TRIB
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2024, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott.ssa TRITTO FRANCESCA in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n.r.g. 4823 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
), elettivamente domiciliato in Firenze alla via Parte_1 C.F._1
Lavagnini n.13 c/o Avv.ti Andrea Stramacchia e Lorenzo Calvani
Contro
( con sede in 80059 Torre Del Greco (NA) - Controparte_1 P.IVA_1
Via Bassano, 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio
NONCHE'
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in 00144 Roma – V.le Europa n. 190 rappresentato e difeso dall'Avv.
Romano Cardaropoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 09.09.2022, , premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze di dall'11.12.2016 al 31.1.2020 Controparte_1 con mansioni di addetto all'attività di custodia, portierato, guardiania e presidio varchi presso i centri meccanografici di di via Porta Rossa, di Sesto Fiorentino CP_2 in via Paolini, di via della Casella Firenze e presso la direzione Regionale di
[...]
, nell'ambito dell'appalto di guardiania e portierato intercorso tra Controparte_3
e e, precisato che la datrice di lavoro Controparte_1 Controparte_2 applicava al ricorrente il Contratto Aziendale stipulato con la
[...]
, ha adito questo Tribunale, in funzione del Organizzazione_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la disapplicazione del CCNL aziendale stipulato il 10.04.2014 in quanto violativo dell'art. 36 Cost e, per l'effetto, la condanna di
[...]
in p.l.r.p.t., in solido ai sensi dell'art. 29 comma 2 dlgs. 276/2003 con Controparte_1 in p.l.r.p.t., a pagare la somma di € 2.762,95 a titolo di differenze Controparte_2 retributive come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Il ricorrente, in particolare, deduceva che il trattamento retributivo previsto dal contratto aziendale era inferiore a quello spettante in base al livello di inquadramento previsto nel CCNL di settore ragion per cui rivendicava il diritto alle differenze retributive per il lavoro straordinario eccedente le 40 ore contrattuali, per straordinario notturno, le indennità per tredicesima, per permessi, ferie e le festività non godute.
Nel procedimento così introdotto provvedeva alla rituale costituzione processuale la società , la quale chiedeva il rigetto del ricorso;
in subordine di Controparte_2 applicare il beneficio della preventiva escussione al patrimonio della
[...] ed in ulteriore subordine nel caso di pronuncia di accoglimento della CP_1 domanda del ricorrente dichiarare la tenuta a garantire Controparte_1 [...]
da qualunque pregiudizio dovesse derivare alla stessa mediante accollo o CP_2 comunque versamento in favore di di ogni somma che si accertasse Controparte_2 dovuta al ricorrente.
Con memoria depositata in data 08 Febbraio 2023 si costituiva Controparte_4
[... che variamente argomentando in fatto o in diritto chiedeva il rigetto del ricorso
In via preliminare va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Torre
Annunziata.
Va ribadito che che sensi dell'art. 413 cpc: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto . Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.”
Orbene, la società ha la sede legale in Torre del Greco, il Controparte_1 contratto di lavoro deve ritenersi concluso in Torre del Greco dove deve presumersi essere avvenuta la conoscenza da parte del datore di lavoro dell'accettazione della proposta contrattuale da parte del lavoratore, recando il contratto quale luogo di perfezionamento del contratto Torre del Greco, né è applicabile il criterio della
Pag. 2 di 5 dipendenza, avendo il lavoratore agito dopo oltre sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Aderendo, pertanto, alle considerazioni più ampiamente esposte dal Tribunale di
Firenze nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze in funzione del Giudice del Lavoro, sussiste la competenza per territorio
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del giudice del lavoro, a conoscere il presente procedimento sia in virtù del foro dell'azienda che del foro del contratto.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla esplicando il contratto di prossimità effetti Controparte_4 anche nei confronti del ricorrente, tenuto conto che nel contratto di assunzione veniva richiamato il contratto aziendale qui impugnato, nonché quale iscritto alla cisal con cui la convenuta ha sottoscritto il contratto di prossimità.
Ciò è sufficiente per riconoscere in capo allo stesso la legittimazione all'azione di nullità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue
Ed invero, va affermata la nullità del contratto di prossimità impugnato.
Occorre muovere dalla lettura dell'art. 8 comma 1 dl 138/2011 conv. in legge 148/2011, in forza del quale “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, (…) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro”.
Le intese possono riguardare le materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel comma 2.
Deve rilevarsi che nell'elenco in questione manca un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, e che il trattamento retributivo in ogni caso trova come limite inderogabile di rilievo costituzionale l'art. 36 della costituzione, per il rispetto del quale occorre fare riferimento ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per ciascuna qualifica (ex plurimis, Cass. n. 27138 del 2013).
Pag. 3 di 5 Nella specie il contratto di prossimità del 10 aprile 2014 ha previsto un orario di 45 ore settimanali ed un orario di lavoro giornaliero di 12 ore, di talché l'importo della paga oraria calcolato dividendola per il divisore previsto dal contratto di prossimità è inferiore a quella prevista dal ccnl il cui divisore orario è 173.
Pertanto, il contratto di prossimità impugnato, operando su materie, quale l'entità della retribuzione (a cui attengono il divisore del salario e la maggiorazione prevista per il lavoro notturno) escluse da quelle disciplinate dalla contrattazione di secondo livello
(Cfr. art. 14 CCNL che consente di intervenire solo sulla distribuzione dell'orario settimanale e non sulla sua quantificazione e retribuzione) non risulta vincolante per il lavoratore che può legittimamente chiederne la disapplicazione giacché lo stesso non può validamente disciplinare il rapporto lavorativo in esame trattandosi di materie escluse da quelle oggetto della contrattazione di secondo livello.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne l'entità delle differenze retributive dovute al ricorrente, deve innanzitutto darsi atto che risulta incontestato l'orario di lavoro, il periodo lavorato, le mansioni svolte e l'adibizione del ricorrente nell'ambito dell'appalto di servizi stipulato tra le odierne resistenti.
Dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalle parti processuali (id est buste paga, cedolini per presenze e riepilogativi annuali, Organizzazione_2
emerge in favore del ricorrente un credito per differenze
[...] retributive pari ad € 1.899,30.
I conteggi prodotti in atti vanno ricalibrati tenendo conto degli specifici e analitici rilievi evidenziati dal datore di lavoro per cui risulta che nel 2017 il ricorrente ha percepito €
11.472,31 e non € 10.678,31 (infatti nei conteggi allegati per il mese di aprile 2017 è stato indicato per errore un percepito di € 88,18 e non di € 882,18) e nel 2020 è risultato documentato che il lavoratore ha percepito e 1514,18 e non € 1.422,91 (come erroneamente riportato nei conteggi) generando dunque una differenza di € 91,27.
Tanto precisato, e vanno condannate in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, ex art 29 dlsg 276 del 2003, al pagamento di € 1.899,30 oltre rivalutazione monetaria interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo.
Va invece rigettata la domanda di manleva non rinvenendosi i presupposti di cui all'art
21 dell'accordo quadro tra sistemi di sicurezza srl e . Controparte_2
Pag. 4 di 5 Infine, l'eccepito beneficio della preventiva escussione per i crediti sorti anteriormente al 17 marzo 2017 non preclude in questa sede di cognizione la pronuncia come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza (anche nei confronti di
[...]
, soccombenti rispetto alla domanda del ricorrente), liquidate come da CP_2 dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 9.09.2022 respinta ogni diversa e ulteriore Parte_1 domanda, così provvede:
1) Dichiarata la nullità del contratto di prossimità del 10 aprile 2014, condanna e in solido tra loro al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore del ricorrente della somma di euro 1.899,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro € 1314,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto.
Pag. 5 di 5
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott.ssa TRITTO FRANCESCA in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n.r.g. 4823 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
), elettivamente domiciliato in Firenze alla via Parte_1 C.F._1
Lavagnini n.13 c/o Avv.ti Andrea Stramacchia e Lorenzo Calvani
Contro
( con sede in 80059 Torre Del Greco (NA) - Controparte_1 P.IVA_1
Via Bassano, 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio
NONCHE'
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in 00144 Roma – V.le Europa n. 190 rappresentato e difeso dall'Avv.
Romano Cardaropoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 09.09.2022, , premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze di dall'11.12.2016 al 31.1.2020 Controparte_1 con mansioni di addetto all'attività di custodia, portierato, guardiania e presidio varchi presso i centri meccanografici di di via Porta Rossa, di Sesto Fiorentino CP_2 in via Paolini, di via della Casella Firenze e presso la direzione Regionale di
[...]
, nell'ambito dell'appalto di guardiania e portierato intercorso tra Controparte_3
e e, precisato che la datrice di lavoro Controparte_1 Controparte_2 applicava al ricorrente il Contratto Aziendale stipulato con la
[...]
, ha adito questo Tribunale, in funzione del Organizzazione_1
Giudice del Lavoro, per chiedere la disapplicazione del CCNL aziendale stipulato il 10.04.2014 in quanto violativo dell'art. 36 Cost e, per l'effetto, la condanna di
[...]
in p.l.r.p.t., in solido ai sensi dell'art. 29 comma 2 dlgs. 276/2003 con Controparte_1 in p.l.r.p.t., a pagare la somma di € 2.762,95 a titolo di differenze Controparte_2 retributive come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Il ricorrente, in particolare, deduceva che il trattamento retributivo previsto dal contratto aziendale era inferiore a quello spettante in base al livello di inquadramento previsto nel CCNL di settore ragion per cui rivendicava il diritto alle differenze retributive per il lavoro straordinario eccedente le 40 ore contrattuali, per straordinario notturno, le indennità per tredicesima, per permessi, ferie e le festività non godute.
Nel procedimento così introdotto provvedeva alla rituale costituzione processuale la società , la quale chiedeva il rigetto del ricorso;
in subordine di Controparte_2 applicare il beneficio della preventiva escussione al patrimonio della
[...] ed in ulteriore subordine nel caso di pronuncia di accoglimento della CP_1 domanda del ricorrente dichiarare la tenuta a garantire Controparte_1 [...]
da qualunque pregiudizio dovesse derivare alla stessa mediante accollo o CP_2 comunque versamento in favore di di ogni somma che si accertasse Controparte_2 dovuta al ricorrente.
Con memoria depositata in data 08 Febbraio 2023 si costituiva Controparte_4
[... che variamente argomentando in fatto o in diritto chiedeva il rigetto del ricorso
In via preliminare va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Torre
Annunziata.
Va ribadito che che sensi dell'art. 413 cpc: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto . Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.”
Orbene, la società ha la sede legale in Torre del Greco, il Controparte_1 contratto di lavoro deve ritenersi concluso in Torre del Greco dove deve presumersi essere avvenuta la conoscenza da parte del datore di lavoro dell'accettazione della proposta contrattuale da parte del lavoratore, recando il contratto quale luogo di perfezionamento del contratto Torre del Greco, né è applicabile il criterio della
Pag. 2 di 5 dipendenza, avendo il lavoratore agito dopo oltre sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Aderendo, pertanto, alle considerazioni più ampiamente esposte dal Tribunale di
Firenze nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze in funzione del Giudice del Lavoro, sussiste la competenza per territorio
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del giudice del lavoro, a conoscere il presente procedimento sia in virtù del foro dell'azienda che del foro del contratto.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla esplicando il contratto di prossimità effetti Controparte_4 anche nei confronti del ricorrente, tenuto conto che nel contratto di assunzione veniva richiamato il contratto aziendale qui impugnato, nonché quale iscritto alla cisal con cui la convenuta ha sottoscritto il contratto di prossimità.
Ciò è sufficiente per riconoscere in capo allo stesso la legittimazione all'azione di nullità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue
Ed invero, va affermata la nullità del contratto di prossimità impugnato.
Occorre muovere dalla lettura dell'art. 8 comma 1 dl 138/2011 conv. in legge 148/2011, in forza del quale “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, (…) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro”.
Le intese possono riguardare le materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel comma 2.
Deve rilevarsi che nell'elenco in questione manca un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, e che il trattamento retributivo in ogni caso trova come limite inderogabile di rilievo costituzionale l'art. 36 della costituzione, per il rispetto del quale occorre fare riferimento ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per ciascuna qualifica (ex plurimis, Cass. n. 27138 del 2013).
Pag. 3 di 5 Nella specie il contratto di prossimità del 10 aprile 2014 ha previsto un orario di 45 ore settimanali ed un orario di lavoro giornaliero di 12 ore, di talché l'importo della paga oraria calcolato dividendola per il divisore previsto dal contratto di prossimità è inferiore a quella prevista dal ccnl il cui divisore orario è 173.
Pertanto, il contratto di prossimità impugnato, operando su materie, quale l'entità della retribuzione (a cui attengono il divisore del salario e la maggiorazione prevista per il lavoro notturno) escluse da quelle disciplinate dalla contrattazione di secondo livello
(Cfr. art. 14 CCNL che consente di intervenire solo sulla distribuzione dell'orario settimanale e non sulla sua quantificazione e retribuzione) non risulta vincolante per il lavoratore che può legittimamente chiederne la disapplicazione giacché lo stesso non può validamente disciplinare il rapporto lavorativo in esame trattandosi di materie escluse da quelle oggetto della contrattazione di secondo livello.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne l'entità delle differenze retributive dovute al ricorrente, deve innanzitutto darsi atto che risulta incontestato l'orario di lavoro, il periodo lavorato, le mansioni svolte e l'adibizione del ricorrente nell'ambito dell'appalto di servizi stipulato tra le odierne resistenti.
Dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalle parti processuali (id est buste paga, cedolini per presenze e riepilogativi annuali, Organizzazione_2
emerge in favore del ricorrente un credito per differenze
[...] retributive pari ad € 1.899,30.
I conteggi prodotti in atti vanno ricalibrati tenendo conto degli specifici e analitici rilievi evidenziati dal datore di lavoro per cui risulta che nel 2017 il ricorrente ha percepito €
11.472,31 e non € 10.678,31 (infatti nei conteggi allegati per il mese di aprile 2017 è stato indicato per errore un percepito di € 88,18 e non di € 882,18) e nel 2020 è risultato documentato che il lavoratore ha percepito e 1514,18 e non € 1.422,91 (come erroneamente riportato nei conteggi) generando dunque una differenza di € 91,27.
Tanto precisato, e vanno condannate in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, ex art 29 dlsg 276 del 2003, al pagamento di € 1.899,30 oltre rivalutazione monetaria interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo.
Va invece rigettata la domanda di manleva non rinvenendosi i presupposti di cui all'art
21 dell'accordo quadro tra sistemi di sicurezza srl e . Controparte_2
Pag. 4 di 5 Infine, l'eccepito beneficio della preventiva escussione per i crediti sorti anteriormente al 17 marzo 2017 non preclude in questa sede di cognizione la pronuncia come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza (anche nei confronti di
[...]
, soccombenti rispetto alla domanda del ricorrente), liquidate come da CP_2 dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 9.09.2022 respinta ogni diversa e ulteriore Parte_1 domanda, così provvede:
1) Dichiarata la nullità del contratto di prossimità del 10 aprile 2014, condanna e in solido tra loro al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore del ricorrente della somma di euro 1.899,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro € 1314,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto.
Pag. 5 di 5