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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/12/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7019/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Angino Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.08.2023, premesso di essere titolare di pensione Parte_2 cat. VO n. 10069809, con decorrenza 01.07.2009 – ha adito l'intestato Tribunale del lavoro esponendo CP_ che l' nel calcolare l'anzianità contributiva e la retribuzione media settimanale, ha violato le disposizioni e i criteri legali previsti, così determinando una retribuzione pensionabile più bassa e, quindi, un rateo pensionistico inferiore a quello effettivamente spettante.
Più in dettaglio, ha dedotto che l' ha errato nel calcolare le retribuzioni medie settimanali delle CP_1 quote A e B.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare che
l'importo mensile della pensione spettante all'istante alla data della sua decorrenza è di euro 1.151,76
o, dell'altro, anche minore, ritenuto di giustizia;
2) conseguentemente, condannare il resistente in favore del concludente delle differenze tra quanto spettante e quanto erogato, sulla scorta degli importi annualmente perequati come quantificati nell'allegato prospetto analitico del credito, oltre accessori di legge”. Vinte le spese di lite. CP_ L' ancorché ritualmente intimato, non si è costituito, restando definitivamente contumace.
pagina 1 di 4 La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Deve evidenziarsi che il sistema di calcolo della pensione si fonda su tre elementi: l'anzianità contributiva (determinata dal numero di settimane di contribuzione intercorrenti tra la data di inizio del rapporto assicurativo e quella di decorrenza della pensione), la retribuzione annua rivalutata (data dalle ultime 520 settimane antecedenti la data di decorrenza della pensione rivalutate secondo gli indici
Istat), il coefficiente di calcolo (costituito da un numero fisso 0,001538).
È stata svolta C.T.U., al fine di quantificare l'eventuale differenza mensile dovuta, chiedendo al perito di “rideterminare l'importo mensile della pensione spettante all'istante alla data di decorrenza avuto riguardo l'anzianità contributiva complessiva, la retribuzione media annua rivalutata e il corretto coefficiente di calcolo;
voglia il c.t.u. calcolare, sulla scorta dei parametri sopra indicati, le eventuali CP_ differenze dovute dall' con decorrenza dal triennio antecedente il deposito del ricorso;
compia il
c.t.u. ogni altro accertamento utile a fini di causa”.
Il C.T.U., dopo aver calcolato che “il rateo mensile effettivamente spettante della pensione cat. VO alla data della decorrenza originaria dell'01.07.2009 è pari ad € 1.143,20”, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “La rielaborazione dei dati assicurativi relativi al periodo 01.04.1966/30.06.2009 secondo le prescrizioni imposte dal Giudice e mediante la valutazione e valorizzazione delle settimane effettive e figurative (servizio militare e cassa integrazione) evidenzia il diritto ad un'anzianità contributiva in quota A di n. 1121 settimane con una r.m.s. di € 400,79 ed una quota B con anzianità di
n. 724 settimane e una correlata r.m.s. di € 405,79. Il differenziale mensile perequabile spettante al
03.08.2020 è di € 42,71 e a tutta la mensilità di settembre 2025 le differenze lorde complessive spettanti sono di € 3.083,39”.
Deve, infine, evidenziarsi come le differenze dovute debbano essere riconosciute aderendo all'orientamento della c.d. decadenza “mobile” (“In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio
pagina 2 di 4 costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale”, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123).
Ne deriva il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione cat. VO n. 10069809, nell'importo mensile alla data della sua decorrenza in € 1.143,20.
La parte ricorrente avrà diritto alla riliquidazione dei ratei maturati con decorrenza 03.08.2020, ovvero nei limiti del triennio antecedente alla data di deposito del ricorso (03.08.2023), conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità di tema di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011) rispetto alle domande di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche già riconosciute, ossia: a) la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 17430 del 2021); b) la decadenza triennale è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione) (cfr. Cass. n. 22820 del 2021). CP_ Conclusivamente, l' va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, a partire dal
03.08.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a CP_ tale titolo dall' pari ad €.42,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione infra euro
26.000,00, così determinato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 13, comma 2, c.p.c.) – CP_ seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Mario Angino, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione cat. VO n. 10069809 mediante riconoscimento di un rateo mensile pari a €.1.143,20 a decorrere dall'1.07.2009;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, a partire dal 03.08.2020, della CP_1 differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto erogato, pari ad €.42,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991;
- condanna, infine, l'Istituto alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.2.697,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario
Angino;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de VI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7019/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Angino Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.08.2023, premesso di essere titolare di pensione Parte_2 cat. VO n. 10069809, con decorrenza 01.07.2009 – ha adito l'intestato Tribunale del lavoro esponendo CP_ che l' nel calcolare l'anzianità contributiva e la retribuzione media settimanale, ha violato le disposizioni e i criteri legali previsti, così determinando una retribuzione pensionabile più bassa e, quindi, un rateo pensionistico inferiore a quello effettivamente spettante.
Più in dettaglio, ha dedotto che l' ha errato nel calcolare le retribuzioni medie settimanali delle CP_1 quote A e B.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “1) dichiarare che
l'importo mensile della pensione spettante all'istante alla data della sua decorrenza è di euro 1.151,76
o, dell'altro, anche minore, ritenuto di giustizia;
2) conseguentemente, condannare il resistente in favore del concludente delle differenze tra quanto spettante e quanto erogato, sulla scorta degli importi annualmente perequati come quantificati nell'allegato prospetto analitico del credito, oltre accessori di legge”. Vinte le spese di lite. CP_ L' ancorché ritualmente intimato, non si è costituito, restando definitivamente contumace.
pagina 1 di 4 La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Deve evidenziarsi che il sistema di calcolo della pensione si fonda su tre elementi: l'anzianità contributiva (determinata dal numero di settimane di contribuzione intercorrenti tra la data di inizio del rapporto assicurativo e quella di decorrenza della pensione), la retribuzione annua rivalutata (data dalle ultime 520 settimane antecedenti la data di decorrenza della pensione rivalutate secondo gli indici
Istat), il coefficiente di calcolo (costituito da un numero fisso 0,001538).
È stata svolta C.T.U., al fine di quantificare l'eventuale differenza mensile dovuta, chiedendo al perito di “rideterminare l'importo mensile della pensione spettante all'istante alla data di decorrenza avuto riguardo l'anzianità contributiva complessiva, la retribuzione media annua rivalutata e il corretto coefficiente di calcolo;
voglia il c.t.u. calcolare, sulla scorta dei parametri sopra indicati, le eventuali CP_ differenze dovute dall' con decorrenza dal triennio antecedente il deposito del ricorso;
compia il
c.t.u. ogni altro accertamento utile a fini di causa”.
Il C.T.U., dopo aver calcolato che “il rateo mensile effettivamente spettante della pensione cat. VO alla data della decorrenza originaria dell'01.07.2009 è pari ad € 1.143,20”, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “La rielaborazione dei dati assicurativi relativi al periodo 01.04.1966/30.06.2009 secondo le prescrizioni imposte dal Giudice e mediante la valutazione e valorizzazione delle settimane effettive e figurative (servizio militare e cassa integrazione) evidenzia il diritto ad un'anzianità contributiva in quota A di n. 1121 settimane con una r.m.s. di € 400,79 ed una quota B con anzianità di
n. 724 settimane e una correlata r.m.s. di € 405,79. Il differenziale mensile perequabile spettante al
03.08.2020 è di € 42,71 e a tutta la mensilità di settembre 2025 le differenze lorde complessive spettanti sono di € 3.083,39”.
Deve, infine, evidenziarsi come le differenze dovute debbano essere riconosciute aderendo all'orientamento della c.d. decadenza “mobile” (“In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio
pagina 2 di 4 costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale”, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123).
Ne deriva il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione cat. VO n. 10069809, nell'importo mensile alla data della sua decorrenza in € 1.143,20.
La parte ricorrente avrà diritto alla riliquidazione dei ratei maturati con decorrenza 03.08.2020, ovvero nei limiti del triennio antecedente alla data di deposito del ricorso (03.08.2023), conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità di tema di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011) rispetto alle domande di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche già riconosciute, ossia: a) la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 17430 del 2021); b) la decadenza triennale è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione) (cfr. Cass. n. 22820 del 2021). CP_ Conclusivamente, l' va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, a partire dal
03.08.2020, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a CP_ tale titolo dall' pari ad €.42,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione infra euro
26.000,00, così determinato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 13, comma 2, c.p.c.) – CP_ seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Mario Angino, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione cat. VO n. 10069809 mediante riconoscimento di un rateo mensile pari a €.1.143,20 a decorrere dall'1.07.2009;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, a partire dal 03.08.2020, della CP_1 differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto erogato, pari ad €.42,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L. n. 412/1991;
- condanna, infine, l'Istituto alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.2.697,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario
Angino;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de VI
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