Articolo 370 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 369Articolo 371
Versione
6 maggio 1952
Art. 370.
(Giornale generale e di contabilita')


Il giornale generale e di contabilita', deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso.
Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data:
1) la qualita' e la quantita' complessiva del carico;
2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo;
3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa;
4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti;
5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;
6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri;
7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri;
8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;
9) i prestiti contratti;
10) il pegno o la vendita delle cose caricate;
11) tutto cio' che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che puo' dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952