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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/11/2024, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
RG 66/2016
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ROBERTO LE PERA, nonché Parte_1 dall'Avv.to FLAVIO VINCENZO PONTE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to FULVIO BARCA in VIA DEI BRUZI n. 6, CASTROVILLARI, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO LOMBARDI, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA LUIGI PRAINO n. 22, CASSANO ALLO IONIO, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_2
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell'Istituto
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente e non hanno provveduto al deposito telematico di note. CP_2
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/01/2016,
[...]
ha convenuto in giudizio la ditta , in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante Controparte_1 CP_ La ricorrente ha descritto di avere lavorato presso l'attività commerciale della resistente dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con un rapporto di lavoro subordinato irregolare. In particolare, si sarebbe occupata dei rapporti con i clienti, di servire ai tavoli all'interno e all'esterno del locale e al banco, di aiutare in laboratorio nonché nella preparazione delle pietanze, della pulizia dei tavoli, del laboratorio e dei bagni dell'attività, mansioni asseritamente inquadrabili nel livello “V Operai” del CCNL Pubblici Esercizi. Quanto agli orari, avrebbe lavorato tutti i giorni dalle 15:00 alle 6:00 del mattino. Ha dedotto di non avere percepito alcuna retribuzione per l'intero periodo di lavoro. Ha, quindi, agito in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con condanna della parte resistente al pagamento di euro 7.563,60 per retribuzioni, straordinari, altre spettanze e TFR, oltre interessi e rivalutazione, oltre alla regolarizzazione contributiva. Spese vinte e rifusione ai procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio in primo luogo eccependo la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva. Infatti, in data 20/07/2012 avrebbe ceduto a l ramo d'azienda costituito da Controparte_5 un chiosco con struttura in legno amovibile, presso il quale è svolta attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura (appunto la ditta ). Con la cessione tutti i crediti e debiti relativi Controparte_3 al ramo d'azienda sarebbero stati posti rispettivamente a favore e a carico della donataria, con conseguente inammissibilità della domanda svolta dalla ricorrente in questo giudizio. Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto l'avversario ricorso, chiedendone il rigetto, specificando che la ricorrente sarebbe stata regolarmente assunta con contratto part-time orizzontale per 24 ore settimanali, con la qualifica di commessa e che avrebbe ricevuto tutte le spettanze. Spese vinte.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio si è costituito in giudizio chiedendo CP_2 la condanna della parte resistente al pagamento dei contributi eventualmente dovuti, salva la prescrizione, in caso di esito del giudizio favorevole alla ricorrente.
La causa è stata istruita con l'escussione delle testimoni di parte ricorrente Parte_2
e e di parte resistente
[...] Controparte_6 Controparte_7
ed .
[...] Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dal resistente.
2 Si evidenzia che il ricorso si limita a fare riferimento all'attività commerciale Controparte_3 come luogo di svolgimento del dedotto rapporto di lavoro, senza altre specificazioni. È solo in memoria che viene descritto che la ricorrente avrebbe lavorato presso il chiosco CP_3
, attività poi ceduta da alla sorella Tale
[...] Controparte_1 Controparte_5 specificazione in fatto contenuta in memoria circa il “luogo” della vicenda non è mai stata contestata dalla ricorrente. Dall'atto di donazione di ramo d'azienda del 20/07/2012 in atti (cfr. doc. 2 res.) emerge che titolare di omonima impresa individuale, con ramo d'azienda in Villapiana Controparte_1
Scalo (contrada Pezzo di Mazzullo), consistente nel chiosco con struttura in legno amovibile nel quale viene svolta attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura, ha donato tale ramo d'azienda alla sorella Nell'atto di donazione è stato specificato che “tutti i crediti e debiti relativi Controparte_5 al detto ramo d'azienda saranno rispettivamente a favore ed a carico della parte donataria” e su tale clausola contrattuale il resistente fonda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. È necessaria una breve premessa per chiarire che nel caso di specie non può in ogni caso trovare applicazione la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore (già maturati, quindi acquisiti al suo patrimonio giuridico) al momento del trasferimento d'azienda (o di un suo ramo, cfr. successivo comma 5) a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nel senso che tale responsabilità solidale presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda (cfr. ad es. Cassazione civile sez. lav., 06/03/2015, n. 4598), con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori, in caso chiaramente di imprese commerciali, quale non è l'impresa del resistente, che è impresa agricola (cfr. doc. 3 res). Ciò posto, due considerazioni rilevano nel caso di specie. In primo luogo e in termini generali la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2560 c.c., per cui
“L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. In secondo luogo e in modo decisivo il dato per cui nel presente giudizio non si discute di un credito certo in capo alla ricorrente e dunque di un debito certo in capo al dante causa cedente del ramo d'azienda, esistente al momento della cessione, ma di un credito della ricorrente la cui sussistenza deve essere accertata, perché scaturente dall'asserito svolgimento di un rapporto di lavoro irregolare, di cui non può che chiedersi l'accertamento nei confronti del preteso datore di lavoro al momento dei fatti, ossia di che è di conseguenza legittimato a rispondere delle eventuali Controparte_1 conseguenze economiche. Dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal resistente deve essere rigettata.
2. Nel merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
3 2.1 Con riferimento al dedotto rapporto di lavoro subordinato irregolare di cui si chiede l'accertamento, deve essere evidenziato che la ricorrente è stata in realtà assunta con contratto part-time orizzontale per 24 ore settimanali e inquadramento come commessa di negozio al livello 7 CCNL commercio. L'assunzione è documentale e le date di inizio e fine del rapporto che risultano sono 11/08/2011 e 21/09/2011 (cfr. comunicazioni , doc. 4 e 5 res.). Inoltre, parte resistente ha Pt_3 versato in atti le buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2011 (doc. 6 e 7 res.). L'unico periodo in cui il dedotto rapporto non sarebbe stato coperto da regolare assunzione è, dunque, quello dal 23/07/2011 al 10/08/2011, ma l'istruttoria svolta non ha fornito riscontri che consentano di anticipare l'inizio del rapporto rispetto alle risultanze documentali, con la conseguenza che la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro irregolare tra le parti deve essere rigettata.
2.2 Per quando riguarda la domanda volta all'accertamento di un orario di lavoro giornaliero dalle 15:00 alle 6:00 del mattino, quindi di lavoro supplementare e straordinario, vanno richiamati i principi consolidati che pongono a carico del lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, con riferimento al superamento dell'articolazione oraria contrattualmente stabilita (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. n. 16150/2018). Orbene, sul punto si sottolinea che la prospettazione offre una scarna e lacunosa descrizione dei fatti che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti. Come sopra accennato, il ricorso si limita a fare riferimento all'attività commerciale CP_3
come luogo di svolgimento del dedotto rapporto di lavoro, senza altre specificazioni. Solo in
[...] memoria è descritto che la ricorrente avrebbe lavorato presso il chiosco , Controparte_3 attività poi ceduta da alla sorella in cui era svolta Controparte_1 Controparte_5 attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura. In assenza di contestazioni o puntualizzazioni da parte della ricorrente, tale elemento in fatto contenuto in memoria non si pone come una prospettazione alternativa, ma piuttosto come una specificazione circa il “luogo” della vicenda, ossia il chiosco , sito in Villapiana Controparte_3
Scalo come emerge dall'atto di donazione del ramo d'azienda (doc. 3 res.). Quanto alle mansioni, in ricorso è descritto che la ricorrente si sarebbe occupata: dei rapporti con i clienti, di servire ai tavoli all'interno e all'esterno del locale e al banco, di aiutare in laboratorio e nella preparazione delle pietanze, della pulizia dei tavoli, del laboratorio e dei bagni dell'attività. Non è però chiarito come lo svolgimento di queste mansioni, che infatti si vorrebbero ricondotte al CCNL Pubblici Esercizi, si sarebbe inquadrato nella realtà aziendale presso il chiosco CP_3
, che emerge dalla memoria e dai documenti come di commercio al dettaglio di frutta e
[...] verdura, posto che in ricorso l'attività non è descritta come quella di un locale, nemmeno in parte, mancando ogni descrizione del luogo di lavoro e del contesto dell'attività lavorativa. Il tenore delle allegazioni esaminate si ripercuote sulla prospettazione relativa degli orari di lavoro, poiché la ricorrente non ha chiarito quale sarebbe stato quindi il suo lavoro, dalle 15:00 alle 6:00 del mattino, presso quello che stando a ciò che emerge dagli atti di parte e anche dalla documentazione (in particolare dalla donazione del ramo d'azienda) è un negozio di ortofrutta. Né l'istruttoria, che pure ha
4 dato atto di un'attività anche in parte di ristorazione svolta presso il chiosco, ha in ogni caso fornito riscontri chiari con riferimento agli orari. Dunque, in luce della lacunosità delle allegazioni, insieme all'esito incerto dell'istruttoria, le pretese relative al riconoscimento di lavoro supplementare e straordinario vanno respinte.
2.3 Deve, comunque, trovare parziale accoglimento la domanda volta al riconoscimento di spettanze dovute e non pagate con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Infatti, sebbene parte resistente abbia dedotto in memoria di avere corrisposto tutte le spettanze relative al rapporto di lavoro come da buste paga, in atti non è presente prova dei pagamenti. Parte resistente ha omesso di produrre qualsivoglia quietanza di pagamento, o documentazione scritta relativa agli asseriti pagamenti e, quanto alla prova testimoniale, si richiama il principio generale per cui la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli articoli 2726 e 2721 c.c., deve dettagliare con quali modalità e in quali circostanze è avvenuta la consegna del denaro, indicazioni che mancano nel caso di specie. In assenza di prova dei pagamenti, data la presenza in atti delle buste paga e dell'avvenuta assunzione, quindi di prova scritta del rapporto di lavoro, il resistente, datore di lavoro al momento dei fatti come risulta dai citati documenti, deve essere condannato al pagamento di euro 629,68 lordi per il mese di agosto 2011 ed euro 403,52 lordi per il mese di settembre 2011, comprensivi di spettanze di fine rapporto, per un totale di euro 1.033,2 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Il resistente deve essere altresì condannato al versamento dei contributi, posto che in atti non vi è prova di un versamento specificamente relativo alla posizione della ricorrente, considerato che la prescrizione quinquennale è stata interrotta dal deposito del ricorso.
*** Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente Controparte_1
la complessiva somma di € 1.033,2 lordi, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
- Condanna parte resistente a versare ad i contributi maturati Controparte_1 CP_2 dalla ricorrente dal 11/08/2011 al 21/09/2011. Parte_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 06/11/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
5
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ROBERTO LE PERA, nonché Parte_1 dall'Avv.to FLAVIO VINCENZO PONTE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to FULVIO BARCA in VIA DEI BRUZI n. 6, CASTROVILLARI, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO LOMBARDI, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA LUIGI PRAINO n. 22, CASSANO ALLO IONIO, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_2
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell'Istituto
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente e non hanno provveduto al deposito telematico di note. CP_2
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/01/2016,
[...]
ha convenuto in giudizio la ditta , in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante Controparte_1 CP_ La ricorrente ha descritto di avere lavorato presso l'attività commerciale della resistente dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con un rapporto di lavoro subordinato irregolare. In particolare, si sarebbe occupata dei rapporti con i clienti, di servire ai tavoli all'interno e all'esterno del locale e al banco, di aiutare in laboratorio nonché nella preparazione delle pietanze, della pulizia dei tavoli, del laboratorio e dei bagni dell'attività, mansioni asseritamente inquadrabili nel livello “V Operai” del CCNL Pubblici Esercizi. Quanto agli orari, avrebbe lavorato tutti i giorni dalle 15:00 alle 6:00 del mattino. Ha dedotto di non avere percepito alcuna retribuzione per l'intero periodo di lavoro. Ha, quindi, agito in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 23/07/2011 al 11/09/2011, con condanna della parte resistente al pagamento di euro 7.563,60 per retribuzioni, straordinari, altre spettanze e TFR, oltre interessi e rivalutazione, oltre alla regolarizzazione contributiva. Spese vinte e rifusione ai procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio in primo luogo eccependo la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva. Infatti, in data 20/07/2012 avrebbe ceduto a l ramo d'azienda costituito da Controparte_5 un chiosco con struttura in legno amovibile, presso il quale è svolta attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura (appunto la ditta ). Con la cessione tutti i crediti e debiti relativi Controparte_3 al ramo d'azienda sarebbero stati posti rispettivamente a favore e a carico della donataria, con conseguente inammissibilità della domanda svolta dalla ricorrente in questo giudizio. Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto l'avversario ricorso, chiedendone il rigetto, specificando che la ricorrente sarebbe stata regolarmente assunta con contratto part-time orizzontale per 24 ore settimanali, con la qualifica di commessa e che avrebbe ricevuto tutte le spettanze. Spese vinte.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio si è costituito in giudizio chiedendo CP_2 la condanna della parte resistente al pagamento dei contributi eventualmente dovuti, salva la prescrizione, in caso di esito del giudizio favorevole alla ricorrente.
La causa è stata istruita con l'escussione delle testimoni di parte ricorrente Parte_2
e e di parte resistente
[...] Controparte_6 Controparte_7
ed .
[...] Controparte_8
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dal resistente.
2 Si evidenzia che il ricorso si limita a fare riferimento all'attività commerciale Controparte_3 come luogo di svolgimento del dedotto rapporto di lavoro, senza altre specificazioni. È solo in memoria che viene descritto che la ricorrente avrebbe lavorato presso il chiosco CP_3
, attività poi ceduta da alla sorella Tale
[...] Controparte_1 Controparte_5 specificazione in fatto contenuta in memoria circa il “luogo” della vicenda non è mai stata contestata dalla ricorrente. Dall'atto di donazione di ramo d'azienda del 20/07/2012 in atti (cfr. doc. 2 res.) emerge che titolare di omonima impresa individuale, con ramo d'azienda in Villapiana Controparte_1
Scalo (contrada Pezzo di Mazzullo), consistente nel chiosco con struttura in legno amovibile nel quale viene svolta attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura, ha donato tale ramo d'azienda alla sorella Nell'atto di donazione è stato specificato che “tutti i crediti e debiti relativi Controparte_5 al detto ramo d'azienda saranno rispettivamente a favore ed a carico della parte donataria” e su tale clausola contrattuale il resistente fonda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. È necessaria una breve premessa per chiarire che nel caso di specie non può in ogni caso trovare applicazione la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore (già maturati, quindi acquisiti al suo patrimonio giuridico) al momento del trasferimento d'azienda (o di un suo ramo, cfr. successivo comma 5) a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nel senso che tale responsabilità solidale presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda (cfr. ad es. Cassazione civile sez. lav., 06/03/2015, n. 4598), con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., che contempla in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori, in caso chiaramente di imprese commerciali, quale non è l'impresa del resistente, che è impresa agricola (cfr. doc. 3 res). Ciò posto, due considerazioni rilevano nel caso di specie. In primo luogo e in termini generali la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2560 c.c., per cui
“L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. In secondo luogo e in modo decisivo il dato per cui nel presente giudizio non si discute di un credito certo in capo alla ricorrente e dunque di un debito certo in capo al dante causa cedente del ramo d'azienda, esistente al momento della cessione, ma di un credito della ricorrente la cui sussistenza deve essere accertata, perché scaturente dall'asserito svolgimento di un rapporto di lavoro irregolare, di cui non può che chiedersi l'accertamento nei confronti del preteso datore di lavoro al momento dei fatti, ossia di che è di conseguenza legittimato a rispondere delle eventuali Controparte_1 conseguenze economiche. Dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal resistente deve essere rigettata.
2. Nel merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
3 2.1 Con riferimento al dedotto rapporto di lavoro subordinato irregolare di cui si chiede l'accertamento, deve essere evidenziato che la ricorrente è stata in realtà assunta con contratto part-time orizzontale per 24 ore settimanali e inquadramento come commessa di negozio al livello 7 CCNL commercio. L'assunzione è documentale e le date di inizio e fine del rapporto che risultano sono 11/08/2011 e 21/09/2011 (cfr. comunicazioni , doc. 4 e 5 res.). Inoltre, parte resistente ha Pt_3 versato in atti le buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2011 (doc. 6 e 7 res.). L'unico periodo in cui il dedotto rapporto non sarebbe stato coperto da regolare assunzione è, dunque, quello dal 23/07/2011 al 10/08/2011, ma l'istruttoria svolta non ha fornito riscontri che consentano di anticipare l'inizio del rapporto rispetto alle risultanze documentali, con la conseguenza che la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro irregolare tra le parti deve essere rigettata.
2.2 Per quando riguarda la domanda volta all'accertamento di un orario di lavoro giornaliero dalle 15:00 alle 6:00 del mattino, quindi di lavoro supplementare e straordinario, vanno richiamati i principi consolidati che pongono a carico del lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, con riferimento al superamento dell'articolazione oraria contrattualmente stabilita (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. n. 16150/2018). Orbene, sul punto si sottolinea che la prospettazione offre una scarna e lacunosa descrizione dei fatti che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti. Come sopra accennato, il ricorso si limita a fare riferimento all'attività commerciale CP_3
come luogo di svolgimento del dedotto rapporto di lavoro, senza altre specificazioni. Solo in
[...] memoria è descritto che la ricorrente avrebbe lavorato presso il chiosco , Controparte_3 attività poi ceduta da alla sorella in cui era svolta Controparte_1 Controparte_5 attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura. In assenza di contestazioni o puntualizzazioni da parte della ricorrente, tale elemento in fatto contenuto in memoria non si pone come una prospettazione alternativa, ma piuttosto come una specificazione circa il “luogo” della vicenda, ossia il chiosco , sito in Villapiana Controparte_3
Scalo come emerge dall'atto di donazione del ramo d'azienda (doc. 3 res.). Quanto alle mansioni, in ricorso è descritto che la ricorrente si sarebbe occupata: dei rapporti con i clienti, di servire ai tavoli all'interno e all'esterno del locale e al banco, di aiutare in laboratorio e nella preparazione delle pietanze, della pulizia dei tavoli, del laboratorio e dei bagni dell'attività. Non è però chiarito come lo svolgimento di queste mansioni, che infatti si vorrebbero ricondotte al CCNL Pubblici Esercizi, si sarebbe inquadrato nella realtà aziendale presso il chiosco CP_3
, che emerge dalla memoria e dai documenti come di commercio al dettaglio di frutta e
[...] verdura, posto che in ricorso l'attività non è descritta come quella di un locale, nemmeno in parte, mancando ogni descrizione del luogo di lavoro e del contesto dell'attività lavorativa. Il tenore delle allegazioni esaminate si ripercuote sulla prospettazione relativa degli orari di lavoro, poiché la ricorrente non ha chiarito quale sarebbe stato quindi il suo lavoro, dalle 15:00 alle 6:00 del mattino, presso quello che stando a ciò che emerge dagli atti di parte e anche dalla documentazione (in particolare dalla donazione del ramo d'azienda) è un negozio di ortofrutta. Né l'istruttoria, che pure ha
4 dato atto di un'attività anche in parte di ristorazione svolta presso il chiosco, ha in ogni caso fornito riscontri chiari con riferimento agli orari. Dunque, in luce della lacunosità delle allegazioni, insieme all'esito incerto dell'istruttoria, le pretese relative al riconoscimento di lavoro supplementare e straordinario vanno respinte.
2.3 Deve, comunque, trovare parziale accoglimento la domanda volta al riconoscimento di spettanze dovute e non pagate con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Infatti, sebbene parte resistente abbia dedotto in memoria di avere corrisposto tutte le spettanze relative al rapporto di lavoro come da buste paga, in atti non è presente prova dei pagamenti. Parte resistente ha omesso di produrre qualsivoglia quietanza di pagamento, o documentazione scritta relativa agli asseriti pagamenti e, quanto alla prova testimoniale, si richiama il principio generale per cui la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli articoli 2726 e 2721 c.c., deve dettagliare con quali modalità e in quali circostanze è avvenuta la consegna del denaro, indicazioni che mancano nel caso di specie. In assenza di prova dei pagamenti, data la presenza in atti delle buste paga e dell'avvenuta assunzione, quindi di prova scritta del rapporto di lavoro, il resistente, datore di lavoro al momento dei fatti come risulta dai citati documenti, deve essere condannato al pagamento di euro 629,68 lordi per il mese di agosto 2011 ed euro 403,52 lordi per il mese di settembre 2011, comprensivi di spettanze di fine rapporto, per un totale di euro 1.033,2 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Il resistente deve essere altresì condannato al versamento dei contributi, posto che in atti non vi è prova di un versamento specificamente relativo alla posizione della ricorrente, considerato che la prescrizione quinquennale è stata interrotta dal deposito del ricorso.
*** Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente Controparte_1
la complessiva somma di € 1.033,2 lordi, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
- Condanna parte resistente a versare ad i contributi maturati Controparte_1 CP_2 dalla ricorrente dal 11/08/2011 al 21/09/2011. Parte_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 06/11/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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