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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Giudice, dott. Marcello Testaquatra;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1819/2024 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
, nato in [...], il [...], e di C.F. , nata Parte_1 Parte_2 C.F._1
a TA il 18.8.1967 ed ivi residente al Vicolo Sollima n. 4, entrambi rappresentati e difesi,
per mandati in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Italo Attardo, avverso il provvedimento del
Prefetto della Provincia di TA del 3.9.2024, notificato in pari data, con il quale è stata è
stata respinta la richiesta di ricongiungimento familiare tra i due predetti coniugi attraverso la conferma del decreto di espulsione disposta dal GDP - CL e riesaminata dalla con esito CP_1
negativo.
-RICORRENTE-
CONTRO
Il (C.F. , in persona del Ministro pro tempore e la Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA (C.F.
, nei cui uffici, siti in TA, Via Libertà n. 174 è domiciliata. P.IVA_2
-RESISTENTE-
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e per l'effetto annullare la decisione emessa dalla Prefettura UTG TA (provvedimento (cfr. all. C) emesso dalla
Prefettura di TA – Area III – Prot. Uscita n. 0049834 del 03.09.2024, notificato il
03.09.2024, via p.e.c. presso il domicilio digitale eletto e Email_1 riconoscere alla odierna ricorrente il diritto al ricongiungimento familiare con il di lei marito da realizzarsi sul territorio dello stato italiano in virtù della cittadinanza europea goduta dalla sig.ra la quale ha contratto matrimonio con un cittadino extracomunitario. Dichiarare la Parte_2
nullità del provvedimento impugnato in quanto non reca l'indicazione dell'Autorità innanzi alla quale lo stesso (cfr. all. C) possa essere impugnato.
Accertare e dichiarare il diritto della odierna ricorrente sig.ra al ricongiungimento Parte_2
familiare IN ITALIA con il di lei marito sig. e, come mezzo al fine, per lo Parte_1
effetto: ordinare al di apporre immediatamente il visto sul passaporto del Controparte_2
prefato onde consentirgli il rientro in Italia in modo regolare, via mare o Parte_1
tramite aereoplano, statuendo l'annullamento sia del provvedimento di conferma dell'espulsione
(cfr. all. C) che della sentenza emessa dal GDP CL (cfr. all. D).
Quanto sopra, considerato anche che, il non ha precedenti penali in Italia Parte_1
(cfr. all. I) e che la Tunisia non è (cfr. all. L) un Paese sicuro.
Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.”
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
- rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, o con qualsivoglia altra statuizione, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e provvedendo di seguito all'udienza del 22.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che con istanza del 4.7.2024 e hanno chiesto al Prefetto Parte_1 Parte_2 di TA il rilascio del nulla osta al loro ricongiungimento familiare, nonché la revoca del decreto di espulsione, del 27.11.2023, emesso dal Prefetto di TA nei confronti di e, di conseguenza, ottenere la revoca del divieto di reingresso per il predetto Parte_1
in Italia;
rilevato che, in data 3.9.2024, il Prefetto di TA rigettava l'istanza dei ricorrenti per carenza dei presupposti necessari per procedere ad una revoca, in via di autotutela, del predetto decreto di espulsione, avendo ritenuto che la circostanza relativa al fatto che gli stessi avessero contratto matrimonio in Tunisia, in data successiva a quella di emissione del decreto di espulsione, non incideva in alcun modo sulla validità dello stesso, stante, come già chiarito dal GDP nel rigettare l'opposizione avverso il decreto di espulsione, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 286/1998, operante esclusivamente nei confronti di chi sia già coniugato al momento dell'espulsione;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 2.10.2024, il suddetto provvedimento del Prefetto, chiedendo, nel merito, il suo annullamento, con relativo rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare;
rilevato che il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, Controparte_2
evidenziando, in particolare, che l'istanza volta ad ottenere la revoca del decreto di espulsione emesso nei confronti di andava qualificata come una mera istanza volta a Parte_1 sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, richiamando, per il resto, le argomentazioni già formulate nel provvedimento impugnato e, per il tramite di quest'ultimo, anche le valutazioni svolte dal GDP;
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la ha Controparte_3
respinto l'istanza di revoca del predetto decreto di espulsione, potendosi applicare il divieto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 286/1998 esclusivamente nei confronti di chi sia già coniugato al momento dell'espulsione;
ritenuto, pertanto, che occorre valutare nel merito se sussistono i presupposti per il chiesto rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare;
ritenuto, in primo luogo, che deve essere condivisa l'osservazione avanzata dal difensore della parte resistente in merito alla natura del provvedimento impugnato, il quale è stato adottato in risposta a un'istanza di autotutela presentata dal difensore dei ricorrenti, con la quale si sollecitava la revoca del decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di TA, avverso il quale era stato poi proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace, che lo aveva, tuttavia, respinto;
che, peraltro, deve essere, al riguardo, rilevato che i ricorrenti, oltre a non avere impugnato la decisione del GDP, nel proporre la loro istanza di revoca, non hanno accompagnato tale richiesta con nuova documentazione o argomentazioni in grado di evidenziare errori sostanziali o illegittimità del decreto di espulsione, essendosi meramente limitati a reiterare le stesse contestazioni già esaminate dal GDP, senza introdurre nuovi fatti o circostanze, necessari per un corretto utilizzo del potere di autotutela da parte dell'amministrazione; che, comunque, devono condividersi le valutazioni effettuate dalla parte resistente nel provvedimento impugnato, dal momento che, in materia di espulsione, la tutela prevista dall'art. 19, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 286/1998 si configura come beneficio premiale, applicabile esclusivamente ai soggetti che, al momento dell'adozione del provvedimento, possedevano già un consolidato vincolo matrimoniale e un'integrazione reale nel tessuto sociale italiano, mentre, come nel caso di specie, un matrimonio celebrato successivamente a quel momento (oltre alla mancanza di elementi comprovanti una relazione pregressa al decreto di espulsione), esclude il requisito essenziale di un vincolo familiare preesistente;
che, pertanto, in presenza di un provvedimento di espulsione esecutivo, comportante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 286/1998, la cessazione del diritto al soggiorno e l'obbligo di rimpatrio (il si troverebbe in Tunisia), risulta precluso il riconoscimento del permesso di Parte_1
soggiorno per ricongiungimento familiare, stante che l'art. 29, comma 1, lett. a, del D. Lgs.
286/1998 prevede il ricongiungimento familiare soltanto per quei soggetti che siano regolarmente soggiornanti in Italia o che abbiano la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, oltre al fatto che, comunque, i ricorrenti non hanno dato prova della sussistenza degli altri presupposti necessari al fine del riconoscimento del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare previsti dal comma 3 del medesimo art. 29 del D. Lgs. 286/1998;
ritenuto che, in relazione a quanto sopra, non possono, quindi, ritenersi provati i presupposti necessari, ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 286/1998, per il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, non potendosi, pertanto, disporre il nulla osta per ricongiungimento familiare in favore di;
Parte_1
ritenuto, in definitiva, che il ricorso presentato nell'interesse di e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato, con il favore delle spese verso la controparte costituita, liquidate così come in dispositivo;
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso proposto da , nato in [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
TA il 18.8.1967.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese di lite che liquida, in favore del
, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Controparte_2
nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge.
TA, 27 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Giudice, dott. Marcello Testaquatra;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1819/2024 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
, nato in [...], il [...], e di C.F. , nata Parte_1 Parte_2 C.F._1
a TA il 18.8.1967 ed ivi residente al Vicolo Sollima n. 4, entrambi rappresentati e difesi,
per mandati in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Italo Attardo, avverso il provvedimento del
Prefetto della Provincia di TA del 3.9.2024, notificato in pari data, con il quale è stata è
stata respinta la richiesta di ricongiungimento familiare tra i due predetti coniugi attraverso la conferma del decreto di espulsione disposta dal GDP - CL e riesaminata dalla con esito CP_1
negativo.
-RICORRENTE-
CONTRO
Il (C.F. , in persona del Ministro pro tempore e la Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA (C.F.
, nei cui uffici, siti in TA, Via Libertà n. 174 è domiciliata. P.IVA_2
-RESISTENTE-
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “Accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e per l'effetto annullare la decisione emessa dalla Prefettura UTG TA (provvedimento (cfr. all. C) emesso dalla
Prefettura di TA – Area III – Prot. Uscita n. 0049834 del 03.09.2024, notificato il
03.09.2024, via p.e.c. presso il domicilio digitale eletto e Email_1 riconoscere alla odierna ricorrente il diritto al ricongiungimento familiare con il di lei marito da realizzarsi sul territorio dello stato italiano in virtù della cittadinanza europea goduta dalla sig.ra la quale ha contratto matrimonio con un cittadino extracomunitario. Dichiarare la Parte_2
nullità del provvedimento impugnato in quanto non reca l'indicazione dell'Autorità innanzi alla quale lo stesso (cfr. all. C) possa essere impugnato.
Accertare e dichiarare il diritto della odierna ricorrente sig.ra al ricongiungimento Parte_2
familiare IN ITALIA con il di lei marito sig. e, come mezzo al fine, per lo Parte_1
effetto: ordinare al di apporre immediatamente il visto sul passaporto del Controparte_2
prefato onde consentirgli il rientro in Italia in modo regolare, via mare o Parte_1
tramite aereoplano, statuendo l'annullamento sia del provvedimento di conferma dell'espulsione
(cfr. all. C) che della sentenza emessa dal GDP CL (cfr. all. D).
Quanto sopra, considerato anche che, il non ha precedenti penali in Italia Parte_1
(cfr. all. I) e che la Tunisia non è (cfr. all. L) un Paese sicuro.
Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.”
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
- rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, o con qualsivoglia altra statuizione, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e provvedendo di seguito all'udienza del 22.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che con istanza del 4.7.2024 e hanno chiesto al Prefetto Parte_1 Parte_2 di TA il rilascio del nulla osta al loro ricongiungimento familiare, nonché la revoca del decreto di espulsione, del 27.11.2023, emesso dal Prefetto di TA nei confronti di e, di conseguenza, ottenere la revoca del divieto di reingresso per il predetto Parte_1
in Italia;
rilevato che, in data 3.9.2024, il Prefetto di TA rigettava l'istanza dei ricorrenti per carenza dei presupposti necessari per procedere ad una revoca, in via di autotutela, del predetto decreto di espulsione, avendo ritenuto che la circostanza relativa al fatto che gli stessi avessero contratto matrimonio in Tunisia, in data successiva a quella di emissione del decreto di espulsione, non incideva in alcun modo sulla validità dello stesso, stante, come già chiarito dal GDP nel rigettare l'opposizione avverso il decreto di espulsione, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 286/1998, operante esclusivamente nei confronti di chi sia già coniugato al momento dell'espulsione;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 2.10.2024, il suddetto provvedimento del Prefetto, chiedendo, nel merito, il suo annullamento, con relativo rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare;
rilevato che il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, Controparte_2
evidenziando, in particolare, che l'istanza volta ad ottenere la revoca del decreto di espulsione emesso nei confronti di andava qualificata come una mera istanza volta a Parte_1 sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, richiamando, per il resto, le argomentazioni già formulate nel provvedimento impugnato e, per il tramite di quest'ultimo, anche le valutazioni svolte dal GDP;
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la ha Controparte_3
respinto l'istanza di revoca del predetto decreto di espulsione, potendosi applicare il divieto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 286/1998 esclusivamente nei confronti di chi sia già coniugato al momento dell'espulsione;
ritenuto, pertanto, che occorre valutare nel merito se sussistono i presupposti per il chiesto rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare;
ritenuto, in primo luogo, che deve essere condivisa l'osservazione avanzata dal difensore della parte resistente in merito alla natura del provvedimento impugnato, il quale è stato adottato in risposta a un'istanza di autotutela presentata dal difensore dei ricorrenti, con la quale si sollecitava la revoca del decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di TA, avverso il quale era stato poi proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace, che lo aveva, tuttavia, respinto;
che, peraltro, deve essere, al riguardo, rilevato che i ricorrenti, oltre a non avere impugnato la decisione del GDP, nel proporre la loro istanza di revoca, non hanno accompagnato tale richiesta con nuova documentazione o argomentazioni in grado di evidenziare errori sostanziali o illegittimità del decreto di espulsione, essendosi meramente limitati a reiterare le stesse contestazioni già esaminate dal GDP, senza introdurre nuovi fatti o circostanze, necessari per un corretto utilizzo del potere di autotutela da parte dell'amministrazione; che, comunque, devono condividersi le valutazioni effettuate dalla parte resistente nel provvedimento impugnato, dal momento che, in materia di espulsione, la tutela prevista dall'art. 19, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 286/1998 si configura come beneficio premiale, applicabile esclusivamente ai soggetti che, al momento dell'adozione del provvedimento, possedevano già un consolidato vincolo matrimoniale e un'integrazione reale nel tessuto sociale italiano, mentre, come nel caso di specie, un matrimonio celebrato successivamente a quel momento (oltre alla mancanza di elementi comprovanti una relazione pregressa al decreto di espulsione), esclude il requisito essenziale di un vincolo familiare preesistente;
che, pertanto, in presenza di un provvedimento di espulsione esecutivo, comportante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 286/1998, la cessazione del diritto al soggiorno e l'obbligo di rimpatrio (il si troverebbe in Tunisia), risulta precluso il riconoscimento del permesso di Parte_1
soggiorno per ricongiungimento familiare, stante che l'art. 29, comma 1, lett. a, del D. Lgs.
286/1998 prevede il ricongiungimento familiare soltanto per quei soggetti che siano regolarmente soggiornanti in Italia o che abbiano la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, oltre al fatto che, comunque, i ricorrenti non hanno dato prova della sussistenza degli altri presupposti necessari al fine del riconoscimento del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare previsti dal comma 3 del medesimo art. 29 del D. Lgs. 286/1998;
ritenuto che, in relazione a quanto sopra, non possono, quindi, ritenersi provati i presupposti necessari, ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. 286/1998, per il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, non potendosi, pertanto, disporre il nulla osta per ricongiungimento familiare in favore di;
Parte_1
ritenuto, in definitiva, che il ricorso presentato nell'interesse di e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato, con il favore delle spese verso la controparte costituita, liquidate così come in dispositivo;
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso proposto da , nato in [...] il [...], e da , nata a Parte_1 Parte_2
TA il 18.8.1967.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese di lite che liquida, in favore del
, in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Controparte_2
nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge.
TA, 27 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra