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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000007050 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.12.2024 alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, indi depositato data 21.1.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede sociale in Conegliano (TV) P. Iva P.IVA_1, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Credit Network & Finance S.p.A. con sede legale e domiciliata per la carica in Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di liquidazione notificato in data 28.10 2024 , avente ad oggetto imposta di registro per l'importo di € 1.574,00 relativa al decreto ingiuntivo 705/2022 emesso dal
Tribunale di Castrovillari .
Eccepiva parte ricorrente:- la illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'imposta avrebbe dovuto essere liquidata in misura fissa pari ad € 200,00 e non nella misura proporzionale del 3% sull'importo ingiunto;
-il difetto di motivazione, in quanto nonostante dagli atti soggetti ad imposizione emergesse che il rapporto dedotto in giudizio era di natura finanziaria e quindi rientrante nell'ambito di applicazione IVA con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40, comma 1, D.P.R. 131/1986, l'Ufficio aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale senza indicare la ragione di tale decisione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e la riduzione dell'importo liquidato ,calcolandosi l'imposta proporzionale pari al 3% sui soli interessi moratori maturati sulla sorte capitale alla data della cessione al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D. Lgs. 108/1996.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese, dal momento che l'imposta proporzionale era stata applicata solo sugli interessi moratori, come peraltro espressamente motivato nel provvedimento impugnato.
Evidenziava in particolare che era stata correttamente applicata l'imposta in misura fissa di 200,00 euro , nonché l'imposta proporzionale del 3% sugli interessi moratori corrispondenti ad euro 45.804,00, imponibile non esplicitamente indicato nel decreto ingiuntivo, ma ricostruito dall'Ufficio ex art. 53 D.P.R. 131/1986 (”
Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile”) attraverso una mera operazione matematica relativa al calcolo degli interessi con la decorrenza indicata nel decreto stesso ,ossia dal 13/12/2016 e fino alla data di emissione, ovvero l'1/12/2022.
All'udienza del 28 gennaio 2026, fissata per la trattazione, presente il solo rappresentante dell'ufficio impositore,che si riportava alle deduzioni scritte, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, risultando manifestamente infondati entrambi i motivi addotti.
Invero, emerge con palese evidenza dalla motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato che ,con riferimento al decreto ingiuntivo in questione, emesso tra le parti IT PV SR da un lato e OD dall'altro lato, avente ad oggetto “pagamento somme “, è stata applicata l'imposta di registro nella misura fissa di € 200,00, trattandosi di operazioni soggette ad Iva ex art.40 d.p.r. 131/1986, nonché l'imposta proporzionale con aliquota del 3% sugli interessi, ai sensi dell'art. 8 lett.b) della tariffa allegata al d.p.r. citato;
detti interessi sono stati calcolati ,in conformità a quanto richiesto nel decreto ingiuntivo ,al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 sulla sorte capitale, con decorrenza 13.12.2016 e fino alla data di emissione del decreto ingiuntivo.
Deve pertanto escludersi che l'imposta di registro sia stata liquidata con aliquota proporzionale sulla sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo, mentre del tutto legittima è la liquidazione proporzionale dell'importo sugli interessi moratori ex art.15 D.P.R. 633/1972 ,secondo cui “Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”, con la conseguenza che per tale specifica obbligazione accessoria,non può applicarsi il principio di alternatività di cui all'art.40 d.p.r. 131/86. D'altronde , su tale distinzione di regime concorda la stessa società ricorrente, avendo richiesto nelle conclusioni ( cfr.pag.15 del ricorso) l'applicazione dell'imposta proporzionale pari al 3% sugli interessi moratori maturati.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 10, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate di Cosenza, liquidandole in € 500,00. Il Giudice monocratico
CO IA LO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000007050 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.12.2024 alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, indi depositato data 21.1.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l., con sede sociale in Conegliano (TV) P. Iva P.IVA_1, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Credit Network & Finance S.p.A. con sede legale e domiciliata per la carica in Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di liquidazione notificato in data 28.10 2024 , avente ad oggetto imposta di registro per l'importo di € 1.574,00 relativa al decreto ingiuntivo 705/2022 emesso dal
Tribunale di Castrovillari .
Eccepiva parte ricorrente:- la illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'imposta avrebbe dovuto essere liquidata in misura fissa pari ad € 200,00 e non nella misura proporzionale del 3% sull'importo ingiunto;
-il difetto di motivazione, in quanto nonostante dagli atti soggetti ad imposizione emergesse che il rapporto dedotto in giudizio era di natura finanziaria e quindi rientrante nell'ambito di applicazione IVA con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40, comma 1, D.P.R. 131/1986, l'Ufficio aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale senza indicare la ragione di tale decisione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e la riduzione dell'importo liquidato ,calcolandosi l'imposta proporzionale pari al 3% sui soli interessi moratori maturati sulla sorte capitale alla data della cessione al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D. Lgs. 108/1996.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese, dal momento che l'imposta proporzionale era stata applicata solo sugli interessi moratori, come peraltro espressamente motivato nel provvedimento impugnato.
Evidenziava in particolare che era stata correttamente applicata l'imposta in misura fissa di 200,00 euro , nonché l'imposta proporzionale del 3% sugli interessi moratori corrispondenti ad euro 45.804,00, imponibile non esplicitamente indicato nel decreto ingiuntivo, ma ricostruito dall'Ufficio ex art. 53 D.P.R. 131/1986 (”
Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile”) attraverso una mera operazione matematica relativa al calcolo degli interessi con la decorrenza indicata nel decreto stesso ,ossia dal 13/12/2016 e fino alla data di emissione, ovvero l'1/12/2022.
All'udienza del 28 gennaio 2026, fissata per la trattazione, presente il solo rappresentante dell'ufficio impositore,che si riportava alle deduzioni scritte, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, risultando manifestamente infondati entrambi i motivi addotti.
Invero, emerge con palese evidenza dalla motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato che ,con riferimento al decreto ingiuntivo in questione, emesso tra le parti IT PV SR da un lato e OD dall'altro lato, avente ad oggetto “pagamento somme “, è stata applicata l'imposta di registro nella misura fissa di € 200,00, trattandosi di operazioni soggette ad Iva ex art.40 d.p.r. 131/1986, nonché l'imposta proporzionale con aliquota del 3% sugli interessi, ai sensi dell'art. 8 lett.b) della tariffa allegata al d.p.r. citato;
detti interessi sono stati calcolati ,in conformità a quanto richiesto nel decreto ingiuntivo ,al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 sulla sorte capitale, con decorrenza 13.12.2016 e fino alla data di emissione del decreto ingiuntivo.
Deve pertanto escludersi che l'imposta di registro sia stata liquidata con aliquota proporzionale sulla sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo, mentre del tutto legittima è la liquidazione proporzionale dell'importo sugli interessi moratori ex art.15 D.P.R. 633/1972 ,secondo cui “Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”, con la conseguenza che per tale specifica obbligazione accessoria,non può applicarsi il principio di alternatività di cui all'art.40 d.p.r. 131/86. D'altronde , su tale distinzione di regime concorda la stessa società ricorrente, avendo richiesto nelle conclusioni ( cfr.pag.15 del ricorso) l'applicazione dell'imposta proporzionale pari al 3% sugli interessi moratori maturati.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 10, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate di Cosenza, liquidandole in € 500,00. Il Giudice monocratico
CO IA LO