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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell' udienza del 14.5.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1194 /2016 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura allegata al Parte_2
dall'avv. Antonio Peluso elettivamente domiciliata“… presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Fina e dall'avv. Michele Fina dai quali è rappresentata e difesa”;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed eletti iciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Deve preliminarmente darsi atto che risulta una elezione di domicilio“… presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Fina e dall'avv. Michele Fina dai quali è rappresentata e difesa”, sebbene l'unico difensore a cui è stata conferita la procura è l'avv. PELUSO ANTONIO. CP_ 1. Con ricorso depositato il 27.7.2016, la parte ricorrente ha dedotto che l' le comunicava l'accoglimento della domanda n. 2012553303329 relativa all'anno 2011, rip o nel riquadro
“recuperi e trattenute” un importo pari ad euro 725,32, per “indebiti iniziali” pari ad euro 10.856,34 ed “indebiti residui” pari ad euro 10.310,33. Riferiva di non aver riscosso la somma richiesta dall e di aver presentato ricorso amministrativo, tuttavia con esito negativo.
CP_1 Ecc la ricorrente: di non essere mai venuta a conoscenza del presunto indebito;
l'assenza di dolo;
la carenza di motivazione;
l'intervenuta decadenza ex art. 13, comma secondo, L. 412/1991. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. in via preliminare accertare e dichiarare il presunto indebito di euro 10.856,34 comunicato dall' solo in occasione dell'accoglimento della domanda di
CP_1 disoccupazione dell'anno 2011 alla IG.ra , illegittimo, nullo o annullabile, perché mai percepito e Parte_2 comunque richiesto dall' in modo de o, privando la parte del diritto di difesa;
b. nel merito,
CP_1 accertare e dichiarare l'i di euro 10.856,34, comunicato dall' alla IG.ra , illegittimo, nullo
CP_1 Parte_2
o annullabile e in ogni caso irripetibile per decorso del termine annu cadenza, p oni sopra esposte;
c. per effetto di tali declaratorie, annullare l'indebito di 10.856,34, comunicato dall' alla IG.ra , CP_1 Parte_2 in quanto irripetibile in mancanza di dolo dell'interessato; d. sempre per effetto declaratori l alla restituzione della somma di euro 725,32, illegittimamente trattenuta dall' sull'importo degli CP_1 CP_1 arretrati in occasione della liquidazione della prestazione n. 2012553303329; e. condannare l in persona del CP_1 presidente e legale rappresentante pro tempore, alle spese, diritto ed onorari del presente giudiz attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”. CP_ Con memoria del 26.01.2018, si costituiva in giudizio l' sollevando le seguenti eccezioni: decadenza dall'azione e prescrizione del diritto;
improc ità dell'azione per difetto dell'iter amministrativo: nullità del ricorso introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto; difetto di legittimazione ad agire per carenza di interesse. Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso ed ha chiesto: “Rigettare la domanda perché erronea ed infondata in fatto e diritto dichiarando insussistente il diritto della ricorrente alla restituzione della somma di €725,32, e legittimo il diritto dell di CP_1 trattenere tale somma, per difetto di qualsivoglia presupposto di legge quanto al diritto preteso dalla ricor on rigetto della domanda tesa al riconoscimento del preteso diritto alla restituzione della somma, ed accertare la sussistenza dell'indebito pari ad €2.990,16 dovuti dalla ricorrente nei confronti dell Dichiarare prescritto il CP_1 preteso diritto e la ricorrente decaduta dall'azione; Condannare la ricorrente al p to delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio anche a norma dell'art. 96 c.p.c.”. Alla udienza del 12.2.2019, la ricorrente ha dedotto di non aver mai percepito la somma richiesta in restituzione ed ha chiesto termine per esibire il provvedimento impugnato (liquidazione disoccupazione della domanda presentata il 24/2/2012). Quindi, alla udienza del 07.1.2020, preso atto del mancato deposito della documentazione richiesta, la causa veniva rinviata per la decisione. Con provvedimento del 26.5.2021, il giudicante disponeva la comparizione della ricorrente al fine di interrogarla liberamente, in quanto veniva mossa una contestazione, invero contraddittoria, in ordine all'effettivo pagamento della somma richiesta in restituzione con il provvedimento di indebito. Tuttavia, alla udienza del 29.9.2021, la parte ricorrente non compariva. A seguito di rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, la udienza del 14.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. dopo la scadenza del termine per note. 2. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, occorre dare atto che l'iniziativa giudiziaria di parte ricorrente ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del debito, con conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia di indebito. Sul punto le Sezioni Unite di Cassazione, con sentenza n. 18046 del 2010, hanno sancito il presente principio: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. Orbene, nel caso in questione, nel ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto che “l CP_1 comunicava alla IG.ra che “la domanda n. 2012553303329, relativa all'anno 2011, presentata il Parte_2 24/02/2012 e liquid 2012 è STATA ACCOLTA. Pertanto verrà posto in pagamento l'importo di 2.134,01 Euro”, in cui nel riquadro: “RECUPERI E TRATTENUTE” viene riportato un importo pari ad euro 725,32 e di seguito viene indicato: “Indebiti iniziali” pari ad euro 10.856,34 ed “Indebiti Residui” pari ad euro 10.310,33”. Quindi, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'indebito di euro 10.856,34 e la condanna dell alla restituzione della somma di euro 725,32, trattenuta dall'Istituto. CP_1 Tuttavia, non agli atti il provvedimento indicato nel ricorso introduttivo, né lo stesso veniva prodotto nel corso del giudizio (cfr. verbale udienza del 07.1.2020), pur avendo la ricorrente chiesto un termine per il deposito dello stesso. A ciò si aggiunga che nella memoria di costituzione, richiamando le allegate relazioni istruttorie, CP_ l' ha evidenziato quanto segue: - “La ricorrente contesta il recupero della DS agricola per avvenuta c zione dagli elenchi dei braccianti agricoli. La stessa risulta cancellata per gli anni 2003-2004-2005. Negli anni 2003 e 2004 era stata dichiarata, quale bracciante agricola, dell'azienda “LA TA”. Nell'anno 2005 era stata, invece, dichiarata dall'azienda agricola LI RD. Ebbene, sia l'azienda LA TA che NO IN ricevevano un verbale ispettivo con il quale venivano riproporzionate le giornate dichiarate, essendo stato accertato un palese esubero di fabbisogno dichiarato rispetto a quello reale”; - “Si comunica che in data 23/09/2011 veniva notificato alla IG.ra un indebito Pt_2 di € 11.550,56 relativo alla dsagr anni 2003/2004/2005 a seguito di cancellazione del ra oro agricolo per detti anni. Successivamente a seguito di riconoscimento parziale di gg. da verbale Ispettivo venivano riliquidate le
Pag. 2 di 3 prestazioni e sistemato l'indebito. A tutt'oggi il residuo debito ammonta ad € 2.990,16. Pertanto le somme recuperate sulle prestazioni sono transitate sull'indebito in oggetto”. In via istruttoria, ha prodotto la nota del 12.9.2011, con la quale l' ha comunicato alla CP_2 ricorrente il pagamento di somme indebite per € 11.550,56 a titolo di ità di disoccupazione agricola, dal 01.01.2003 al 31.12.2005, il cui indebito è scaturito dalla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi. Neppure vi è coincidenza tra l'importo indicato dalla parte ricorrente in ricorso, pari ad euro 10.856,34, e le somme indicate dalla parte resistente. Orbene, sebbene sia noto che il processo del lavoro non è un giudizio avente natura impugnatoria, il mancato deposito dell'atto oggetto di contestazione - dal quale risulterebbe la trattenuta effettuata
- non consente al giudice di verificare la fondatezza delle doglianze della parte ricorrente. Peraltro, pur essendo stato disposto il libero interrogatorio della parte ricorrente, la stessa non è comparsa, con la conseguenza che dal comportamento processuale possono trarsi argomenti di prova (art.116, secondo comma). Quel che è certo è che la nota del 12.9.2011 è stata notificata alala ricorrente a mani proprie il successivo 23.09.2011; con la stessa l'Istituto ha comunicato alla ricorrente il pagamento di somme indebite per € 11.550,56 a titolo di indennità di disoccupazione agricola, dal 01.01.2003 al 31.12.2005, il cui indebito è scaturito dalla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, a seguito di verbale ispettivo pure depositato in giudizio. Che il recupero contestato in ricorso sia avvenuto in esecuzione del provvedimento di cui sopra non è possibile verificarlo, con la conseguenza che l'azione proposta è inammissibile. Il mancato deposito dell'atto oggetto di contestazione e l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (non solo delle conclusioni) non consentono una determinazione chiara dei fatti. D'altra parte l ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo sin dalla memoria e nonostante l'esercizio dei CP_1 i cui all'art. 421 cpc , la parte non ha depositato l'atto impugnato. 3. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 1.09.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 3 di 3
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1194 /2016 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura allegata al Parte_2
dall'avv. Antonio Peluso elettivamente domiciliata“… presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Fina e dall'avv. Michele Fina dai quali è rappresentata e difesa”;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed eletti iciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Deve preliminarmente darsi atto che risulta una elezione di domicilio“… presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Fina e dall'avv. Michele Fina dai quali è rappresentata e difesa”, sebbene l'unico difensore a cui è stata conferita la procura è l'avv. PELUSO ANTONIO. CP_ 1. Con ricorso depositato il 27.7.2016, la parte ricorrente ha dedotto che l' le comunicava l'accoglimento della domanda n. 2012553303329 relativa all'anno 2011, rip o nel riquadro
“recuperi e trattenute” un importo pari ad euro 725,32, per “indebiti iniziali” pari ad euro 10.856,34 ed “indebiti residui” pari ad euro 10.310,33. Riferiva di non aver riscosso la somma richiesta dall e di aver presentato ricorso amministrativo, tuttavia con esito negativo.
CP_1 Ecc la ricorrente: di non essere mai venuta a conoscenza del presunto indebito;
l'assenza di dolo;
la carenza di motivazione;
l'intervenuta decadenza ex art. 13, comma secondo, L. 412/1991. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. in via preliminare accertare e dichiarare il presunto indebito di euro 10.856,34 comunicato dall' solo in occasione dell'accoglimento della domanda di
CP_1 disoccupazione dell'anno 2011 alla IG.ra , illegittimo, nullo o annullabile, perché mai percepito e Parte_2 comunque richiesto dall' in modo de o, privando la parte del diritto di difesa;
b. nel merito,
CP_1 accertare e dichiarare l'i di euro 10.856,34, comunicato dall' alla IG.ra , illegittimo, nullo
CP_1 Parte_2
o annullabile e in ogni caso irripetibile per decorso del termine annu cadenza, p oni sopra esposte;
c. per effetto di tali declaratorie, annullare l'indebito di 10.856,34, comunicato dall' alla IG.ra , CP_1 Parte_2 in quanto irripetibile in mancanza di dolo dell'interessato; d. sempre per effetto declaratori l alla restituzione della somma di euro 725,32, illegittimamente trattenuta dall' sull'importo degli CP_1 CP_1 arretrati in occasione della liquidazione della prestazione n. 2012553303329; e. condannare l in persona del CP_1 presidente e legale rappresentante pro tempore, alle spese, diritto ed onorari del presente giudiz attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”. CP_ Con memoria del 26.01.2018, si costituiva in giudizio l' sollevando le seguenti eccezioni: decadenza dall'azione e prescrizione del diritto;
improc ità dell'azione per difetto dell'iter amministrativo: nullità del ricorso introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto; difetto di legittimazione ad agire per carenza di interesse. Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso ed ha chiesto: “Rigettare la domanda perché erronea ed infondata in fatto e diritto dichiarando insussistente il diritto della ricorrente alla restituzione della somma di €725,32, e legittimo il diritto dell di CP_1 trattenere tale somma, per difetto di qualsivoglia presupposto di legge quanto al diritto preteso dalla ricor on rigetto della domanda tesa al riconoscimento del preteso diritto alla restituzione della somma, ed accertare la sussistenza dell'indebito pari ad €2.990,16 dovuti dalla ricorrente nei confronti dell Dichiarare prescritto il CP_1 preteso diritto e la ricorrente decaduta dall'azione; Condannare la ricorrente al p to delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio anche a norma dell'art. 96 c.p.c.”. Alla udienza del 12.2.2019, la ricorrente ha dedotto di non aver mai percepito la somma richiesta in restituzione ed ha chiesto termine per esibire il provvedimento impugnato (liquidazione disoccupazione della domanda presentata il 24/2/2012). Quindi, alla udienza del 07.1.2020, preso atto del mancato deposito della documentazione richiesta, la causa veniva rinviata per la decisione. Con provvedimento del 26.5.2021, il giudicante disponeva la comparizione della ricorrente al fine di interrogarla liberamente, in quanto veniva mossa una contestazione, invero contraddittoria, in ordine all'effettivo pagamento della somma richiesta in restituzione con il provvedimento di indebito. Tuttavia, alla udienza del 29.9.2021, la parte ricorrente non compariva. A seguito di rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, la udienza del 14.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. dopo la scadenza del termine per note. 2. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, occorre dare atto che l'iniziativa giudiziaria di parte ricorrente ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del debito, con conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova in materia di indebito. Sul punto le Sezioni Unite di Cassazione, con sentenza n. 18046 del 2010, hanno sancito il presente principio: “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. Orbene, nel caso in questione, nel ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto che “l CP_1 comunicava alla IG.ra che “la domanda n. 2012553303329, relativa all'anno 2011, presentata il Parte_2 24/02/2012 e liquid 2012 è STATA ACCOLTA. Pertanto verrà posto in pagamento l'importo di 2.134,01 Euro”, in cui nel riquadro: “RECUPERI E TRATTENUTE” viene riportato un importo pari ad euro 725,32 e di seguito viene indicato: “Indebiti iniziali” pari ad euro 10.856,34 ed “Indebiti Residui” pari ad euro 10.310,33”. Quindi, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'indebito di euro 10.856,34 e la condanna dell alla restituzione della somma di euro 725,32, trattenuta dall'Istituto. CP_1 Tuttavia, non agli atti il provvedimento indicato nel ricorso introduttivo, né lo stesso veniva prodotto nel corso del giudizio (cfr. verbale udienza del 07.1.2020), pur avendo la ricorrente chiesto un termine per il deposito dello stesso. A ciò si aggiunga che nella memoria di costituzione, richiamando le allegate relazioni istruttorie, CP_ l' ha evidenziato quanto segue: - “La ricorrente contesta il recupero della DS agricola per avvenuta c zione dagli elenchi dei braccianti agricoli. La stessa risulta cancellata per gli anni 2003-2004-2005. Negli anni 2003 e 2004 era stata dichiarata, quale bracciante agricola, dell'azienda “LA TA”. Nell'anno 2005 era stata, invece, dichiarata dall'azienda agricola LI RD. Ebbene, sia l'azienda LA TA che NO IN ricevevano un verbale ispettivo con il quale venivano riproporzionate le giornate dichiarate, essendo stato accertato un palese esubero di fabbisogno dichiarato rispetto a quello reale”; - “Si comunica che in data 23/09/2011 veniva notificato alla IG.ra un indebito Pt_2 di € 11.550,56 relativo alla dsagr anni 2003/2004/2005 a seguito di cancellazione del ra oro agricolo per detti anni. Successivamente a seguito di riconoscimento parziale di gg. da verbale Ispettivo venivano riliquidate le
Pag. 2 di 3 prestazioni e sistemato l'indebito. A tutt'oggi il residuo debito ammonta ad € 2.990,16. Pertanto le somme recuperate sulle prestazioni sono transitate sull'indebito in oggetto”. In via istruttoria, ha prodotto la nota del 12.9.2011, con la quale l' ha comunicato alla CP_2 ricorrente il pagamento di somme indebite per € 11.550,56 a titolo di ità di disoccupazione agricola, dal 01.01.2003 al 31.12.2005, il cui indebito è scaturito dalla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi. Neppure vi è coincidenza tra l'importo indicato dalla parte ricorrente in ricorso, pari ad euro 10.856,34, e le somme indicate dalla parte resistente. Orbene, sebbene sia noto che il processo del lavoro non è un giudizio avente natura impugnatoria, il mancato deposito dell'atto oggetto di contestazione - dal quale risulterebbe la trattenuta effettuata
- non consente al giudice di verificare la fondatezza delle doglianze della parte ricorrente. Peraltro, pur essendo stato disposto il libero interrogatorio della parte ricorrente, la stessa non è comparsa, con la conseguenza che dal comportamento processuale possono trarsi argomenti di prova (art.116, secondo comma). Quel che è certo è che la nota del 12.9.2011 è stata notificata alala ricorrente a mani proprie il successivo 23.09.2011; con la stessa l'Istituto ha comunicato alla ricorrente il pagamento di somme indebite per € 11.550,56 a titolo di indennità di disoccupazione agricola, dal 01.01.2003 al 31.12.2005, il cui indebito è scaturito dalla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, a seguito di verbale ispettivo pure depositato in giudizio. Che il recupero contestato in ricorso sia avvenuto in esecuzione del provvedimento di cui sopra non è possibile verificarlo, con la conseguenza che l'azione proposta è inammissibile. Il mancato deposito dell'atto oggetto di contestazione e l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (non solo delle conclusioni) non consentono una determinazione chiara dei fatti. D'altra parte l ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo sin dalla memoria e nonostante l'esercizio dei CP_1 i cui all'art. 421 cpc , la parte non ha depositato l'atto impugnato. 3. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 1.09.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
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