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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 18.11.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
19.11.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3424 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.10.1990, residente in [...];
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.05.1990, residente in [...];
entrambi elettivamente domiciliati in Monreale (PA), via Roma n.48, presso lo
Studio degli Avv. ti TE EL e FA AN che li rappresentano e difendono, unitariamente agli Avv.ti. LA MP e Giovanni LD,
in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo.
ricorrenti
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
convenuto contumace
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e
dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o
dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE
e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di
e a usufruire della “Carta elettronica” per Parte_1 Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( ) e per gli anni scolastici Parte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( ), o per i diversi anni di precariato Parte_2
risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a
costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui
agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e
funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1,
comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 1.500,00
( ) e di € 1.500,00 ( ) quale contributo alla Parte_1 Parte_2
formazione professionale di parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento
dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e
dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo
pagina 2 quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto
di e a usufruire della “Carta elettronica” Parte_1 Parte_2
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni
scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( ) e per gli anni Parte_1
scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ( ), o per i diversi anni di Parte_2
Cont precariato risultanti dovuti, condannarsi il . al risarcimento del danno per
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
1.500,00 ( ) e di € 1.500,00 ( ) o nella diversa Parte_1 Parte_2
somma risultante dovuta
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme
risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre
il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in
favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto
dal D.M. 37/18”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto ricorso davanti all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale nei confronti del Controparte_1
al fine di domandare la condanna di quest'ultimo all'erogazione della
[...]
somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107,
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
2. In particolare, i ricorrenti hanno esposto, per quanto di rilievo:
pagina 3 − di essere ambedue docenti a tempo indeterminato dal settembre 2023;
− di avere entrambi lavorato nella scuola pubblica statale come insegnanti con contratto a tempo determinato alle dipendenze del convenuto per gli CP_1
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
− di non essere stati riconosciuti beneficiari, per gli anni scolastici succitati, della c.d. Carta elettronica del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
3. Il convenuto pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_1
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e dev'essere accolta.
Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
pagina 4 Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma
121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti – la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
– e di valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, CP_1
dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice
del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non
pagina 5 applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo ai ricorrenti, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è, infatti, rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato, è possibile in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso
pagina 6 dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
6. Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale,
prese le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente,
tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo,
che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo
del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il
medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente
comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla Carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a
pagina 7 protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività
didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui
all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino
al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che
rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta
al ”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece,
al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione
dalle graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che
siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella
pagina 8 misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito
dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio” (Cass. civ., Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
7. Nella vicenda scrutinata – alla luce dello stato matricolare che entrambi i ricorrenti hanno allegato al ricorso introduttivo – risulta dimostrato che Pt_1
e abbiano espletato i loro rispettivi incarichi di docenza
[...] Parte_2
fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Entrambi i ricorrenti rientrano nel novero dei docenti che hanno svolto attività di docenza fino al termine delle attività didattiche e che a oggi sono insegnanti dipendenti del : per tale ragione, il mancato riconoscimento della Carta CP_2
docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino
pagina 9 ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Controparte_1
deve essere condannato a costituire in favore delle parti
[...]
ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM
28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità
analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°,
l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus – e, quindi, della somma pari a complessivi euro 1.500,00 a favore di e della Parte_1
somma pari a complessivi euro 1.500,00 a favore di – somma di Parte_2
cui ciascuna parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
8. In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_1
essere condannato a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema,
“In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi
tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione
defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri
pagina 10 di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della
prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di
liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai
parametri medi” (Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III,
23.04.2020, ord. n. 8146).
Deve applicarsi un aumento del 5% in ragione della pluralità dei ricorrenti
(successivi al primo) ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014.
Deve, altresì, applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis,
D.M. 55/2014, aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità
dell'atto predisposto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dai ricorrenti;
2. condanna il , in persona Controparte_1
del pro tempore, a erogare, in favore di , la Carta CP_3 Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con l'accredito dell'importo complessivo di euro 1.500,00
(euro 500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
3. condanna il , in persona Controparte_1
del pro tempore, a erogare, in favore di la Carta CP_3 Parte_2
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con l'accredito dell'importo complessivo di euro 1.500,00
(euro 500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2020/2021,
pagina 11 2021/2022 e 2022/2023;
4. condanna il , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, a rifondere in favore di e Parte_1 Pt_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
[...]
1.133,00 (complessivo delle maggiorazioni del 5% di cui all'art. 4, comma 2° e del 5% di cui all'art.4, comma 1°-bis previste D.M. 55/2014, come da motivazione) per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore degli Avv.ti Giovanni
LD, TE EL, LA MP e FA AN, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 19.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 12