Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.