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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla sca- denza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3337 anno 2025
TRA
C.F.: nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Firenze, 32 presso lo studio dell'avv. Francesco Gentile dal qua- le è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 parte ricorrente proponeva opposizione al provvedimento emesso dall' in data 28.3.2024 con il quale veniva disposta l'iscrizione di CP_1 ufficio alla Gestione Commercianti dal settembre 2019 al febbraio 2021.
In particolare deduceva:
1 di essere stato amministratore unico della nel periodo compreso tra il Controparte_2
1.10.2018 e il 9.8.2023, data in cui rassegnava le dimissioni dalla carica;
che dal 18.1.2018 al 31.1.2021 aveva lavorato alle dipendenze della con contratto CP_3 part-time e con le mansioni di impiegato amministrativo;
che dal 3.2.2021 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla con CP_4 le mansioni di impiegato amministrativo.
Nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore presso la CP_2 non aveva mai partecipato all'attività aziendale e pertanto il provvedimento di iscrizione
[...]
d'ufficio alla Gestione Commercianti era illegittimo. CP_ Si costituiva l' rappresentando che riesaminati gli atti, aveva annullato d'ufficio il provve- dimento di iscrizione dichiarando di non aver nulla a pretendere a titolo di contributi e sanzio- ni per il periodo oggetto di causa.
L' chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere. CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha annullato d'ufficio il provvedimento di iscrizione alla gestione Commercianti.
La circostanza che l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato è di poco successi- vo al deposito del ricorso giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la re- stante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) Dichiara compensate per ½ le spese di lite e per la restante parte condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla sca- denza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3337 anno 2025
TRA
C.F.: nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Firenze, 32 presso lo studio dell'avv. Francesco Gentile dal qua- le è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 parte ricorrente proponeva opposizione al provvedimento emesso dall' in data 28.3.2024 con il quale veniva disposta l'iscrizione di CP_1 ufficio alla Gestione Commercianti dal settembre 2019 al febbraio 2021.
In particolare deduceva:
1 di essere stato amministratore unico della nel periodo compreso tra il Controparte_2
1.10.2018 e il 9.8.2023, data in cui rassegnava le dimissioni dalla carica;
che dal 18.1.2018 al 31.1.2021 aveva lavorato alle dipendenze della con contratto CP_3 part-time e con le mansioni di impiegato amministrativo;
che dal 3.2.2021 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla con CP_4 le mansioni di impiegato amministrativo.
Nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore presso la CP_2 non aveva mai partecipato all'attività aziendale e pertanto il provvedimento di iscrizione
[...]
d'ufficio alla Gestione Commercianti era illegittimo. CP_ Si costituiva l' rappresentando che riesaminati gli atti, aveva annullato d'ufficio il provve- dimento di iscrizione dichiarando di non aver nulla a pretendere a titolo di contributi e sanzio- ni per il periodo oggetto di causa.
L' chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere. CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha annullato d'ufficio il provvedimento di iscrizione alla gestione Commercianti.
La circostanza che l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato è di poco successi- vo al deposito del ricorso giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la re- stante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) Dichiara compensate per ½ le spese di lite e per la restante parte condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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