Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6598 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10480/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10480 del 2024, proposto da FR LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Severino Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 282;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam e il Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
previo accertamento dell’illegittimità del comportamento tenuto dalle Amministrazioni intimate, al risarcimento dei danni ingiusti subiti dal ricorrente e derivanti dalla mancata retrodatazione degli effetti economici della costituzione del rapporto di lavoro e/o dei danni economici dallo stesso subiti per effetto della ritardata assunzione in servizio, a causa dell’illegittima e colpevole condotta posta in essere dalle intimate Amministrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. ER BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale sofferto in conseguenza della mancata retrodatazione economica degli effetti delle sentenze che hanno riconosciuto il suo diritto all’assunzione - avvenuta soltanto con contratto decorrente dal 15 gennaio 2024 - a far data dall’approvazione della prima graduatoria (17 dicembre 2021) del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni ”, ampliati a 2736 posti, indetto dalla Commissione Ripam.
1.1. La vicenda si è articolata come segue:
- con sentenza n. 17484/22 della Sezione IV di questo Tribunale, al ricorrente è stato riconosciuto il maggior punteggio di 28 punti, per effetto del riconoscimento di ulteriori punti per i titoli posseduti;
- nell’inerzia dell’amministrazione nel procedere alla rettifica della graduatoria e nel consentire al candidato di scegliere la destinazione preferita, ora per allora, questi ha promosso un giudizio di ottemperanza;
- con sentenza n. 17206/23 di questa Sezione, il Tribunale ha statuito che “ l’efficacia retroattiva di tale pronuncia, posta a presidio delle esigenze di effettività della tutela accordata con la decisione giurisdizionale, determina che la sua esatta esecuzione passi necessariamente attraverso la ricostruzione della posizione del ricorrente sin dalla data di approvazione della graduatoria annullata in parte qua con la decisione in parola e, pertanto, sin dal 17 dicembre 2021. Tanto con tutti i conseguenziali effetti derivanti, nell’ambito delle diverse fasi della procedura di assunzione, dalla ricollocazione in graduatoria del ricorrente a decorrere dalla ridetta data ”;
- sennonché, come risulta dal contratto versato in atti, l’assunzione è avvenuta “ con effetto giuridico ed economico dalla data del 15 gennaio 2024 ”;
- nel nominare, su istanza di parte, con ordinanza n. 14691/24, un commissario ad acta , questa Sezione ha accertato che “ la decisione n. 17484 del 23 dicembre 2022 non appare correttamente eseguita secondo le modalità sancite con la sentenza resa in esito al giudizio di ottemperanza n. 17206 del 17 novembre 2023, atteso il chiaro tenore di quest’ultima rispetto all’obbligo dell’Amministrazione di assicurare la ricostruzione della posizione del ricorrente “ora per allora” ed in considerazione comunque della efficacia retroattiva della sentenza oggetto di ottemperanza, elementi che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a rimettere il ricorrente nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato nel caso di tempestiva corretta attribuzione del punteggio allo stesso spettante, sia con riguardo alla posizione in graduatoria che in relazione alle chances di scelta della sede ed alla decorrenza giuridica del contratto di lavoro stipulato”, sottolineando “in particolare che, per effetto della efficacia retroattiva della decisione del giudice amministrativo, con riguardo alla decorrenza giuridica del contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente, la stessa non possa che essere identica a quella dei contratti stipulati dai concorrenti assunti in esito al primo scorrimento intervenuto successivamente alla pubblicazione della graduatoria annullata ex tunc in parte qua con la sentenza ottemperanda ”;
- con provvedimento commissariale, è stata quindi disposta la retrodatazione giuridica nel senso auspicato dal ricorrente ma non quella economica, circostanza che avrebbe comportato il pregiudizio patrimoniale di cui si chiede il ristoro in questa sede.
2. Costituendosi in giudizio, le amministrazioni intimate hanno depositato documentazione, ivi comprese relazioni sui fatti di causa.
3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, occorre distinguere concettualmente il “diritto” alla retrodatazione economica degli effetti della sentenza favorevole dal diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione.
Mentre il primo, quale diritto a conseguire il trattamento economico non goduto, non spetta in alcun caso, non essendo stata prestata nessuna attività lavorativa, il secondo si configura come strumento di tutela accordato al lavoratore che sia stato illegittimamente assunto con ritardo.
È, infatti, assolutamente pacifico il principio in forza del quale “ In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori ” ( ex multis , Cass., sez. lav., n. 22294/23); “ In caso di nomina tardiva, per effetto di una sentenza che abbia inciso sulla graduatoria concorsuale, non viene leso il diritto soggettivo all'inquadramento, con la stessa decorrenza degli altri vincitori del concorso, quanto piuttosto l'interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale che qualora avesse avuto un andamento regolare, non avrebbe comportato il ritardo o l'omissione nell'assunzione; in ogni caso, il riconoscimento - per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica - del mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, spetta, di là dalle modalità della sua concreta liquidazione, solo qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori ” (Cons. St., sez. V, n. 6042/21).
5. Si tratta, dunque, di una tutela risarcitoria da inadempimento dell’obbligazione e non già costitutiva, della quale, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi, oggettivi (ritardata esecuzione della sentenza, anche a seguito del summenzionato giudizio di ottemperanza, articolatosi in due fasi) e soggettivo (colpevole ed inescusabile - non avendo l’amministrazione allegato alcunché sul punto - ritardo nell’esecuzione della sentenza).
6. Per la liquidazione del danno, il Collegio intende fa ricorso al potere riconosciuto dall’art. 34, comma 4, c.p.a., in forza del quale “ In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine ”, enunciando i seguenti criteri:
a) corresponsione della retribuzione “netta” che al ricorrente sarebbe spettata ove fosse stato assunto a far data da quanto stabilito nella sentenza di ottemperanza n. 17206/23;
b) rivalutazione della somma così determinata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
c) corresponsione degli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata;
il tutto nel termine, che si ritiene congruo, di giorni sessanta dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla comunicazione, se anteriore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno liquidato come in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
ER BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER BE | IT RI |
IL SEGRETARIO