2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all' articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.
(( 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , in presenza delle condizioni di cui all' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 ))