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8 maggio 2001
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13 marzo 2003
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23 agosto 2013
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Art. 3. Trattamento economico del socio lavoratore 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , le societa' cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all' articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.
(( 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , in presenza delle condizioni di cui all' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 ))
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all' articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.
(( 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , in presenza delle condizioni di cui all' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 ))
Commentari • 46
- 1. Tribunale di Lodi, 14 dicembre 2023Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 18 dicembre 2023 · 13.383751
In tempi nei quali la giurisprudenza sta affinando i limiti alla competizione al ribasso basata sulla scelta e applicazione di contratti collettivi meno onerosi, la sentenza di Lodi aggiunge un tassello in materia di cooperative. L'art. 3 della legge 142/2001 impone di corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine: i lavoratori ricorrenti si erano visti applicare il CCNL Multiservizi, ma svolgevano mansioni e attività tipiche della Logistica. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2026, n. 11272Provvedimento: […] sia per il disposto dell'art. 39 Cost., che non era stato mai attuato, sia per l'art. 3 della legge n. 142/2001, atteso che l'attività svolta era compatibile anche con il CCNL Multiservizi, […] in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la mancata applicazione del CCNL Servizi Ambientali e la violazione degli artt. 3 legge n. 142/2001, art. 7 D.l. n. 248/2007 e art. 2070 cod. civ., sostenendo che il CCNL FISE Assoambiente doveva considerarsi il contratto sottoscritto dall'associazione di categoria più rappresentativa per le imprese private che si occupano di servizi ambientali. Si deduce che la Corte territoriale aveva male interpretato: a) l'art. 3 della legge n. 142 del 2001, […]Leggi di più...
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