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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8791 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16167/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 aprile 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA MORGANTINI 21 con l'Avv. Roberta BENVENUTI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a MILANO il 28/02/1972 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA MORGANTINI 21 con l'Avv. Daniela FISICHELLA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tempio NI (SS) il 03.06.2001 (anno 2001 atto n. 0387 reg. 03 parte 2 serie B) In comunione legale dei beni. pagina 1 di 4 con i seguenti figli:
(C.F. ) nata a [...] il [...] maggiorenne ma non Per_1 C.F._3 economicamente autosufficiente;
(C.F. ) nata a [...] il [...] minorenne. Per_2 C.F._4
FATTO La Signora con ricorso depositato in data 26/04/2025 ha chiesto la separazione Parte_1 personale dei coniugi nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Tempio NI il Parte_1 Parte_3
03/06/2001 (Anno 2001 Numero 0387 Registro 03 Parte 2 Serie B).
Il signor si è costituito in giudizio e all'udienza di comparizione i coniugi hanno Parte_3 dichiarato di avere raggiunto una accordo ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei Signori e Parte_1 Parte_3 coniugi sposati con matrimonio concordatario in Tempio NI (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Tempio NI al n. 0387 Registro 03 Parte 2 Serie B) alle seguenti condizioni:
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse Per_2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali della figlia minorenne, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Stabilire che il padre si accorderà direttamente con le figlie per quanto riguarda il tempo da trascorrere insieme anche nei periodi di vacanza e durante le festività, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse.
5. Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie minorenne e Per_2 Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il padre corrisponderà all'altro pagina 2 di 4 genitore l'importo mensile di euro 400,00, anticipatamente ed entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2025 mediante bonifico bancario;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
6. Stabilire che l'assegno unico familiare attualmente di € 201,00 mensili sarà beneficiato in toto (100%) dalla madre, che farà idonea richiesta.
7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie in base al protocollo del Tribunale di Milano.
8. Stabilire che la casa coniugale sita in Milano Via Morgantini 21, immobile di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sia assegnata alla madre presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo.
9. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Tempio Parte_1 Parte_3
NI il 03/06/2001 (Anno 2001 Numero 0387 Registro 03 Parte 2 Serie B) alle medesime condizioni di cui alla separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 4 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_5 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Tempio NI il 03/06/2001 (Anno 2001 Numero 0387
Registro 03 Parte 2 Serie B).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tempio NI e di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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