Articolo 1 della Legge 6 luglio 1956, n. 776
Articolo 2
Versione
16 agosto 1956
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
Entrata in vigore il 16 agosto 1956