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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.3446/2024 R.A.L., promosso da da
elettivamente domiciliata in Ferentino, Via Delle Fornaci n.12, nello studio Parte_1 dell'Avv. Debora Martellini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti del 22.03.2024 a rogito notaio in Fiumicino rep. 37875/7313 e con il procuratore elettivamente domiciliata in Per_1
Frosinone, Piazza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell' CP_1
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.6.646,29, contestato dall' con nota CP_1 dell'8.4.2024, nella quale l'ente ha affermato che nel periodo da marzo 2021 al febbraio 2022 erano state indebitamente erogate all'attrice somme non spettanti a titolo di assegno sociale, per l'avvenuto riconoscimento di altra prestazione (pensione di riversibilità) tale da far superare il limite del reddito annuo personale previsto dalla legge.
L'attrice ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
L' ritualmente convenuto in giudizio, si è costituito chiedendo di rigettare il ricorso, con CP_1 condanna del ricorrente al pagamento delle somme contestate e riscosse, nonché al pagamento delle spese di causa, atteso che: l'attore non aveva fornito prova alcuna del diritto alle somme erogate in più dall'ente; l'erogazione delle somme oggetto di causa esulava anche da errori dell'Ente;
l'accertamento reddituale ed il conseguente recupero era avvenuto nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli e verifiche reddituali ai fini dell'erogazione delle prestazioni collegate al reddito;
non si profilava ipotesi alcuna di legittimo affidamento da parte del ricorrente meritevole di tutela.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'esito dell'udienza del 15.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte.
La domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità dell'indebito di €. 6.646,29, contestato dall'Istituto con nota dell'8.4.2024, merita accoglimento.
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza della Cassazione n.13915 del 20.5.2021, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
La Cassazione ha evidenziato che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della
L. n.412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
È vero, in sostanza, che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si possa CP_1 fare applicazione della disciplina della L. n.412 del 1991, art.13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Non può ritenersi che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art.42, comma 5, D.L. n.269/2003, conv. in L. n.326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione, in conformità con quanto espresso da Cass. n.28771 dei 2018 citata, non può essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la della Corte di
Cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006,
n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla percezione dell'assegno sociale
(coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) la Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Questo è il principio di diritto sancito da Cass. n.28771/2018: "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del
1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nel caso di specie, l' ha chiesto la restituzione di quanto pagato da marzo 2021 a febbraio CP_1
2022, quindi in epoca precedente alla data dell'8.4.2024di comunicazione dell'accertamento della mancanza del requisito reddituale operato dall' . Con riferimento alle somme richieste CP_1 dall' all'attrice quali ratei della prestazione assistenziale erogati nel periodo su indicato, CP_1 inoltre, l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse addebitabile al percipiente o che non CP_1 sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento.
Sul punto va osservato che la Cassazione ha chiarito (sentenza n.12608/2020, conf. Cass. n5606/2023) che quando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa. Nel caso di specie, la situazione reddituale della ricorrente era conosciuta dall' essendo costituita esclusivamente da CP_1 prestazioni pensionistiche erogate dallo stesso ente, ovvero - oltre all'assegno sociale, oggetto dell'indebito – dell'ulteriore prestazione della pensione di reversibilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve ritenersi l'irripetibilità dell'indebito di €.6.646,29, contestato dall' con nota dell'8.4.2024 alla ricorrente CP_1 Parte_1
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di €.6.646,29, contestato dall'Istituto con nota dell'8.4.2024 alla ricorrente Parte_1
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in CP_1
€.1.865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore della procuratrice attorea, dichiaratasi antistataria.
Frosinone, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi