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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2110.
(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.
(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.
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- 1. malattiahttps://www.brocardi.it/ · 257.77554
Consulenza legale Q202647741 (Articolo 2110 Codice Civile - Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) «Nel diritto del lavoro , […]
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