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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01389/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00588 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01389/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2025, proposto da
CR ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via L.
Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 609/2023, depositata e resa pubblica il
14.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 633/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 06.03.2025, anche ai fini della N. 01389/2025 REG.RIC.
decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.03.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24/07/2025 e depositato in pari data, la ricorrente deduceva:
-che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del giorno 14/12/2023 n.
609, aveva accolto il ricorso proposto da essa ricorrente contro il Ministero dell'istruzione e del merito e aveva così statuito: “condanna il Ministero all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione al ricorrente della somma pari ad euro 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa; - condanna il Ministero dell'istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.”;
-che l'anzidetta sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato;
-che la stessa era stata notificata in forma esecutiva in data 06/03/2025 al Ministero dell'Istruzione e del Merito; N. 01389/2025 REG.RIC.
-che era decorso il termine di centoventi giorni considerato dall'art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30:
-che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva ottemperato a quanto statuito nella sentenza in parola.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
All'esito della camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio in data 14/03/2025
(v. allegato n. 2 al ricorso);
-all'avvenuta notifica al Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda in data 06/03/2025 e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 (v. allegati n.3 e ss. al ricorso).
Nessun dubbio, poi, sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Infatti, quest'ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata, che non ha provveduto a costituirsi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l'adempimento di quanto impostole dal giudicato. N. 01389/2025 REG.RIC.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all'accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa CR ST della somma di euro 1.500,00#
(millecinquecento/00) per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015.
L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o direttore generale o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell'ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso, e per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all'accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa CR ST della somma di euro 1.500,00#
(millecinquecento/00) per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015; N. 01389/2025 REG.RIC.
b)nomina quale Commissario ad acta, ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto all'adempimento, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega per l'espletamento della funzione di cui in motivazione;
c)condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00#
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea DI, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01389/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00588 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01389/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2025, proposto da
CR ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via L.
Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 609/2023, depositata e resa pubblica il
14.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 633/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 06.03.2025, anche ai fini della N. 01389/2025 REG.RIC.
decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.03.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24/07/2025 e depositato in pari data, la ricorrente deduceva:
-che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del giorno 14/12/2023 n.
609, aveva accolto il ricorso proposto da essa ricorrente contro il Ministero dell'istruzione e del merito e aveva così statuito: “condanna il Ministero all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione al ricorrente della somma pari ad euro 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa; - condanna il Ministero dell'istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.”;
-che l'anzidetta sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato;
-che la stessa era stata notificata in forma esecutiva in data 06/03/2025 al Ministero dell'Istruzione e del Merito; N. 01389/2025 REG.RIC.
-che era decorso il termine di centoventi giorni considerato dall'art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30:
-che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva ottemperato a quanto statuito nella sentenza in parola.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
All'esito della camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio in data 14/03/2025
(v. allegato n. 2 al ricorso);
-all'avvenuta notifica al Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda in data 06/03/2025 e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 (v. allegati n.3 e ss. al ricorso).
Nessun dubbio, poi, sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Infatti, quest'ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata, che non ha provveduto a costituirsi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l'adempimento di quanto impostole dal giudicato. N. 01389/2025 REG.RIC.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all'accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa CR ST della somma di euro 1.500,00#
(millecinquecento/00) per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015.
L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o direttore generale o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell'ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso, e per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all'accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa CR ST della somma di euro 1.500,00#
(millecinquecento/00) per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015; N. 01389/2025 REG.RIC.
b)nomina quale Commissario ad acta, ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto all'adempimento, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega per l'espletamento della funzione di cui in motivazione;
c)condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00#
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea DI, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01389/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO