Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2025, proposto da:
IA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Lamezia Terme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. TU EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 2/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, con l’accredito nella stessa della somma complessiva di euro 2.500,00;
Premesso altresì che:
- si è costituita l’intimata amministrazione;
Ritenuto che:
- con nota del 23.02.2026 l’esponente ha dedotto che tale pagamento è stato integralmente eseguito;
- a ciò consegue la cessazione della materia del contendere ex art. 35, comma 4, c.p.a.;
- attesa la soccombenza virtuale dell’amministrazione le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 828,00, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO TR, Presidente
TU EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU EV | DO TR |
IL SEGRETARIO