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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5020/2024
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in LARGO F.RICHINI 2A MILANO presso lo Studio dell'Avv.
VA ED (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega C.F._4 in atti
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI 9 20123 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
ZZ PA (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega C.F._5 in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: Cessione di crediti.
CONCLUSIONI:
Per , E : come Parte_1 Parte_3 Parte_2 da foglio depositato in via telematica in data 25.4.2025. pagina 1 di 7 Per come da foglio depositato in via telematica in data 30.4.2025. CP_1
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto Parte_1 Parte_3 Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 5020/24 del Tribunale di Milano che, revocato il decreto ingiuntivo n.1462/21 Tribunale di Milano ottenuto nei loro confronti in via solidale da per la somma di Euro 36.275,01 a titolo CP_1
di corrispettivo per prestazioni sanitarie rese negli anni 2007 e 2008 dalla
Fondazione Centro San Raffaele Monte Tabor (FMT) a favore di , Persona_1
aveva condannato ciascuno di essi al pagamento dell'importo di Euro 6.571,64 in ragione della loro responsabilità parziaria ex art.752 c.c.: era Persona_1
infatti deceduta nel maggio 2008, con successione mortis causa dei tre odierni appellanti (figli della stessa), mentre FMT aveva ceduto il proprio credito alla
, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di una serie di CP_1
crediti in sofferenza per atto notarile del 4.11.2020. Hanno censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto la propria competenza territoriale anche in ordine alle domande proposte nei confronti di e di Parte_3 Parte_2
nonostante il foro del consumatore (applicabile alla fattispecie) fosse per loro da individuarsi rispettivamente in Bolzano e Napoli e non fosse derogabile per ragioni di connessione a favore del foro del consumatore Parte_1
(unico residente a [...]); - respinto l'eccezione di prescrizione del credito azionato, valorizzando quali atti interruttivi della stessa raccomandate prive della sottoscrizione del postino (quanto a , e mai ricevute dal Parte_1
presunto destinatario che ne aveva disconosciuto la firma di ricezione (quanto a o comunque restituite al mittente (quanto a Parte_3 Parte_2
; - ritenuto che VE SP fosse titolare del credito azionato per averlo
[...]
legittimamente acquistato da FMT, quando ciò gli sarebbe stato precluso dall'estraneità del proprio oggetto sociale (del tutto generico) all'operazione di cessione;
- ritenuto che competesse ai debitori provare il pagamento del debito, quando la risalenza di questo avrebbe reso impossibile (soprattutto per gli eredi)
pagina 2 di 7 assolvere a detto onere e quando il pagamento, quantomeno per l'anno 2007, dovesse presumersi (essendo inverosimile che FMT avesse accettato di rendere nel 2008 prestazioni a favore di un paziente già moroso).
VE SP ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_3
e da Alle stesse, così come all'altro appellante
[...] Parte_2
deve trovare applicazione il foro del consumatore di cui Parte_1
all'art.66 bis d. lgs n.2006/2005, tale essendo senza dubbio l'originaria debitrice nell'ambito del contratto concluso con il professionista FMT: Persona_1
detto che la qualità di consumatore, ai fini della determinazione della competenza, si trasmette agli eredi, l'individuazione del foro competente va poi fatta con riferimento al domicilio o residenza dei successori universali (Cass. 18579/18).
Tale foro non è d'altro canto suscettibile di deroga ai sensi dell'art.33 cpc, essendo il foro speciale prescritto dalla legge in vista della necessità di garantire al contraente consumatore la possibilità di far valere agevolmente i suoi diritti, e costituendo “la sponda processuale… alla presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte che, in quanto professionista e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è ragionevolmente meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso” (Cass. n.
35275/23). Ne discende che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, prima ancora che essere revocato: a fronte della disposta revoca, la condanna di e deve comunque essere Parte_3 Parte_3
riformata, dichiarandosi l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore rispettivamente del Tribunale di Bolzano e del Tribunale di Napoli e condannandosi VE SP alla restituzione in loro favore di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 7 L'appello proposto da deve invece essere respinto. Ferma la Parte_1
competenza del Tribunale di Milano (ove lo stesso risiede) a decidere la domanda contro lo stesso proposta, il pagamento del credito azionato – soggetto all'ordinaria prescrizione decennale – risulta essere stato al medesimo richiesto, con effetto interruttivo ex art.2943 ult. co. c.c., con raccomandata 19/20 gennaio
2011: il fatto che questa non riporti la sottoscrizione dell'addetto postale, infatti,
“non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale
è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti di notificazione” (Cass. n. 30945/24; nello stesso senso cfr. anche
Cass. ord. n.9924/25). Nell'imminenza della scadenza del successivo termine di prescrizione, poi, l'appellante ha ricevuto un messaggio di posta elettronica (doc.8
) contenente un'ulteriore intimazione di pagamento del debito, che – Pt_3
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – è stato inequivocabilmente indicato in quello nei confronti della FMT, con menzione dell'avvenuta cessione a favore della VE SP: irrilevante al riguardo è che questa non sia stata notificata al debitore ceduto, trattandosi di adempimento prescritto ex art.1264
c.c. solo ai fini della sua efficacia in caso di pagamento al creditore cedente.
Quanto al preteso difetto di titolarità del credito in capo a VE SP, per essere la cessione dello stesso (avvenuta per atto notaio del 4.11.2020: doc. Per_2
12 VE) nulla in vista della prospettata abusività dell'attività di cessionaria di crediti non performing (NPL) quale quello in discussione, pare sufficiente richiamare il principio secondo cui “il cessionario è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nell'adempiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato pagina 4 di 7 ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”
(Cass. n. 13691/12; Cass. n. 28093/21). In particolare è stato autorevolmente affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore
è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell'art. 1265 cod. civ. in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto.
Infatti, poiché la norma stabilisce che di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore> e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa. D'altro canto, il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio;
egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario” (Cass. n. 13253/2006).
Da ultimo, né il decorso quasi per intero dei termini prescrizionali né
l'acquisizione per via ereditaria del debito da parte dell'appellante sono circostanze idonee ad invertire l'onere probatorio, secondo l'ordinaria regola di cui all'art.2967 c.c. che impone al debitore di dimostrare l'avvenuto pagamento pagina 5 di 7 quale fatto estintivo del diritto azionato: inidonea a fondare qualsiasi ragionamento presuntivo in ordine al pagamento delle prestazioni rese nel 2007, poi, è la circostanza che il creditore ne abbia rese di ulteriori nel 2008, difettando in proposito i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art.2729 c.c..
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio di soccombenza alla luce dell'esito finale della lite, soccombenza da riconoscersi in capo a VE
SP quanto alle domande proposte nei confronti di e Parte_3 Parte_2
ed in capo a quanto alle domande proposte nei
[...] Parte_1
confronti di questo: la circostanza che gli appellanti si siano tutti costituiti attraverso il medesimo Avvocato Amedeo Valzer, con unico atto di appello ed in parte con identici argomenti difensivi, impone che la liquidazione dei compensi a favore degli appellanti vittoriosi sia parametrata ai valori minimi di cui al DM
n.147/22, avuto riguardo al valore della causa ed alla limitata complessità delle questioni trattate. L'esame delle plurime ed articolate questioni che hanno portato alla condanna di portano invece alla liquidazione delle spese Parte_1
a suo carico alla stregua dei parametri medi di cui al DM n,147/22 per il presente grado di giudizio, mentre quelle del primo grado possono essere confermate nell'importo liquidato (inferiore a qualsiasi minimo tariffario), come tali poste per intero a suo carico.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello proposto da e Parte_3 Parte_2
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano (in favore
[...]
rispettivamente di quelli di Bolzano e di Napoli) sulle domande di VE
SP nei loro confronti, e condanna VE SP alla restituzione di quanto dalle stesse pagato in esecuzione della sentenza appellata.
2. Condanna VE SP al pagamento in favore di e di Parte_3
delle spese processuali, liquidate quanto al giudizio Parte_2 pagina 6 di 7 avanti il Tribunale in complessivi Euro 3.302,00 (di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale, con la maggiorazione del 30% ex art.4, II co. DM n.147/22), e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessivi Euro 3.777,8 (di cui Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 461,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 956,00 per la fase decisionale, con la maggiorazione del
30% ex art.4, II co. DM n.147/22), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Respinge l'appello di e condanna lo stesso al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.809,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed
Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante
Parte_1
Così deciso, in Milano l'8.7.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5020/2024
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in LARGO F.RICHINI 2A MILANO presso lo Studio dell'Avv.
VA ED (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega C.F._4 in atti
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI 9 20123 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
ZZ PA (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega C.F._5 in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: Cessione di crediti.
CONCLUSIONI:
Per , E : come Parte_1 Parte_3 Parte_2 da foglio depositato in via telematica in data 25.4.2025. pagina 1 di 7 Per come da foglio depositato in via telematica in data 30.4.2025. CP_1
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto Parte_1 Parte_3 Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 5020/24 del Tribunale di Milano che, revocato il decreto ingiuntivo n.1462/21 Tribunale di Milano ottenuto nei loro confronti in via solidale da per la somma di Euro 36.275,01 a titolo CP_1
di corrispettivo per prestazioni sanitarie rese negli anni 2007 e 2008 dalla
Fondazione Centro San Raffaele Monte Tabor (FMT) a favore di , Persona_1
aveva condannato ciascuno di essi al pagamento dell'importo di Euro 6.571,64 in ragione della loro responsabilità parziaria ex art.752 c.c.: era Persona_1
infatti deceduta nel maggio 2008, con successione mortis causa dei tre odierni appellanti (figli della stessa), mentre FMT aveva ceduto il proprio credito alla
, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di una serie di CP_1
crediti in sofferenza per atto notarile del 4.11.2020. Hanno censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto la propria competenza territoriale anche in ordine alle domande proposte nei confronti di e di Parte_3 Parte_2
nonostante il foro del consumatore (applicabile alla fattispecie) fosse per loro da individuarsi rispettivamente in Bolzano e Napoli e non fosse derogabile per ragioni di connessione a favore del foro del consumatore Parte_1
(unico residente a [...]); - respinto l'eccezione di prescrizione del credito azionato, valorizzando quali atti interruttivi della stessa raccomandate prive della sottoscrizione del postino (quanto a , e mai ricevute dal Parte_1
presunto destinatario che ne aveva disconosciuto la firma di ricezione (quanto a o comunque restituite al mittente (quanto a Parte_3 Parte_2
; - ritenuto che VE SP fosse titolare del credito azionato per averlo
[...]
legittimamente acquistato da FMT, quando ciò gli sarebbe stato precluso dall'estraneità del proprio oggetto sociale (del tutto generico) all'operazione di cessione;
- ritenuto che competesse ai debitori provare il pagamento del debito, quando la risalenza di questo avrebbe reso impossibile (soprattutto per gli eredi)
pagina 2 di 7 assolvere a detto onere e quando il pagamento, quantomeno per l'anno 2007, dovesse presumersi (essendo inverosimile che FMT avesse accettato di rendere nel 2008 prestazioni a favore di un paziente già moroso).
VE SP ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_3
e da Alle stesse, così come all'altro appellante
[...] Parte_2
deve trovare applicazione il foro del consumatore di cui Parte_1
all'art.66 bis d. lgs n.2006/2005, tale essendo senza dubbio l'originaria debitrice nell'ambito del contratto concluso con il professionista FMT: Persona_1
detto che la qualità di consumatore, ai fini della determinazione della competenza, si trasmette agli eredi, l'individuazione del foro competente va poi fatta con riferimento al domicilio o residenza dei successori universali (Cass. 18579/18).
Tale foro non è d'altro canto suscettibile di deroga ai sensi dell'art.33 cpc, essendo il foro speciale prescritto dalla legge in vista della necessità di garantire al contraente consumatore la possibilità di far valere agevolmente i suoi diritti, e costituendo “la sponda processuale… alla presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte che, in quanto professionista e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è ragionevolmente meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso” (Cass. n.
35275/23). Ne discende che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, prima ancora che essere revocato: a fronte della disposta revoca, la condanna di e deve comunque essere Parte_3 Parte_3
riformata, dichiarandosi l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore rispettivamente del Tribunale di Bolzano e del Tribunale di Napoli e condannandosi VE SP alla restituzione in loro favore di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 7 L'appello proposto da deve invece essere respinto. Ferma la Parte_1
competenza del Tribunale di Milano (ove lo stesso risiede) a decidere la domanda contro lo stesso proposta, il pagamento del credito azionato – soggetto all'ordinaria prescrizione decennale – risulta essere stato al medesimo richiesto, con effetto interruttivo ex art.2943 ult. co. c.c., con raccomandata 19/20 gennaio
2011: il fatto che questa non riporti la sottoscrizione dell'addetto postale, infatti,
“non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale
è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti di notificazione” (Cass. n. 30945/24; nello stesso senso cfr. anche
Cass. ord. n.9924/25). Nell'imminenza della scadenza del successivo termine di prescrizione, poi, l'appellante ha ricevuto un messaggio di posta elettronica (doc.8
) contenente un'ulteriore intimazione di pagamento del debito, che – Pt_3
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – è stato inequivocabilmente indicato in quello nei confronti della FMT, con menzione dell'avvenuta cessione a favore della VE SP: irrilevante al riguardo è che questa non sia stata notificata al debitore ceduto, trattandosi di adempimento prescritto ex art.1264
c.c. solo ai fini della sua efficacia in caso di pagamento al creditore cedente.
Quanto al preteso difetto di titolarità del credito in capo a VE SP, per essere la cessione dello stesso (avvenuta per atto notaio del 4.11.2020: doc. Per_2
12 VE) nulla in vista della prospettata abusività dell'attività di cessionaria di crediti non performing (NPL) quale quello in discussione, pare sufficiente richiamare il principio secondo cui “il cessionario è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nell'adempiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato pagina 4 di 7 ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”
(Cass. n. 13691/12; Cass. n. 28093/21). In particolare è stato autorevolmente affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore
è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell'art. 1265 cod. civ. in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto.
Infatti, poiché la norma stabilisce che di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore> e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa. D'altro canto, il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio;
egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario” (Cass. n. 13253/2006).
Da ultimo, né il decorso quasi per intero dei termini prescrizionali né
l'acquisizione per via ereditaria del debito da parte dell'appellante sono circostanze idonee ad invertire l'onere probatorio, secondo l'ordinaria regola di cui all'art.2967 c.c. che impone al debitore di dimostrare l'avvenuto pagamento pagina 5 di 7 quale fatto estintivo del diritto azionato: inidonea a fondare qualsiasi ragionamento presuntivo in ordine al pagamento delle prestazioni rese nel 2007, poi, è la circostanza che il creditore ne abbia rese di ulteriori nel 2008, difettando in proposito i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art.2729 c.c..
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio di soccombenza alla luce dell'esito finale della lite, soccombenza da riconoscersi in capo a VE
SP quanto alle domande proposte nei confronti di e Parte_3 Parte_2
ed in capo a quanto alle domande proposte nei
[...] Parte_1
confronti di questo: la circostanza che gli appellanti si siano tutti costituiti attraverso il medesimo Avvocato Amedeo Valzer, con unico atto di appello ed in parte con identici argomenti difensivi, impone che la liquidazione dei compensi a favore degli appellanti vittoriosi sia parametrata ai valori minimi di cui al DM
n.147/22, avuto riguardo al valore della causa ed alla limitata complessità delle questioni trattate. L'esame delle plurime ed articolate questioni che hanno portato alla condanna di portano invece alla liquidazione delle spese Parte_1
a suo carico alla stregua dei parametri medi di cui al DM n,147/22 per il presente grado di giudizio, mentre quelle del primo grado possono essere confermate nell'importo liquidato (inferiore a qualsiasi minimo tariffario), come tali poste per intero a suo carico.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello proposto da e Parte_3 Parte_2
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano (in favore
[...]
rispettivamente di quelli di Bolzano e di Napoli) sulle domande di VE
SP nei loro confronti, e condanna VE SP alla restituzione di quanto dalle stesse pagato in esecuzione della sentenza appellata.
2. Condanna VE SP al pagamento in favore di e di Parte_3
delle spese processuali, liquidate quanto al giudizio Parte_2 pagina 6 di 7 avanti il Tribunale in complessivi Euro 3.302,00 (di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase di trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale, con la maggiorazione del 30% ex art.4, II co. DM n.147/22), e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello in complessivi Euro 3.777,8 (di cui Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 461,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 956,00 per la fase decisionale, con la maggiorazione del
30% ex art.4, II co. DM n.147/22), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Respinge l'appello di e condanna lo stesso al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.809,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva, Euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed
Euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
4. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante
Parte_1
Così deciso, in Milano l'8.7.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
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