Articolo 590 ter del Codice penale
Articolo 590 bisArticolo 590 bis
Versione
25 marzo 2016
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Versione
25 ottobre 2023
Art. 590-ter.

(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali ((e nautiche)) ).

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.
Entrata in vigore il 25 ottobre 2023
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