Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 747
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per errata applicazione dell'imposta

    La Corte ha ritenuto che l'imposta proporzionale fosse stata correttamente applicata sugli interessi moratori, escludendo l'applicazione del principio di alternatività IVA per questa specifica obbligazione accessoria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha escluso il difetto di motivazione, evidenziando che la motivazione era presente nell'avviso di liquidazione e che l'imposta proporzionale era stata applicata correttamente sugli interessi moratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 747
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 747
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo