Articolo 8 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 luglio 1952
Art. 8.
Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalita' previste dal precedente articolo.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952