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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 4.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 693/2021 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in Milano viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), in persona del suo Parte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_6 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Prato, via Armando Spadini n. 29 presso lo studio degli Avv. LIGUORI LETIZIA e RISALITI SANDRO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva e successiva rinuncia al mandato depositata il 4.9.2024, ex art. 85 c.p.c.;
(c.f. ), in persona del suo Parte_7 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via Dolores
1 Bello n. 3, presso lo studio dell'Avv. CODINI LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. STANCHI ANDREA, PEDRONI ANNAMARIA e DESTEFANI SIMONA, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenute
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: A. accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata del rapporto di lavoro ulteriore intercorso tra le ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_2 dal 3.9.2018 al 31.12.2019 (ovvero con le diverse durate ritenute di
[...] giustizia); B. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire:
• una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
• i ratei di retribuzioni differite nella misura piena ed in particolare: a) una mensilità piena per ogni anno di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
• l'inclusione, nella base di calcolo di 13ma, 14ma, permessi, ferie e TFR degli aumenti periodici di anzianità;
• il pagamento dell'indennità integrativa di malattia ex art. 63 CCNL a carico del datore di lavoro per le giornate di malattia indicate nelle buste paga;
• il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL di settore;
• gli scatti di anzianità, nel numero e nella misura stabilita dall'art. 17 CCNL, tenuto conto della complessiva anzianità di servizio delle ricorrenti presso l'appalto M-Dis/ Saga o in subordine dell'anzianità di servizio maturata con;
CP_3
• l'EAR ex art. 52 CCNL;
• l'EDR ex art. 60 CCNL;
C. previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto/subappalto tra Parte_7 Parte_6 Parte_5
e condannare
[...] Controparte_2 Parte_7
e in persona
[...] Parte_6 Parte_5 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, a pagare alle ricorrenti, a titolo di differenze retributive per i titoli meglio specificati in ricorso, i seguenti importi lordi:
• a € 3.352,94 Parte_1
2 • ad € 4.826,17 Parte_2
• a € 4.554,35 Parte_3
• a € 4.586,95 Parte_4
o i diversi importi (maggiori o minori) ritenuti di giustizia;
D. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertato il diritto delle ricorrenti di percepire le retribuzioni per il monte ore contrattualmente pattuito dalle parti nel contratto individuale di lavoro, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi risarcito il danno da inadempimento contrattuale e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a risarcire alle ricorrenti il danno da inadempimento contrattuale, da quantificarsi sulla base del medesimo importo orario che avrebbero percepito, ove avessero lavorato, per il monte ore contrattuale previsto dal contratto individuale di lavoro, con riserva, in tale ipotesi subordinata, di differenziare le singole voci di conteggio. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale così rivalutato, calcolati ai sensi dell'at. 1284 commi 1-5 c.c. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria. Oltre rifusione contributo unificato.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
respingere la domanda in via riconvenzionale svolta da nei confronti di Pt_6 [...]
_2
Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Controparte_2
PER IL CONVENUTO : Parte_5
In via preliminare dichiarare la decadenza delle ricorrenti dall'azione nei confronti di per responsabilità solidale ex art. 29, II° comma, D. Lgs. n. Parte_5
276/2003; Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
In subordine limitare la responsbilità solidale del alle Parte_5 differenze retributive relative ai soli mesi da settembre a dicembre 2018; Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Parte_5
PER LA CONVENUTA SAGA S.R.L.:
- RESPINGERE il ricorso e le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, in tutto o nella parte che sarà ritenuta di giustizia;
IN DENEGATA IPOTESI di accoglimento anche parziale delle domande di parte ricorrente:
3 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'esponente ad essere rilevata indenne dal e da in solido tra loro, da qualsiasi somma Parte_5 Controparte_2 essa dovesse essere condannata a pagare in favore delle ricorrenti, a titolo di manleva ovvero di regresso in caso di pagamento in luogo della datrice di lavoro o del Parte_5 affidatario, per capitale, interessi e spese, anche legali, per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese competenze e spese relative ad un eventuale fase esecutiva, e per l'effetto
- CONDANNARE il e in solido tra loro, a Parte_5 Parte_5 Controparte_2 rifondere tutte le somme che, per capitale, interessi e spese, anche legali, l'esponente dovesse essere tenuta a pagare alle ricorrenti per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla eventuale successiva fase esecutiva. Con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA CONVENUTA Parte_7
In via principale con ogni declaratoria e accertamento del caso, rigettare il ricorso, assolvendo la convenuta da ogni domanda. In via subordinata e conseguenzialmente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorso come proposte nei confronti di Parte_7
[...]
- in via riconvenzionale e conseguenzialmente condannare, per i motivi sopra esposti, la società appaltatrice ), in persona del legale rappresentante pro Pt_6 P.IVA_3 tempore, con sede in Caltignaga (NO) in viale Industria 1, a tenere indenne
[...]
da ogni somma che fosse condannata a pagare, sulla base delle Parte_7 clausole di manleva in atti e/o in via di regresso ex art. 1299 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2021, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano di aver lavorato presso i centri di gestione dei resi di stampa di Pt_7 in Caltignaga e nell'ambito dell'appalto intercorso tra e e del Pt_8 Pt_7 Pt_6 subappalto tra quest'ultima e il Nel periodo oggetto di Parte_5 causa (3.9.2018-31.12.2019), il aveva affidato le lavorazioni a Parte_5 [...]
come risultava dai contratti di lavoro prodotti sub docc. 4, 5, 6 e 7 Controparte_2 ric. Precisavano di aver lavorato nel suddetto appalto per anni, alle dipendenze delle cooperative che si erano via via succedute. In particolare:
- era stata alle dipendenze delle cooperative Chrysalis dal Parte_1
16.7.2007 al 30.9.2008, dal 1°.10.2008 al 30.11.2010, Santa Rita dal Per_1
1°.12.2010 al 31.12.2011, dal 1°.
1.2012 al 31.8.2018, - odierna CP_3 _2
4 convenuta - dal 3.9.2018 al 31.12.2019 e a partire dal 1°.1.2020 (docc. 8-9 CP_4 ric.);
- era stata alle dipendenze delle cooperative Dotta dal 1°.10.2004 al Pt_2
31.12.2004, dal 1 °.
1.2005 al 31.3.2007, Media Works S.r.l., oggi CP_5 fallita, dal 1°.
4.2007 all'8.12.2008, New World dal 12.12.2008 al 28.2.2010, L'Onda dal 1°.
3.2010 al 31.5.2014, dal 1°.
5.2014 al 31.8.2018, - CP_3 _2 odierna convenuta - dal 3.9.2018 al 31.12.2019 e successivamente, di Parte_9
dal 1°.1.2020 (docc. 10-11 ric.);
[...]
- era stata alle dipendenze delle cooperative Dotta dal 1°.
1.2002 al Pt_3
31.12.2004, dal 1 °.
1.2005 al 31.3.2007, Media Works S.r.l., oggi CP_5 fallita, dal 1°.
4.2007 all'8.12.2008, New World dal 12.12.2008 al 28.2.2010, L'Onda dal 1°.
3.2010 al 31.5.2014, dal 1°.
5.2014 al 31.8.2018, - CP_3 _2 odierna convenuta - dal 3.9.2018 al 31.12.2019 e successivamente, dal CP_4
1°.
1.2020 al 5.5.2021 (docc. 12-13 ric.);
- era stata alle dipendenze delle cooperative Chrysalis dall'11.9.2007 Parte_4 al 30.9.2008, dal 1°.10.2008 al 30.11.2010, Santa Rita dal 1°.12.2010 al Per_1
31.12.2011, dal 1°.
1.2012 al 31.8.2018, - odierna convenuta - dal CP_3 _2
3.9.2018 al 31.12.2019 e successivamente, di dal 1°.
1.2020 al Parte_9
5.5.2021 (docc. 14-15 ric.). Tutte avevano prestato servizio alle dipendenze di dal 3.9.2018 al 31.12.2019, _2 come socie lavoratrici, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al livello 6J CCNL autotrasporto e logistica e mansioni di operaie addette al magazzino.
I contratti di lavoro (docc.
4-7 ric.) avevano previsto il mantenimento dell'anzianità maturata con la precedente datrice di lavoro (cioè dal 1.5.2014 per e CP_3 Pt_3
e dal 1.1.2012 per e . Pt_2 Parte_4 Parte_1
Lamentavano che, spesso, le buste paga avevano riportato un monte ore inferiore (sommando le ore ordinarie e quelle di ferie, festività, permessi e malattia) a quello previsto dal contratto di lavoro individuale, pari a 39 ore settimanali e 168 mensili. Tale modalità di computo aveva inciso negativamente sul calcolo degli istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima, ex festività, permessi e ferie). Le mensilità supplementari erano state liquidate mensilmente, sulla base dello stesso monte ore indicato alla voce “retribuzione ordinaria” e i contratti individuali avevano previsto che “Le verranno mensilmente erogati i ratei di mensilità supplementari maturati in proporzione alle ore lavorate ordinarie del mese”. In occasione delle assenze per malattia, era stato erogato solo l'importo a carico dell' e in particolare nulla per i primi tre giorni, il 50% della retribuzione CP_6 giornaliera per i giorni dal quarto al ventesimo e il 66,6% dal ventunesimo giorno in poi. Lamentavano di non aver percepito né l'EDR, né gli scatti di anzianità. Il TFR era stato calcolato solo sulla base delle ore lavorate e senza tener conto di scatti di anzianità ed EDR.
5 Contro Anche il monte totale di ferie e permessi per festività soppresse e era stato calcolato solo per le ore effettivamente lavorate, con la conseguenza che, alla cessazione del rapporto, le ricorrenti avevano percepito un importo per indennità per ferie maturate e non godute inferiore a quello che ritenevano dovuto. Argomentavano sulla natura subordinata del rapporto e sull'applicabilità dell'art. 3, l. n. 142/2001, con il conseguente diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL trasporto e logistica. Richiamando il disposto degli artt. 17 e 42 del CCNL, rivendicavano il pagamento di cinque scatti di anzianità ciascuna, per complessivi euro 93,90 mensili. Domandavano, inoltre, la corresponsione di una retribuzione mensile computata sulla base di 168 ore mensili, evidenziando che il CCNL imponeva la corresponsione di un minimo tabellare mensile e non di una retribuzione oraria. La stessa “sezione cooperazione” del CCNL prevedeva la mensilizzazione della retribuzione. L'eventuale svolgimento di lavoro in misura inferiore avrebbe dovuto imputarsi alla datrice di lavoro, la quale, anche in caso di sospensione unilaterale della prestazione, sarebbe stato tenuta a pagare la retribuzione mensile piena. In subordine, domandavano il risarcimento del danno contrattuale, per essere stato loro imposto di lavorare in misura inferiore a quella contrattualmente prevista. Deducevano la contrarietà al CCNL della modalità di calcolo delle mensilità supplementari, basata sulle ore lavorate e non sulla retribuzione mensile tabellare. Sottolineava che gli artt. 18 e 19 del CCNL imponevano il pagamento, a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, di una somma pari alla retribuzione globale mensile, sicché, a suo avviso, la possibilità di corrisponderla mensilmente non consentiva, comunque, una riduzione del relativo importo. Citavano altresì il disposto dell'art. 17, d.p.r. n. 1070/1960. Lamentavano di aver ricevuto un'indennità per ferie maturate e non godute inferiore al dovuto, in quanto basata su un metodo di calcolo non conforme all'art. 24 CCNL, che prevedeva un periodo di ferie di 22 giorni. Ne deducevano che, per ogni anno, sarebbe spettata una mensilità piena di retribuzione, a titolo di indennità per ferie maturate e non godute. Allegavano che in base all'art. 12 e all'art. 9, comma 16, CCNL, sarebbe loro spettato il diritto a godere di 96 ore di permessi ROL ed ex festività, ma alla cessazione del rapporto, era stata loro liquidata una somma inferiore alla differenza tra le ore spettanti e quelle effettivamente godute. Richiamando l'art. 63, lett. A CCNL, domandavano il riconoscimento dell'intero trattamento economico spettante per i giorni di malattia. Lamentavano, poi, il mancato riconoscimento dell'EDR, di cui all'art. 60, comma 8, CCNL e dell'EAR, di cui all'art. 52 CCNL, stante la dedotta mancata adesione di _2 al sistema di bilateralità contrattuale. Domandavano, infine, il riconoscimento dell'incidenza di tutte le voci indicate sul TFR e il ricalcolo dello stesso.
6 Quantificavano le rispettive pretese negli importi di cui alle conclusioni sopra riportate, come da conteggio contenuto nel ricorso e domandavano altresì la condanna in via solidale, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003, di CP_8 Controparte_9
[...]
Si costituiva , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 15.9.2022. Riferiva di essere una società PE, appartenente al Parte_5
ispirata a principi mutualistici e operante nel settore dell'autotrasporto di
[...] cose e persone per conto terzi, nella gestione di magazzini e nella fornitura di servizi di logistica, movimentazione merci e facchinaggio. Ai propri soci, applicava lo statuto, il regolamento interno e il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Il 30.8.2018, il aveva ricevuto in appalto da l'esecuzione dei Parte_5 Pt_6 servizi di gestione dei resi editoriali presso i poli logistici di Caltignaga e della Pt_8
L'esecuzione dell'appalto era stata affidata a . Pt_7 _2
Sosteneva di aver retribuito i propri soci lavoratori in conformità alla legge e al CCNL e che tutti i soci lavoratori erano stati compensati sulla base delle ore di lavoro prestate, con paga mensile comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi e festività. Le ricorrenti avevano fruito mensilmente di ore di ferie e ROL, regolarmente retribuite e di permessi non retribuiti. I contratti individuali avevano previsto un'anzianità convenzionale risalente alla precedente assunzione dalla AN , ai fini delle tutele applicabili in caso di CP_3 recesso e per la maturazione del successivo scatto di anzianità.
Deduceva che, durante il rapporto, le ricorrenti non avevano mai contestato la correttezza della propria retribuzione e che i rapporti di lavoro e associativi erano cessati il 31.12.2019. Contestava l'assunto attoreo, per cui le ricorrenti avrebbero dovuto essere retribuite per 168 ore mensili, trattandosi di un divisore orario convenzionale. Negava che vi fosse il diritto del lavoratore a percepire una paga mensile commisurata a 168 ore, ma a quelle effettivamente lavorate, in considerazione delle concrete vicende del rapporto. Sosteneva che nel corso del rapporto, fossero state complessivamente retribuite ore in misura maggiore alle 168 mensili.
Deduceva che, in ogni caso, le ricorrenti sarebbero state onerate di mettere in mora la PE, qualora avessero ritenuto di essere sotto utilizzate. Allegava di aver corrisposto una retribuzione pari o superiore a quella prevista dal CCNL e genericamente contestava il conteggio avversario. Evidenziava che non aveva prodotto gran parte delle buste paga, ma Parte_4 solo quelle relative ai mesi da settembre a dicembre 2018, sì da rendere impossibile il raffronto tra quanto richiesto e quanto effettivamente percepito. Quanto agli scatti di anzianità, evidenziava che l'art. 42, comma 9, prevedeva il diritto al mantenimento delle condizioni lavorative, in caso di cambio appalto, solo a parità di condizioni di appalto e in mancanza, la regolamentazione dei rapporti era
7 rimessa alla libertà contrattuale delle parti. Eccepiva che le ricorrenti non avessero dimostrato l'identità delle condizioni dei due contratti d'appalto, né le condizioni vigenti e gli scatti di anzianità applicati dalla precedente datrice di lavoro Controparte_10 avendo omesso la produzione dei relativi listini paga. Deduceva, poi, che l'anzianità convenzionale era stata prevista nei contratti individuali ai soli fini di determinare le tutele in caso di licenziamento illegittimo e non per altre finalità. si era solo impegnata a garantire il pagamento del successivo _2 scatto d'anzianità che, in ragione dell'assunzione da il 1.1.2012, sarebbe CP_3 maturato il 1.1.2020, anziché a settembre 2020. Quanto alle retribuzioni differite, richiamava il disposto della parte speciale del CCNL, che consentiva il pagamento degli istituti differiti, mediante maggiorazione della retribuzione oraria. Pertanto, le mensilità supplementari erano state calcolate in ragione dell'8,3% (pari a 1/12) delle ore effettivamente lavorate. Anche gli altri istituti differiti erano stati erogati mediante aumento della retribuzione oraria. Sosteneva che, in caso di accoglimento della domanda volta al pagamento di 168 ore mensili, dalle somme conteggiate avrebbero dovuto dedursi le ore retribuite a titolo di lavoro straordinario. Parimenti, riteneva necessario scomputare dai conteggi gli importi corrisposti a titolo di premio di risultato, in quanto parte del trattamento economico complessivo, che riteneva il necessario metro di comparazione, per valutare l'adeguatezza della retribuzione percepita. Relativamente alla domanda di integrazione del trattamento di malattia, sosteneva che, in base a quanto previsto nella sezione speciale cooperazione del CCNL, non vi sarebbe stato alcun obbligo di integrare quanto pagato dall , ai sensi del d.p.r. n. CP_6
602/70. Corretta era, pertanto, a suo avviso, la mancata retribuzione nel periodo cd. di carenza. Deduceva che le ricorrenti non avessero diritto al pagamento dell'EDR di cui all'art. 60, comma 8, CCNL, poiché l'art. 60, comma 8, era applicabile ai soli lavoratori che, alla data del 26.1.2011, erano in servizio presso aziende che applicavano il CCNL di settore, dipendendo l'erogazione dalla soppressione di due festività. Per contro, la precedente datrice di lavoro applicava un regolamento interno, basato sul CCNL CP_3 grafici editoria e non il CCNL logistica. Quanto all'EAR, deduceva che, dalle buste paga, si poteva evincere il pagamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 52 CCNL all'ente bilaterale Ebilog, in misura di euro 0,5 a carico del lavoratore e 2 euro a carico dell'impresa. Di conseguenza, l'emolumento sostitutivo non era dovuto. Contestava il conteggio del TFR, deducendo che nelle buste paga, la retribuzione utile ai fini del TFR comprendeva non solo quella ordinaria, ma anche le mensilità supplementari, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Contestava la domanda di manleva svolta da deducendo che non era stato Pt_6 prodotto alcun documento contrattuale, che dimostrasse la spettanza della garanzia invocata.
8 Si costituiva il , con memoria difensiva Parte_5 depositata il 23.5.2022. Riferiva di essere una società consortile che raggruppava più imprese, operanti nei settori della logistica, gestione magazzini e depositi, movimentazione e autotrasporto merci, sorveglianza e portierato, pulizie e altre attività. Il non forniva Parte_5 direttamente i servizi, né ne determinava le modalità di esecuzione, affidata a una delle cooperative, che vi provvedeva con i propri soci lavoratori. Il 30.8.2018, il aveva ricevuto in appalto da i servizi di Parte_5 Parte_6 gestione dei resi editoriali della presso i poli logistici di Caltignaga e e li Pt_7 Pt_8 aveva affidati alla propria consorziata . _2
Pur allegando di non essere a conoscenza degli orari e giorni di lavoro dei soci lavoratori, deduceva che essi fossero sempre stati retribuiti in conformità alle tariffe concordate nei contratti di lavoro, determinate in riferimento al CCNL logistica e trasporti. Allegava di aver sempre verificato la regolarità contributiva delle cooperative consorziate. Dichiarava che, con lettera del 27.11.2018, aveva comunicato a il recesso dal Pt_6 contratto di appalto presso il polo logistico di Caltignaga dal 27.12.2018 (doc. 2 . Pt_5
Eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione in via solidale, per decorso del termine biennale di cui all'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003, allegando l'avvenuta cessazione dell'appalto in data 27.12.2018. In subordine, chiedeva limitarsi l'eventuale responsabilità solidale alle sole differenze maturate nel periodo di esecuzione del contratto (settembre-dicembre 2018). Eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 cit., trattandosi di impresa consortile, che non provvedeva direttamente all'esecuzione dei servizi oggetto dei contratti d'appalto, rimessa alle singole consorziate. Sosteneva che l'assegnazione dei servizi a una consorziata non desse luogo a un contratto di subappalto. Riteneva di non poter essere qualificato alla stregua di un “committente”, ai sensi dell'art. 29 cit. Deduceva, comunque, che essendosi le domande fondate su un'indebita riduzione dell'orario di lavoro, avrebbe dovuto escludersi la responsabilità solidale, trattandosi di un credito avente natura risarcitoria e non retributiva. Rilevava che, diversamente, il committente di un appalto sarebbe stato costretto a effettuare un costante controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore, così travalicando la propria posizione contrattuale. Argomentava, poi, con rilievi analoghi a quelli svolti da e sopra _2 riassunti, in ordine all'infondatezza delle domande relative al pagamento della retribuzione per 168 ore, al trattamento retributivo complessivamente percepito dalle ricorrenti, alla mancata produzione delle buste paga della ricorrente , Parte_4 all'insussistenza del diritto agli scatti di anzianità, alle modalità di calcolo delle retribuzioni differite, alla mancata deduzione, dai conteggi, degli importi percepiti a titolo di lavoro straordinario e premio di risultato, alla conformità al CCNL del mancato
9 pagamento del periodo di carenza in caso di malattia, all'insussistenza del diritto a percepire l'EDR e l'EAR e al conteggio del TFR.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 27.5.2022. Parte_6
Premesse considerazioni sulla propria estraneità ai rapporti di lavoro oggetto di causa, riteneva che le ricorrenti non avessero dimostrato di essere state adibite esclusivamente all'appalto in questione e non anche ad altri incarichi. Riteneva contraddittoria l'allegazione delle ricorrenti, per cui esse avevano lavorato per un numero di ore superiore a quello previsto dal contratto, ma erano state retribuite per uno inferiore e rilevava che nel corso dell'anno, le stesse fossero comunque state retribuite per un monte ore complessivamente superiore alle 39 settimanali. Contr Quanto all' , osservava che solo l'accordo di rinnovo del maggio 2021, decorrente dal 1.1.2022, aveva previsto tale emolumento. Domandava, in via riconvenzionale trasversale, di essere tenuta indenne dal e da , per tutto quanto fosse stata tenuta a pagare, per Parte_5 _2 effetto dell'accoglimento del ricorso.
Si costituiva con memoria difensiva depositata Parte_7 il 27.5.2022. Riferiva che, con accordo stipulato il 31.7.2009 (doc. 2 , ella aveva Pt_7 affidato a il servizio logistico relativo alla gestione dei resi. La validità del Pt_6 contratto, inizialmente prevista per il periodo dal 1.7.2009 al 31.12.2011, era stata poi prorogata varie volte, fino al 30.6.2024 (docc.
3-6 M-Dis). Evidenziava che la clausola 8.4 del contratto prevedeva un'obbligazione di garanzia a carico di in caso di pretese da parte di terzi e la clausola 5.3 vietava il Pt_6 subappalto dei servizi e la cessione del contratto, senza consenso della committente. Il 23.10.2018, aveva comunicato a che dal 1.9.2018 aveva subappaltato le Pt_6 Pt_7 proprie attività al che le aveva affidate a (doc. 7 ric.). Parte_5 _2
Allegava la propria estraneità rispetto all'esecuzione dell'appalto e ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio. Eccepiva la decadenza dall'azione delle ricorrenti, per decorso del termine biennale ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003, dalla cessazione dell'appalto con _2
(31.12.2019) alla notificazione del ricorso a (3.1.2022). Pt_7
Riteneva, a sua volta, esclusa la responsabilità solidale ex art. 29 cit., poiché l'affidamento dell'esecuzione dei lavori nell'ambito di un consorzio non comportava un contratto di appalto. Eccepiva l'estraneità degli importi richiesti dalle ricorrenti a titolo di integrazione della retribuzione ordinaria, ritenendo trattarsi di pretese derivanti dall'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e quindi estranee all'art. 29 cit. Parimenti, eccepiva l'estraneità dall'ambito della responsabilità solidale degli importi richiesti a titolo di indennità per ferie, ex festività e ROL maturati e non goduti.
10 Riteneva che la mancata produzione dei cedolini paga del 2019, della ricorrente
, precludesse l'esame della domanda alla stessa relativa. Parte_4
In via riconvenzionale, domandava di essere tenuta indenne da in Parte_6 relazione a tutto quanto avesse dovuto pagare in seguito all'accoglimento del ricorso, in forza della succitata clausola di manleva.
Il 15.9.2022, il depositava memoria difensiva in replica alla Parte_5 domanda riconvenzionale, nella quale rilevava che la stessa non era fondata su alcun documento e ne chiedeva il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per discussione, con autorizzazione al deposito di note difensive.
Le ricorrenti eccepivano la tardiva costituzione di . Contestavano la _2 fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003, formulata da
[...] Cont
ritenendo sufficiente a impedirla il tempestivo invio di diffida stragiudiziale e poi il deposito del ricorso. Argomentava nel senso della responsabilità solidale del . Parte_5
Ribadivano le proprie argomentazioni circa la domanda di pagamento della retribuzione ordinaria ed evidenziavano trattarsi di ore effettivamente lavorate. Sostenevano che la disparità di condizioni tra gli appalti avrebbe dovuto, eventualmente, essere dimostrata da chi aveva formulato l'eccezione. Ribadivano i propri conteggi, argomentando sulla Contr spettanza dell e sulla natura retributiva delle somme rivendicate.
, il e ribadivano le rispettive argomentazioni. _2 Parte_5 Pt_7
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Questione pregiudiziale di rito (tempestività della costituzione di . Il _2 ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di tardività della costituzione di
[...]
, sollevata dalla Difesa delle ricorrenti all'udienza del 12.1.2023. _2
La consolidata giurisprudenza della S.C. ha, sul punto, ritenuto che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (v. per tutte Cass., sez. lav., 29.4.2015, n. 8684).
Nel caso di specie, l'udienza, originariamente fissata per il 7.6.2022, è stata più volte differita d'ufficio e la prima udienza si è effettivamente tenuta il 6.12.2022, come
11 si evince dal registro telematico. La costituzione del 15.9.2022 è, quindi, rispettosa del termine di cui all'art. 416 c.p.c.
2. Questione preliminare di merito (decadenza). In via preliminare di merito, vanno affrontate le eccezioni di decadenza, rispettivamente proposte dal e da Parte_5
Esse non sono fondate. Pt_7
Pacifico, tra le parti, che il subappalto con è cessato il 31.12.2019, _2 il ha fondato la propria eccezione su una lettera di recesso datata Parte_5
27.11.2018 (doc. 2 , priva di valore probatorio, in quanto non reca né una Pt_5 sottoscrizione, né la prova della consegna ad alcuno, sulla cui base ha sostenuto che il subappalto sarebbe cessato il 27.12.2018. ha, invece, osservato che il ricorso le è Pt_7 stato notificato il 3.1.2022 e la circostanza risulta dimostrata dalle ricevute di consegna prodotte dalla delle ricorrenti. Pt_10
Queste ultime hanno altresì prodotto una diffida stragiudiziale, recapitata il 15.4.2021 a , M-Dis e Saga (doc. 20 ric.). _2
Dai registri telematici si evince che il ricorso è stato depositato il 24.12.2021.
Sulla questione dell'atto idoneo a impedire la decadenza biennale di cui all'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003, è intervenuta Cass., sez. lav., 28.10.2021, n. 30602, alle cui conclusioni questo Giudice intende conformarsi. L'orientamento può, ormai, dirsi consolidato, essendo stato reiterato con le successive ordinanze nn. 31037/2022, 31684/2022 e da ultimo, 9130/2024.
La Corte, dopo un'analisi diacronica dell'evoluzione della disposizione e dei propri precedenti, a cui deve farsi rinvio, ha osservato che “
7. La norma generale di cui all'art. 2966 c.c., è quella secondo cui "la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla "ratio" dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.
7.1. La decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che di volta in volta il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa all'ente previdenziale per le prestazioni;
un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento;
il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale ecc). Non esiste pertanto una modalità sempre valida per impedire la decadenza, siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore.
7.2. Nella specie, non essendo precisato dalla norma di riferimento o da altra disposizione quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, deve considerarsi che l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore è stato introdotto solo con la L. n. 92 del 2012, laddove la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003.
12
7.3. Ciò induce ad escludere che il legislatore del 2003 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotto nella norma solo nel 2012 che non costituisce oggetto del presente esame.
7.4. Pertanto, risulta maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis vigente giungere alla conclusione che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto.
7.5. Ne' potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.
7.6. La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all'esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.
7.7. Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c., non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta.
7.8. A quest'ultima deve, poi, senz'altro attribuirsi natura sostanziale, avuto riguardo al tenore della previsione normativa, che si riferisce all'obbligazione del committente, in solido con l'appaltatore, nei confronti dei lavoratori, "entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto" relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti. In tal modo la norma intende avere riguardo al periodo di operatività della responsabilità del committente e non pone alcuna prescrizione circa il modo attraverso il quale far valere il corrispondente diritto da parte del lavoratore, diritto che, in relazione alla individuata connotazione decadenziale del termine biennale, deve ritenersi non più sussistente qualora non venga esercitato entro il previsto lasso temporale.
7.9. Ne' pare al Collegio che in tale disamina possa attribuirsi una qualche decisività, in un'ottica di contemperamento equilibrato di interessi confliggenti, alla considerazione
13 che la previsione della solidarietà D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, costituisce pur sempre un ampliamento della garanzia patrimoniale fornita ai lavoratori, cui viene consentito di aggredire sia il patrimonio del datore di lavoro sia quello della società committente, non potendo superarsi, per le ragioni esposte, il dato testuale della norma in vigore, la quale non fa riferimento ad un atto specifico per l'esercizio del diritto”.
Anche nel caso di specie deve affermarsi l'irrilevanza delle modifiche intervenute nel 2012, atteso che il rapporto sostanziale per cui è causa si è interamente svolto dopo l'ulteriore riforma di cui al d.l. n. 25/2017, convertito dalla l. 4/2017, che ha nuovamente abrogato il riferimento all'azione giudiziaria.
Sulla base dei principi statuiti dalla S.C. e condivisi da questo Tribunale, si deve ritenere che sia l'invio di una diffida stragiudiziale, poi depositata in atti (il cui ricevimento da parte dei destinatari non è stato contestato e il cui contenuto è sufficientemente specifico, rispetto all'azione spiegata in questa sede) sia il deposito del ricorso costituiscono atti idonei a impedire la decadenza.
Venendo al caso di specie, si deve osservare che cessato l'appalto con
[...]
il 31.12.2019, le ricorrenti avrebbero avuto l'onere di far valere le proprie _2 pretese entro il 31.12.2021 e il ricorso è stato depositato il 24.12.2021. Tale atto deve, per le ragioni suesposte, ritenersi idoneo a impedire la decadenza, così come la diffida stragiudiziale del 15.4.2021, depositata in atti.
3. Gli scatti di anzianità. Venendo, quindi, al merito delle domande, la natura subordinata dei rapporti di lavoro delle ricorrenti non è stata oggetto di alcuna contestazione, sicché il Tribunale può esimersi da una puntuale analisi delle argomentazioni di cui al ricorso, sul punto.
Seguendo l'ordine in cui le domande sono state illustrate nel ricorso, in primo luogo le ricorrenti domandano il riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dal CCNL (art. 13), in forza della disposizione per cui all'art. 42, comma 9 dello stesso (doc. 22 ric.), per cui “L'impresa appaltante includerà nel contratto d'appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute”.
Nei contratti individuali prodotti in giudizio (docc.
4-7 ric.), si legge – in premessa – che il cambio appalto (assegnazione da parte di per Parte_11 conto di al era stato preceduto da un accordo sindacale il Pt_7 Parte_5
14.8.2018 (la cui legittimità non è stata contestata da alcuno in questa sede), in seguito al quale le ricorrenti avevano chiesto e ottenuto l'associazione alla PE e l'assunzione dalla stessa. Viene, quindi, espressamente prevista l'applicazione del
14 CCNL autotrasporto e logistica – sezione cooperazione. Alla clausola n. 2 si legge che
“in ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo Sindacale del 14/08/2018, Le viene riconosciuta un'anzianità convenzionale risalente all'assunzione alle dipendenze della AN MARLIN società PE ai fini delle tutele applicabili in caso di recesso;
verrà inoltre mantenuta la già prevista data di maturazione del prossimo scatto di anzianità”. Alla clausola n. 4 vi è l'impegno a riconoscere il trattamento economico stabilito dal CCNL di categoria, come integrato dalla contrattazione aziendale.
La e il hanno eccepito, in primo luogo, che le Controparte_1 Parte_5 ricorrenti non avrebbero dimostrato la continuità delle condizioni di appalto e in secondo luogo, che la succitata clausola dei contratti individuali riguarderebbe soltanto l'anzianità ai fini del mantenimento delle tutele in caso di licenziamento illegittimo.
Quanto a quest'ultimo profilo, può prescindersi dall'esame del controvertibile presupposto di tale tesi, per cui il contratto aziendale e quello individuale, conclusi in occasione del cambio appalto, sarebbero abilitati a derogare al CCNL. Non sussiste, infatti, l'antinomia, dal momento che, in attuazione al disposto del CCNL, viene riconosciuta l'anzianità necessaria a fruire delle tutele previgenti il d. lgs. n. 23/2015. La clausola, si pone, quindi, in attuazione e non in deroga al CCNL, sicché non vi sono ragioni per ritenere che essa intendesse escludere il computo dell'anzianità pregressa anche ai fini retributivi. Ciò pare altresì confermato dalla previsione per cui viene mantenuta la data di maturazione del “prossimo” scatto di anzianità.
Quanto alla questione dell'identità dell'appalto, a fronte delle puntuali allegazioni delle convenute, che hanno ricostruito la propria storia lavorativa, con specifica indicazione delle varie datrici di lavoro succedutesi nel tempo, precisando di aver svolto sempre le stesse mansioni, sarebbe spettato alle convenute operare una puntuale contestazione, deducendo i mutamenti contrattuali e operativi intervenuti nei vari cambi di appalto. Trattasi, infatti, di informazioni in possesso delle committenti e del
, molto più che delle lavoratrici, sicché alle prime incombeva un onere di Parte_5 contestazione assai più specifica, rispetto a quella riscontrabile nelle memorie difensive, che si sono limitate a eccepire genericamente una carenza di prova.
La domanda va, quindi, accolta, con riconoscimento degli scatti corrispondenti all'anzianità, risalente all'assunzione da parte di e quindi: CP_3
- per e dal 1.1.2012 (docc. 9 e 14 ric.); Parte_1 Parte_4
- per e dall'1.6.2014 (docc. 10 e 12 ric.). Pt_2 Pt_3
4. La retribuzione ordinaria. Le ricorrenti domandano, poi, il riconoscimento di una retribuzione parametrata ad almeno 168 ore mensili, evidenziando che in alcuni mesi, la PE l'ha computata sulla base di un monte ore inferiore, nonostante le stesse avessero lavorato per almeno 39 ore settimanali. Esse contestano che così facendo, la datrice di lavoro avrebbe violato il minimo tabellare mensile, previsto dal contratto collettivo.
Non è contestato e risulta, comunque, documentalmente provato (docc. da 4 a 7 ric.) che le ricorrenti fossero assunte con orario di lavoro di 39 ore settimanali,
15 corrispondenti all'orario normale (tempo pieno) di cui all'art. 9 CCNL (docc. 21-22 ric.).
La datrice di lavoro ha contestato, trovando condivisione nelle difese delle altre convenute, che 168 non costituisce l'orario minimo a cui il lavoratore ha diritto, ma un semplice divisore convenzionale. Vi è un'apparente discrasia tra la definizione di orario normale pari a 39 ore settimanali e orario mensile di 168 ore: se si moltiplica 39 per quattro settimane si ottiene, infatti, 156 e non 168. La contraddizione, però, è soltanto apparente, essendo noto che il mese non è, di norma, composto di quattro settimane esatte, dal momento che alcuni mesi sono più brevi di altri e spesso la settimana si colloca a cavallo di due mesi. Il divisore 168 è stato, quindi, fissato dai contraenti collettivi, per semplificare il calcolo della retribuzione, che altrimenti sarebbe estremamente complesso e soprattutto variabile di mese in mese (in contrasto con la previsione, nello stesso CCNL, di minimi mensili), hanno stabilito un numero medio di ore, che compensa i mesi che hanno più giorni e/o più settimane con quelli più brevi. In tale senso e solo in esso il divisore ha carattere convenzionale e da tale scelta dei contraenti collettivi non può farsi senz'altro derivare la libertà datoriale di stabilire, settimana per settimana o mese per mese, le ore di lavoro di ogni singolo lavoratore e quindi, la retribuzione allo stesso spettante. Tale conclusione finirebbe, in ultima analisi, per trasferire sui lavoratori una quota significativa del rischio di impresa, commisurando la retribuzione alla maggiore o minore quantità di servizi richiesti al datore di lavoro, in contrasto con la natura subordinata del rapporto. Gli stessi contraenti collettivi hanno, peraltro, previsto dei meccanismi di flessibilità, in particolare per le cooperative, all'art. 9 della sezione speciale cooperazione del CCNL. Esso, per quanto qui rileva, prevede che: “
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
2. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 13 del presente CCNL. Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
3. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti
16 l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali (…)”. Da tali disposizioni, si ricava, innanzitutto, il principio del calcolo dell'orario di lavoro su base mensile, essendo consentito, nell'arco di un mese, compensare le settimane con orario lavorato superiore a 39 ore con quelle in cui la prestazione è resa per un tempo inferiore. Per le sole cooperative che utilizzano il sistema di retribuzione mensilizzata, è consentita una compensazione nell'ambito del trimestre, purché le ore eccedenti accantonate non eccedano le 200 annue. La norma non è, tuttavia, applicabile nel caso di specie, essendo pacifico che la retribuzione fosse erogata su base oraria e non mensilizzata. In tale caso, non può, quindi, negarsi il diritto dei lavoratori a lavorare e a essere retribuiti per 39 ore settimanali, con la sola possibilità che tale orario sia calcolato mensilmente, compensando le varie settimane. A questo punto, appare condivisibile la richiesta di fare applicazione del divisore mensile 168, nel senso che la retribuzione contrattuale ordinaria non può mai essere inferiore al minimo mensile previsto dal CCNL. Nel senso appena esposto, vi sono vari e condivisibili precedenti di merito, in cui si è rilevato, con riguardo al sistema di retribuzione oraria e non mensilizzata, che
“L'adozione di questo sistema non comporta, all'evidenza, per il solo fatto che la retribuzione venga calcolata ad ore, che la retribuzione corrisponda alle ore di effettivo lavoro, anche quando queste ore, come nella specie, per decisione unilaterale del datore di lavoro, siano inferiori a quelle che costituiscono l'orario normale previsto dal CCNL
o dal contratto individuale di lavoro, come pare sostenere la PE. L'orario normale settimanale per il numero di settimane del mese di riferimento, per come previsto dal CCNL o dal contratto individuale, e dunque anche la relativa retribuzione, deve essere sempre garantito (seppure possa essere diversamente articolato nelle singole settimane che compongono il mese di riferimento), anche quando la retribuzione è pagata ad ore, e soltanto gli eventi esterni ed accidentali (quali la malattia, l'infortunio, ecc…), possono comportare una modifica di detto orario, riducendolo. La norma in esame e più in generale il sistema del pagamento della retribuzione ad ore, sono dunque del tutto indifferenti sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro normale (per come previsto dal CCNL o dal contratto individuale di lavoro) e di conseguenza del rispetto del minimale contributivo. In definitiva, concludendo in punto, l'orario contrattuale normale nella specie è quello di 39 ore settimanali (moltiplicato per il numero di settimane del mese di riferimento) e nessuna norma del CCNL o del regolamento interno della consente la sua unilaterale riduzione da parte del datore di lavoro. Oltretutto, deve rilevarsi che se anche una simile previsione fosse rintracciabile nel CCNL o nel regolamento societario, la stessa sarebbe comunque superata dal contenuto dei singoli contratti individuali di lavoro dei lavoratori della PE, posto che questi contratti prevedono tutti quanti espressamente quale orario di lavoro,
17 quello di '39 ore settimanali'” (App. Brescia, sent. n. 300/2022, r.g. n. 64/21; nello stesso senso v. anche, tra le molte, App. Milano, sentt. nn. 96 e 97/2023). Non ignora, peraltro, il Tribunale la sussistenza di un indirizzo di segno opposto
(v., in questo senso, tra le altre, App. Venezia, sent. n. 300/2024), ma per le ragioni sopra esposte, non appare condivisibile la tesi per cui il divisore 168 avrebbe valore unicamente al fine di ricavare una retribuzione oraria convenzionale e non di determinare la retribuzione a cui i lavoratori hanno diritto.
5. Importo delle mensilità supplementari. Le ricorrenti contestano, poi, le modalità di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto, anch'esse, sono state erogate in misura variabile, a seconda del numero di ore lavorate. Esse richiamano il disposto degli artt. 18 e 19 CCNL, i quali commisurano le mensilità aggiuntive alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore.
Per contro, la datrice di lavoro ha affermato la regolarità del proprio operato, richiamando l'art. 61 della sezione speciale cooperazione del CCNL, il quale consente di erogare tali emolumenti “attraverso un incremento della retribuzione oraria”.
Il Tribunale condivide, con riguardo alla questione del calcolo delle mensilità supplementari, gli argomenti spesi dalla già citata pronuncia di App. Brescia n. 300/2022: “L'art.61, nel prevedere che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria …”, consente alle società cooperative di corrispondere detti istituti indiretti e aggiuntivi, mese per mese (e non alle usuali cadenze di dicembre e luglio), attraverso la maggiorazione della retribuzione corrispondente al rateo mensile dell'emolumento di riferimento, indiretto o aggiuntivo. Il presupposto di questo meccanismo è che venga utilizzata quale modalità di pagamento della retribuzione, il sistema della retribuzione ad ore e non quello della retribuzione mensilizzata (…) per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore in alcuni mesi - quelli con più giorni - e minore in altri mesi - quelli con meno giorni -), anche se alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua mensilizzata”.
Anche in questo caso, infatti, nessuna disposizione contrattuale consente al datore di lavoro, attraverso la corresponsione della retribuzione con modalità oraria, di derogare ai minimi tabellari mensili, i quali si riflettono nella determinazione dell'importo delle mensilità aggiuntive.
Ciò che, invece, il CCNL consente è di corrispondere le mensilità aggiuntive in forma rateale, mese per mese, mediante incremento della retribuzione oraria. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui alla fine dell'anno, gli importi percepiti devono essere pari a quelli che sarebbero stati dovuti ove il pagamento fosse avvenuto a giugno per la quattordicesima e a dicembre per la tredicesima.
6. Effetto della mancata produzione delle buste paga sulle domande esaminate ai punti 4 e 5. Ai fini della determinazione della retribuzione ordinaria e della quantificazione delle mensilità aggiuntive (diversamente da quanto si dirà in ordine alle
18 indennità per ferie e permessi non goduti), a nulla rileva che le buste paga siano state prodotte solo parzialmente. Infatti, secondo i principi generali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Pertanto, dimostrata la retribuzione contrattualmente spettante da parte delle ricorrenti, sarebbe spettato alle convenute provare di aver corrisposto una somma almeno pari alla stessa, mentre resta irrilevante la contestazione relativa alla mancata dimostrazione del percepito (peraltro effettuata anche dalla datrice di lavoro, che è senz'altro in possesso della documentazione contabile a ciò necessaria).
7. Indennità per ferie e permessi ROL ed ex festività. Le ricorrenti lamentano, poi, che l'accantonamento di ferie e permessi e quindi la corresponsione della relativa indennità sostitutiva è avvenuto non secondo il numero di giorni e ore previsto dal CCNL, ma nella minor misura corrispondente alle ore lavorate, registrate nei cedolini paga.
In particolare:
- per quanto concerne i permessi ROL, l'art. 9, comma 16, CCNL dispone che “In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso. I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1 gennaio - 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”;
- con riguardo alle festività abolite, l'art. 14 CCNL prevede che “
1. Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n.54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre). (…) 3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”;
- le ferie, invece, sono così disciplinate dall'art. 24 (riportato per quanto qui interessa): “
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. (…)
19
2. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
3. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
4. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. (…)”.
Anche in questo caso, per le ragioni già esposte, la modalità di calcolo della retribuzione a ore comporta un diverso conteggio (appunto, a ore e non a giorni) del periodo feriale e dei permessi, ma non incide sull'ammontare complessivo degli stessi.
Le ricorrenti sono state in servizio per quattro mesi (da settembre a dicembre) del
2018 e per tutto il 2019. È, quindi, fondata la pretesa di vedersi riconoscere 29,33 giorni di ferie (22 giorni per il 2019 e 7,33 per il 2018, pari a 14,3 ore mensili), 42,66 ore per ex festività (32 ore per il 2019 e 10,66 per il 2018) e 53,33 ore di ROL (40 per il 2019 e Contro 13,33 per il 2018). La somma tra ed ex festività è stata, quindi, correttamente indicata nel ricorso in 96 ore.
In questa sede, le lavoratrici domandano il pagamento dell'indennità relativa a ferie, ex festività e permessi maturati e non goduti, il cui importo è stato ottenuto mediante sottrazione dei giorni/ore goduti, risultanti dalle buste paga (docc. 16-19 ric.) dal totale di quelle spettanti, calcolate come sopra.
L'operazione è del tutto corretta, alla luce dei principi in tema di onere probatorio, sul tema enunciati dalla S.C. e condivisi dal Tribunale. Si è, infatti, affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791). Tale onere della prova va valutato rigorosamente e non può supplirvi la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 19.6.2018, n. 16150).
Ne consegue, quindi, che la domanda va accolta, nei limiti in cui risulta provata, sulla base delle buste paga prodotte. Per contro, ove non siano stati depositati i cedolini, in assenza di altre prove del godimento di ferie e permessi in misura minore al dovuto, la domanda deve essere rigettata.
Dalla verifica di queste ultime, risulta quanto segue:
- la ricorrente ha dimostrato la propria allegazione di aver goduto di 141 Parte_1 ore di ferie, pari a 18 giorni e di aver, quindi, diritto all'indennità per ferie non godute commisurata a 11,33 giorni, pari a 88,37 ore;
dai medesimi documenti
20 risulta il godimento di 75 ore di permessi ROL ed ex festività, sicché ne residuano
21;
- la ricorrente ha dimostrato la propria allegazione di aver goduto di 152 Pt_2 ore di ferie, pari a 19,49 giorni e di aver, quindi, diritto all'indennità per ferie non godute commisurata a 9,84 giorni, pari a 88,37 ore;
dai medesimi documenti risulta il godimento di 75 ore di permessi ROL ed ex festività, sicché ne residuano
21;
- la ricorrente nulla chiede in punto ferie e ha omesso la produzione della Pt_3 busta paga di marzo 2019; sulla base di quelle presenti risulta il godimento di 68,5 ore di permessi ROL ed ex festività, ma ella ha ammesso, nel ricorso, di averne goduti in misura maggiore, pari a 83,5, sicché residuano 12,5 ore;
- la ricorrente ha omesso la produzione di tutte le buste paga relative al Parte_4
2019 e in assenza di altre prove, non vi è alcuna dimostrazione della prestazione lavorativa in ore e giorni destinati a ferie e permessi;
ne consegue il rigetto della domanda relativa all'indennità per mancato godimento degli stessi.
8. Indennità di malattia. Le ricorrenti domandano, poi, l'integrazione dell'indennità di malattia, osservando che la PE datrice di lavoro ha corrisposto soltanto gli importi conguagliabili con i contributi e non l'integrazione, prevista dall'art. 63 CP_6
CCNL.
La datrice di lavoro e le altre convenute non hanno contestato tale assunto di fatto, né i conteggi formulati dalle ricorrenti, ma hanno sostenuto che la sezione speciale cooperazione del CCNL (Art. 26, 54 e 63 – Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo) comporterebbe una deroga alla parte generale, tale da esonerare il datore di lavoro dalla suddetta integrazione. Sul punto, vanno reiterati gli argomenti già spesi da questo Tribunale in casi analoghi, che hanno trovato ripetute conferme in grado d'appello (v. App. Torino, sentenze nn. 612/2022, 45/2023, 481/2023) La norma del settore Cooperazione richiamata, rubricata “Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo” prevede che “
1.Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”; dunque, limitandosi a richiamare le norme del d.p.r. 602/70 non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'art. 63, comma 15 dello stesso CCNL secondo cui “In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' . CP_6
21 Tale clausola contrattuale è estremamente chiara nel prevedere l'obbligo di integrale retribuzione dei primi tre mesi di malattia (e a fortiori, anche dei primi tre giorni), nei limiti del periodo di comporto.
Né il d.p.r. n. 602/1970, nell'estendere alle cooperative l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevede che l'impresa sia esentata da qualsivoglia integrazione al trattamento . CP_6
Per altro verso, l'esegesi del CCNL proposta dai ricorrenti si pone in contrasto con il disposto dell'art. 2110 c.c., come interpretato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, per cui “L'art. 2110 c.c., prevede, infatti, per il caso in cui ricorra una delle ipotesi di sospensione del rapporto previste al primo comma (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), che sia "dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità", ove la legge o le norme corporative (da intendersi ora sostituite con le norme elaborate dall'autonomia collettiva) non stabiliscano "forme equivalenti di previdenza o di assistenza". Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non vi siano, come nella specie, disposizioni di legge
o di fonte collettiva che consentano al lavoratore di fruire di un trattamento economico nel caso di malattia (trattamento che risulta escluso, per la ricorrente, assunta con la qualifica di impiegata, dal D.L.Lgt. n. 213/196, che non riconosce agli impiegati del settore Industria l'indennità di malattia, e dalla classificazione operata dall delle CP_6 imprese esercenti attività di elaborazione dati in tale settore;
ed altresì escluso dal CCNL di riferimento in forza della norma di cui all'art. 76, quarto comma, la quale prevede che "le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l' non CP_6 corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità" a proprio carico), il trattamento in questione resta a carico del datore di lavoro, nella misura e per il tempo determinati o determinabili alla stregua dell'applicazione dei criteri di cui alla seconda parte dell'art. 2110, comma 1. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sul rilievo che una norma collettiva esiste comunque, nel caso di specie, ed essa è stata correttamente applicata dalla società, posto che l'art. 2110, comma 1, delinea un sistema di fonti regolatrici, che se risulta caratterizzato dall'assenza di specificazioni sul piano dei contenuti del trattamento (in sostanza, rivelandosi come un'architettura relazionale tra fonti diverse), nondimeno muove da un presupposto comune, e cioè dalla necessità che il lavoratore possa, in ogni caso, disporre di una protezione nel caso di eventi che ne alterino lo stato di salute o ne inducano l'incapacità totale o parziale di attendere allo svolgimento dell'attività di lavoro, determinando la sospensione del rapporto e delle conseguenti obbligazioni: come è reso manifesto dall'espressa previsione che è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità, nel caso in cui la legge o la contrattazione collettiva non gli apprestino forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e come, anche al di là di una pur esplicita formulazione normativa, sarebbe da intendersi nella sede di un'interpretazione orientata ai valori della legalità costituzionale in materia (art. 38, commi 1 e 2)” (Cass., sez. lav., 6.2.2017, n. 3046, in motivazione).
22 La domanda di cui al ricorso su tale punto va, pertanto, integralmente accolta, con accertamento della spettanza dell'intera retribuzione per i giorni di malattia risultanti dalle buste paga, il cui pagamento, per la parte non rimborsata dall' , resta a carico CP_6 della datrice di lavoro e delle altre obbligate in solido.
9. EDR. Le ricorrenti domandano il riconoscimento della spettanza dell'EDR, previsto dall'art. 60, comma 8, CCNL nei termini seguenti: “A seguito dell'eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta dall'Accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro al 3° Super da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali”.
La Difesa attorea ha sostenuto che, essendo le lavoratrici in forza presso l'appalto il 26.1.2022, alle stesse spetterebbe l'emolumento in parola.
Le convenute, per contro, hanno contestato tale assunto, osservando che prima di essere assunte da per cambio appalto, le ricorrenti lavoravano presso la _2 PE , dal 1.1.2012, la quale applicava il CCNL grafici editoriali industria, CP_3 come risulta dal contratto sub doc. 9 ric.
Tali ultime considerazioni sono condivisibili. Si deve, infatti, osservare che secondo quanto risulta dai contratti di lavoro delle ricorrenti (docc.
4-7 ric.), esse sono state assunte ex novo da come ordinariamente avviene in caso di cambio appalto, _2 con riconoscimento di anzianità convenzionale fin dall'assunzione alle dipendenze di
. Non vi è stata, come parrebbe, invece, sostenere il ricorso, una successione nel CP_3 contratto, analoga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c. per il diverso caso di trasferimento d'azienda. Ciò è avvenuto, secondo quanto si legge nei contratti stessi, in applicazione del già citato apposito accordo sindacale, che ha disciplinato il cambio appalto e la cui legittimità non è mai stata messa in discussione nella presente causa.
Non può, dunque, ritenersi che, alla data del 26.1.2011, le stesse fossero da considerare in servizio, con applicazione del CCNL logistica, sì da maturare il diritto a godere dell'EDR e delle relative incidenze sugli altri istituti retributivi. L'anzianità convenzionale delle ricorrenti risale, infatti, alle date già indicate al precedente punto 3, tutte successive a quella rilevante in questa sede.
La domanda di riconoscimento dell'EDR, va, quindi, respinta. 10. EAR. La domanda di pagamento dell'EAR, di cui all'art. 52 CCNL, è manifestamente infondata.
L'art. 52, terzo comma, CCNL così dispone: “
3. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR,
“elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità”.
In tutte le buste paga, prodotte dalle stesse ricorrenti, compare il contributo all'ente bilaterale EBILOG, sicché appare evidente che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'EAR.
23 11. I conteggi e il ricalcolo del TFR. Il parziale accoglimento delle contestazioni formulate dai convenuti circa i presupposti delle domande e i conteggi formulati dalle ricorrenti, impone la riformulazione del conteggio degli importi dovuti alle ricorrenti, nel prosieguo del presente processo. A tal fine, dovranno adoperarsi i criteri che seguono, per la determinazione degli importi dovuti. In applicazione del principio dell'onere della prova, già illustrato al precedente punto 6, il percepito dovrà essere considerato pari a quello risultante dalle buste paga prodotte in atti ovvero, se superiore, a quello ammesso nel ricorso. Non può essere condivisa la contestazione della Difesa di e del _2 Parte_5 per cui dovrebbero considerarsi, nel percepito a titolo di retribuzione ordinaria, gli importi erogati a titolo di premio di risultato e straordinario. Le ricorrenti non hanno, infatti, domandato il ricalcolo della propria retribuzione in quanto difforme all'art. 3, l. n. 142/2001 o all'art. 36 Cost., ma in quanto conteggiata in violazione del contratto individuale e collettivo, la cui individuazione non è contestata. Ne consegue che non rileva il confronto tra due “trattamenti economici complessivi”, ma la modalità di calcolo della retribuzione ordinaria, nella quale non sono comprese somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario (e quindi, per definizione, per prestazioni eccedenti la trentanovesima ora settimanale) o per premio di risultato (e quindi, per avere i lavoratori contribuito a raggiungere determinati obiettivi, prefissi dal datore di lavoro). La retribuzione mensile spettante deve, quindi, essere calcolata in misura pari al minimo tabellare del CCNL, aumentato degli scatti di anzianità, computati a partire dal 1.1.2012 per e e dal 1.6.2014 per e (v. punto 3 che Parte_1 Parte_4 Pt_2 Pt_3 precede). La retribuzione oraria, secondo il più volte menzionato divisore, è pari a quella mensile, divisa per 168. Le mensilità aggiuntive spettano, a norma degli artt. 18 e 19 CCNL e considerato che il rapporto ha avuto inizio a settembre 2018 ed è durato per tutto il 2019, nella misura corrispondente a 4/12 per il 2018 e a 12/12 per il 2019. I 12/12 corrispondono a una mensilità di retribuzione mensile ordinaria, determinata come da paragrafo precedente. La retribuzione spettante per le ferie e i permessi goduti e, nei limiti riconosciuti al precedente punto 7, per quelli non goduti, deve essere ricalcolata in ragione della retribuzione oraria, determinata secondo il criterio appena esposto. L'indennità di malattia, nei giorni indicati a tale titolo nelle buste paga, spetta in misura pari a quella necessaria per integrare quanto corrisposto dall' , sicché le CP_6 ricorrenti hanno diritto a percepire un importo pari alla retribuzione ordinaria che sarebbe spettata in caso di regolare prestazione lavorativa. Le ricorrenti hanno affermato che il TFR è stato calcolato solo in ragione della retribuzione ordinaria, ma, come correttamente osservato dalla datrice di lavoro, ciò non è vero, poiché in ciascuna busta paga risulta una “retribuzione utile T.F.R.” superiore alla sola retribuzione ordinaria. Vi è, d'altro canto, l'evidente necessità di rideterminare il TFR dovuto: da un lato, il riconoscimento di differenze su elementi continuativi della retribuzione, impone di computare la relativa incidenza sul TFR. Dall'altro, è contestato tra le parti il criterio di
24 calcolo di tale emolumento, senza che nessuna di esse abbia esposto analiticamente le modalità, con le quali è addivenuta al calcolo di quanto ritiene dovuto. La base di calcolo del TFR è disciplinata dall'art. 37 CCNL e non comprende affatto, come sostenuto dalla Difesa attorea “tutte le voci indicate ai punti precedenti”, ma soltanto le seguenti, escluse le altre elencate nel CCNL, in quanto irrilevanti in questa sede:
- minimo tabellare (tanto per i periodi lavorati, tanto per quelli corrispondenti a ferie e permessi goduti e malattia);
- aumenti periodici di anzianità;
- tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il processo deve, quindi, proseguire, con le modalità indicate in separata ordinanza, per l'esatta liquidazione degli importi dovuti. 12. Responsabilità solidale e garanzie. Non può condividersi l'impostazione, fatta propria dalle convenute, per cui il ricalcolo della retribuzione ordinaria costituirebbe risarcimento del danno e non importo erogato a titolo retributivo. Le ricorrenti, nella domanda principale che viene accolta, non hanno affatto esperito un'azione risarcitoria, ma un'azione di adempimento dell'obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro, sulla base del contratto individuale e collettivo, sicché le somme richieste rientrano senz'altro nel disposto dell'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003.
Ciò, con l'unica eccezione dell'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto non rientrante nella nozione di “trattamenti retributivi”, di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, da interpretarsi in senso rigoroso, alla luce dell'orientamento espresso dalla S.C., la quale ha statuito che esula da tale nozione “l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707)” (cfr. Cass., 19 maggio 2016, n. 10354). Un discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile dell'orario di lavoro ( , che ha invece natura retributiva, per la sua coessenzialità alla prestazione CP_7 dell'attività lavorativa nella flessibilità della sua modulazione, sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire (così Cass., 19 maggio 2016, n. 10354, cit., nonché Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Analoghe considerazioni valgono per le ex festività, trattandosi di una rimodulazione dei giorni lavorabili, da parte dei contraenti collettivi. Quanto all'applicabilità dell'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003 alle società consortili, il Tribunale rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ai
25 condivisibili principi statuiti dalla S.C. nella sentenza 16.10.2017, n. 24368, nella cui motivazione si legge che “non può ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra e consorziata sia invece da qualificare in termini di Parte_5 mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del (mandatario) per le Parte_5 obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori;
posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle Parte_5 imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il va considerato alla tregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale Parte_5 va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche della L. n. 276 del 2003, art. 29), all'interno della cui disciplina garantistica ricade, per le già viste considerazioni”. Né potrebbe avere rilievo la considerazione per cui il CCNL logistica avrebbe escluso il rapporto consortile dalla definizione di appalto: è, infatti, appena il caso di rilevare che il CCNL non può derogare alle disposizioni imperative di legge, tra cui rientra senz'altro quella dell'art. 29 cit.
Vanno, infine, accolte le domande di garanzia, formulate da nei confronti Pt_7 di e da quest'ultima nei confronti del (soggetto con il quale essa Pt_6 Parte_5 aveva rapporto diretto, a differenza di . _2
L'obbligo di garanzia, anche al di là delle clausole contrattuali citate dalla Difesa delle convenute, è previsto dall'art. 1299 c.c., implicitamente richiamato dal secondo comma dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003 (cfr. Cass., sez. lav., 8.11.2021, n. 32535).
Essendo incontestata in giudizio l'esistenza del contratto d'appalto ed essendo altresì probabile che, accertata la parziale fondatezza della pretesa attorea, il pagamento sia richiesto anche alle committenti, sussiste l'interesse a sentir accertare il diritto all'esercizio dell'azione di regresso.
La quantificazione delle somme per cui spetta la garanzia dipenderà, in concreto, da quanto sarà costretta a versare ciascuna delle committenti, che non sia già stato oggetto di pagamento da parte della o del Controparte_1 Parte_5
13. La pronuncia sulle spese resta riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire, per il periodo dal 3.9.2018 al 31.12.2019:
26 a) una retribuzione mensile ordinaria pari al minimo tabellare del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, aumentato degli scatti periodici di anzianità maturati a partire dal 1.1.2012 per e e dal 1.6.2014 per Massara e Parte_1 Parte_4
; Pt_3
b) i ratei spettanti (16/12 complessivi) di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché la retribuzione feriale e l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti (questi ultimi, nei limiti di cui in motivazione) calcolati sulla base della retribuzione di cui al punto a); c) la corresponsione, durante i giorni di malattia, di un'indennità tale da integrare quanto rimborsato dall' , fino a raggiungere un importo pari alla retribuzione CP_6 ordinaria;
d) l'inclusione, nella base di calcolo del TFR, della retribuzione ordinaria, degli scatti periodici di anzianità e della tredicesima e quattordicesima mensilità, determinate come sopra indicato;
2) condanna a corrispondere alle Controparte_12 ricorrenti la differenza tra gli importi dovuti e quelli concretamente corrisposti e risultanti dalle buste paga ovvero, qualora superiori, quelli ammessi nel ricorso;
3) condanna altresì il , Parte_5 Parte_6 [...] in solido con Parte_7 Controparte_12
, a corrispondere alle ricorrenti gli importi di cui al punto che precede,
[...] con esclusione di quanto dovuto a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e con il diritto di ei confronti di Parte_7 Parte_6
e di ei confronti del di ripetere Parte_6 Parte_5 tutte le somme, per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali, che la parte rispettivamente garantita pagherà alle ricorrenti, in esecuzione del presente provvedimento e della sentenza definitiva;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo per la liquidazione;
6) spese al definitivo. Così deciso il 4.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
27
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 4.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 693/2021 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in Milano viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), in persona del suo Parte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_6 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Prato, via Armando Spadini n. 29 presso lo studio degli Avv. LIGUORI LETIZIA e RISALITI SANDRO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva e successiva rinuncia al mandato depositata il 4.9.2024, ex art. 85 c.p.c.;
(c.f. ), in persona del suo Parte_7 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via Dolores
1 Bello n. 3, presso lo studio dell'Avv. CODINI LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. STANCHI ANDREA, PEDRONI ANNAMARIA e DESTEFANI SIMONA, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenute
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: A. accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata del rapporto di lavoro ulteriore intercorso tra le ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_2 dal 3.9.2018 al 31.12.2019 (ovvero con le diverse durate ritenute di
[...] giustizia); B. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire:
• una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
• i ratei di retribuzioni differite nella misura piena ed in particolare: a) una mensilità piena per ogni anno di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
• l'inclusione, nella base di calcolo di 13ma, 14ma, permessi, ferie e TFR degli aumenti periodici di anzianità;
• il pagamento dell'indennità integrativa di malattia ex art. 63 CCNL a carico del datore di lavoro per le giornate di malattia indicate nelle buste paga;
• il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL di settore;
• gli scatti di anzianità, nel numero e nella misura stabilita dall'art. 17 CCNL, tenuto conto della complessiva anzianità di servizio delle ricorrenti presso l'appalto M-Dis/ Saga o in subordine dell'anzianità di servizio maturata con;
CP_3
• l'EAR ex art. 52 CCNL;
• l'EDR ex art. 60 CCNL;
C. previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto/subappalto tra Parte_7 Parte_6 Parte_5
e condannare
[...] Controparte_2 Parte_7
e in persona
[...] Parte_6 Parte_5 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, a pagare alle ricorrenti, a titolo di differenze retributive per i titoli meglio specificati in ricorso, i seguenti importi lordi:
• a € 3.352,94 Parte_1
2 • ad € 4.826,17 Parte_2
• a € 4.554,35 Parte_3
• a € 4.586,95 Parte_4
o i diversi importi (maggiori o minori) ritenuti di giustizia;
D. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertato il diritto delle ricorrenti di percepire le retribuzioni per il monte ore contrattualmente pattuito dalle parti nel contratto individuale di lavoro, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi risarcito il danno da inadempimento contrattuale e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a risarcire alle ricorrenti il danno da inadempimento contrattuale, da quantificarsi sulla base del medesimo importo orario che avrebbero percepito, ove avessero lavorato, per il monte ore contrattuale previsto dal contratto individuale di lavoro, con riserva, in tale ipotesi subordinata, di differenziare le singole voci di conteggio. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale così rivalutato, calcolati ai sensi dell'at. 1284 commi 1-5 c.c. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria. Oltre rifusione contributo unificato.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
respingere la domanda in via riconvenzionale svolta da nei confronti di Pt_6 [...]
_2
Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Controparte_2
PER IL CONVENUTO : Parte_5
In via preliminare dichiarare la decadenza delle ricorrenti dall'azione nei confronti di per responsabilità solidale ex art. 29, II° comma, D. Lgs. n. Parte_5
276/2003; Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
In subordine limitare la responsbilità solidale del alle Parte_5 differenze retributive relative ai soli mesi da settembre a dicembre 2018; Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Parte_5
PER LA CONVENUTA SAGA S.R.L.:
- RESPINGERE il ricorso e le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, in tutto o nella parte che sarà ritenuta di giustizia;
IN DENEGATA IPOTESI di accoglimento anche parziale delle domande di parte ricorrente:
3 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'esponente ad essere rilevata indenne dal e da in solido tra loro, da qualsiasi somma Parte_5 Controparte_2 essa dovesse essere condannata a pagare in favore delle ricorrenti, a titolo di manleva ovvero di regresso in caso di pagamento in luogo della datrice di lavoro o del Parte_5 affidatario, per capitale, interessi e spese, anche legali, per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese competenze e spese relative ad un eventuale fase esecutiva, e per l'effetto
- CONDANNARE il e in solido tra loro, a Parte_5 Parte_5 Controparte_2 rifondere tutte le somme che, per capitale, interessi e spese, anche legali, l'esponente dovesse essere tenuta a pagare alle ricorrenti per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla eventuale successiva fase esecutiva. Con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA CONVENUTA Parte_7
In via principale con ogni declaratoria e accertamento del caso, rigettare il ricorso, assolvendo la convenuta da ogni domanda. In via subordinata e conseguenzialmente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorso come proposte nei confronti di Parte_7
[...]
- in via riconvenzionale e conseguenzialmente condannare, per i motivi sopra esposti, la società appaltatrice ), in persona del legale rappresentante pro Pt_6 P.IVA_3 tempore, con sede in Caltignaga (NO) in viale Industria 1, a tenere indenne
[...]
da ogni somma che fosse condannata a pagare, sulla base delle Parte_7 clausole di manleva in atti e/o in via di regresso ex art. 1299 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2021, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferivano di aver lavorato presso i centri di gestione dei resi di stampa di Pt_7 in Caltignaga e nell'ambito dell'appalto intercorso tra e e del Pt_8 Pt_7 Pt_6 subappalto tra quest'ultima e il Nel periodo oggetto di Parte_5 causa (3.9.2018-31.12.2019), il aveva affidato le lavorazioni a Parte_5 [...]
come risultava dai contratti di lavoro prodotti sub docc. 4, 5, 6 e 7 Controparte_2 ric. Precisavano di aver lavorato nel suddetto appalto per anni, alle dipendenze delle cooperative che si erano via via succedute. In particolare:
- era stata alle dipendenze delle cooperative Chrysalis dal Parte_1
16.7.2007 al 30.9.2008, dal 1°.10.2008 al 30.11.2010, Santa Rita dal Per_1
1°.12.2010 al 31.12.2011, dal 1°.
1.2012 al 31.8.2018, - odierna CP_3 _2
4 convenuta - dal 3.9.2018 al 31.12.2019 e a partire dal 1°.1.2020 (docc. 8-9 CP_4 ric.);
- era stata alle dipendenze delle cooperative Dotta dal 1°.10.2004 al Pt_2
31.12.2004, dal 1 °.
1.2005 al 31.3.2007, Media Works S.r.l., oggi CP_5 fallita, dal 1°.
4.2007 all'8.12.2008, New World dal 12.12.2008 al 28.2.2010, L'Onda dal 1°.
3.2010 al 31.5.2014, dal 1°.
5.2014 al 31.8.2018, - CP_3 _2 odierna convenuta - dal 3.9.2018 al 31.12.2019 e successivamente, di Parte_9
dal 1°.1.2020 (docc. 10-11 ric.);
[...]
- era stata alle dipendenze delle cooperative Dotta dal 1°.
1.2002 al Pt_3
31.12.2004, dal 1 °.
1.2005 al 31.3.2007, Media Works S.r.l., oggi CP_5 fallita, dal 1°.
4.2007 all'8.12.2008, New World dal 12.12.2008 al 28.2.2010, L'Onda dal 1°.
3.2010 al 31.5.2014, dal 1°.
5.2014 al 31.8.2018, - CP_3 _2 odierna convenuta - dal 3.9.2018 al 31.12.2019 e successivamente, dal CP_4
1°.
1.2020 al 5.5.2021 (docc. 12-13 ric.);
- era stata alle dipendenze delle cooperative Chrysalis dall'11.9.2007 Parte_4 al 30.9.2008, dal 1°.10.2008 al 30.11.2010, Santa Rita dal 1°.12.2010 al Per_1
31.12.2011, dal 1°.
1.2012 al 31.8.2018, - odierna convenuta - dal CP_3 _2
3.9.2018 al 31.12.2019 e successivamente, di dal 1°.
1.2020 al Parte_9
5.5.2021 (docc. 14-15 ric.). Tutte avevano prestato servizio alle dipendenze di dal 3.9.2018 al 31.12.2019, _2 come socie lavoratrici, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al livello 6J CCNL autotrasporto e logistica e mansioni di operaie addette al magazzino.
I contratti di lavoro (docc.
4-7 ric.) avevano previsto il mantenimento dell'anzianità maturata con la precedente datrice di lavoro (cioè dal 1.5.2014 per e CP_3 Pt_3
e dal 1.1.2012 per e . Pt_2 Parte_4 Parte_1
Lamentavano che, spesso, le buste paga avevano riportato un monte ore inferiore (sommando le ore ordinarie e quelle di ferie, festività, permessi e malattia) a quello previsto dal contratto di lavoro individuale, pari a 39 ore settimanali e 168 mensili. Tale modalità di computo aveva inciso negativamente sul calcolo degli istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima, ex festività, permessi e ferie). Le mensilità supplementari erano state liquidate mensilmente, sulla base dello stesso monte ore indicato alla voce “retribuzione ordinaria” e i contratti individuali avevano previsto che “Le verranno mensilmente erogati i ratei di mensilità supplementari maturati in proporzione alle ore lavorate ordinarie del mese”. In occasione delle assenze per malattia, era stato erogato solo l'importo a carico dell' e in particolare nulla per i primi tre giorni, il 50% della retribuzione CP_6 giornaliera per i giorni dal quarto al ventesimo e il 66,6% dal ventunesimo giorno in poi. Lamentavano di non aver percepito né l'EDR, né gli scatti di anzianità. Il TFR era stato calcolato solo sulla base delle ore lavorate e senza tener conto di scatti di anzianità ed EDR.
5 Contro Anche il monte totale di ferie e permessi per festività soppresse e era stato calcolato solo per le ore effettivamente lavorate, con la conseguenza che, alla cessazione del rapporto, le ricorrenti avevano percepito un importo per indennità per ferie maturate e non godute inferiore a quello che ritenevano dovuto. Argomentavano sulla natura subordinata del rapporto e sull'applicabilità dell'art. 3, l. n. 142/2001, con il conseguente diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL trasporto e logistica. Richiamando il disposto degli artt. 17 e 42 del CCNL, rivendicavano il pagamento di cinque scatti di anzianità ciascuna, per complessivi euro 93,90 mensili. Domandavano, inoltre, la corresponsione di una retribuzione mensile computata sulla base di 168 ore mensili, evidenziando che il CCNL imponeva la corresponsione di un minimo tabellare mensile e non di una retribuzione oraria. La stessa “sezione cooperazione” del CCNL prevedeva la mensilizzazione della retribuzione. L'eventuale svolgimento di lavoro in misura inferiore avrebbe dovuto imputarsi alla datrice di lavoro, la quale, anche in caso di sospensione unilaterale della prestazione, sarebbe stato tenuta a pagare la retribuzione mensile piena. In subordine, domandavano il risarcimento del danno contrattuale, per essere stato loro imposto di lavorare in misura inferiore a quella contrattualmente prevista. Deducevano la contrarietà al CCNL della modalità di calcolo delle mensilità supplementari, basata sulle ore lavorate e non sulla retribuzione mensile tabellare. Sottolineava che gli artt. 18 e 19 del CCNL imponevano il pagamento, a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, di una somma pari alla retribuzione globale mensile, sicché, a suo avviso, la possibilità di corrisponderla mensilmente non consentiva, comunque, una riduzione del relativo importo. Citavano altresì il disposto dell'art. 17, d.p.r. n. 1070/1960. Lamentavano di aver ricevuto un'indennità per ferie maturate e non godute inferiore al dovuto, in quanto basata su un metodo di calcolo non conforme all'art. 24 CCNL, che prevedeva un periodo di ferie di 22 giorni. Ne deducevano che, per ogni anno, sarebbe spettata una mensilità piena di retribuzione, a titolo di indennità per ferie maturate e non godute. Allegavano che in base all'art. 12 e all'art. 9, comma 16, CCNL, sarebbe loro spettato il diritto a godere di 96 ore di permessi ROL ed ex festività, ma alla cessazione del rapporto, era stata loro liquidata una somma inferiore alla differenza tra le ore spettanti e quelle effettivamente godute. Richiamando l'art. 63, lett. A CCNL, domandavano il riconoscimento dell'intero trattamento economico spettante per i giorni di malattia. Lamentavano, poi, il mancato riconoscimento dell'EDR, di cui all'art. 60, comma 8, CCNL e dell'EAR, di cui all'art. 52 CCNL, stante la dedotta mancata adesione di _2 al sistema di bilateralità contrattuale. Domandavano, infine, il riconoscimento dell'incidenza di tutte le voci indicate sul TFR e il ricalcolo dello stesso.
6 Quantificavano le rispettive pretese negli importi di cui alle conclusioni sopra riportate, come da conteggio contenuto nel ricorso e domandavano altresì la condanna in via solidale, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003, di CP_8 Controparte_9
[...]
Si costituiva , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 15.9.2022. Riferiva di essere una società PE, appartenente al Parte_5
ispirata a principi mutualistici e operante nel settore dell'autotrasporto di
[...] cose e persone per conto terzi, nella gestione di magazzini e nella fornitura di servizi di logistica, movimentazione merci e facchinaggio. Ai propri soci, applicava lo statuto, il regolamento interno e il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Il 30.8.2018, il aveva ricevuto in appalto da l'esecuzione dei Parte_5 Pt_6 servizi di gestione dei resi editoriali presso i poli logistici di Caltignaga e della Pt_8
L'esecuzione dell'appalto era stata affidata a . Pt_7 _2
Sosteneva di aver retribuito i propri soci lavoratori in conformità alla legge e al CCNL e che tutti i soci lavoratori erano stati compensati sulla base delle ore di lavoro prestate, con paga mensile comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi e festività. Le ricorrenti avevano fruito mensilmente di ore di ferie e ROL, regolarmente retribuite e di permessi non retribuiti. I contratti individuali avevano previsto un'anzianità convenzionale risalente alla precedente assunzione dalla AN , ai fini delle tutele applicabili in caso di CP_3 recesso e per la maturazione del successivo scatto di anzianità.
Deduceva che, durante il rapporto, le ricorrenti non avevano mai contestato la correttezza della propria retribuzione e che i rapporti di lavoro e associativi erano cessati il 31.12.2019. Contestava l'assunto attoreo, per cui le ricorrenti avrebbero dovuto essere retribuite per 168 ore mensili, trattandosi di un divisore orario convenzionale. Negava che vi fosse il diritto del lavoratore a percepire una paga mensile commisurata a 168 ore, ma a quelle effettivamente lavorate, in considerazione delle concrete vicende del rapporto. Sosteneva che nel corso del rapporto, fossero state complessivamente retribuite ore in misura maggiore alle 168 mensili.
Deduceva che, in ogni caso, le ricorrenti sarebbero state onerate di mettere in mora la PE, qualora avessero ritenuto di essere sotto utilizzate. Allegava di aver corrisposto una retribuzione pari o superiore a quella prevista dal CCNL e genericamente contestava il conteggio avversario. Evidenziava che non aveva prodotto gran parte delle buste paga, ma Parte_4 solo quelle relative ai mesi da settembre a dicembre 2018, sì da rendere impossibile il raffronto tra quanto richiesto e quanto effettivamente percepito. Quanto agli scatti di anzianità, evidenziava che l'art. 42, comma 9, prevedeva il diritto al mantenimento delle condizioni lavorative, in caso di cambio appalto, solo a parità di condizioni di appalto e in mancanza, la regolamentazione dei rapporti era
7 rimessa alla libertà contrattuale delle parti. Eccepiva che le ricorrenti non avessero dimostrato l'identità delle condizioni dei due contratti d'appalto, né le condizioni vigenti e gli scatti di anzianità applicati dalla precedente datrice di lavoro Controparte_10 avendo omesso la produzione dei relativi listini paga. Deduceva, poi, che l'anzianità convenzionale era stata prevista nei contratti individuali ai soli fini di determinare le tutele in caso di licenziamento illegittimo e non per altre finalità. si era solo impegnata a garantire il pagamento del successivo _2 scatto d'anzianità che, in ragione dell'assunzione da il 1.1.2012, sarebbe CP_3 maturato il 1.1.2020, anziché a settembre 2020. Quanto alle retribuzioni differite, richiamava il disposto della parte speciale del CCNL, che consentiva il pagamento degli istituti differiti, mediante maggiorazione della retribuzione oraria. Pertanto, le mensilità supplementari erano state calcolate in ragione dell'8,3% (pari a 1/12) delle ore effettivamente lavorate. Anche gli altri istituti differiti erano stati erogati mediante aumento della retribuzione oraria. Sosteneva che, in caso di accoglimento della domanda volta al pagamento di 168 ore mensili, dalle somme conteggiate avrebbero dovuto dedursi le ore retribuite a titolo di lavoro straordinario. Parimenti, riteneva necessario scomputare dai conteggi gli importi corrisposti a titolo di premio di risultato, in quanto parte del trattamento economico complessivo, che riteneva il necessario metro di comparazione, per valutare l'adeguatezza della retribuzione percepita. Relativamente alla domanda di integrazione del trattamento di malattia, sosteneva che, in base a quanto previsto nella sezione speciale cooperazione del CCNL, non vi sarebbe stato alcun obbligo di integrare quanto pagato dall , ai sensi del d.p.r. n. CP_6
602/70. Corretta era, pertanto, a suo avviso, la mancata retribuzione nel periodo cd. di carenza. Deduceva che le ricorrenti non avessero diritto al pagamento dell'EDR di cui all'art. 60, comma 8, CCNL, poiché l'art. 60, comma 8, era applicabile ai soli lavoratori che, alla data del 26.1.2011, erano in servizio presso aziende che applicavano il CCNL di settore, dipendendo l'erogazione dalla soppressione di due festività. Per contro, la precedente datrice di lavoro applicava un regolamento interno, basato sul CCNL CP_3 grafici editoria e non il CCNL logistica. Quanto all'EAR, deduceva che, dalle buste paga, si poteva evincere il pagamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 52 CCNL all'ente bilaterale Ebilog, in misura di euro 0,5 a carico del lavoratore e 2 euro a carico dell'impresa. Di conseguenza, l'emolumento sostitutivo non era dovuto. Contestava il conteggio del TFR, deducendo che nelle buste paga, la retribuzione utile ai fini del TFR comprendeva non solo quella ordinaria, ma anche le mensilità supplementari, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Contestava la domanda di manleva svolta da deducendo che non era stato Pt_6 prodotto alcun documento contrattuale, che dimostrasse la spettanza della garanzia invocata.
8 Si costituiva il , con memoria difensiva Parte_5 depositata il 23.5.2022. Riferiva di essere una società consortile che raggruppava più imprese, operanti nei settori della logistica, gestione magazzini e depositi, movimentazione e autotrasporto merci, sorveglianza e portierato, pulizie e altre attività. Il non forniva Parte_5 direttamente i servizi, né ne determinava le modalità di esecuzione, affidata a una delle cooperative, che vi provvedeva con i propri soci lavoratori. Il 30.8.2018, il aveva ricevuto in appalto da i servizi di Parte_5 Parte_6 gestione dei resi editoriali della presso i poli logistici di Caltignaga e e li Pt_7 Pt_8 aveva affidati alla propria consorziata . _2
Pur allegando di non essere a conoscenza degli orari e giorni di lavoro dei soci lavoratori, deduceva che essi fossero sempre stati retribuiti in conformità alle tariffe concordate nei contratti di lavoro, determinate in riferimento al CCNL logistica e trasporti. Allegava di aver sempre verificato la regolarità contributiva delle cooperative consorziate. Dichiarava che, con lettera del 27.11.2018, aveva comunicato a il recesso dal Pt_6 contratto di appalto presso il polo logistico di Caltignaga dal 27.12.2018 (doc. 2 . Pt_5
Eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione in via solidale, per decorso del termine biennale di cui all'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003, allegando l'avvenuta cessazione dell'appalto in data 27.12.2018. In subordine, chiedeva limitarsi l'eventuale responsabilità solidale alle sole differenze maturate nel periodo di esecuzione del contratto (settembre-dicembre 2018). Eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 cit., trattandosi di impresa consortile, che non provvedeva direttamente all'esecuzione dei servizi oggetto dei contratti d'appalto, rimessa alle singole consorziate. Sosteneva che l'assegnazione dei servizi a una consorziata non desse luogo a un contratto di subappalto. Riteneva di non poter essere qualificato alla stregua di un “committente”, ai sensi dell'art. 29 cit. Deduceva, comunque, che essendosi le domande fondate su un'indebita riduzione dell'orario di lavoro, avrebbe dovuto escludersi la responsabilità solidale, trattandosi di un credito avente natura risarcitoria e non retributiva. Rilevava che, diversamente, il committente di un appalto sarebbe stato costretto a effettuare un costante controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore, così travalicando la propria posizione contrattuale. Argomentava, poi, con rilievi analoghi a quelli svolti da e sopra _2 riassunti, in ordine all'infondatezza delle domande relative al pagamento della retribuzione per 168 ore, al trattamento retributivo complessivamente percepito dalle ricorrenti, alla mancata produzione delle buste paga della ricorrente , Parte_4 all'insussistenza del diritto agli scatti di anzianità, alle modalità di calcolo delle retribuzioni differite, alla mancata deduzione, dai conteggi, degli importi percepiti a titolo di lavoro straordinario e premio di risultato, alla conformità al CCNL del mancato
9 pagamento del periodo di carenza in caso di malattia, all'insussistenza del diritto a percepire l'EDR e l'EAR e al conteggio del TFR.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 27.5.2022. Parte_6
Premesse considerazioni sulla propria estraneità ai rapporti di lavoro oggetto di causa, riteneva che le ricorrenti non avessero dimostrato di essere state adibite esclusivamente all'appalto in questione e non anche ad altri incarichi. Riteneva contraddittoria l'allegazione delle ricorrenti, per cui esse avevano lavorato per un numero di ore superiore a quello previsto dal contratto, ma erano state retribuite per uno inferiore e rilevava che nel corso dell'anno, le stesse fossero comunque state retribuite per un monte ore complessivamente superiore alle 39 settimanali. Contr Quanto all' , osservava che solo l'accordo di rinnovo del maggio 2021, decorrente dal 1.1.2022, aveva previsto tale emolumento. Domandava, in via riconvenzionale trasversale, di essere tenuta indenne dal e da , per tutto quanto fosse stata tenuta a pagare, per Parte_5 _2 effetto dell'accoglimento del ricorso.
Si costituiva con memoria difensiva depositata Parte_7 il 27.5.2022. Riferiva che, con accordo stipulato il 31.7.2009 (doc. 2 , ella aveva Pt_7 affidato a il servizio logistico relativo alla gestione dei resi. La validità del Pt_6 contratto, inizialmente prevista per il periodo dal 1.7.2009 al 31.12.2011, era stata poi prorogata varie volte, fino al 30.6.2024 (docc.
3-6 M-Dis). Evidenziava che la clausola 8.4 del contratto prevedeva un'obbligazione di garanzia a carico di in caso di pretese da parte di terzi e la clausola 5.3 vietava il Pt_6 subappalto dei servizi e la cessione del contratto, senza consenso della committente. Il 23.10.2018, aveva comunicato a che dal 1.9.2018 aveva subappaltato le Pt_6 Pt_7 proprie attività al che le aveva affidate a (doc. 7 ric.). Parte_5 _2
Allegava la propria estraneità rispetto all'esecuzione dell'appalto e ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio. Eccepiva la decadenza dall'azione delle ricorrenti, per decorso del termine biennale ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003, dalla cessazione dell'appalto con _2
(31.12.2019) alla notificazione del ricorso a (3.1.2022). Pt_7
Riteneva, a sua volta, esclusa la responsabilità solidale ex art. 29 cit., poiché l'affidamento dell'esecuzione dei lavori nell'ambito di un consorzio non comportava un contratto di appalto. Eccepiva l'estraneità degli importi richiesti dalle ricorrenti a titolo di integrazione della retribuzione ordinaria, ritenendo trattarsi di pretese derivanti dall'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e quindi estranee all'art. 29 cit. Parimenti, eccepiva l'estraneità dall'ambito della responsabilità solidale degli importi richiesti a titolo di indennità per ferie, ex festività e ROL maturati e non goduti.
10 Riteneva che la mancata produzione dei cedolini paga del 2019, della ricorrente
, precludesse l'esame della domanda alla stessa relativa. Parte_4
In via riconvenzionale, domandava di essere tenuta indenne da in Parte_6 relazione a tutto quanto avesse dovuto pagare in seguito all'accoglimento del ricorso, in forza della succitata clausola di manleva.
Il 15.9.2022, il depositava memoria difensiva in replica alla Parte_5 domanda riconvenzionale, nella quale rilevava che la stessa non era fondata su alcun documento e ne chiedeva il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per discussione, con autorizzazione al deposito di note difensive.
Le ricorrenti eccepivano la tardiva costituzione di . Contestavano la _2 fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003, formulata da
[...] Cont
ritenendo sufficiente a impedirla il tempestivo invio di diffida stragiudiziale e poi il deposito del ricorso. Argomentava nel senso della responsabilità solidale del . Parte_5
Ribadivano le proprie argomentazioni circa la domanda di pagamento della retribuzione ordinaria ed evidenziavano trattarsi di ore effettivamente lavorate. Sostenevano che la disparità di condizioni tra gli appalti avrebbe dovuto, eventualmente, essere dimostrata da chi aveva formulato l'eccezione. Ribadivano i propri conteggi, argomentando sulla Contr spettanza dell e sulla natura retributiva delle somme rivendicate.
, il e ribadivano le rispettive argomentazioni. _2 Parte_5 Pt_7
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Questione pregiudiziale di rito (tempestività della costituzione di . Il _2 ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di tardività della costituzione di
[...]
, sollevata dalla Difesa delle ricorrenti all'udienza del 12.1.2023. _2
La consolidata giurisprudenza della S.C. ha, sul punto, ritenuto che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (v. per tutte Cass., sez. lav., 29.4.2015, n. 8684).
Nel caso di specie, l'udienza, originariamente fissata per il 7.6.2022, è stata più volte differita d'ufficio e la prima udienza si è effettivamente tenuta il 6.12.2022, come
11 si evince dal registro telematico. La costituzione del 15.9.2022 è, quindi, rispettosa del termine di cui all'art. 416 c.p.c.
2. Questione preliminare di merito (decadenza). In via preliminare di merito, vanno affrontate le eccezioni di decadenza, rispettivamente proposte dal e da Parte_5
Esse non sono fondate. Pt_7
Pacifico, tra le parti, che il subappalto con è cessato il 31.12.2019, _2 il ha fondato la propria eccezione su una lettera di recesso datata Parte_5
27.11.2018 (doc. 2 , priva di valore probatorio, in quanto non reca né una Pt_5 sottoscrizione, né la prova della consegna ad alcuno, sulla cui base ha sostenuto che il subappalto sarebbe cessato il 27.12.2018. ha, invece, osservato che il ricorso le è Pt_7 stato notificato il 3.1.2022 e la circostanza risulta dimostrata dalle ricevute di consegna prodotte dalla delle ricorrenti. Pt_10
Queste ultime hanno altresì prodotto una diffida stragiudiziale, recapitata il 15.4.2021 a , M-Dis e Saga (doc. 20 ric.). _2
Dai registri telematici si evince che il ricorso è stato depositato il 24.12.2021.
Sulla questione dell'atto idoneo a impedire la decadenza biennale di cui all'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003, è intervenuta Cass., sez. lav., 28.10.2021, n. 30602, alle cui conclusioni questo Giudice intende conformarsi. L'orientamento può, ormai, dirsi consolidato, essendo stato reiterato con le successive ordinanze nn. 31037/2022, 31684/2022 e da ultimo, 9130/2024.
La Corte, dopo un'analisi diacronica dell'evoluzione della disposizione e dei propri precedenti, a cui deve farsi rinvio, ha osservato che “
7. La norma generale di cui all'art. 2966 c.c., è quella secondo cui "la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla "ratio" dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.
7.1. La decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che di volta in volta il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa all'ente previdenziale per le prestazioni;
un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento;
il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale ecc). Non esiste pertanto una modalità sempre valida per impedire la decadenza, siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore.
7.2. Nella specie, non essendo precisato dalla norma di riferimento o da altra disposizione quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, deve considerarsi che l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore è stato introdotto solo con la L. n. 92 del 2012, laddove la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003.
12
7.3. Ciò induce ad escludere che il legislatore del 2003 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotto nella norma solo nel 2012 che non costituisce oggetto del presente esame.
7.4. Pertanto, risulta maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis vigente giungere alla conclusione che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto.
7.5. Ne' potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.
7.6. La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all'esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.
7.7. Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c., non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta.
7.8. A quest'ultima deve, poi, senz'altro attribuirsi natura sostanziale, avuto riguardo al tenore della previsione normativa, che si riferisce all'obbligazione del committente, in solido con l'appaltatore, nei confronti dei lavoratori, "entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto" relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti. In tal modo la norma intende avere riguardo al periodo di operatività della responsabilità del committente e non pone alcuna prescrizione circa il modo attraverso il quale far valere il corrispondente diritto da parte del lavoratore, diritto che, in relazione alla individuata connotazione decadenziale del termine biennale, deve ritenersi non più sussistente qualora non venga esercitato entro il previsto lasso temporale.
7.9. Ne' pare al Collegio che in tale disamina possa attribuirsi una qualche decisività, in un'ottica di contemperamento equilibrato di interessi confliggenti, alla considerazione
13 che la previsione della solidarietà D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, costituisce pur sempre un ampliamento della garanzia patrimoniale fornita ai lavoratori, cui viene consentito di aggredire sia il patrimonio del datore di lavoro sia quello della società committente, non potendo superarsi, per le ragioni esposte, il dato testuale della norma in vigore, la quale non fa riferimento ad un atto specifico per l'esercizio del diritto”.
Anche nel caso di specie deve affermarsi l'irrilevanza delle modifiche intervenute nel 2012, atteso che il rapporto sostanziale per cui è causa si è interamente svolto dopo l'ulteriore riforma di cui al d.l. n. 25/2017, convertito dalla l. 4/2017, che ha nuovamente abrogato il riferimento all'azione giudiziaria.
Sulla base dei principi statuiti dalla S.C. e condivisi da questo Tribunale, si deve ritenere che sia l'invio di una diffida stragiudiziale, poi depositata in atti (il cui ricevimento da parte dei destinatari non è stato contestato e il cui contenuto è sufficientemente specifico, rispetto all'azione spiegata in questa sede) sia il deposito del ricorso costituiscono atti idonei a impedire la decadenza.
Venendo al caso di specie, si deve osservare che cessato l'appalto con
[...]
il 31.12.2019, le ricorrenti avrebbero avuto l'onere di far valere le proprie _2 pretese entro il 31.12.2021 e il ricorso è stato depositato il 24.12.2021. Tale atto deve, per le ragioni suesposte, ritenersi idoneo a impedire la decadenza, così come la diffida stragiudiziale del 15.4.2021, depositata in atti.
3. Gli scatti di anzianità. Venendo, quindi, al merito delle domande, la natura subordinata dei rapporti di lavoro delle ricorrenti non è stata oggetto di alcuna contestazione, sicché il Tribunale può esimersi da una puntuale analisi delle argomentazioni di cui al ricorso, sul punto.
Seguendo l'ordine in cui le domande sono state illustrate nel ricorso, in primo luogo le ricorrenti domandano il riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dal CCNL (art. 13), in forza della disposizione per cui all'art. 42, comma 9 dello stesso (doc. 22 ric.), per cui “L'impresa appaltante includerà nel contratto d'appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute”.
Nei contratti individuali prodotti in giudizio (docc.
4-7 ric.), si legge – in premessa – che il cambio appalto (assegnazione da parte di per Parte_11 conto di al era stato preceduto da un accordo sindacale il Pt_7 Parte_5
14.8.2018 (la cui legittimità non è stata contestata da alcuno in questa sede), in seguito al quale le ricorrenti avevano chiesto e ottenuto l'associazione alla PE e l'assunzione dalla stessa. Viene, quindi, espressamente prevista l'applicazione del
14 CCNL autotrasporto e logistica – sezione cooperazione. Alla clausola n. 2 si legge che
“in ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo Sindacale del 14/08/2018, Le viene riconosciuta un'anzianità convenzionale risalente all'assunzione alle dipendenze della AN MARLIN società PE ai fini delle tutele applicabili in caso di recesso;
verrà inoltre mantenuta la già prevista data di maturazione del prossimo scatto di anzianità”. Alla clausola n. 4 vi è l'impegno a riconoscere il trattamento economico stabilito dal CCNL di categoria, come integrato dalla contrattazione aziendale.
La e il hanno eccepito, in primo luogo, che le Controparte_1 Parte_5 ricorrenti non avrebbero dimostrato la continuità delle condizioni di appalto e in secondo luogo, che la succitata clausola dei contratti individuali riguarderebbe soltanto l'anzianità ai fini del mantenimento delle tutele in caso di licenziamento illegittimo.
Quanto a quest'ultimo profilo, può prescindersi dall'esame del controvertibile presupposto di tale tesi, per cui il contratto aziendale e quello individuale, conclusi in occasione del cambio appalto, sarebbero abilitati a derogare al CCNL. Non sussiste, infatti, l'antinomia, dal momento che, in attuazione al disposto del CCNL, viene riconosciuta l'anzianità necessaria a fruire delle tutele previgenti il d. lgs. n. 23/2015. La clausola, si pone, quindi, in attuazione e non in deroga al CCNL, sicché non vi sono ragioni per ritenere che essa intendesse escludere il computo dell'anzianità pregressa anche ai fini retributivi. Ciò pare altresì confermato dalla previsione per cui viene mantenuta la data di maturazione del “prossimo” scatto di anzianità.
Quanto alla questione dell'identità dell'appalto, a fronte delle puntuali allegazioni delle convenute, che hanno ricostruito la propria storia lavorativa, con specifica indicazione delle varie datrici di lavoro succedutesi nel tempo, precisando di aver svolto sempre le stesse mansioni, sarebbe spettato alle convenute operare una puntuale contestazione, deducendo i mutamenti contrattuali e operativi intervenuti nei vari cambi di appalto. Trattasi, infatti, di informazioni in possesso delle committenti e del
, molto più che delle lavoratrici, sicché alle prime incombeva un onere di Parte_5 contestazione assai più specifica, rispetto a quella riscontrabile nelle memorie difensive, che si sono limitate a eccepire genericamente una carenza di prova.
La domanda va, quindi, accolta, con riconoscimento degli scatti corrispondenti all'anzianità, risalente all'assunzione da parte di e quindi: CP_3
- per e dal 1.1.2012 (docc. 9 e 14 ric.); Parte_1 Parte_4
- per e dall'1.6.2014 (docc. 10 e 12 ric.). Pt_2 Pt_3
4. La retribuzione ordinaria. Le ricorrenti domandano, poi, il riconoscimento di una retribuzione parametrata ad almeno 168 ore mensili, evidenziando che in alcuni mesi, la PE l'ha computata sulla base di un monte ore inferiore, nonostante le stesse avessero lavorato per almeno 39 ore settimanali. Esse contestano che così facendo, la datrice di lavoro avrebbe violato il minimo tabellare mensile, previsto dal contratto collettivo.
Non è contestato e risulta, comunque, documentalmente provato (docc. da 4 a 7 ric.) che le ricorrenti fossero assunte con orario di lavoro di 39 ore settimanali,
15 corrispondenti all'orario normale (tempo pieno) di cui all'art. 9 CCNL (docc. 21-22 ric.).
La datrice di lavoro ha contestato, trovando condivisione nelle difese delle altre convenute, che 168 non costituisce l'orario minimo a cui il lavoratore ha diritto, ma un semplice divisore convenzionale. Vi è un'apparente discrasia tra la definizione di orario normale pari a 39 ore settimanali e orario mensile di 168 ore: se si moltiplica 39 per quattro settimane si ottiene, infatti, 156 e non 168. La contraddizione, però, è soltanto apparente, essendo noto che il mese non è, di norma, composto di quattro settimane esatte, dal momento che alcuni mesi sono più brevi di altri e spesso la settimana si colloca a cavallo di due mesi. Il divisore 168 è stato, quindi, fissato dai contraenti collettivi, per semplificare il calcolo della retribuzione, che altrimenti sarebbe estremamente complesso e soprattutto variabile di mese in mese (in contrasto con la previsione, nello stesso CCNL, di minimi mensili), hanno stabilito un numero medio di ore, che compensa i mesi che hanno più giorni e/o più settimane con quelli più brevi. In tale senso e solo in esso il divisore ha carattere convenzionale e da tale scelta dei contraenti collettivi non può farsi senz'altro derivare la libertà datoriale di stabilire, settimana per settimana o mese per mese, le ore di lavoro di ogni singolo lavoratore e quindi, la retribuzione allo stesso spettante. Tale conclusione finirebbe, in ultima analisi, per trasferire sui lavoratori una quota significativa del rischio di impresa, commisurando la retribuzione alla maggiore o minore quantità di servizi richiesti al datore di lavoro, in contrasto con la natura subordinata del rapporto. Gli stessi contraenti collettivi hanno, peraltro, previsto dei meccanismi di flessibilità, in particolare per le cooperative, all'art. 9 della sezione speciale cooperazione del CCNL. Esso, per quanto qui rileva, prevede che: “
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
2. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 13 del presente CCNL. Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
3. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti
16 l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali (…)”. Da tali disposizioni, si ricava, innanzitutto, il principio del calcolo dell'orario di lavoro su base mensile, essendo consentito, nell'arco di un mese, compensare le settimane con orario lavorato superiore a 39 ore con quelle in cui la prestazione è resa per un tempo inferiore. Per le sole cooperative che utilizzano il sistema di retribuzione mensilizzata, è consentita una compensazione nell'ambito del trimestre, purché le ore eccedenti accantonate non eccedano le 200 annue. La norma non è, tuttavia, applicabile nel caso di specie, essendo pacifico che la retribuzione fosse erogata su base oraria e non mensilizzata. In tale caso, non può, quindi, negarsi il diritto dei lavoratori a lavorare e a essere retribuiti per 39 ore settimanali, con la sola possibilità che tale orario sia calcolato mensilmente, compensando le varie settimane. A questo punto, appare condivisibile la richiesta di fare applicazione del divisore mensile 168, nel senso che la retribuzione contrattuale ordinaria non può mai essere inferiore al minimo mensile previsto dal CCNL. Nel senso appena esposto, vi sono vari e condivisibili precedenti di merito, in cui si è rilevato, con riguardo al sistema di retribuzione oraria e non mensilizzata, che
“L'adozione di questo sistema non comporta, all'evidenza, per il solo fatto che la retribuzione venga calcolata ad ore, che la retribuzione corrisponda alle ore di effettivo lavoro, anche quando queste ore, come nella specie, per decisione unilaterale del datore di lavoro, siano inferiori a quelle che costituiscono l'orario normale previsto dal CCNL
o dal contratto individuale di lavoro, come pare sostenere la PE. L'orario normale settimanale per il numero di settimane del mese di riferimento, per come previsto dal CCNL o dal contratto individuale, e dunque anche la relativa retribuzione, deve essere sempre garantito (seppure possa essere diversamente articolato nelle singole settimane che compongono il mese di riferimento), anche quando la retribuzione è pagata ad ore, e soltanto gli eventi esterni ed accidentali (quali la malattia, l'infortunio, ecc…), possono comportare una modifica di detto orario, riducendolo. La norma in esame e più in generale il sistema del pagamento della retribuzione ad ore, sono dunque del tutto indifferenti sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro normale (per come previsto dal CCNL o dal contratto individuale di lavoro) e di conseguenza del rispetto del minimale contributivo. In definitiva, concludendo in punto, l'orario contrattuale normale nella specie è quello di 39 ore settimanali (moltiplicato per il numero di settimane del mese di riferimento) e nessuna norma del CCNL o del regolamento interno della consente la sua unilaterale riduzione da parte del datore di lavoro. Oltretutto, deve rilevarsi che se anche una simile previsione fosse rintracciabile nel CCNL o nel regolamento societario, la stessa sarebbe comunque superata dal contenuto dei singoli contratti individuali di lavoro dei lavoratori della PE, posto che questi contratti prevedono tutti quanti espressamente quale orario di lavoro,
17 quello di '39 ore settimanali'” (App. Brescia, sent. n. 300/2022, r.g. n. 64/21; nello stesso senso v. anche, tra le molte, App. Milano, sentt. nn. 96 e 97/2023). Non ignora, peraltro, il Tribunale la sussistenza di un indirizzo di segno opposto
(v., in questo senso, tra le altre, App. Venezia, sent. n. 300/2024), ma per le ragioni sopra esposte, non appare condivisibile la tesi per cui il divisore 168 avrebbe valore unicamente al fine di ricavare una retribuzione oraria convenzionale e non di determinare la retribuzione a cui i lavoratori hanno diritto.
5. Importo delle mensilità supplementari. Le ricorrenti contestano, poi, le modalità di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto, anch'esse, sono state erogate in misura variabile, a seconda del numero di ore lavorate. Esse richiamano il disposto degli artt. 18 e 19 CCNL, i quali commisurano le mensilità aggiuntive alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore.
Per contro, la datrice di lavoro ha affermato la regolarità del proprio operato, richiamando l'art. 61 della sezione speciale cooperazione del CCNL, il quale consente di erogare tali emolumenti “attraverso un incremento della retribuzione oraria”.
Il Tribunale condivide, con riguardo alla questione del calcolo delle mensilità supplementari, gli argomenti spesi dalla già citata pronuncia di App. Brescia n. 300/2022: “L'art.61, nel prevedere che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria …”, consente alle società cooperative di corrispondere detti istituti indiretti e aggiuntivi, mese per mese (e non alle usuali cadenze di dicembre e luglio), attraverso la maggiorazione della retribuzione corrispondente al rateo mensile dell'emolumento di riferimento, indiretto o aggiuntivo. Il presupposto di questo meccanismo è che venga utilizzata quale modalità di pagamento della retribuzione, il sistema della retribuzione ad ore e non quello della retribuzione mensilizzata (…) per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore in alcuni mesi - quelli con più giorni - e minore in altri mesi - quelli con meno giorni -), anche se alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua mensilizzata”.
Anche in questo caso, infatti, nessuna disposizione contrattuale consente al datore di lavoro, attraverso la corresponsione della retribuzione con modalità oraria, di derogare ai minimi tabellari mensili, i quali si riflettono nella determinazione dell'importo delle mensilità aggiuntive.
Ciò che, invece, il CCNL consente è di corrispondere le mensilità aggiuntive in forma rateale, mese per mese, mediante incremento della retribuzione oraria. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui alla fine dell'anno, gli importi percepiti devono essere pari a quelli che sarebbero stati dovuti ove il pagamento fosse avvenuto a giugno per la quattordicesima e a dicembre per la tredicesima.
6. Effetto della mancata produzione delle buste paga sulle domande esaminate ai punti 4 e 5. Ai fini della determinazione della retribuzione ordinaria e della quantificazione delle mensilità aggiuntive (diversamente da quanto si dirà in ordine alle
18 indennità per ferie e permessi non goduti), a nulla rileva che le buste paga siano state prodotte solo parzialmente. Infatti, secondo i principi generali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Pertanto, dimostrata la retribuzione contrattualmente spettante da parte delle ricorrenti, sarebbe spettato alle convenute provare di aver corrisposto una somma almeno pari alla stessa, mentre resta irrilevante la contestazione relativa alla mancata dimostrazione del percepito (peraltro effettuata anche dalla datrice di lavoro, che è senz'altro in possesso della documentazione contabile a ciò necessaria).
7. Indennità per ferie e permessi ROL ed ex festività. Le ricorrenti lamentano, poi, che l'accantonamento di ferie e permessi e quindi la corresponsione della relativa indennità sostitutiva è avvenuto non secondo il numero di giorni e ore previsto dal CCNL, ma nella minor misura corrispondente alle ore lavorate, registrate nei cedolini paga.
In particolare:
- per quanto concerne i permessi ROL, l'art. 9, comma 16, CCNL dispone che “In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso. I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1 gennaio - 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”;
- con riguardo alle festività abolite, l'art. 14 CCNL prevede che “
1. Gruppi di quattro o otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n.54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre). (…) 3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo”;
- le ferie, invece, sono così disciplinate dall'art. 24 (riportato per quanto qui interessa): “
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. (…)
19
2. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
3. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
4. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. (…)”.
Anche in questo caso, per le ragioni già esposte, la modalità di calcolo della retribuzione a ore comporta un diverso conteggio (appunto, a ore e non a giorni) del periodo feriale e dei permessi, ma non incide sull'ammontare complessivo degli stessi.
Le ricorrenti sono state in servizio per quattro mesi (da settembre a dicembre) del
2018 e per tutto il 2019. È, quindi, fondata la pretesa di vedersi riconoscere 29,33 giorni di ferie (22 giorni per il 2019 e 7,33 per il 2018, pari a 14,3 ore mensili), 42,66 ore per ex festività (32 ore per il 2019 e 10,66 per il 2018) e 53,33 ore di ROL (40 per il 2019 e Contro 13,33 per il 2018). La somma tra ed ex festività è stata, quindi, correttamente indicata nel ricorso in 96 ore.
In questa sede, le lavoratrici domandano il pagamento dell'indennità relativa a ferie, ex festività e permessi maturati e non goduti, il cui importo è stato ottenuto mediante sottrazione dei giorni/ore goduti, risultanti dalle buste paga (docc. 16-19 ric.) dal totale di quelle spettanti, calcolate come sopra.
L'operazione è del tutto corretta, alla luce dei principi in tema di onere probatorio, sul tema enunciati dalla S.C. e condivisi dal Tribunale. Si è, infatti, affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791). Tale onere della prova va valutato rigorosamente e non può supplirvi la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 19.6.2018, n. 16150).
Ne consegue, quindi, che la domanda va accolta, nei limiti in cui risulta provata, sulla base delle buste paga prodotte. Per contro, ove non siano stati depositati i cedolini, in assenza di altre prove del godimento di ferie e permessi in misura minore al dovuto, la domanda deve essere rigettata.
Dalla verifica di queste ultime, risulta quanto segue:
- la ricorrente ha dimostrato la propria allegazione di aver goduto di 141 Parte_1 ore di ferie, pari a 18 giorni e di aver, quindi, diritto all'indennità per ferie non godute commisurata a 11,33 giorni, pari a 88,37 ore;
dai medesimi documenti
20 risulta il godimento di 75 ore di permessi ROL ed ex festività, sicché ne residuano
21;
- la ricorrente ha dimostrato la propria allegazione di aver goduto di 152 Pt_2 ore di ferie, pari a 19,49 giorni e di aver, quindi, diritto all'indennità per ferie non godute commisurata a 9,84 giorni, pari a 88,37 ore;
dai medesimi documenti risulta il godimento di 75 ore di permessi ROL ed ex festività, sicché ne residuano
21;
- la ricorrente nulla chiede in punto ferie e ha omesso la produzione della Pt_3 busta paga di marzo 2019; sulla base di quelle presenti risulta il godimento di 68,5 ore di permessi ROL ed ex festività, ma ella ha ammesso, nel ricorso, di averne goduti in misura maggiore, pari a 83,5, sicché residuano 12,5 ore;
- la ricorrente ha omesso la produzione di tutte le buste paga relative al Parte_4
2019 e in assenza di altre prove, non vi è alcuna dimostrazione della prestazione lavorativa in ore e giorni destinati a ferie e permessi;
ne consegue il rigetto della domanda relativa all'indennità per mancato godimento degli stessi.
8. Indennità di malattia. Le ricorrenti domandano, poi, l'integrazione dell'indennità di malattia, osservando che la PE datrice di lavoro ha corrisposto soltanto gli importi conguagliabili con i contributi e non l'integrazione, prevista dall'art. 63 CP_6
CCNL.
La datrice di lavoro e le altre convenute non hanno contestato tale assunto di fatto, né i conteggi formulati dalle ricorrenti, ma hanno sostenuto che la sezione speciale cooperazione del CCNL (Art. 26, 54 e 63 – Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo) comporterebbe una deroga alla parte generale, tale da esonerare il datore di lavoro dalla suddetta integrazione. Sul punto, vanno reiterati gli argomenti già spesi da questo Tribunale in casi analoghi, che hanno trovato ripetute conferme in grado d'appello (v. App. Torino, sentenze nn. 612/2022, 45/2023, 481/2023) La norma del settore Cooperazione richiamata, rubricata “Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo” prevede che “
1.Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”; dunque, limitandosi a richiamare le norme del d.p.r. 602/70 non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'art. 63, comma 15 dello stesso CCNL secondo cui “In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' . CP_6
21 Tale clausola contrattuale è estremamente chiara nel prevedere l'obbligo di integrale retribuzione dei primi tre mesi di malattia (e a fortiori, anche dei primi tre giorni), nei limiti del periodo di comporto.
Né il d.p.r. n. 602/1970, nell'estendere alle cooperative l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevede che l'impresa sia esentata da qualsivoglia integrazione al trattamento . CP_6
Per altro verso, l'esegesi del CCNL proposta dai ricorrenti si pone in contrasto con il disposto dell'art. 2110 c.c., come interpretato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, per cui “L'art. 2110 c.c., prevede, infatti, per il caso in cui ricorra una delle ipotesi di sospensione del rapporto previste al primo comma (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), che sia "dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità", ove la legge o le norme corporative (da intendersi ora sostituite con le norme elaborate dall'autonomia collettiva) non stabiliscano "forme equivalenti di previdenza o di assistenza". Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non vi siano, come nella specie, disposizioni di legge
o di fonte collettiva che consentano al lavoratore di fruire di un trattamento economico nel caso di malattia (trattamento che risulta escluso, per la ricorrente, assunta con la qualifica di impiegata, dal D.L.Lgt. n. 213/196, che non riconosce agli impiegati del settore Industria l'indennità di malattia, e dalla classificazione operata dall delle CP_6 imprese esercenti attività di elaborazione dati in tale settore;
ed altresì escluso dal CCNL di riferimento in forza della norma di cui all'art. 76, quarto comma, la quale prevede che "le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l' non CP_6 corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità" a proprio carico), il trattamento in questione resta a carico del datore di lavoro, nella misura e per il tempo determinati o determinabili alla stregua dell'applicazione dei criteri di cui alla seconda parte dell'art. 2110, comma 1. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sul rilievo che una norma collettiva esiste comunque, nel caso di specie, ed essa è stata correttamente applicata dalla società, posto che l'art. 2110, comma 1, delinea un sistema di fonti regolatrici, che se risulta caratterizzato dall'assenza di specificazioni sul piano dei contenuti del trattamento (in sostanza, rivelandosi come un'architettura relazionale tra fonti diverse), nondimeno muove da un presupposto comune, e cioè dalla necessità che il lavoratore possa, in ogni caso, disporre di una protezione nel caso di eventi che ne alterino lo stato di salute o ne inducano l'incapacità totale o parziale di attendere allo svolgimento dell'attività di lavoro, determinando la sospensione del rapporto e delle conseguenti obbligazioni: come è reso manifesto dall'espressa previsione che è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità, nel caso in cui la legge o la contrattazione collettiva non gli apprestino forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e come, anche al di là di una pur esplicita formulazione normativa, sarebbe da intendersi nella sede di un'interpretazione orientata ai valori della legalità costituzionale in materia (art. 38, commi 1 e 2)” (Cass., sez. lav., 6.2.2017, n. 3046, in motivazione).
22 La domanda di cui al ricorso su tale punto va, pertanto, integralmente accolta, con accertamento della spettanza dell'intera retribuzione per i giorni di malattia risultanti dalle buste paga, il cui pagamento, per la parte non rimborsata dall' , resta a carico CP_6 della datrice di lavoro e delle altre obbligate in solido.
9. EDR. Le ricorrenti domandano il riconoscimento della spettanza dell'EDR, previsto dall'art. 60, comma 8, CCNL nei termini seguenti: “A seguito dell'eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi disposta dall'Accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011, ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro al 3° Super da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali”.
La Difesa attorea ha sostenuto che, essendo le lavoratrici in forza presso l'appalto il 26.1.2022, alle stesse spetterebbe l'emolumento in parola.
Le convenute, per contro, hanno contestato tale assunto, osservando che prima di essere assunte da per cambio appalto, le ricorrenti lavoravano presso la _2 PE , dal 1.1.2012, la quale applicava il CCNL grafici editoriali industria, CP_3 come risulta dal contratto sub doc. 9 ric.
Tali ultime considerazioni sono condivisibili. Si deve, infatti, osservare che secondo quanto risulta dai contratti di lavoro delle ricorrenti (docc.
4-7 ric.), esse sono state assunte ex novo da come ordinariamente avviene in caso di cambio appalto, _2 con riconoscimento di anzianità convenzionale fin dall'assunzione alle dipendenze di
. Non vi è stata, come parrebbe, invece, sostenere il ricorso, una successione nel CP_3 contratto, analoga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c. per il diverso caso di trasferimento d'azienda. Ciò è avvenuto, secondo quanto si legge nei contratti stessi, in applicazione del già citato apposito accordo sindacale, che ha disciplinato il cambio appalto e la cui legittimità non è mai stata messa in discussione nella presente causa.
Non può, dunque, ritenersi che, alla data del 26.1.2011, le stesse fossero da considerare in servizio, con applicazione del CCNL logistica, sì da maturare il diritto a godere dell'EDR e delle relative incidenze sugli altri istituti retributivi. L'anzianità convenzionale delle ricorrenti risale, infatti, alle date già indicate al precedente punto 3, tutte successive a quella rilevante in questa sede.
La domanda di riconoscimento dell'EDR, va, quindi, respinta. 10. EAR. La domanda di pagamento dell'EAR, di cui all'art. 52 CCNL, è manifestamente infondata.
L'art. 52, terzo comma, CCNL così dispone: “
3. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR,
“elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità”.
In tutte le buste paga, prodotte dalle stesse ricorrenti, compare il contributo all'ente bilaterale EBILOG, sicché appare evidente che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'EAR.
23 11. I conteggi e il ricalcolo del TFR. Il parziale accoglimento delle contestazioni formulate dai convenuti circa i presupposti delle domande e i conteggi formulati dalle ricorrenti, impone la riformulazione del conteggio degli importi dovuti alle ricorrenti, nel prosieguo del presente processo. A tal fine, dovranno adoperarsi i criteri che seguono, per la determinazione degli importi dovuti. In applicazione del principio dell'onere della prova, già illustrato al precedente punto 6, il percepito dovrà essere considerato pari a quello risultante dalle buste paga prodotte in atti ovvero, se superiore, a quello ammesso nel ricorso. Non può essere condivisa la contestazione della Difesa di e del _2 Parte_5 per cui dovrebbero considerarsi, nel percepito a titolo di retribuzione ordinaria, gli importi erogati a titolo di premio di risultato e straordinario. Le ricorrenti non hanno, infatti, domandato il ricalcolo della propria retribuzione in quanto difforme all'art. 3, l. n. 142/2001 o all'art. 36 Cost., ma in quanto conteggiata in violazione del contratto individuale e collettivo, la cui individuazione non è contestata. Ne consegue che non rileva il confronto tra due “trattamenti economici complessivi”, ma la modalità di calcolo della retribuzione ordinaria, nella quale non sono comprese somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario (e quindi, per definizione, per prestazioni eccedenti la trentanovesima ora settimanale) o per premio di risultato (e quindi, per avere i lavoratori contribuito a raggiungere determinati obiettivi, prefissi dal datore di lavoro). La retribuzione mensile spettante deve, quindi, essere calcolata in misura pari al minimo tabellare del CCNL, aumentato degli scatti di anzianità, computati a partire dal 1.1.2012 per e e dal 1.6.2014 per e (v. punto 3 che Parte_1 Parte_4 Pt_2 Pt_3 precede). La retribuzione oraria, secondo il più volte menzionato divisore, è pari a quella mensile, divisa per 168. Le mensilità aggiuntive spettano, a norma degli artt. 18 e 19 CCNL e considerato che il rapporto ha avuto inizio a settembre 2018 ed è durato per tutto il 2019, nella misura corrispondente a 4/12 per il 2018 e a 12/12 per il 2019. I 12/12 corrispondono a una mensilità di retribuzione mensile ordinaria, determinata come da paragrafo precedente. La retribuzione spettante per le ferie e i permessi goduti e, nei limiti riconosciuti al precedente punto 7, per quelli non goduti, deve essere ricalcolata in ragione della retribuzione oraria, determinata secondo il criterio appena esposto. L'indennità di malattia, nei giorni indicati a tale titolo nelle buste paga, spetta in misura pari a quella necessaria per integrare quanto corrisposto dall' , sicché le CP_6 ricorrenti hanno diritto a percepire un importo pari alla retribuzione ordinaria che sarebbe spettata in caso di regolare prestazione lavorativa. Le ricorrenti hanno affermato che il TFR è stato calcolato solo in ragione della retribuzione ordinaria, ma, come correttamente osservato dalla datrice di lavoro, ciò non è vero, poiché in ciascuna busta paga risulta una “retribuzione utile T.F.R.” superiore alla sola retribuzione ordinaria. Vi è, d'altro canto, l'evidente necessità di rideterminare il TFR dovuto: da un lato, il riconoscimento di differenze su elementi continuativi della retribuzione, impone di computare la relativa incidenza sul TFR. Dall'altro, è contestato tra le parti il criterio di
24 calcolo di tale emolumento, senza che nessuna di esse abbia esposto analiticamente le modalità, con le quali è addivenuta al calcolo di quanto ritiene dovuto. La base di calcolo del TFR è disciplinata dall'art. 37 CCNL e non comprende affatto, come sostenuto dalla Difesa attorea “tutte le voci indicate ai punti precedenti”, ma soltanto le seguenti, escluse le altre elencate nel CCNL, in quanto irrilevanti in questa sede:
- minimo tabellare (tanto per i periodi lavorati, tanto per quelli corrispondenti a ferie e permessi goduti e malattia);
- aumenti periodici di anzianità;
- tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il processo deve, quindi, proseguire, con le modalità indicate in separata ordinanza, per l'esatta liquidazione degli importi dovuti. 12. Responsabilità solidale e garanzie. Non può condividersi l'impostazione, fatta propria dalle convenute, per cui il ricalcolo della retribuzione ordinaria costituirebbe risarcimento del danno e non importo erogato a titolo retributivo. Le ricorrenti, nella domanda principale che viene accolta, non hanno affatto esperito un'azione risarcitoria, ma un'azione di adempimento dell'obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro, sulla base del contratto individuale e collettivo, sicché le somme richieste rientrano senz'altro nel disposto dell'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003.
Ciò, con l'unica eccezione dell'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto non rientrante nella nozione di “trattamenti retributivi”, di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, da interpretarsi in senso rigoroso, alla luce dell'orientamento espresso dalla S.C., la quale ha statuito che esula da tale nozione “l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707)” (cfr. Cass., 19 maggio 2016, n. 10354). Un discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile dell'orario di lavoro ( , che ha invece natura retributiva, per la sua coessenzialità alla prestazione CP_7 dell'attività lavorativa nella flessibilità della sua modulazione, sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire (così Cass., 19 maggio 2016, n. 10354, cit., nonché Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Analoghe considerazioni valgono per le ex festività, trattandosi di una rimodulazione dei giorni lavorabili, da parte dei contraenti collettivi. Quanto all'applicabilità dell'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003 alle società consortili, il Tribunale rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ai
25 condivisibili principi statuiti dalla S.C. nella sentenza 16.10.2017, n. 24368, nella cui motivazione si legge che “non può ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra e consorziata sia invece da qualificare in termini di Parte_5 mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del (mandatario) per le Parte_5 obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori;
posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle Parte_5 imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il va considerato alla tregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale Parte_5 va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche della L. n. 276 del 2003, art. 29), all'interno della cui disciplina garantistica ricade, per le già viste considerazioni”. Né potrebbe avere rilievo la considerazione per cui il CCNL logistica avrebbe escluso il rapporto consortile dalla definizione di appalto: è, infatti, appena il caso di rilevare che il CCNL non può derogare alle disposizioni imperative di legge, tra cui rientra senz'altro quella dell'art. 29 cit.
Vanno, infine, accolte le domande di garanzia, formulate da nei confronti Pt_7 di e da quest'ultima nei confronti del (soggetto con il quale essa Pt_6 Parte_5 aveva rapporto diretto, a differenza di . _2
L'obbligo di garanzia, anche al di là delle clausole contrattuali citate dalla Difesa delle convenute, è previsto dall'art. 1299 c.c., implicitamente richiamato dal secondo comma dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003 (cfr. Cass., sez. lav., 8.11.2021, n. 32535).
Essendo incontestata in giudizio l'esistenza del contratto d'appalto ed essendo altresì probabile che, accertata la parziale fondatezza della pretesa attorea, il pagamento sia richiesto anche alle committenti, sussiste l'interesse a sentir accertare il diritto all'esercizio dell'azione di regresso.
La quantificazione delle somme per cui spetta la garanzia dipenderà, in concreto, da quanto sarà costretta a versare ciascuna delle committenti, che non sia già stato oggetto di pagamento da parte della o del Controparte_1 Parte_5
13. La pronuncia sulle spese resta riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire, per il periodo dal 3.9.2018 al 31.12.2019:
26 a) una retribuzione mensile ordinaria pari al minimo tabellare del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, aumentato degli scatti periodici di anzianità maturati a partire dal 1.1.2012 per e e dal 1.6.2014 per Massara e Parte_1 Parte_4
; Pt_3
b) i ratei spettanti (16/12 complessivi) di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché la retribuzione feriale e l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti (questi ultimi, nei limiti di cui in motivazione) calcolati sulla base della retribuzione di cui al punto a); c) la corresponsione, durante i giorni di malattia, di un'indennità tale da integrare quanto rimborsato dall' , fino a raggiungere un importo pari alla retribuzione CP_6 ordinaria;
d) l'inclusione, nella base di calcolo del TFR, della retribuzione ordinaria, degli scatti periodici di anzianità e della tredicesima e quattordicesima mensilità, determinate come sopra indicato;
2) condanna a corrispondere alle Controparte_12 ricorrenti la differenza tra gli importi dovuti e quelli concretamente corrisposti e risultanti dalle buste paga ovvero, qualora superiori, quelli ammessi nel ricorso;
3) condanna altresì il , Parte_5 Parte_6 [...] in solido con Parte_7 Controparte_12
, a corrispondere alle ricorrenti gli importi di cui al punto che precede,
[...] con esclusione di quanto dovuto a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e con il diritto di ei confronti di Parte_7 Parte_6
e di ei confronti del di ripetere Parte_6 Parte_5 tutte le somme, per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali, che la parte rispettivamente garantita pagherà alle ricorrenti, in esecuzione del presente provvedimento e della sentenza definitiva;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo per la liquidazione;
6) spese al definitivo. Così deciso il 4.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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