Art. 590-ter.
(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali ((e nautiche)) ).
Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.
(Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali ((e nautiche)) ).
Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.