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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 7982/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 14232/2023 (ATPO) vertente TRA
, C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 res.te alla via Giacinto Gigante n.3/B, elett.te dom.to in Napoli alla via San Donato n. 5, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Giannalavigna, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
Email_1
- ricorrente opponente-
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto opposto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 2.4.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 21.3.2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità alla Commissione Medica della ASL e che la Commissione di Prima Istanza gli aveva riconosciuto la percentuale del
68%.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il C.T.U. nominato in quella fase (dr.
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità Persona_1 inferiore alla soglia minima necessaria per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità, sostanzialmente confermando il giudizio della Commissione Medica ASL e valutando l'invalidità in misura del 70%. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto CP_2 del ricorso. In corso di causa il giudice ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Persona_1 All'udienza del 20.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
14232/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2 10.1.2025 - che il ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “1) Cardiopatia ipertensivo sclerotica/ischemica con pregresso IMA – iposfigmia periferica agli arti. NYHA II°/III° – codici 6442/6443, 60% 2) BPCO enfisematosa con crisi asmatiformi – codice analogo 6407 35% 3) Poliartrosi;
coxartrosi, spondilodiscartrosi, gonartrosi.
Pregressa artrite iperuricemica in trattamento con Zyloric quod vitame. Sovrappeso.
Codici 7105, 7010, 20% 4) Sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico ed associate reazioni fobiche;
codice 2209 41%...... La malattia principale è rappresentata dalla Insufficienza cardiopolmonare in quanto, come sovente mi occorre di sottolineare, la connessione tra i due apparati è talmente stretta ed intensa che l'uno “aiuta” o
“danneggia” l'altro a seconda che si tratti di situazioni fisiologiche o, viceversa, patologiche. Il caso di specie presenta sia i danni da cardiopatia ipertensiva maligna esitata in cardiopatia ischemica con complicanze acute (IMA) che richiesero un duplice bypass Aorto Coronarico, oltre ad una terapia antiaggregante quod vitam;
sia le insufficienze di opssigenazione del sangue venoso, a livello polmonare, con ipertensione polmonare e ristagno a monte. Tutta la patologia cardiaca quindi è secondaria sia al deficit di circolo da aterosclerosi (in forte dislipidemico) sia – come accennato prima - alla interstiziopatia polmonare in BPCO enfisemato/asmatica con associati danni da pregresso tabagismo. E' presente altresì dispnea da sforzo medio, tosse, facile esauribilità muscolare. Inoltre all'esame clinico delle arterie periferiche, si apprezza facilmente iposfigmia a carico di tutte e quattro le estremità, ma soprattutto a carico delle Arterie Tibiale posteriore e Pedidia dei piedi, con termotatto negativo e pseudocianosi dopo sforzo. Il segno di Homan è bilateralmente positivo. Il danno al sistema nervoso ed alla psiche, dovuto sia ad uno stato depressivo datato che ad una incipiente vasculopatia encefalica su base ipertensivo/ipoossica, è di livello medio/lieve per quanto attiene la funzionalità cognitiva e prassica, medio per la memoria ma molto incisivo per quanto attiene la condizione psichica in sé in quanto, come dimostra anche l'integrazione anamnestica da noi ottenuta, il Paziente – fortemente depresso con fobie e sindromi da panico – già da un quadrienno è in terapia continua con Quietapina e
Paroxetina (cfr. allegati). La Poliartrosi con rigidità cervicale e lombare e con gono e coxartrosi, che associate al Sovrappeso spinto riducono ulteriormente la capacità motoria del Paziente, richiede ben pochi commenti, stante che il deficit a carico degli arti inferiori va ad aggravare l'insufficienza sfigmica prima descritta e viceversa”. Per tali motivi il predetto CTU, nella sua consulenza elaborata nella fase di opposizione ad ATP, alla luce di quanto sopra esposto ha concluso ritenendo che “Per quanto detto fin qui e quindi concludendo, l'accorta disamina anamnestico/documentale e clinica del Ricorrente con l'abituale esame delle malattie caso per caso, del complesso invalidante nel suo insieme e degli approfondimenti da noi sollecitati, ci ha consentito di diagnosticare un complesso di affezioni il cui valore percentuale – dopo aver operato la più severa riduzione possibile - è del 78% . Pertanto il Ricorrente, in difformità a quanto stabilito nella precedente CTU, ha diritto all'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 Artt 2, 13. La condizione del Ricorrente, sia dalla anamnesi che dalla analisi documentale, risulta essere tale quale da noi descritta già alla data della domanda del 21/3/2023”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dall'1.4.2023 (primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 21.3.2023).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 2.4.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalido Parte_1 nella misura del 78% a partire dal 21.3.2023, data della domanda amministrativa;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_2 di invalidità dall'1 aprile 2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_2 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali, con attribuzione al difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 24.2.2024
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 7982/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente
n.r.g. 14232/2023 (ATPO) vertente TRA
, C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 res.te alla via Giacinto Gigante n.3/B, elett.te dom.to in Napoli alla via San Donato n. 5, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Giannalavigna, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
Email_1
- ricorrente opponente-
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto opposto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 2.4.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 21.3.2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità alla Commissione Medica della ASL e che la Commissione di Prima Istanza gli aveva riconosciuto la percentuale del
68%.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il C.T.U. nominato in quella fase (dr.
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatore di una invalidità Persona_1 inferiore alla soglia minima necessaria per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità, sostanzialmente confermando il giudizio della Commissione Medica ASL e valutando l'invalidità in misura del 70%. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto CP_2 del ricorso. In corso di causa il giudice ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Persona_1 All'udienza del 20.2.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
14232/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2 10.1.2025 - che il ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “1) Cardiopatia ipertensivo sclerotica/ischemica con pregresso IMA – iposfigmia periferica agli arti. NYHA II°/III° – codici 6442/6443, 60% 2) BPCO enfisematosa con crisi asmatiformi – codice analogo 6407 35% 3) Poliartrosi;
coxartrosi, spondilodiscartrosi, gonartrosi.
Pregressa artrite iperuricemica in trattamento con Zyloric quod vitame. Sovrappeso.
Codici 7105, 7010, 20% 4) Sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico ed associate reazioni fobiche;
codice 2209 41%...... La malattia principale è rappresentata dalla Insufficienza cardiopolmonare in quanto, come sovente mi occorre di sottolineare, la connessione tra i due apparati è talmente stretta ed intensa che l'uno “aiuta” o
“danneggia” l'altro a seconda che si tratti di situazioni fisiologiche o, viceversa, patologiche. Il caso di specie presenta sia i danni da cardiopatia ipertensiva maligna esitata in cardiopatia ischemica con complicanze acute (IMA) che richiesero un duplice bypass Aorto Coronarico, oltre ad una terapia antiaggregante quod vitam;
sia le insufficienze di opssigenazione del sangue venoso, a livello polmonare, con ipertensione polmonare e ristagno a monte. Tutta la patologia cardiaca quindi è secondaria sia al deficit di circolo da aterosclerosi (in forte dislipidemico) sia – come accennato prima - alla interstiziopatia polmonare in BPCO enfisemato/asmatica con associati danni da pregresso tabagismo. E' presente altresì dispnea da sforzo medio, tosse, facile esauribilità muscolare. Inoltre all'esame clinico delle arterie periferiche, si apprezza facilmente iposfigmia a carico di tutte e quattro le estremità, ma soprattutto a carico delle Arterie Tibiale posteriore e Pedidia dei piedi, con termotatto negativo e pseudocianosi dopo sforzo. Il segno di Homan è bilateralmente positivo. Il danno al sistema nervoso ed alla psiche, dovuto sia ad uno stato depressivo datato che ad una incipiente vasculopatia encefalica su base ipertensivo/ipoossica, è di livello medio/lieve per quanto attiene la funzionalità cognitiva e prassica, medio per la memoria ma molto incisivo per quanto attiene la condizione psichica in sé in quanto, come dimostra anche l'integrazione anamnestica da noi ottenuta, il Paziente – fortemente depresso con fobie e sindromi da panico – già da un quadrienno è in terapia continua con Quietapina e
Paroxetina (cfr. allegati). La Poliartrosi con rigidità cervicale e lombare e con gono e coxartrosi, che associate al Sovrappeso spinto riducono ulteriormente la capacità motoria del Paziente, richiede ben pochi commenti, stante che il deficit a carico degli arti inferiori va ad aggravare l'insufficienza sfigmica prima descritta e viceversa”. Per tali motivi il predetto CTU, nella sua consulenza elaborata nella fase di opposizione ad ATP, alla luce di quanto sopra esposto ha concluso ritenendo che “Per quanto detto fin qui e quindi concludendo, l'accorta disamina anamnestico/documentale e clinica del Ricorrente con l'abituale esame delle malattie caso per caso, del complesso invalidante nel suo insieme e degli approfondimenti da noi sollecitati, ci ha consentito di diagnosticare un complesso di affezioni il cui valore percentuale – dopo aver operato la più severa riduzione possibile - è del 78% . Pertanto il Ricorrente, in difformità a quanto stabilito nella precedente CTU, ha diritto all'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 Artt 2, 13. La condizione del Ricorrente, sia dalla anamnesi che dalla analisi documentale, risulta essere tale quale da noi descritta già alla data della domanda del 21/3/2023”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dall'1.4.2023 (primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 21.3.2023).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 2.4.2024 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_2 provvede: a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalido Parte_1 nella misura del 78% a partire dal 21.3.2023, data della domanda amministrativa;
b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_2 di invalidità dall'1 aprile 2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_2 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali, con attribuzione al difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 24.2.2024
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile