compito del giudice civile, sulla base delle allegazioni e degli elementi di convincimento raccolti, accertare positivamente l'an ed il quantum delle conseguenze dannose, anche nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento (in termini Cass. sentenza del 20.08.2018, n. 20786; nello stesso senso Cass. sentenza del 04.07.2011, n. 14648, secondo cui “la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”; in senso analogo Cass., sentenza del 08.04.2010, n. 8360).
3. Sull'invocata corresponsabilità di . Parte_2
Secondo parte convenuta avrebbe Controparte_4 Parte_2 contribuito alla causazione del sinistro de quo, in quanto “oltre a viaggiare ad una velocità eccessiva, procedeva in prossimità della linea di mezzeria e
TROPPO A RIDOSSO (nella scia) DELLA MOTO CHE LO PRECEDEVA
(Suzuki condotta dall'amico ” così violando gli artt. 141, Parte_4
143,146, 149 del C.d.S.
Secondo i principi innanzi passati in rassegna, il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che in sede civile il concorso di colpa del danneggiato determina una riduzione di responsabilità del danneggiante con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1 c.c. mentre nel giudizio penale, pur sussistendo un concorso di colpa del danneggiato, lo stesso assume pag. 8/39 rilevanza soltanto quando da solo è idoneo a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p. (Cfr. Cassazione Civile 15392/18).
Nel merito detto concorso di colpa è da escludere.
Va premesso che il giudice civile, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, come argomento di prova la perizia resa nel processo penale.
Ebbene, da detta perizia emerge che il tratto di strada - leggermente pendente - in cui è avvenuto il sinistro, era caratterizzato da un limite di velocità di 80 km/h, oltre che dal divieto di sorpasso, mentre i rilievi fotografici, risultanti agli atti, attestano la presenza di linee continue di delimitazione della carreggiata e di divisione delle due corsie di marcia.
Tanto premesso, stando alla ricostruzione del CTU dott. – Per_2
elaborata sulla scorta delle indagini e dai rilievi della Polizia, ugualmente prodotti nel fascicolo di parte attrice – il conducente del veicolo Lancia Y,
AN, viaggiava ad una velocità pari a circa 98 km/h violando l'art. 142 comma 1 del C.d.S. riguardante il limite di velocità imposto pari a 80 km/h e l'art. 141 commi 1, 2, e 3 del C.d.S. riguardante le regole prudenziali di comportamento;
guidava il proprio veicolo senza mai aver conseguito la patente violando l'art. 116 comma 1 del C.d.S.; eseguiva una manovra di sorpasso senza la dovuta cautela per i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, violando l'art. 148 comma 2 “a” e “d” e comma 11 del C.d.S.; superava la striscia bianca continua di separazione dei due sensi di marcia, violando l'art. 40 comma 8 del C.d.S.; guidava in stato di ebbrezza (valore alcolemico accertato pari a 1,460 g/l) quindi di alterazione psico-fisica, violando l'art. 186 comma 1 e 2 bis del C.d.S.; non si fermava dopo il sinistro per prestare soccorso al conducente del motociclo investito, dandosi alla fuga, violando l'art. 189 comma 1 del C.d.S. sull'omissione di soccorso.
pag. 9/39 Appare dunque evidente che il comportamento di guida assunto dal convenuto sia talmente grave ed abnorme da assorbire qualunque potenziale rilevanza eziologica della condotta di guida del . Parte_2
Invero, il CTU concludeva come segue: “è evidente che la responsabilità nella causazione del sinistro è da addebitare al conducente del veicolo Lancia Y, ossia al sig. , in quanto eseguiva una manovra di CP_3 sorpasso in presenza di divieto di sorpasso e di una striscia continua di divisione delle corsie, inoltre senza la dovuta cautela per i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, viaggiando alla velocità di 98 km/h, 18 km/h oltre il limite di velocità prescritto pari a 80 km/h”
A favore di tale conclusione, soccorrono le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro da – coinvolto, seppur con esiti Parte_5
meno infausti nel sinistro de quo, in quanto a bordo del motociclo Suzuki che precedeva il danneggiato – il quale riferiva “… omissis… Mentre percorrevo detta strada giunto al km 178 177 notavo che un autovettura tipo Lancia Y di colore blu in direzione di viaggio verso Napoli sorpassava molteplici veicoli incolonnati per causa traffico intenso nonostante la segnaletica stradale non lo permetteva poiché sulla carreggiata a doppio senso di marcia sussiste la striscia di mezzeria continua nonché scarsa visibilità in quanto in prossimità Contr di dossi e intersezioni traffico intenso e incolonnato nella circostanza il citato veicolo nonostante notava la mia presenza sulla mia carreggiata invadeva la citata carreggiata urtandomi con lo specchietto lato guida sx nonostante l'urto riuscivo a fermare la mia moto poiché andavo in una velocità minima circa 45-50 km/h nell'urto riportavo delle ferite al gomito alla schiena e spalla… omissis…”. Il , pertanto, attuava l'azzardata CP_3 manovra di sorpasso, non curandosi affatto della presenza di altri veicoli sulla opposta corsia di marcia;
inoltre, sebbene avesse già rischiato di investire il primo motociclo, continuava la propria corsa piuttosto che realizzare una pag. 10/39 qualsiasi azione di emergenza che verosimilmente avrebbe potuto evitare o almeno mitigare il secondo scontro.
Opportuno rilievo deve essere dato poi al punto di impatto tra i veicoli del e del , indentificato non a ridosso della linea di mezzeria Parte_2 CP_3 bensì totalmente nella corsia di pertinenza del danneggiato: ciò dimostra che la pericolosa invasione da parte del convenuto sia stata quasi totale, riducendo drasticamente le azioni di emergenza attuabili dalla vittima - considerando inoltre l'ampiezza non ingente della carreggiata, caratterizzata da incolta vegetazione tutta intorno ai suoi margini.
Del medesimo avviso, risulta essere la Corte d'Appello di Napoli che a fronte dell'impugnazione dell'imputato proprio sull'ipotesi di un CP_3 concorso di colpa, così disponeva: “Orbene, il consulente, sentito sul punto, con ragionamento logico e pienamente condiviso da questo Collegio, ha precisato che, tenuto conto del brevissimo lasso temporale di reazione lasciato alla vittima - in considerazione della imprevedibile e massiva invasione di corsia da parte dell'imputato, anche la rigorosa osservanza del limite di velocità da parte della p.o., non avrebbe potuto incidere in alcun modo sul determinismo casuale del sinistro, né ridurre le nefaste conseguenze dell'impatto, essendo per il motociclista impossibile, in relazione allo spazio residuato sulla invasa corsia di marcia, evitare l'impatto e schivare il veicolo investitore. Né la circostanza che il avesse fortuitamente, per il Pt_6
posizionamento del proprio motociclo e della vettura investitrice, evitato la collisione può, in alcun modo incidere, sulle valutazioni sopra riportate in relazione al . Pertanto, a parere del Collegio, non può nel caso Parte_2
in scrutinio trovare applicazione l'invocata attenuante. Il gravissimo comportamento posto in essere dall'imputato - che si poneva alla guida di una vettura, in stato di ebbrezza alcolica, sprovvisto di patente e non esitava a porre in essere condotte di guida sconsiderate e contrarie ad ogni regola di pag. 11/39 prudenza e consentita circolazione - in assenza di ogni altro elemento, emergente dagli atti, che giustifichi il riconoscimento del beneficio, non permette la concessione delle cosiddette circostante innominate.”
Ne discende che la responsabilità esclusiva dell'evento deve essere ascritta al conducente . Controparte_3
4. Sui danni sofferti da . Parte_2
4.1. Danno non patrimoniale.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del “quantum”.
Relativamente al danno per le lesioni, appaiono condivisibili le risultanze della
CTU medico-legale, sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
In conseguenza al fatto storico per cui è causa, dunque, Parte_2
ebbe a riportare: “grave trauma cranio-encefalico con deficit
[...] neurocognitivo maggiore ed emiparesi destra. amputazione arto superiore sinistro. sfacelo arto inferiore sinistro con fratture esposte e con lesioni vascolari, trattato chirurgicamente mediante amputazione dell'arto al 1/3 medio-inferiore della coscia”.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
• 100 % di invalidità permanente;
• 360 giorni di invalidità temporanea totale;
Applicando i criteri delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al pag. 12/39 momento del sinistro (25 anni), va liquidato in favore di , per Parte_2
i postumi permanenti residuati, quantificabili nella misura del 100%, la somma di € 1.264.402,00.
Vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 41.400,00 per l'invalidità temporanea assoluta (360 giorni).
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a € 1.305.802,00.
Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 1.104.739,42.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €
1.440.155,15 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Nella liquidazione sopra effettuata è ricompresa anche la maggiorazione relativa alla sofferenza soggettiva. Nelle Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
Invero, nel caso di specie, appare assolutamente giustificato il riconoscimento del turbamento morale e della compromissione della sfera dinamico-relazionale sofferti da , tenuto conto della estrema Parte_2
pag. 13/39 gravità dei postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro – i quali hanno sicuramente pregiudicato la qualità della sua vita, come dimostrato altresì dalle allegate certificazioni che ne attestano l'invalidità totale” posizione seduta raggiunta con assistenza di 1 operatore, controllo del tronco da seduto deficitario con tendenza alla retropulsione, necessaria assistenza di operatore ed appoggio per mantenere la posizione seduta a letto, stazione eretta non possibile, trasferimenti possibili con assistenza diretta. ADL: dipendente da terzi.” – nonché della difficoltosa degenza affrontata dall'istante, fatta di interventi chirurgici e lunghi ricoveri ospedalieri.
A conferma di ciò, il CTU incaricato ha osservato che: “Nel caso specifico, difatti l'unica soluzione ragionevole è il riconoscimento di una quota di danno biologico del 100%, tenendo ben presente che nelle condizioni del l'espressione percentuale è comunque scarsamente Parte_2 significativa, mentre assumono rilievo altri aspetti quali la necessaria dipendenza da terzi e le nulle possibilità di accettabili condizioni di vita, con il tutto rapportato alle attività precedenti all'evento lesivo di un ragazzo all'epoca di appena 25 anni”.
Diversamente, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico può essere riconosciuta.
La Suprema Corte ha evidenziato che detta personalizzazione tanto può avversarsi qualora le conseguenze della menomazione patita dal danneggiato non siano generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma siano state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, sì da giustificare un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Specificamente, “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di
pag. 14/39 risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno
(cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
"personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento
pag. 15/39 di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione” (cfr. Cass. Sentenza 11/11/2019, n. 28988; Cass. Sentenza n.
21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nel caso di specie, la menomazione fisica patita da , Parte_2
fermo restando la penosità delle lesioni sofferte, non giustifica un incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, in quanto le conseguenze subite non presentano quel carattere di unicità ed eccezionalità tali da attribuire peculiarità al suo caso concreto.
Tale situazione appare, piuttosto, come una conseguenza ordinaria ed inevitabile della gravità del pregiudizio sofferto, che chiunque avrebbe patito nelle medesime condizioni dell'istante.
Pertanto, tale voce di danno non dovrà essere riconosciuta.
4.2. Sulle somme già pagate dall'Assicurazione.
E' pacifico che il danneggiato abbia ricevuto l'importo di euro €
800.000,00 versato da trattandosi di circostanza non contestata tra CP_1
le parti.
Per effetto della compensatio, l'importo del danno biologico da liquidare al si riduce dunque ad € 640.155,00 (€ 1.440.155,15 - € Parte_2
800.000,00) oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo.
pag. 16/39
4.3. Danno patrimoniale per spese mediche.
Passando ora ad esaminare i presupposti per il riconoscimento delle voci di danno patrimoniale, la domanda relativa al danno emergente per le spese mediche sostenute è senz'altro da accogliere, vista la copiosa documentazione depositata a supporto. Il CTU, dott. , riferisce: Per_3
“Sono state prodotte, infine, ricevute di spese per € 9.819.40 complessivamente, relative soprattutto ad ortesi e terapia riabilitativa, e tutte congrue e pertinenti”.
Ugualmente, circa le spese mediche future, il CTU ha espressamente affermato che “Allo stato sono concretamente prevedibili spese future per attività di controlli e per cure ma con il richiesto criterio di stima probabilistico ed oggettivo questi costi - rapportati al danno emergente appena considerato ed all'assistenza fornita dal SSN – non possono essere considerati superiori a € 10.000,00” somma che questo giudice ritiene certamente equa.
Il totale dovuto a tale titolo ammonta dunque ad € 19.819,40.
4.4. Danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del lucro cessante, derivata dall'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica dell'attore , si rileva quanto segue. Parte_2
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, che sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n.
pag. 17/39 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, tuttavia, un danno di per sé (danno – evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno – conseguenza); sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Nella fattispecie che ci occupa, è emerso che Parte_2 esercitava l'attività di dipendente presso la macelleria “Diana Carni” – Ditta
Ricciardi Giuseppina, sua unica fonte di reddito, e che in seguito all'incidente e ai postumi permanenti che ne sono scaturiti, aveva dovuto interrompere la propria attività lavorativa, stante l'inidoneità fisica a proseguirla. Orbene, dall'istruttoria condotta in corso di giudizio, nonché dalla documentazione allegata, può ritenersi raggiunta la prova della forzata interruzione dell'attività lavorativa, nonché della relativa perdita della capacità di guadagno patite dall'attore per effetto dei danni subiti nel sinistro.
Invero, la menomazione fisica patita da , secondo il Parte_2
CTU Dott. , ha comportato un danno biologico permanente Per_3
dell'100%, insieme a una compromissione totale (100%) della sua capacità lavorativa – “perdita di ogni potenzialità lavorativa e produttiva”. Inoltre, come allegato in atti, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap – Centro Medico Legale di Pavia ha valutato l'istante CP_2
pag. 18/39 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.
18/80)”.
L'ammontare del guadagno perduto e la sua interruzione a causa dell'incidente si evince poi dalla documentazione allegata (CUD per gli anni
2018 e 2019 ed estratto contributivo), che dimostra la regolare percezione di reddito fino all'anno 2018.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante, derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, tenuto conto dell'attività esercitata, la quale implica la percezione di un reddito pressoché stabile e duraturo, si ritiene congruo far riferimento alla voce “imponibile previdenziale” della Certificazione Unica prodotta relativa all'anno 2018 e considerare un reddito annuale di € 12.121,00.
Recentemente, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha trasmesso con nota del 25-05-2023 i nuovi criteri per la “Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023”, elaborate dal Gruppo 11 (Danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa).
Ebbene, questo giudice ritiene che, trattandosi di una “buona pratica giudiziaria”, di particolare affidabilità, considerata la fonte autorevole da cui promana, i criteri individuati dalle nuove tabelle possano trovare applicazione al caso di specie.
Si legge, in particolare, a pag. 11 della relazione illustrativa, che “Il calcolo si svolge in taluni semplici passaggi: 1) nella prima colonna a sinistra
(ETA') si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una
pag. 19/39 valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la DURATA;
3) a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; 4)
l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso
(definito, con terminologia finanziaria, come RENDITA).
Applicando tali criteri si ha che, nel caso di specie, l'età del danneggiato che viene presa in considerazione è pari a 25 anni (data a partire dalla quale si realizza la mancata percezione del reddito) e la durata è pari a 42 anni (corrispondente, cioè, alla vita lavorativa, fino all'età pensionabile).
Si ottiene, quindi, il coefficiente di capitalizzazione pari a 49,89, che va moltiplicato per € 12.121,00, per un totale di € 604.716,69.
4.5. Sulla compensatio lucri cum damno delle prestazioni erogate dall CP_2
Nella propria comparsa di costituzione, l' ha inteso esercitare il CP_2
proprio diritto di surroga ex artt. 1916 c.c. e 14 della legge 12 giugno 1984, n.
222, nei confronti della responsabile civile, in virtù delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate e ancora da erogare a . Parte_2
Come provato e non contestato, , in ragione dei danni Parte_2 subiti, fruisce della pensione di inabilità (cat. IO n. 15044398) dal 01.08.2020
e della pensione di invalidità civile comprensiva dell'indennità di accompagnamento (cat. INVCIV n. 07215894) dal 01.03.2019.
Nel caso specifico, occorre osservare che secondo i principi affermati dalla Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4734 (che richiama le Sezioni
pag. 20/39 Unite n. 12566/2018) l'importo degli assegni erogati dall' vanno detratti CP_2 dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato.
Infatti, l'istituto della surrogazione dell' , mentre consente all'ente CP_2
previdenziale di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, consentendo al medesimo di agire solo per il c.d. danno differenziale (cioè quello non coperto dall'indennizzo).
Diversamente il danneggiato verrebbe ad avvantaggiarsi di un doppio beneficio, vale a dire l'indennità erogata dall'ente (perdita del reddito in conseguenza della totale inabilità al lavoro) e il risarcimento civilistico sempre per lo stesso titolo, mentre il danneggiante e la sua assicurazione – stante l'esercizio della surroga da parte dell – sarebbero costretti a pagare due CP_2
volte.
Invero la S.C. ha anche recentemente affermato che in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (Cass. SU n. 12564/18 ; Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del
05/07/2019).
pag. 21/39 Infatti, richiamando le Sezioni Unite n. 12564 del 22 maggio 2018, il giudice di legittimità ha ricordato che è dirimente la circostanza che l'ordinamento preveda un meccanismo di surroga o di rivalsa a favore del
"terzo", nei confronti del danneggiante. Solo a queste condizioni, infatti, si evita che quanto erogato dal "terzo" al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito: la facoltà di surroga o di rivalsa assicura che il danneggiante, esposto all'azione di "recupero" da parte del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, non potrà avvantaggiarsi della detrazione della posta positiva dal risarcimento. Unitamente a questo, va considerato anche il criterio della funzione per la quale il beneficio del terzo viene erogato. Ad esempio, in caso di pensione di reversibilità erogata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, la CP_2
compensatio non si applica in quanto la prestazione svolge la funzione di tutela previdenziale e non è connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito.
Allo stesso modo, l'indennità relativa ad una assicurazione sulla vita si cumula col risarcimento del danno in quanto si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi e la cui funzione
è diversa da quella risarcitoria.
Diversamente – ha precisato la Corte - l'indennità di malattia e la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente sono, invece, direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante (perdita del reddito). Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono, questa volta, ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito). Inoltre, nel caso di specie l' può surrogarsi CP_2
pag. 22/39 nei diritti del danneggiato ex art. 1916 c.c., art. 142 cod. ass., art. 14 L. n.
222/1984 e art. 41 L. 183/2012.
In conclusione, per le prestazioni previdenziali sussistono certamente entrambi gli elementi (omogeneità di funzione e diritto di surroga del terzo che eroga la prestazione) affinché possa applicarsi la compensatio lucri cum damno, giacché le prestazioni erogate sono dirette a compensare la perdita di reddito dell'assicurato, conseguita allo stato di totale inabilità a svolgere attività lavorativa.
Stesso discorso è da farsi con riguardo alla prestazione assistenziale relativa alla pensione di invalidità civile. Come precisato, da ultimo, dalla S.C. nell' ord. n. 6031 del 6.3.2025 dette prestazioni riconosciute dall' non CP_2 vanno detratte dall'ammontare del danno biologico, ma dalla specifica voce di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto «le prestazioni dell' in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto CP_2
dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l' in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non CP_2
patrimoniale alla salute».
Pertanto, in forza dei meccanismi di surroga o di rivalsa previsti rispettivamente dall'art. 14 della L. n. 222/1984 relativamente alla pensione di inabilità, dall'art. 41 della L. n. 183/2010 relativamente all'invalidità civile e più in generale dall'art.142 codice delle assicurazioni private, deve concludersi che, le somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali e per pensione di invalidità civile dovranno essere scomputate dalla somma riconosciuta a titolo risarcitorio avente contenuto patrimoniale essendo tali voci sussumibili nel danno patrimoniale legato alla perdita della capacità lavorativa specifica in ragione della loro valenza patrimoniale.
pag. 23/39 Diverso discorso è invece, a parere della scrivente, da farsi con riguardo alle somme pagate a titolo di indennità di accompagnamento che, per la specifica funzione svolta, andrebbero scomputate da quanto dovuto a titolo di spese future per assistenza (si v. Tribunale Forli' sez. I, 11/10/2018, n.767).
Detto principio può evincersi dal precedente della S.C. a Sezioni Unite
n. 12567 del 22/05/2018, nel quale è stato precisato che (in tema di danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica) è dall'ammontare delle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, che deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto (Cass. Sez. U Sentenza n. 12567 del 22/05/2018).
Invero – ha osservato la Corte - per un verso, infatti, l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneggiato in conseguenza della minorazione invalidante, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito: appunto, quello consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore od assistente per le necessità della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto. Per l'altro verso, la presenza di uno strumento di riequilibrio, idoneo ad escludere che l'autore della condotta dannosa finisca per giovarsi di quella erogazione solidaristica e nello stesso tempo a mantenere la stima del danno entro i binari della ragionevolezza e della proporzionalità, è rappresentato dall'art. 41 della legge
4 novembre 2010, n. 183 (ovvero l'azione di recupero di quanto erogato al danneggiato nei confronti del danneggiante). pag. 24/39 Tanto premesso, occorre poi considerare, quanto chiarito dalla
Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 28/03/2003, n.4688) e cioè che: “Il diritto dell' di surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato CP_2 verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l' CP_2
abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato,quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell'art. 14, comma 2, della legge n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso . Pertanto, con riguardo all'assegno CP_2 ordinario di invalidità (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo;
riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione;
confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi;
soggetto, in quest'ultimo caso, a revisione), non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, più o meno prolungato.”
Orbene, alla stregua dei principi di cui sopra, dato il valore capitalizzato delle complessive prestazioni erogate dall' , pari ad € CP_2
525.708,03 (per come calcolato dall' ai sensi del DM 19.3.2013 in CP_2 gennaio 2021) occorre preliminarmente detrarre il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento, pari ad € 153.154,08 (€ 517,84 x 24,64
[coefficiente di capitalizzazione] x 12 mensilità) per un totale residuo di €
372.553,95. Detta somma va poi rivalutata all'attualità, giungendo ad un totale di € 438.868,55.
pag. 25/39 Questo importo va infine detratto dalla somma liquidata in favore del a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito Parte_2
(già calcolata all'attualità) pari ad € 604.716,69, giungendosi, così, ad un importo differenziale ancora dovuto a tale titolo di € 165.848,14.
Diversamente, non troverà compensazione con nessuna delle poste risarcitorie liquidate l'importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento, atteso che non è stata liquidata alcuna voce di danno per l'assistenza personale futura.
CONCLUSIONI
In definitiva spettano a : Parte_2
a) € 1.440.155,15 per danno biologico e morale cui va detratto
l'importo di € 800.000,00 già versato dalla in favore del CP_1
danneggiato (tot. 640.155,15);
b) € 19.819.40 per danno da spese mediche;
c) € 165.848,14 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
per un totale complessivo di € 825.822,69 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo
5. Sul risarcimento del danno da lesione parentale di Parte_3
e Parte_1
Passando adesso alle voci di danno non patrimoniale specificamente richieste da e in proprio e in qualità, Parte_3 Parte_1 rispettivamente, di madre e fratello di , si osserva quanto Parte_2
segue.
pag. 26/39 La Corte di cassazione, nella sentenza n. 23469 del 2018, ha ribadito e precisato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale iure proprio del familiare, ristorabile non solo in caso di decesso del proprio caro, ma anche quando il rapporto risulta gravemente leso a cause delle menomazioni psicofisiche riportate dal congiunto.
Più nello specifico, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito,
a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Sempre in relazione a tale tipologia di danno - consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito - la Suprema Corte ha operato questa riflessione: “…
(riguardo ai congiunti del soggetto macroleso) si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.” (Cass. Civ. sez. III n. 7748/2020). pag. 27/39 Quanto poi alla gravità delle lesioni patite dal congiunto (e, in particolare, alla necessità o meno che il danno da invalidità permanente del soggetto macroleso raggiunga un certo punteggio-soglia per poter determinare la risarcibilità del danno c.d. riflesso), la Suprema Corte ha recentemente precisato che “non sussiste alcun limite normativo che determini
l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto” (Cass. Sez. 3, 20/01/2023, n. 1752).
La convenuta ha contestato la fondatezza di tale richiesta CP_4 risarcitoria, osservando che “agli atti non vi è prova del legame affettivo concreto con la vittima dell'incidente né alcuna spiegazione di come la nuova condizione di infermità, pur grave, abbia concretamente influito nei rapporti con il fratello e la madre” e aggiungendo che “…Il danno da lesione del rapporto parentale non può in ogni caso considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno. Esso va dal danneggiato (odierni attori) allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.”.
Orbene, le contestazioni di parte convenuta non posso considerarsi condivisibili, anche alla luce della più recente giurisprudenza sul punto.
Invero, proprio sotto il profilo dell'onere probatorio, la lesione del rapporto parentale può essere dimostrata anche presuntivamente, assumendo rilievo il rapporto di stretta parentela (nel caso di specie, madre/figlio fratello/fratello), in considerazione del fatto che questi familiari, secondo un criterio di normalità sociale, soffrano per le gravissime lesioni riportate dal pag. 28/39 congiunto. Con sentenza n. 7748/2020, la Suprema Corte ha testualmente affermato: “Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Né v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca
o meno sulle abitudini di vita” (nel medesimo senso più di recente: Cass. n.
1752 del 2023).
Nel caso di specie è ben evidente la gravità delle lesioni, sia fisiche che cognitive, riportate dalla giovane vittima del sinistro. Inoltre, i lunghi ricoveri ospedalieri e la necessità di continue cure e assistenza hanno implicato sicuramente uno sconvolgimento delle abitudini di vita dei predetti familiari.
, fratello dell'attrice e dunque zio dei Controparte_6 Parte_3
due fratelli , e escusso all'udienza del 3.3.2022, ha Parte_2 Pt_1 Pt_2 confermato lo stravolgimento delle abitudini di vita dei due familiari in seguito al grave incidente occorso, dichiarando circa la madre della vittima
“…omissis… è stata prima a Milano, poi a Pavia, poi a Lesmo, perché Pt_2 faceva terapie in provincia di Lecco, infine con il lockdown dovuto al Covid è scesa a Pietravairano… omissis… Adesso mio nipote sta a casa a Pt_2
Pietravairano e fa terapie a Trentola Ducenta… omissis....”, nonché circa il pag. 29/39 fratello del macro-leso “Sì, è vero. Posso dire che mio nipote è stato un po' con la mamma a Milano, poi mia sorella ha affittato un residence vicino a
Pavia. è sceso appena ha saputo dell'incidente, ha utilizzato Pt_1 permessi e ferie, faceva qualche settimana di servizio e poi tornava dalla madre. Si è visto tutto lui… omissis…”
Vero è che la convivenza tra il danneggiato e i familiari, odierni istanti, non risulta dimostrata nel caso di specie, non essendo stato allegata alcuna documentazione sul punto e rilevando, di contro, che sia nell'atto introduttivo di questo giudizio che nelle lettere di messa in mora, i tre attori indicano tre indirizzi di residenza differenti, tuttavia tale circostanza non è idonea a escludere la sofferenza morale da essi patita.
Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, la mancata convivenza rappresenta, infatti, una mera circostanza di fatto, comunissima nella vita delle persone adulte che formano propri nuclei familiari autonomi, che non per forza incide sulla permanenza dei legami affettivi, negando l'esistenza di un danno non patrimoniale apprezzabile in termini di sofferenza per il dolore altrui (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
Per quanto attiene alla liquidazione, occorre precisare che la Sezione
Terza civile, sempre con la sentenza n. 13540 depositata il 17.05.2023, ha stabilito che, al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione pag. 30/39 "a punti" in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso.
Alla luce di quanto evidenziato, seguendo i parametri delle Tabelle di
Roma aggiornati al 2025, si ritiene di poter quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, patito dagli odierni attori, come segue
• A vanno attribuiti un totale di 20 punti: 7 punti Parte_1
in quanto fratello del soggetto macroleso;
8 punti in relazione all'età (25 anni) del soggetto macroleso, e 5 punti in relazione all'età del parente danneggiato riflesso, al momento del sinistro (30 anni).
Poiché i familiari della vittima risultano n. 2, il coefficiente di riduzione per il fratello è pari a 0,7;
• A vanno attribuiti un totale di 31 punti: 20 punti in Parte_3
quanto madre del soggetto macroleso;
8 punti in relazione all'età (25 anni) del soggetto macroleso e 3 punti in relazione all'età del parente danneggiato riflesso, al momento del sinistro (54 anni).
Poiché i familiari della vittima risultano n. 2, il coefficiente di riduzione per il genitore è pari a 0,8;
Le modalità di calcolo del risarcimento sono esaustivamente esplicate ai punti 71 e 72 della Tabella: “Il calcolo dell'importo comporta la individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso come in precedenza individuato. Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto come si è detto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle
pag. 31/39 provvidenze pubbliche. Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito”.
Orbene, i punteggi sopra elencati dovranno essere parametrati sia alla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato, pari al 100%, sia al valore punto, individuato delle medesime tabelle, che ammonta ad €
3.533,06 per il danno morale ed € 2.491,65 per il danno dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212;
Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788) ridotto sulla base del riconoscimento del diritto del danneggiato ad indennità di invalidità ed assistenza da parte dello Stato, per un totale di € 6.024,70. È da aggiungere che il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato che, ai sensi del punto 74 delle citate tabelle, in presenza di genitori ed altri figli spetta ai genitori (in questo caso, madre) mentre spetta ai fratelli del danneggiato solo in caso di assenza dei genitori.
Per queste ragioni, detto valore punto non potrà essere riconosciuto al fratello.
Pertanto, l'importo da riconoscere a sarà pari a € Parte_3
149.412,56 (31 punti moltiplicati per il coefficiente 0,8 = 24,08 – 24,08 moltiplicato per il valore punto di € 6.024,70 = € 149.412,56, da liquidare al
100% in base al danno biologico accertato).
L'importo da riconoscere a sarà invece pari a € Parte_1
49.462,84 (20 punti moltiplicati per il coefficiente 0,7 = 14 – 14 moltiplicato pag. 32/39 per il valore punto di € 3533,06 = € 49.462,84 da liquidare al 100% in base al danno biologico accertato).
Dette somme vanno devalutate al momento del fatto (08.07.2018) e quindi rivalutate anno per anno con aggiunta degli interessi, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez.
III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), per un importo complessivo finale pari a € 164.785,50 in favore di , ed € 64.480,51 in favore di Parte_3
- oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5.1. Sul risarcimento danni da lesioni subite di . Parte_3
La disposta consulenza medico-legale ha permesso di appurare la compatibilità delle lesioni di natura psichica di - “lieve disturbo Parte_3 dell'adattamento cronico, non complicato” - con l'incidente stradale occorso al figlio . Parte_2
Sulla riconducibilità eziologica delle lesioni refertate ed accertate dal perito, così si esprime il consulente: “ Nella la completa assenza di Pt_3
antecedenti psichiatrici emerge in maniera chiara dal raccordo anamnestico effettuato, laddove è costante il riferimento alla comparsa di sintomi psichici quasi in concomitanza con l'evento stressante rappresentato dalle gravi menomazioni fisiche riportate dal figlio … evento che per le Parte_2
sue drammatiche conseguenze in tutta evidenza ha avuto un impatto espositivo decisamente superiore a tutti gli ipotetici stressor della vita quotidiana… la forma di patologia psichica presentata dal soggetto è sicuramente da inquadrare, secondo le previsioni del DSM-51, nel disturbo dell'adattamento cronico non complicato, e cioè in una variante dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici stressanti dotati di adeguata idoneità lesiva, e la
pag. 33/39 esposizione a questi è espressamente prevista come criterio diagnostico, e nei quali ovviamente il grave danno fisico patito dal giovanissimo deve Pt_2
essere inserito di diritto, così sostenendo il consolidato principio giuridico dell'id quod plerumque accidit”.
Sulla scorta di quanto precede, può ritenersi accertata la risarcibilità delle lesioni sofferte dall'istante. Passando dunque al quantum debeatur, si ritiene di poter condividere le conclusioni a cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, per cui il danno biologico si sostanzia in una lesione della salute valutabile nel 3%.
Pertanto, questo Giudice, applicando in via equitativa i criteri di cui alle note tabelle predisposte, nella versione aggiornata all'attualità, dal
Tribunale di Milano - tabelle che si condividono e si applicano in questa sede, attesa l'elaborazione delle stesse - facendo riferimento alla determinazione del
“valore punto” rapportato alla gravità della menomazione (3%) ed all'età della danneggiata al momento del sinistro (54 anni), liquida in favore di Parte_3
per i postumi permanenti, la somma di € 3.456,00 che devalutata al
[...]
momento del fatto risulta pari ad € 2.923,86.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 3.811,59 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5.2. Sul risarcimento dei danni materiali di . Parte_3
pag. 34/39 In merito alla richiesta del danno patrimoniale della afferente Pt_3 alla perdita del motociclo Kawasaki mod. ZR750L tg DJ 65012, andato completamente distrutto, si osserva che dalla documentazione versata in atti non risulta alcuna relazione di stima del motoveicolo, mentre invece sono stati allegati il titolo di proprietà e l'attestazione di rottamazione. Alla luce degli scarni elementi a disposizione occorre fare ricorso ad una valutazione equitativa del danno (art. 2056 c.c. e 1226 c.c.).Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.
Nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass. n.
20283/2004). Alla luce di tali considerazioni, della vetustà del motoveicolo e in base a nozioni di comune esperienza, l'importo piò essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di € 5.000,00. Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
6. Sulla surroga CP_2
Va poi accolta la domanda di surroga dell' nei confronti di CP_2
e in solido per le pensioni e l'indennità di Controparte_3 CP_1
pag. 35/39 accompagnamento che sta erogando in favore del danneggiato, surroga prevista dalle numerose disposizioni normative già innanzi menzionate e più nello specifico nei limiti dell'importo di € 525.708,03, rivalutato all'attualità dalla data del calcolo dell' (gennaio 2021) ad oggi e cioè € 619.284,06. CP_2
7. Sulla rivalsa della CP_1
La convenuta ha poi spiegato domanda di Controparte_4 rivalsa nei confronti del proprio assicurato (contumace) , Controparte_3
proprietario del veicolo Lancia Ypsilon, tg. BA928PJ e contraente della polizza n. 1600430301600284100000000, in ragione della gravosa CP_4
condotta di guida da questi tenuta.
Detta domanda è tuttavia risultata sprovvista di prova.
Secondo la più recente interpretazione della Suprema Corte dell'art. 144 comma II cd. Ass., “questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.
Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù
d'una clausola di delimitazione del rischio. In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non
v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto. L'onere di provare che il contratto di assicurazione della conteneva una clausola di delimitazione del rischio, Pt_7 inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto
pag. 36/39 detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda” (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cassazione civile sez. III, 22/02/2024, n. 4756).
Facendo applicazione al caso di specie di tali principi, se può senz'altro affermarsi che il diritto di rivalsa nasce dalla legge e non dal contratto, non è invece possibile concludere nel senso che, per ciò solo, la abbia diritto di rivalersi nei confronti dell'odierno convenuto, Controparte_4
essendo allo scopo necessario che il contratto di assicurazione, stipulato a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo Lancia
Y escludesse la copertura nei casi di responsabilità dedotti dalla convenuta compagnia.
Circostanza, questa, che non è stata finanche specificamente allegata da quest'ultima, che ha svolto, al riguardo, considerazioni piuttosto generiche ed astratte, senza nemmeno menzionare l'esistenza, nella fattispecie in esame, di una clausola siffatta che, peraltro non emerge dalla lettura della polizza prodotta.
Né ovviamente la presenza d'una tal clausola può ritenersi sussistente in via presuntiva: vuoi perché nulla vieta all'assicuratore di stipulare un contratto che copra, ad esempio, anche la responsabilità nel caso di guida in stato di ebbrezza;
vuoi perché in materia di contratti non è consentito il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2729, secondo comma c.c.); vuoi, soprattutto, perché il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem
(art. 1888 c.c.).
pag. 37/39 In conclusione, la domanda attorea di rivalsa della Controparte_4
in difetto di allegazione e prova del patto su cui la stessa si fonda, deve
[...]
essere respinta.
8. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto del valore dell'accolto e non del domandato, come da dispositivo che segue, secondo i parametri di legge ai valori medi e in base all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 3283/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Accerta e dichiara la piena ed esclusiva responsabilità di
[...]
per il sinistro di cui è causa e per l'effetto: CP_3
3) condanna in solido con la al Controparte_3 CP_1
risarcimento dei danni in favore di per la somma di: Parte_2
a) € 640.155,00 (già decurtata di quanto corrisposto dalla a CP_1
titolo di indennizzo) a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo;
b) € 165.848,14 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo
(somma già considerata al netto delle prestazioni erogate dall' ); CP_2
c) € 19.819.40 per ulteriore danno emergente, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo;
pag. 38/39 4) condanna in solido con la al Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni in favore di alla somma di € Parte_3
164.785,50 a titolo di danno parentale, € 3.811,59 a titolo di danno biologico;
€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
5) condanna in solido con la al Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni in favore di alla somma di € Parte_1
64.480,51 a titolo di danno parentale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
4) Accerta il diritto dell' di surroga nei diritti del danneggiato e CP_2
per l'effetto condanna a pagare in favore dell' gli importi CP_1 CP_2 capitalizzati delle prestazioni erogate ed erogande in favore del danneggiato a titolo di pensioni di inabilità e indennità di accompagnamento, per un totale di euro € 619.284,06 (somma già attualizzata) oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
5) Rigetta la domanda di rivalsa della ex art. 144, comma II CP_1
cod. ass.
6) Condanna le e in solido al pagamento CP_1 Controparte_3
delle spese di lite in favore degli attori del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.193,00 oltre spese generali, Iva e cpa come per legge oltre €
1744,95 a titolo di esborsi;
7) Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese di CTU liquidate con decreto del 1.12.2022.
8) Compensa le spese tra le restanti parti.
Si comunichi.
SMCV, 7.7.2025
Il giudice: Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 39/39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3283/2020 promossa da:
– (C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di Amministratore di Sostegno di – (C.F. Parte_2
) e in proprio quale fratello di e C.F._2 Parte_2
– (C.F. ), anche quale madre di Parte_3 C.F._3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio M. Ferritto, Parte_2 presso il cui studio sito in Piedimonte Matese (CE), alla Via L. Ferritto n. 56, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
Contro
– (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio sito in Caserta (CE), alla via Fulvio Renella n. 88, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
, in persona del Controparte_2 suo l.r.p.t, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ida Verrengia, Itala de
Benedictis e Luca Cuzzupoli e presso il cui studio sito in Caserta, con domicilio eletto in Caserta (CE) alla Via Arena, presso l'Ufficio Legale CP_2 di Caserta;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Nonché
– (C.F. ; Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
OGGETTO: risarcimento dei danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , come Parte_2
sopra rappresentato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_3 giudizio la e al fine di ottenerne la Controparte_4 Controparte_3 condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 8.7.2018, in Carinola (CE).
Più nello specifico, accadeva che, mentre , di età 25, Parte_2
stava percorrendo la S.S. Appia alla guida della moto Kawasaki modello ZR
750 L, tg. DJ65012, di proprietà della madre , veniva investito Parte_3
frontalmente dalla vettura Lancia Y tg. BA928PG di proprietà e condotta da e assicurata per la r.c. auto da che lo Controparte_3 Controparte_4 scaraventava a terra e si allontanava senza prestargli soccorso.
A causa del forte impatto frontale, il motoveicolo Kawasaki, completamente distrutto, prendeva fuoco mentre subiva Parte_2
gravissime lesioni personali, tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza 118 che lo trasportava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di
Caserta “Sant'Anna e San Sebastiano” ove in data 22.10.2018 veniva sciolta prognosi quoad vitam ma non quoad valitudinem; in pari data, il danneggiato era trasferito presso l'Ospedale San Raffaele di Milano dove rimaneva pag. 2/39 ricoverato fino al giorno 28.01.2019, con prognosi ancora non definibile.
Seguiva poi altro ricovero presso la struttura Maugeri di Lissone, ove l'istante seguiva un programma riabilitativo conclusosi il 20.12.2019.
La gravità del sinistro e delle conseguenze dello stesso hanno comportato un'immediata apertura delle indagini d'ufficio da parte della
Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Con sentenza n.
860/18 depositata in data 05.03.2019, il GIP pronunciava condanna a carico di per il delitto p. e p. dagli artt. 590 bis co. 4,5 n.3), 6, 590 ter Controparte_3
c.p. e per il reato p.p. dall'art 186 commi 2 lett. B) e 2 bis C.d.S.
Sulla scorta di quanto precede, gli attori hanno chiesto, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 produzione del sinistro per cui è causa, il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, per come quantificati nel libello introduttivo.
Si è poi costituita in giudizio la la quale, Controparte_4
premesso di aver già liquidato in favore di l'importo di € Parte_2
200.000,00 a titolo di risarcimento danni, ha, in via preliminare, eccepito l'improponibilità/improcedibilità della domanda in assenza dei requisiti di cui agli artt. 148 e 145 D. Lgs. 209/05; nel merito, ha dedotto delle avverse pretese, ritenendo la corresponsabilità di nella causazione del Parte_2
sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del 30% o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. Ha, infine, chiesto che nel risarcimento finale sia tenuto conto degli acconti già versati. Ha poi avanzato azione di rivalsa / regresso verso il danneggiato.
Su chiamata in causa della si è costituito in giudizio CP_1
l , il quale ha avanzato, previo accertamento della responsabilità CP_2 dell'autore e sua conseguente condanna, azione di surroga ex art. 1916 c.c. per il rimborso del valore capitale delle prestazioni previdenziali e assistenziali pag. 3/39 previste in favore dell'attore per una somma complessiva Parte_2 pari a € 525.708,03, oltre interessi e rivalutazione, maturati e maturandi, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Diversamente, , benché regolarmente citato, non è Controparte_3 comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così cristallizzato il tema della lite, ed espletata l'istruttoria, sia tramite prova orale che a mezzo CTU medico-legale, la causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 04.12.2024
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
1. Questioni preliminari.
In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda di attorea, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla comprovanti la corretta costituzione in mora nei Controparte_4
confronti della convenuta società assicuratrice, secondo le disposizioni del
Codice delle Assicurazioni. Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non intende discostarsi, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione pag. 4/39 dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso di specie, nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, e neppure emerge dalla documentazione di parte attrice che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale. A riprova di questo, la stessa compagnia in data 06.02.2019, dava riscontro Controparte_4 alla richiesta risarcitoria degli attori, comunicando a mezzo posta elettronica ordinaria, di aver provveduto ad inviare, a titolo di acconto volontario, la somma di € 200.000,00 (cui successivamente, a seguito di condanna provvisionale, è seguito un ulteriore pagamento di € 600.000,00)
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata proponibile.
2. Sulla rilevanza del procedimento penale nel presente giudizio.
Occorre poi premettere che prima della proposizione di questo giudizio, gli odierni attori , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
si sono costituiti parte civile nel procedimento penale R.G. mod 20
[...]
n. 5096/18 istruito nei confronti di e conclusosi con sentenza Controparte_3
n. 860/18, il cui dispositivo è stato prodotto in atti, che ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civile costituite, nonché al pagamento della somma di €
50.000,00 per ciascuna di esse a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
Orbene, il GIP di Santa Maria Capua Vetere così si esprimeva sul piano della ricostruzione degli eventi “… il processo a carico del AN pone
pag. 5/39 ben pochi problemi. Può, infatti, dirsi acclarato che l'imputato nel luglio 2018 aveva provocato un gravissimo sinistro stradale nel territorio comunale di
Carinola (CE) e ciò, specificamente, nel mentre era alla guida di una autovettura, corrispondente al modello Lancia Y. … In quel frangente, il
, alla guida della predetta vettura, aveva invaso l'opposta corsia di CP_3
marcia e ciò allo scopo di superare i molti veicoli incolonnati, che lo precedevano, e nel fare ciò si era scontrato con una motocicletta
(corrispondente al modello Kawasaki), su cui vi era la vittima dei fatti di causa (il ) ed anche contro con altra motocicletta che Parte_2
precedeva il L'impatto non aveva esiti mortali per il motociclista, Per_1 ma comportava in suo danno gravissime lesioni fisiche, quali l'amputazione e di un arto superiore e di un arto inferiore…”.
Di talché, il Giudice dichiarava responsabile del Controparte_3 delitto di cui agli artt. 590 bis commi 4, 5 n. 3), 6 c.p. (“… la colpevolezza del
è indubbia e fuori discussione … dato che le lesioni in oggetto erano CP_3 indubbiamente gravissime comportando per la vittima l'amputazione di due arti e ponendosi, altresì, l'imputato alla guida del veicolo in uno stato, come visto, di ebbrezza ed evidenziandosi un evidente profilo di colpa nell'agire del
, che aveva avuto una pericolosissima condotta di guida… ed inoltre, CP_3
…soggetto, che mai aveva conseguito la patente di guida…”) e 590 ter c.p.,
(… il , come visto, non era individuato sul luogo del sinistro, ma si CP_3
allontanava…) nonché del reato di cui art. 186, comma 2 bis del Codice della
Strada (… la gravemente colposa condotta di guida del (e il successivo CP_3
sinistro) si realizzava nel mentre lui era in stato di ebbrezza…).
Tale decisione è stata confermata in sede di gravame dalla Corte di
Appello di Napoli (sentenza n. 7135/2019), la quale ha ritenuto la sentenza di I grado “frutto di un corretto ragionamento logico-giuridico”, così
pag. 6/39 confermando la piena ed esclusiva responsabilità del nel determinismo CP_3 causale del sinistro.
Le parti non hanno proposto ricorso per Cassazione, pertanto il decisum è passato in giudicato.
Ciò posto, si rammenta che, in punto di fatto, non residua alcuna valutazione sull'an della richiesta svolta dagli attori, dato che l'art. 651 c.p.c., co. 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il principio dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale subisce infatti eccezioni nelle ipotesi di cui agli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p.
Alla stregua di tali norme, la sentenza penale di condanna, nell'ambito del giudizio civile per danni, fa stato con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato.
Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che la ricostruzione storico-dinamica effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
pag. 7/39 Va precisato che la vincolatività del giudicato penale entro i predetti confini, non si estende all'accertamento positivo dell'esistenza della responsabilità risarcitoria: resta compito del giudice civile, sulla base delle allegazioni e degli elementi di convincimento raccolti, accertare positivamente l'an ed il quantum delle conseguenze dannose, anche nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento (in termini Cass. sentenza del 20.08.2018, n. 20786; nello stesso senso Cass. sentenza del 04.07.2011, n. 14648, secondo cui “la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”; in senso analogo Cass., sentenza del 08.04.2010, n. 8360).
3. Sull'invocata corresponsabilità di . Parte_2
Secondo parte convenuta avrebbe Controparte_4 Parte_2 contribuito alla causazione del sinistro de quo, in quanto “oltre a viaggiare ad una velocità eccessiva, procedeva in prossimità della linea di mezzeria e
TROPPO A RIDOSSO (nella scia) DELLA MOTO CHE LO PRECEDEVA
(Suzuki condotta dall'amico ” così violando gli artt. 141, Parte_4
143,146, 149 del C.d.S.
Secondo i principi innanzi passati in rassegna, il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che in sede civile il concorso di colpa del danneggiato determina una riduzione di responsabilità del danneggiante con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1 c.c. mentre nel giudizio penale, pur sussistendo un concorso di colpa del danneggiato, lo stesso assume pag. 8/39 rilevanza soltanto quando da solo è idoneo a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p. (Cfr. Cassazione Civile 15392/18).
Nel merito detto concorso di colpa è da escludere.
Va premesso che il giudice civile, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, come argomento di prova la perizia resa nel processo penale.
Ebbene, da detta perizia emerge che il tratto di strada - leggermente pendente - in cui è avvenuto il sinistro, era caratterizzato da un limite di velocità di 80 km/h, oltre che dal divieto di sorpasso, mentre i rilievi fotografici, risultanti agli atti, attestano la presenza di linee continue di delimitazione della carreggiata e di divisione delle due corsie di marcia.
Tanto premesso, stando alla ricostruzione del CTU dott. – Per_2
elaborata sulla scorta delle indagini e dai rilievi della Polizia, ugualmente prodotti nel fascicolo di parte attrice – il conducente del veicolo Lancia Y,
AN, viaggiava ad una velocità pari a circa 98 km/h violando l'art. 142 comma 1 del C.d.S. riguardante il limite di velocità imposto pari a 80 km/h e l'art. 141 commi 1, 2, e 3 del C.d.S. riguardante le regole prudenziali di comportamento;
guidava il proprio veicolo senza mai aver conseguito la patente violando l'art. 116 comma 1 del C.d.S.; eseguiva una manovra di sorpasso senza la dovuta cautela per i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, violando l'art. 148 comma 2 “a” e “d” e comma 11 del C.d.S.; superava la striscia bianca continua di separazione dei due sensi di marcia, violando l'art. 40 comma 8 del C.d.S.; guidava in stato di ebbrezza (valore alcolemico accertato pari a 1,460 g/l) quindi di alterazione psico-fisica, violando l'art. 186 comma 1 e 2 bis del C.d.S.; non si fermava dopo il sinistro per prestare soccorso al conducente del motociclo investito, dandosi alla fuga, violando l'art. 189 comma 1 del C.d.S. sull'omissione di soccorso.
pag. 9/39 Appare dunque evidente che il comportamento di guida assunto dal convenuto sia talmente grave ed abnorme da assorbire qualunque potenziale rilevanza eziologica della condotta di guida del . Parte_2
Invero, il CTU concludeva come segue: “è evidente che la responsabilità nella causazione del sinistro è da addebitare al conducente del veicolo Lancia Y, ossia al sig. , in quanto eseguiva una manovra di CP_3 sorpasso in presenza di divieto di sorpasso e di una striscia continua di divisione delle corsie, inoltre senza la dovuta cautela per i veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, viaggiando alla velocità di 98 km/h, 18 km/h oltre il limite di velocità prescritto pari a 80 km/h”
A favore di tale conclusione, soccorrono le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro da – coinvolto, seppur con esiti Parte_5
meno infausti nel sinistro de quo, in quanto a bordo del motociclo Suzuki che precedeva il danneggiato – il quale riferiva “… omissis… Mentre percorrevo detta strada giunto al km 178 177 notavo che un autovettura tipo Lancia Y di colore blu in direzione di viaggio verso Napoli sorpassava molteplici veicoli incolonnati per causa traffico intenso nonostante la segnaletica stradale non lo permetteva poiché sulla carreggiata a doppio senso di marcia sussiste la striscia di mezzeria continua nonché scarsa visibilità in quanto in prossimità Contr di dossi e intersezioni traffico intenso e incolonnato nella circostanza il citato veicolo nonostante notava la mia presenza sulla mia carreggiata invadeva la citata carreggiata urtandomi con lo specchietto lato guida sx nonostante l'urto riuscivo a fermare la mia moto poiché andavo in una velocità minima circa 45-50 km/h nell'urto riportavo delle ferite al gomito alla schiena e spalla… omissis…”. Il , pertanto, attuava l'azzardata CP_3 manovra di sorpasso, non curandosi affatto della presenza di altri veicoli sulla opposta corsia di marcia;
inoltre, sebbene avesse già rischiato di investire il primo motociclo, continuava la propria corsa piuttosto che realizzare una pag. 10/39 qualsiasi azione di emergenza che verosimilmente avrebbe potuto evitare o almeno mitigare il secondo scontro.
Opportuno rilievo deve essere dato poi al punto di impatto tra i veicoli del e del , indentificato non a ridosso della linea di mezzeria Parte_2 CP_3 bensì totalmente nella corsia di pertinenza del danneggiato: ciò dimostra che la pericolosa invasione da parte del convenuto sia stata quasi totale, riducendo drasticamente le azioni di emergenza attuabili dalla vittima - considerando inoltre l'ampiezza non ingente della carreggiata, caratterizzata da incolta vegetazione tutta intorno ai suoi margini.
Del medesimo avviso, risulta essere la Corte d'Appello di Napoli che a fronte dell'impugnazione dell'imputato proprio sull'ipotesi di un CP_3 concorso di colpa, così disponeva: “Orbene, il consulente, sentito sul punto, con ragionamento logico e pienamente condiviso da questo Collegio, ha precisato che, tenuto conto del brevissimo lasso temporale di reazione lasciato alla vittima - in considerazione della imprevedibile e massiva invasione di corsia da parte dell'imputato, anche la rigorosa osservanza del limite di velocità da parte della p.o., non avrebbe potuto incidere in alcun modo sul determinismo casuale del sinistro, né ridurre le nefaste conseguenze dell'impatto, essendo per il motociclista impossibile, in relazione allo spazio residuato sulla invasa corsia di marcia, evitare l'impatto e schivare il veicolo investitore. Né la circostanza che il avesse fortuitamente, per il Pt_6
posizionamento del proprio motociclo e della vettura investitrice, evitato la collisione può, in alcun modo incidere, sulle valutazioni sopra riportate in relazione al . Pertanto, a parere del Collegio, non può nel caso Parte_2
in scrutinio trovare applicazione l'invocata attenuante. Il gravissimo comportamento posto in essere dall'imputato - che si poneva alla guida di una vettura, in stato di ebbrezza alcolica, sprovvisto di patente e non esitava a porre in essere condotte di guida sconsiderate e contrarie ad ogni regola di pag. 11/39 prudenza e consentita circolazione - in assenza di ogni altro elemento, emergente dagli atti, che giustifichi il riconoscimento del beneficio, non permette la concessione delle cosiddette circostante innominate.”
Ne discende che la responsabilità esclusiva dell'evento deve essere ascritta al conducente . Controparte_3
4. Sui danni sofferti da . Parte_2
4.1. Danno non patrimoniale.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del “quantum”.
Relativamente al danno per le lesioni, appaiono condivisibili le risultanze della
CTU medico-legale, sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
In conseguenza al fatto storico per cui è causa, dunque, Parte_2
ebbe a riportare: “grave trauma cranio-encefalico con deficit
[...] neurocognitivo maggiore ed emiparesi destra. amputazione arto superiore sinistro. sfacelo arto inferiore sinistro con fratture esposte e con lesioni vascolari, trattato chirurgicamente mediante amputazione dell'arto al 1/3 medio-inferiore della coscia”.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
• 100 % di invalidità permanente;
• 360 giorni di invalidità temporanea totale;
Applicando i criteri delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al pag. 12/39 momento del sinistro (25 anni), va liquidato in favore di , per Parte_2
i postumi permanenti residuati, quantificabili nella misura del 100%, la somma di € 1.264.402,00.
Vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 41.400,00 per l'invalidità temporanea assoluta (360 giorni).
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a € 1.305.802,00.
Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 1.104.739,42.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €
1.440.155,15 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Nella liquidazione sopra effettuata è ricompresa anche la maggiorazione relativa alla sofferenza soggettiva. Nelle Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
Invero, nel caso di specie, appare assolutamente giustificato il riconoscimento del turbamento morale e della compromissione della sfera dinamico-relazionale sofferti da , tenuto conto della estrema Parte_2
pag. 13/39 gravità dei postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro – i quali hanno sicuramente pregiudicato la qualità della sua vita, come dimostrato altresì dalle allegate certificazioni che ne attestano l'invalidità totale” posizione seduta raggiunta con assistenza di 1 operatore, controllo del tronco da seduto deficitario con tendenza alla retropulsione, necessaria assistenza di operatore ed appoggio per mantenere la posizione seduta a letto, stazione eretta non possibile, trasferimenti possibili con assistenza diretta. ADL: dipendente da terzi.” – nonché della difficoltosa degenza affrontata dall'istante, fatta di interventi chirurgici e lunghi ricoveri ospedalieri.
A conferma di ciò, il CTU incaricato ha osservato che: “Nel caso specifico, difatti l'unica soluzione ragionevole è il riconoscimento di una quota di danno biologico del 100%, tenendo ben presente che nelle condizioni del l'espressione percentuale è comunque scarsamente Parte_2 significativa, mentre assumono rilievo altri aspetti quali la necessaria dipendenza da terzi e le nulle possibilità di accettabili condizioni di vita, con il tutto rapportato alle attività precedenti all'evento lesivo di un ragazzo all'epoca di appena 25 anni”.
Diversamente, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico può essere riconosciuta.
La Suprema Corte ha evidenziato che detta personalizzazione tanto può avversarsi qualora le conseguenze della menomazione patita dal danneggiato non siano generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma siano state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, sì da giustificare un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Specificamente, “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di
pag. 14/39 risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno
(cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
"personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento
pag. 15/39 di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione” (cfr. Cass. Sentenza 11/11/2019, n. 28988; Cass. Sentenza n.
21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nel caso di specie, la menomazione fisica patita da , Parte_2
fermo restando la penosità delle lesioni sofferte, non giustifica un incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, in quanto le conseguenze subite non presentano quel carattere di unicità ed eccezionalità tali da attribuire peculiarità al suo caso concreto.
Tale situazione appare, piuttosto, come una conseguenza ordinaria ed inevitabile della gravità del pregiudizio sofferto, che chiunque avrebbe patito nelle medesime condizioni dell'istante.
Pertanto, tale voce di danno non dovrà essere riconosciuta.
4.2. Sulle somme già pagate dall'Assicurazione.
E' pacifico che il danneggiato abbia ricevuto l'importo di euro €
800.000,00 versato da trattandosi di circostanza non contestata tra CP_1
le parti.
Per effetto della compensatio, l'importo del danno biologico da liquidare al si riduce dunque ad € 640.155,00 (€ 1.440.155,15 - € Parte_2
800.000,00) oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo.
pag. 16/39
4.3. Danno patrimoniale per spese mediche.
Passando ora ad esaminare i presupposti per il riconoscimento delle voci di danno patrimoniale, la domanda relativa al danno emergente per le spese mediche sostenute è senz'altro da accogliere, vista la copiosa documentazione depositata a supporto. Il CTU, dott. , riferisce: Per_3
“Sono state prodotte, infine, ricevute di spese per € 9.819.40 complessivamente, relative soprattutto ad ortesi e terapia riabilitativa, e tutte congrue e pertinenti”.
Ugualmente, circa le spese mediche future, il CTU ha espressamente affermato che “Allo stato sono concretamente prevedibili spese future per attività di controlli e per cure ma con il richiesto criterio di stima probabilistico ed oggettivo questi costi - rapportati al danno emergente appena considerato ed all'assistenza fornita dal SSN – non possono essere considerati superiori a € 10.000,00” somma che questo giudice ritiene certamente equa.
Il totale dovuto a tale titolo ammonta dunque ad € 19.819,40.
4.4. Danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del lucro cessante, derivata dall'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica dell'attore , si rileva quanto segue. Parte_2
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, che sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n.
pag. 17/39 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, tuttavia, un danno di per sé (danno – evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno – conseguenza); sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Nella fattispecie che ci occupa, è emerso che Parte_2 esercitava l'attività di dipendente presso la macelleria “Diana Carni” – Ditta
Ricciardi Giuseppina, sua unica fonte di reddito, e che in seguito all'incidente e ai postumi permanenti che ne sono scaturiti, aveva dovuto interrompere la propria attività lavorativa, stante l'inidoneità fisica a proseguirla. Orbene, dall'istruttoria condotta in corso di giudizio, nonché dalla documentazione allegata, può ritenersi raggiunta la prova della forzata interruzione dell'attività lavorativa, nonché della relativa perdita della capacità di guadagno patite dall'attore per effetto dei danni subiti nel sinistro.
Invero, la menomazione fisica patita da , secondo il Parte_2
CTU Dott. , ha comportato un danno biologico permanente Per_3
dell'100%, insieme a una compromissione totale (100%) della sua capacità lavorativa – “perdita di ogni potenzialità lavorativa e produttiva”. Inoltre, come allegato in atti, la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap – Centro Medico Legale di Pavia ha valutato l'istante CP_2
pag. 18/39 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.
18/80)”.
L'ammontare del guadagno perduto e la sua interruzione a causa dell'incidente si evince poi dalla documentazione allegata (CUD per gli anni
2018 e 2019 ed estratto contributivo), che dimostra la regolare percezione di reddito fino all'anno 2018.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante, derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, tenuto conto dell'attività esercitata, la quale implica la percezione di un reddito pressoché stabile e duraturo, si ritiene congruo far riferimento alla voce “imponibile previdenziale” della Certificazione Unica prodotta relativa all'anno 2018 e considerare un reddito annuale di € 12.121,00.
Recentemente, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha trasmesso con nota del 25-05-2023 i nuovi criteri per la “Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2023”, elaborate dal Gruppo 11 (Danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa).
Ebbene, questo giudice ritiene che, trattandosi di una “buona pratica giudiziaria”, di particolare affidabilità, considerata la fonte autorevole da cui promana, i criteri individuati dalle nuove tabelle possano trovare applicazione al caso di specie.
Si legge, in particolare, a pag. 11 della relazione illustrativa, che “Il calcolo si svolge in taluni semplici passaggi: 1) nella prima colonna a sinistra
(ETA') si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una
pag. 19/39 valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita. Questo elemento è la DURATA;
3) a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; 4)
l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso
(definito, con terminologia finanziaria, come RENDITA).
Applicando tali criteri si ha che, nel caso di specie, l'età del danneggiato che viene presa in considerazione è pari a 25 anni (data a partire dalla quale si realizza la mancata percezione del reddito) e la durata è pari a 42 anni (corrispondente, cioè, alla vita lavorativa, fino all'età pensionabile).
Si ottiene, quindi, il coefficiente di capitalizzazione pari a 49,89, che va moltiplicato per € 12.121,00, per un totale di € 604.716,69.
4.5. Sulla compensatio lucri cum damno delle prestazioni erogate dall CP_2
Nella propria comparsa di costituzione, l' ha inteso esercitare il CP_2
proprio diritto di surroga ex artt. 1916 c.c. e 14 della legge 12 giugno 1984, n.
222, nei confronti della responsabile civile, in virtù delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate e ancora da erogare a . Parte_2
Come provato e non contestato, , in ragione dei danni Parte_2 subiti, fruisce della pensione di inabilità (cat. IO n. 15044398) dal 01.08.2020
e della pensione di invalidità civile comprensiva dell'indennità di accompagnamento (cat. INVCIV n. 07215894) dal 01.03.2019.
Nel caso specifico, occorre osservare che secondo i principi affermati dalla Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4734 (che richiama le Sezioni
pag. 20/39 Unite n. 12566/2018) l'importo degli assegni erogati dall' vanno detratti CP_2 dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato.
Infatti, l'istituto della surrogazione dell' , mentre consente all'ente CP_2
previdenziale di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, consentendo al medesimo di agire solo per il c.d. danno differenziale (cioè quello non coperto dall'indennizzo).
Diversamente il danneggiato verrebbe ad avvantaggiarsi di un doppio beneficio, vale a dire l'indennità erogata dall'ente (perdita del reddito in conseguenza della totale inabilità al lavoro) e il risarcimento civilistico sempre per lo stesso titolo, mentre il danneggiante e la sua assicurazione – stante l'esercizio della surroga da parte dell – sarebbero costretti a pagare due CP_2
volte.
Invero la S.C. ha anche recentemente affermato che in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (Cass. SU n. 12564/18 ; Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del
05/07/2019).
pag. 21/39 Infatti, richiamando le Sezioni Unite n. 12564 del 22 maggio 2018, il giudice di legittimità ha ricordato che è dirimente la circostanza che l'ordinamento preveda un meccanismo di surroga o di rivalsa a favore del
"terzo", nei confronti del danneggiante. Solo a queste condizioni, infatti, si evita che quanto erogato dal "terzo" al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito: la facoltà di surroga o di rivalsa assicura che il danneggiante, esposto all'azione di "recupero" da parte del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, non potrà avvantaggiarsi della detrazione della posta positiva dal risarcimento. Unitamente a questo, va considerato anche il criterio della funzione per la quale il beneficio del terzo viene erogato. Ad esempio, in caso di pensione di reversibilità erogata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, la CP_2
compensatio non si applica in quanto la prestazione svolge la funzione di tutela previdenziale e non è connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito.
Allo stesso modo, l'indennità relativa ad una assicurazione sulla vita si cumula col risarcimento del danno in quanto si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi e la cui funzione
è diversa da quella risarcitoria.
Diversamente – ha precisato la Corte - l'indennità di malattia e la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente sono, invece, direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante (perdita del reddito). Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono, questa volta, ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito). Inoltre, nel caso di specie l' può surrogarsi CP_2
pag. 22/39 nei diritti del danneggiato ex art. 1916 c.c., art. 142 cod. ass., art. 14 L. n.
222/1984 e art. 41 L. 183/2012.
In conclusione, per le prestazioni previdenziali sussistono certamente entrambi gli elementi (omogeneità di funzione e diritto di surroga del terzo che eroga la prestazione) affinché possa applicarsi la compensatio lucri cum damno, giacché le prestazioni erogate sono dirette a compensare la perdita di reddito dell'assicurato, conseguita allo stato di totale inabilità a svolgere attività lavorativa.
Stesso discorso è da farsi con riguardo alla prestazione assistenziale relativa alla pensione di invalidità civile. Come precisato, da ultimo, dalla S.C. nell' ord. n. 6031 del 6.3.2025 dette prestazioni riconosciute dall' non CP_2 vanno detratte dall'ammontare del danno biologico, ma dalla specifica voce di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto «le prestazioni dell' in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto CP_2
dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l' in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non CP_2
patrimoniale alla salute».
Pertanto, in forza dei meccanismi di surroga o di rivalsa previsti rispettivamente dall'art. 14 della L. n. 222/1984 relativamente alla pensione di inabilità, dall'art. 41 della L. n. 183/2010 relativamente all'invalidità civile e più in generale dall'art.142 codice delle assicurazioni private, deve concludersi che, le somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali e per pensione di invalidità civile dovranno essere scomputate dalla somma riconosciuta a titolo risarcitorio avente contenuto patrimoniale essendo tali voci sussumibili nel danno patrimoniale legato alla perdita della capacità lavorativa specifica in ragione della loro valenza patrimoniale.
pag. 23/39 Diverso discorso è invece, a parere della scrivente, da farsi con riguardo alle somme pagate a titolo di indennità di accompagnamento che, per la specifica funzione svolta, andrebbero scomputate da quanto dovuto a titolo di spese future per assistenza (si v. Tribunale Forli' sez. I, 11/10/2018, n.767).
Detto principio può evincersi dal precedente della S.C. a Sezioni Unite
n. 12567 del 22/05/2018, nel quale è stato precisato che (in tema di danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica) è dall'ammontare delle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, che deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto (Cass. Sez. U Sentenza n. 12567 del 22/05/2018).
Invero – ha osservato la Corte - per un verso, infatti, l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneggiato in conseguenza della minorazione invalidante, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito: appunto, quello consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore od assistente per le necessità della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto. Per l'altro verso, la presenza di uno strumento di riequilibrio, idoneo ad escludere che l'autore della condotta dannosa finisca per giovarsi di quella erogazione solidaristica e nello stesso tempo a mantenere la stima del danno entro i binari della ragionevolezza e della proporzionalità, è rappresentato dall'art. 41 della legge
4 novembre 2010, n. 183 (ovvero l'azione di recupero di quanto erogato al danneggiato nei confronti del danneggiante). pag. 24/39 Tanto premesso, occorre poi considerare, quanto chiarito dalla
Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 28/03/2003, n.4688) e cioè che: “Il diritto dell' di surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato CP_2 verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l' CP_2
abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato,quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell'art. 14, comma 2, della legge n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso . Pertanto, con riguardo all'assegno CP_2 ordinario di invalidità (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo;
riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione;
confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi;
soggetto, in quest'ultimo caso, a revisione), non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, più o meno prolungato.”
Orbene, alla stregua dei principi di cui sopra, dato il valore capitalizzato delle complessive prestazioni erogate dall' , pari ad € CP_2
525.708,03 (per come calcolato dall' ai sensi del DM 19.3.2013 in CP_2 gennaio 2021) occorre preliminarmente detrarre il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento, pari ad € 153.154,08 (€ 517,84 x 24,64
[coefficiente di capitalizzazione] x 12 mensilità) per un totale residuo di €
372.553,95. Detta somma va poi rivalutata all'attualità, giungendo ad un totale di € 438.868,55.
pag. 25/39 Questo importo va infine detratto dalla somma liquidata in favore del a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito Parte_2
(già calcolata all'attualità) pari ad € 604.716,69, giungendosi, così, ad un importo differenziale ancora dovuto a tale titolo di € 165.848,14.
Diversamente, non troverà compensazione con nessuna delle poste risarcitorie liquidate l'importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento, atteso che non è stata liquidata alcuna voce di danno per l'assistenza personale futura.
CONCLUSIONI
In definitiva spettano a : Parte_2
a) € 1.440.155,15 per danno biologico e morale cui va detratto
l'importo di € 800.000,00 già versato dalla in favore del CP_1
danneggiato (tot. 640.155,15);
b) € 19.819.40 per danno da spese mediche;
c) € 165.848,14 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
per un totale complessivo di € 825.822,69 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo
5. Sul risarcimento del danno da lesione parentale di Parte_3
e Parte_1
Passando adesso alle voci di danno non patrimoniale specificamente richieste da e in proprio e in qualità, Parte_3 Parte_1 rispettivamente, di madre e fratello di , si osserva quanto Parte_2
segue.
pag. 26/39 La Corte di cassazione, nella sentenza n. 23469 del 2018, ha ribadito e precisato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale iure proprio del familiare, ristorabile non solo in caso di decesso del proprio caro, ma anche quando il rapporto risulta gravemente leso a cause delle menomazioni psicofisiche riportate dal congiunto.
Più nello specifico, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito,
a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Sempre in relazione a tale tipologia di danno - consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito - la Suprema Corte ha operato questa riflessione: “…
(riguardo ai congiunti del soggetto macroleso) si parla spesso impropriamente di danno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.” (Cass. Civ. sez. III n. 7748/2020). pag. 27/39 Quanto poi alla gravità delle lesioni patite dal congiunto (e, in particolare, alla necessità o meno che il danno da invalidità permanente del soggetto macroleso raggiunga un certo punteggio-soglia per poter determinare la risarcibilità del danno c.d. riflesso), la Suprema Corte ha recentemente precisato che “non sussiste alcun limite normativo che determini
l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto” (Cass. Sez. 3, 20/01/2023, n. 1752).
La convenuta ha contestato la fondatezza di tale richiesta CP_4 risarcitoria, osservando che “agli atti non vi è prova del legame affettivo concreto con la vittima dell'incidente né alcuna spiegazione di come la nuova condizione di infermità, pur grave, abbia concretamente influito nei rapporti con il fratello e la madre” e aggiungendo che “…Il danno da lesione del rapporto parentale non può in ogni caso considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno. Esso va dal danneggiato (odierni attori) allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.”.
Orbene, le contestazioni di parte convenuta non posso considerarsi condivisibili, anche alla luce della più recente giurisprudenza sul punto.
Invero, proprio sotto il profilo dell'onere probatorio, la lesione del rapporto parentale può essere dimostrata anche presuntivamente, assumendo rilievo il rapporto di stretta parentela (nel caso di specie, madre/figlio fratello/fratello), in considerazione del fatto che questi familiari, secondo un criterio di normalità sociale, soffrano per le gravissime lesioni riportate dal pag. 28/39 congiunto. Con sentenza n. 7748/2020, la Suprema Corte ha testualmente affermato: “Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Né v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca
o meno sulle abitudini di vita” (nel medesimo senso più di recente: Cass. n.
1752 del 2023).
Nel caso di specie è ben evidente la gravità delle lesioni, sia fisiche che cognitive, riportate dalla giovane vittima del sinistro. Inoltre, i lunghi ricoveri ospedalieri e la necessità di continue cure e assistenza hanno implicato sicuramente uno sconvolgimento delle abitudini di vita dei predetti familiari.
, fratello dell'attrice e dunque zio dei Controparte_6 Parte_3
due fratelli , e escusso all'udienza del 3.3.2022, ha Parte_2 Pt_1 Pt_2 confermato lo stravolgimento delle abitudini di vita dei due familiari in seguito al grave incidente occorso, dichiarando circa la madre della vittima
“…omissis… è stata prima a Milano, poi a Pavia, poi a Lesmo, perché Pt_2 faceva terapie in provincia di Lecco, infine con il lockdown dovuto al Covid è scesa a Pietravairano… omissis… Adesso mio nipote sta a casa a Pt_2
Pietravairano e fa terapie a Trentola Ducenta… omissis....”, nonché circa il pag. 29/39 fratello del macro-leso “Sì, è vero. Posso dire che mio nipote è stato un po' con la mamma a Milano, poi mia sorella ha affittato un residence vicino a
Pavia. è sceso appena ha saputo dell'incidente, ha utilizzato Pt_1 permessi e ferie, faceva qualche settimana di servizio e poi tornava dalla madre. Si è visto tutto lui… omissis…”
Vero è che la convivenza tra il danneggiato e i familiari, odierni istanti, non risulta dimostrata nel caso di specie, non essendo stato allegata alcuna documentazione sul punto e rilevando, di contro, che sia nell'atto introduttivo di questo giudizio che nelle lettere di messa in mora, i tre attori indicano tre indirizzi di residenza differenti, tuttavia tale circostanza non è idonea a escludere la sofferenza morale da essi patita.
Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, la mancata convivenza rappresenta, infatti, una mera circostanza di fatto, comunissima nella vita delle persone adulte che formano propri nuclei familiari autonomi, che non per forza incide sulla permanenza dei legami affettivi, negando l'esistenza di un danno non patrimoniale apprezzabile in termini di sofferenza per il dolore altrui (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
Per quanto attiene alla liquidazione, occorre precisare che la Sezione
Terza civile, sempre con la sentenza n. 13540 depositata il 17.05.2023, ha stabilito che, al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione pag. 30/39 "a punti" in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso.
Alla luce di quanto evidenziato, seguendo i parametri delle Tabelle di
Roma aggiornati al 2025, si ritiene di poter quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, patito dagli odierni attori, come segue
• A vanno attribuiti un totale di 20 punti: 7 punti Parte_1
in quanto fratello del soggetto macroleso;
8 punti in relazione all'età (25 anni) del soggetto macroleso, e 5 punti in relazione all'età del parente danneggiato riflesso, al momento del sinistro (30 anni).
Poiché i familiari della vittima risultano n. 2, il coefficiente di riduzione per il fratello è pari a 0,7;
• A vanno attribuiti un totale di 31 punti: 20 punti in Parte_3
quanto madre del soggetto macroleso;
8 punti in relazione all'età (25 anni) del soggetto macroleso e 3 punti in relazione all'età del parente danneggiato riflesso, al momento del sinistro (54 anni).
Poiché i familiari della vittima risultano n. 2, il coefficiente di riduzione per il genitore è pari a 0,8;
Le modalità di calcolo del risarcimento sono esaustivamente esplicate ai punti 71 e 72 della Tabella: “Il calcolo dell'importo comporta la individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso come in precedenza individuato. Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie, tenendo conto come si è detto, per la quota relativa al danno da alterazione delle relazioni di vita, del pregiudizio in concreto determinatosi anche alla luce dei risarcimenti riconosciuti e delle
pag. 31/39 provvidenze pubbliche. Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito”.
Orbene, i punteggi sopra elencati dovranno essere parametrati sia alla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato, pari al 100%, sia al valore punto, individuato delle medesime tabelle, che ammonta ad €
3.533,06 per il danno morale ed € 2.491,65 per il danno dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212;
Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788) ridotto sulla base del riconoscimento del diritto del danneggiato ad indennità di invalidità ed assistenza da parte dello Stato, per un totale di € 6.024,70. È da aggiungere che il diritto alla seconda componente del punto, vale a dire quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato che, ai sensi del punto 74 delle citate tabelle, in presenza di genitori ed altri figli spetta ai genitori (in questo caso, madre) mentre spetta ai fratelli del danneggiato solo in caso di assenza dei genitori.
Per queste ragioni, detto valore punto non potrà essere riconosciuto al fratello.
Pertanto, l'importo da riconoscere a sarà pari a € Parte_3
149.412,56 (31 punti moltiplicati per il coefficiente 0,8 = 24,08 – 24,08 moltiplicato per il valore punto di € 6.024,70 = € 149.412,56, da liquidare al
100% in base al danno biologico accertato).
L'importo da riconoscere a sarà invece pari a € Parte_1
49.462,84 (20 punti moltiplicati per il coefficiente 0,7 = 14 – 14 moltiplicato pag. 32/39 per il valore punto di € 3533,06 = € 49.462,84 da liquidare al 100% in base al danno biologico accertato).
Dette somme vanno devalutate al momento del fatto (08.07.2018) e quindi rivalutate anno per anno con aggiunta degli interessi, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez.
III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), per un importo complessivo finale pari a € 164.785,50 in favore di , ed € 64.480,51 in favore di Parte_3
- oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5.1. Sul risarcimento danni da lesioni subite di . Parte_3
La disposta consulenza medico-legale ha permesso di appurare la compatibilità delle lesioni di natura psichica di - “lieve disturbo Parte_3 dell'adattamento cronico, non complicato” - con l'incidente stradale occorso al figlio . Parte_2
Sulla riconducibilità eziologica delle lesioni refertate ed accertate dal perito, così si esprime il consulente: “ Nella la completa assenza di Pt_3
antecedenti psichiatrici emerge in maniera chiara dal raccordo anamnestico effettuato, laddove è costante il riferimento alla comparsa di sintomi psichici quasi in concomitanza con l'evento stressante rappresentato dalle gravi menomazioni fisiche riportate dal figlio … evento che per le Parte_2
sue drammatiche conseguenze in tutta evidenza ha avuto un impatto espositivo decisamente superiore a tutti gli ipotetici stressor della vita quotidiana… la forma di patologia psichica presentata dal soggetto è sicuramente da inquadrare, secondo le previsioni del DSM-51, nel disturbo dell'adattamento cronico non complicato, e cioè in una variante dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici stressanti dotati di adeguata idoneità lesiva, e la
pag. 33/39 esposizione a questi è espressamente prevista come criterio diagnostico, e nei quali ovviamente il grave danno fisico patito dal giovanissimo deve Pt_2
essere inserito di diritto, così sostenendo il consolidato principio giuridico dell'id quod plerumque accidit”.
Sulla scorta di quanto precede, può ritenersi accertata la risarcibilità delle lesioni sofferte dall'istante. Passando dunque al quantum debeatur, si ritiene di poter condividere le conclusioni a cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio, per cui il danno biologico si sostanzia in una lesione della salute valutabile nel 3%.
Pertanto, questo Giudice, applicando in via equitativa i criteri di cui alle note tabelle predisposte, nella versione aggiornata all'attualità, dal
Tribunale di Milano - tabelle che si condividono e si applicano in questa sede, attesa l'elaborazione delle stesse - facendo riferimento alla determinazione del
“valore punto” rapportato alla gravità della menomazione (3%) ed all'età della danneggiata al momento del sinistro (54 anni), liquida in favore di Parte_3
per i postumi permanenti, la somma di € 3.456,00 che devalutata al
[...]
momento del fatto risulta pari ad € 2.923,86.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 3.811,59 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
5.2. Sul risarcimento dei danni materiali di . Parte_3
pag. 34/39 In merito alla richiesta del danno patrimoniale della afferente Pt_3 alla perdita del motociclo Kawasaki mod. ZR750L tg DJ 65012, andato completamente distrutto, si osserva che dalla documentazione versata in atti non risulta alcuna relazione di stima del motoveicolo, mentre invece sono stati allegati il titolo di proprietà e l'attestazione di rottamazione. Alla luce degli scarni elementi a disposizione occorre fare ricorso ad una valutazione equitativa del danno (art. 2056 c.c. e 1226 c.c.).Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.
Nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuno per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinchè tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass. n.
20283/2004). Alla luce di tali considerazioni, della vetustà del motoveicolo e in base a nozioni di comune esperienza, l'importo piò essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di € 5.000,00. Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
6. Sulla surroga CP_2
Va poi accolta la domanda di surroga dell' nei confronti di CP_2
e in solido per le pensioni e l'indennità di Controparte_3 CP_1
pag. 35/39 accompagnamento che sta erogando in favore del danneggiato, surroga prevista dalle numerose disposizioni normative già innanzi menzionate e più nello specifico nei limiti dell'importo di € 525.708,03, rivalutato all'attualità dalla data del calcolo dell' (gennaio 2021) ad oggi e cioè € 619.284,06. CP_2
7. Sulla rivalsa della CP_1
La convenuta ha poi spiegato domanda di Controparte_4 rivalsa nei confronti del proprio assicurato (contumace) , Controparte_3
proprietario del veicolo Lancia Ypsilon, tg. BA928PJ e contraente della polizza n. 1600430301600284100000000, in ragione della gravosa CP_4
condotta di guida da questi tenuta.
Detta domanda è tuttavia risultata sprovvista di prova.
Secondo la più recente interpretazione della Suprema Corte dell'art. 144 comma II cd. Ass., “questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.
Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù
d'una clausola di delimitazione del rischio. In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non
v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto. L'onere di provare che il contratto di assicurazione della conteneva una clausola di delimitazione del rischio, Pt_7 inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto
pag. 36/39 detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda” (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cassazione civile sez. III, 22/02/2024, n. 4756).
Facendo applicazione al caso di specie di tali principi, se può senz'altro affermarsi che il diritto di rivalsa nasce dalla legge e non dal contratto, non è invece possibile concludere nel senso che, per ciò solo, la abbia diritto di rivalersi nei confronti dell'odierno convenuto, Controparte_4
essendo allo scopo necessario che il contratto di assicurazione, stipulato a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo Lancia
Y escludesse la copertura nei casi di responsabilità dedotti dalla convenuta compagnia.
Circostanza, questa, che non è stata finanche specificamente allegata da quest'ultima, che ha svolto, al riguardo, considerazioni piuttosto generiche ed astratte, senza nemmeno menzionare l'esistenza, nella fattispecie in esame, di una clausola siffatta che, peraltro non emerge dalla lettura della polizza prodotta.
Né ovviamente la presenza d'una tal clausola può ritenersi sussistente in via presuntiva: vuoi perché nulla vieta all'assicuratore di stipulare un contratto che copra, ad esempio, anche la responsabilità nel caso di guida in stato di ebbrezza;
vuoi perché in materia di contratti non è consentito il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2729, secondo comma c.c.); vuoi, soprattutto, perché il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem
(art. 1888 c.c.).
pag. 37/39 In conclusione, la domanda attorea di rivalsa della Controparte_4
in difetto di allegazione e prova del patto su cui la stessa si fonda, deve
[...]
essere respinta.
8. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto del valore dell'accolto e non del domandato, come da dispositivo che segue, secondo i parametri di legge ai valori medi e in base all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 3283/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Accerta e dichiara la piena ed esclusiva responsabilità di
[...]
per il sinistro di cui è causa e per l'effetto: CP_3
3) condanna in solido con la al Controparte_3 CP_1
risarcimento dei danni in favore di per la somma di: Parte_2
a) € 640.155,00 (già decurtata di quanto corrisposto dalla a CP_1
titolo di indennizzo) a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo;
b) € 165.848,14 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo
(somma già considerata al netto delle prestazioni erogate dall' ); CP_2
c) € 19.819.40 per ulteriore danno emergente, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo;
pag. 38/39 4) condanna in solido con la al Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni in favore di alla somma di € Parte_3
164.785,50 a titolo di danno parentale, € 3.811,59 a titolo di danno biologico;
€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
5) condanna in solido con la al Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni in favore di alla somma di € Parte_1
64.480,51 a titolo di danno parentale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
4) Accerta il diritto dell' di surroga nei diritti del danneggiato e CP_2
per l'effetto condanna a pagare in favore dell' gli importi CP_1 CP_2 capitalizzati delle prestazioni erogate ed erogande in favore del danneggiato a titolo di pensioni di inabilità e indennità di accompagnamento, per un totale di euro € 619.284,06 (somma già attualizzata) oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
5) Rigetta la domanda di rivalsa della ex art. 144, comma II CP_1
cod. ass.
6) Condanna le e in solido al pagamento CP_1 Controparte_3
delle spese di lite in favore degli attori del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.193,00 oltre spese generali, Iva e cpa come per legge oltre €
1744,95 a titolo di esborsi;
7) Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese di CTU liquidate con decreto del 1.12.2022.
8) Compensa le spese tra le restanti parti.
Si comunichi.
SMCV, 7.7.2025
Il giudice: Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 39/39