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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 694/2023 RGA, avverso la sentenza n.473/2023, del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 159/2023, resa e pubblicata in data 7/12/2023, notificata il 18/12/2023; avente ad oggetto: controversia di materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA , in persona del suo Presidente pro-tempore legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato a Bologna, Via Gramsci n.6, nell'Ufficio Legale della sede provinciale, presso l'avv. Antonello Lamanna, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Nilla Barusi e all'avv. Oreste Manzi, giusta procura generale alle liti per atti del Notaio dott. in Roma del 23.1.2023, repertorio n.37590 raccolta Persona_1
n. 7131;
- appellante
1 contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Controparte_1 C.F._1
Emilia, Via Della Previdenza Sociale n. 7, presso lo studio e nella persona dell'avv.
Federica Malvezzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo:
“Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2023 conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l' Pt_1
domandando che il tribunale adito in via preliminare dichiarasse la nullità e/o
l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022 00016988 04 000 in quanto emesso in violazione dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 e nel merito dichiarasse la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022 00016988 04 000 e del conseguente ruolo.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
Si costituiva con memoria depositata in data 5 maggio 2023 chiedendo il rigetto del Pt_1 ricorso
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace”. CP_2
La causa di opposizione avverso il succitato avviso di addebito - volto al recupero dei maggiori contributi accertati e richiesti a titolo di gestione artigiani con riguardo al periodo d'imposta gennaio 2014 - dicembre 2014 per € 17.567,43, fondato sugli esiti degli accertamenti della G.d.F. compendiati nel PVC richiamato nell'atto stesso, a mezzo del quale gli era stato contestato, quale socio della società GA US e IE SN, un maggior reddito imponibile da indebita deduzione di costi per fatture oggettivamente
2 inesistenti - istruita alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, veniva decisa con l'accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnato avviso di addebito, con compensazione delle spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure perveniva alla decisione accertando quanto segue:
- la violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/99 dell'avviso di addebito perché emesso in pendenza di giudizio tributario ex art. art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/99;
- la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ritenendo - dal punto di vista giuridico - che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
(notificato il 24.9.2019) non costituisse idoneo atto interruttivo, tenendo in considerazione dell'evoluzione evoluzione normativa ed, in particolare, che con la abrogazione dell'art. 32 bis D.L. 185/20081, intervenuta ex D.L. 70/2011, art. 7, co. 2 lett., era stata “restituita” ad la competenza per il recupero dei contributi Pt_1
tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per le somme dovute all (residuando in capo all' Agenzia delle Entrate una competenza non Pt_1 rilevante nel caso di specie, perché limitata ai contributi anni d'imposta 2006 e successivi derivanti da accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; ai contributi degli anni d'imposta 2007-2008, derivanti da controlli automatici e formali), con conseguente esclusione del potere dell'Agenzia delle Entrate di interrompere la prescrizione per il tramite dei propri avvisi di accertamento.
Argomentava ulteriormente il giudice di prime cure evidenziando che, comunque,
l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate non poteva avere valenza interruttiva ex art. 2943 c.c. in quanto non contenente l'intimazione al pagamento dei contributi in questione, ma solo delle imposte, sanzioni ed interessi.
Tale decisione veniva tempestivamente appellata dall'ente impositore con formulazione di un unico motivo appello, ossia l'erroneità della decisione nella parte afferente alla declaratoria di intervenuta prescrizione, in ragione della piena valenza interruttiva dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
quanto al merito della pretesa creditoria, l'appellante si limitava a richiamare l'atto di accertamento da cui sarebbe derivato la determinazione del maggior contributo accertato. 1 Tale norma era applicabile ai contributi derivanti da dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006 e successivi, inserito dalla Legge di conversione n. 2/2009 ed aveva attribuito all'Agenzia delle Entrate la legittimazione ad iscrivere a ruolo direttamente le somme dovute a titolo di contributi e premi, legittimazione estesa quindi anche all'interruzione della prescrizione validamente attuabile con proprio atto, quale l'avviso di accertamento. 3 Si costituiva ritualmente l'appellato deducendo – in via preliminare - l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità e, comunque, la correttezza della sentenza laddove era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione;
per la denegata ipotesi di accoglimento della tesi avversaria, reiterava specifiche deduzioni (con richiamo della documentazione già allegata) svolte in I grado quanto alla infondatezza delle pretese creditorie, in particolare circa l'inconsistenza della tesi dell'Agenzia delle Entrate quanto alla maggiore parte imponibile su cui calcolare i contributi basata sugli accertamenti della G.d.F., che aveva contestato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società riferibile a CP_1
assumendo l'inoperatività delle società “EF RL” e “NT VI RL”, emittenti le fatture.
In sintesi, parte appellata rivendicava la piena legittimità delle operazioni contestate e, pertanto, l'illegittima rideterminazione dell'imponibile nonché dei contributi oggetto dell'opposto avviso, ritenendo che l'Agenzia non avesse fornito prova idonea della propria tesi a fronte di una difesa che, invece, aveva svolto specifiche contestazioni.
La Corte, dato atto di quanto sopra - e comunque ritenuto di non dover procedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di (rimasta CP_2 contumace in I grado) non rivestendo il ruolo di litisconsorte necessario con riguardo ai contributi dell'anno 20142 - istruita la causa tramite produzioni documentali delle parti nonché acquisite ex artt. 421-437 c.p.c. (facendosi con ciò specifico riferimento agli atti comprovanti la definizione agevolata del giudizio tributario intervenuta in II grado nonché il presupposto accertamento tributario costituito dal PVC con allegate le fatture Pt_1 CP_3 contestate) e dato atto del rituale deposito di note difensive finali circa la ripartizione onere della prova, perviene al rigetto dell'appello, pur da ritenersi ammissibile quanto alla sua formulazione;
si ritiene infatti di rinvenire, dal tenore complessivo dell'atto in esame, di 2 Si precisa che la cessione e cartolarizzazione dei crediti ha trovato origine nella previsione dell'art. 13 della Pt_1 legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore ( e cessionario ( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per Pt_1 CP_2 effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (società agricole con dipendenti e imprenditori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio 4 rinvenire quanto utile a veicolare le censure alla statuizione impugnata, puntualmente indicate nel contesto del gravame e contestate con argomentazioni sufficientemente specifiche.
La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche acquisita ai sensi degli artt. 421- 437 c.p.c. nel corso di questo giudizio, dichiarata la superfluità di ogni altra attività istruttoria, pur ritenendo che l'accertamento svolto dall' Agenzia delle Entrate abbia valenza interruttiva della prescrizione anche quanto al recupero dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto, ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di merito appresso indicate.
Prima di argomentare con riguardo alla pretesa creditoria, si ritiene – quanto alla ritenuta valenza interruttiva della prescrizione da attribuirsi all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate - di dare continuità all'orientamento inaugurato - per quanto riguarda a questa Corte - con sentenza n. 371/23 secondo cui (pronuncia che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.): “Ritiene, invero, questa Corte di riprendere e dare seguito, re melius perpensa rispetto ad alcuni propri precedenti, all'insegnamento espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte che, in tutti i suoi precedenti (n.
17769/2015, 13463/2017, 19640 e 27950/2018, 5439/2019 e 18140/2020), ha incentrato la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate anche in relazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli
Istituti previdenziali sull'attività di controllo ed accertamento svolta dagli organi tributari e sempre richiamando il disposto dell'art. 1 del d.lgs n. 462/1997, norma che è rimasta invariata fino ad oggi e che non risente della parentesi (per le annualità 2006/2008) determinata dalla normativa speciale evocata dal Tribunale di Reggio Emilia quanto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, essendo stato restaurato dopo tale parentesi temporale il sistema di riscossione precedente, che riserva all'Istituto previdenziale
l'iscrizione a ruolo, e sul quale, appunto, si è espresso il Giudice della nomofilachia
(citando espressamente, sulla base della legge di conversione n. 106/2011, e diversamente interpretando, la normativa richiamata dal primo Giudice sub art. 7 del d. l. n. 70/2011).
Si legge, infatti, nel primo degli arresti citati, che “ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi
e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e
5 sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del 1996, (art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento
e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi
1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all 16. In caso di Pt_1 mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, Pt_1
alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs.
n. 46 del 1999). 17. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all' è stato accertato Pt_1 dall'Agenzia delle entrate (come da quadro RR contributi previdenziali del prospetto in atti:
v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' 18. Pt_1
Tale interpretazione, fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' compresi i contributi ed i premi previdenziali e assistenziali e di cui al Pt_1
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. Pt_1
106, art. 7, comma 3, lett. t). 19. Essa, inoltre, si pone in linea con un recente arresto di questa Corte, secondo cui, "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità
a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del
6 giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza Pt_1
dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass., 9 aprile 2014, n. 8379)”.
Alla luce dell'orientamento qui confermato, quanto al caso di specie si ritiene che la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell' oggetto di causa sia stato Pt_1 validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento THS01BA01095 (acquisito agli atti ex artt. 421-437 c.p.c.) emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Reggio Emilia in data 2.9.2019 e notificato il 24.9.2019 (come riconosciuto dall'interessato nel ricorso di primo grado), con riguardo ai contributi a titolo di gestione artigiani per il periodo d'imposta gennaio 2014 - dicembre 2014; si precisa che la rilevanza in concreto dell'atto di accertamento in questione quale atto di intimazione ad adempiere anche ai fini contributivi, discende dall'evidenza che esso contiene la puntuale indicazione dei contributi da versare per il periodo di riferimento (pari ad € 17.567,43).
Ciò posto, non resta che esaminare le eccezioni afferenti al merito della pretesa creditoria, tempestivamente svolte da già in primo grado (ritenute assorbite Controparte_1
dal Tribunale di Reggio Emilia) e qui riproposte, dovendosi premettere – sul piano processuale della ripartizione dell'onere della prova – il principio costante secondo cui (da
Cassazione civile sez. lav., 11/7/2023 n. 1977): “…con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda". La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); l'affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Corte, nell'ambito peculiare del processo
7 di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale
(Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), si è chiarito che "una non contestazione dei fatti costitutivi della (...) pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora (...) la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'e' noto, le parti possono "modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice" (nei termini Cass.
n. 31704 del 2019, seguita da Cass. n. 5416 del 2020; Cass., n. 17604 del 2020; Cass. n.
3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni di Cass. n. 27274 del 2018)”.3
Ebbene, occorre precisare che la pretesa creditoria a titolo contributivo avanzata con l'opposto avviso di addebito, si fonda sul richiamo al succitato avviso di accertamento operato dall' a sua volta basato sugli esiti della verifica fiscale Controparte_4
espletata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nei confronti della società
EF RL e NT VI RL (cfr. PVC acquisito in atti ex artt. 421-437 c.p.c.), con cui si riteneva accertato come le società de quibus – emittenti le fatture nei confronti della società
ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti - fossero evasori totali, CP_1 giacché: non avevano presentato alcuna dichiarazione annuale;
non avevano esibito, nel corso delle verifiche, alcuna documentazione amministrazione contabile;
non avevano la disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento della propria attività di impresa, né avevano esibito fatture di costi per l'acquisto o il noleggio di macchinari;
non risultavano avere personale alle proprie dipendenze in misura adeguata alla mole di lavoro di cui alle fatture dalle stesse emesse;
nelle fatture emesse non risultava indicata la descrizione della prestazione resa se non l'indicazione che si trattava di lavori edili.
Invero, parte opponente già nel ricorso in I grado5 – con specifiche argomentazioni riportate in questa sede, supportate da specifica documentazione (già ritualmente prodotta in
I grado) – contestava, in modo puntuale ed articolato, la ricostruzione operata dall'Ufficio, in particolare fornendo la prova di elementi inequivocabilmente significativi dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle contestate fatture, prestazioni eseguite in favore della società 5 Da pag. 8 del ricorso in I grado: “Occorre, altresì, evidenziare come del tutto legittima debba ritenersi la deduzione dei costi effettuata dalla società GA US e IE SN, relativamente alle prestazioni eseguite dalle società EF RL e ed indicate nelle fatture dalle stesse emesse. Controparte_5 Come si evince, infatti, dal contratto stipulato in data 2.02.2014, la società EF RL, nell'anno 2014 ha svolto prestazioni di carpenteria, muratura, intonacatura ed opere di assistenza, in favore di GA US & IE SN, presso i cantieri di Reggio Emilia, Modena e provincia, emettendo rispettivamente in data 31.03.2014, 30.04.2014, 30.06.2014, 30.09.2014 e 28.10.2014, le fatture n. 6, 9, 15, 18 e 26, che sono state regolarmente pagate dalla società ricorrente, a mezzo bonifico bancario. Le prestazioni sono state eseguite dal signor e da persone da lui incaricate. Parte_2Con Del pari, con riguardo alla società VI RL, la stessa, come emerge dal contratto stipulato in data 2.01.2014, ha compiuto lavori di carpenteria, muratura, intonacatura ed opere di assistenza, in favore di GA US & IE SN, presso un cantiere siti in Fabbrico (RE) e, in data 28.02.2014, ha emesso la fattura n. 3, che è stata regolarmente pagata dalla società ricorrente, a mezzo bonifico bancario.
[…] In ogni caso la difesa del ricorrente contesta le argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alle circostanze supra indicate, inerenti le imprese EF RL e ed evidenzia, che, a quanto constava CP_6 all'esponente, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di subappalto e per tutto il corso dello stesso, le società EF RL e erano perfettamente operanti ed in regola con i versamenti contributi, e mai alcun dubbio Controparte_5 è sorto circa lo svolgimento della prestazione, che è stata effettuata a regola d'arte. A tal riguardo la società GA US & IE SN si era premurata, anteriormente alla stipulazione del contratto nonché nel corso dello stesso, di verificare non solo la regolarità contributiva delle società EF e
[...]
, ma altresì la posizione INAIL, l'esistenza di un conto corrente alle stesse intestato nonché l'effettiva iscrizione CP_5 dell'impresa presso la Ca-mera di Commercio di Reggio Emilia, come risulta dal contratto di subappalto, oltre che dai DURC, dalla documentazione attestante la posizione INAIL, dalla contabile del conto cor-rente e dalla visura camerale in atti, fornita alla medesima dalle società EF RL e Controparte_5 Va, peraltro, evidenziato, come del pari illegittima appaia la contestazione dell' circa la non adeguatezza del Pt_3 personale alle dipendenze delle società MAgef e NT VI, rispetto all'attività lavorativa svolta nei confronti della società GA SN e di tutti i clienti per i quali sono state emesse le fatture, per complessivi € 1.731.097,00. In primo luogo, in quanto ciò che rileva è l'attività svolta nei confronti della società GA SN e non degli ulteriori committenti. Secondariamente in quanto, come rilevato dallo stesso Ufficio, dai modelli 770 supra indicati emerge che nel periodo di esecuzione dei contratti, la società EF RL aveva, alle proprie dipendenze, i signori , Parte_2 Per_2
e , questi ul-timi passati poi alle dipendenze della società NT VI RL.
[...] Parte_4 Peraltro, la circostanza che le società EF RL e NT VI RL avessero o meno personale alle loro dipendenze non appare rilevante, posto che le stesse ben potevano, come hanno fatto, stipulare contratto di subappalto con soggetti esterni all'impresa, per l'esecuzione dei lavori. Con riguardo ai costi non documentati occorre rilevare come l'Agenzia delle Entrate abbia contestato l'emissione di n. 2 fatture emesse, in regime di reverse charge, per complessivi € 4.740,00, riportandosi a quanto rilevato nel PVC, senza tuttavia, né indicare i soggetti emittenti le fatture né l'importo delle stesse né tantomeno i numeri delle fatture. Si tratta, in particolare di una fattura emessa dall'Impresa Individuale NC ON (fatt. n. 1 del 28.04.2014) e di una fattura emessa dalla società S.E.M. SN (fatt. n. 3 del 30.09.2014) A tal proposito la difesa del ricorrente evidenzia come del tutto deducibili siano da ritenersi le fatture supra indicate, trattandosi di prestazioni inerenti all'attività di impresa, e documentate a mezzo dei relativi contratti di subappalto, peraltro, regolarmente pagate dalla società ricorrente. Quanto alla contestata genericità delle prestazioni rese, indicate nelle fatture emesse dalle differenti imprese si rileva che, nel settore edile, le fatture emesse dai muratori, risentono del grado di istruzione degli stessi nonché dalla scarsa attitudine e propensione alla scrittura piuttosto che al lavoro manuale sul cantiere.[…]”. 9 “ da parte delle società EF RL e NT VI RL;
Parte_5
in tal senso, risultano provate – in particolare - la regolarità dei contratti stipulati a cui tali prestazioni si riferiscono (conclusi – rispettivamente - in data 2.02.2014, 2.01.2014,
2.03.2014 e 3.02.2014) ed, ancora più significativamente, risultano provati i pagamenti effettuati dalla soc. “ in modo tracciabile con bonifico bancario (cfr. docc. da 4 a 9, CP_1
15-23-24-28-29 allegati al ricorso di I grado).
Peraltro, a comprova della piena operatività delle società emittenti le fatture contestate, parte ricorrente/appellata ha fornito prova della regolarità contributiva delle stesse (cfr.
DURC di cui ai docc. nn. 12, 18, 20 e 22 del ricorso di I grado), così come dell'esistenza di lavoratori subordinati per le società EF RL e NT VI RL (cfr. modelli 770 di cui al doc. 16 del ricorso di I grado;
circostanza peraltro rilevata dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento).
Si aggiunga, peraltro, che - con riguardo alla pretesa creditoria fondata sulla asserita percezione di utili da parte del signor derivanti dalla partecipazione al Controparte_1 capitale sociale della società - non risulta alcun supporto probatorio, come posto Parte_6
in evidenza dalla parte appellata, che da parte propria (come già in I° grado) produceva in giudizio i bilanci e i verbali di assemblea di approvazione dei bilanci della società “ Pt_6
, da cui emerge in modo patente come gli utili, nell'anno 2014 e negli anni precedenti e
[...] successivi, non siano mai stati distribuiti tra i soci (docc. nn. 30 -31, all.ti al ricorso in I grado).
A fronte di tali specifiche e documentate contestazioni svolte da parte appellata con riguardo alla pretesa impositiva di cui all'opposto atto recuperatorio, si giunge a rilevare come l' titolare del credito contributivo non abbia fornito elementi volti a confermare Pt_3 la veridicità delle proprie affermazioni, essendosi meramente richiamato all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate come emerge dall'atto di appello (cfr. pag. 7 dell'appello laddove si legge, quanto al merito della richiesta del maggior contributo:
“Insomma, la disamina dell'atto di accertamento rende manifesto come il credito contributivo faccia parte integrante dell'accertamento stesso: il credito non è semplicemente "accennato" ma è espressamente contemplato come elemento costituente
l'accertamento; ne sono descritti i fondamenti;
il credito contributivo è indicato, quantificato e intimato;
viene specificamente inserito nel riepilogo, anche ai fini della
10 definizione dell'accertamento medesimo”), dovendosi peraltro – e del tutto significativamente - rilevare anche come il P.V.C. redatto dalla G.d.F., su cui si fonda il richiamato avviso d'accertamento, non riproduca testualmente né, tanto meno, alleghi i documenti posti a sostegno dell'indagine; di talché, alla luce del principio processuale come sopra richiamato, deve ritenersi che l'ufficio impositore non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio con riguardo alla pretesa creditoria di cui all'opposto avviso di addebito.
Si perviene, pertanto, alla conferma della conclusione cui era giunto il giudice di I cure circa l'annullamento dell'avviso di addebito, seppur con le diverse argomentazioni sopra esposte in quanto afferenti al merito della pretesa creditoria, declaratoria cui segue il rigetto dell'appello.
Cionondimeno, quanto alle spese di lite, si ritiene di poterne disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione come innovata a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, in ragione della particolarità delle questioni fattuali sottese alla vicenda esaminata in tale sede, ritenendo altresì di dovere valorizzare la collaborazione dell'ente impositore quanto alla disposta integrazione documentale con riguardo alla questione di merito.
Al rigetto dell'appello non segue, comunque, l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n. 115/2002 in ragione della natura pubblica dell'ente appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 473/2023 del Tribunale di Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno
07/12/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Conforme a Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27274 del 26/10/2018 laddove, nella parte di interesse, si trae: “Invero nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione da parte del debitore, Pt_1 parte attrice in senso formale, nell'atto di opposizione di specifiche ragioni di contestazione della pretesa. Diversamente, infatti, l'atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l'onere di specifica allegazione a carico dell'opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l'opponente— convenuto in senso sostanziale— è tenuto ad adempiere già con l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'articolo 416 cod.proc.civ….”. 4 Si rappresenta che, alla luce della documentazione acquisita agli atti ex artt. 421 e 437 c.p.c., il giudizio tributario promosso dallo stesso avverso il detto Avviso di Accertamento - che lo aveva visto vittorioso in I grado giacché CP_1 l'avviso impugnato era stato annullato per motivi formali (cfr. sentenza n. 159/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia), si è concluso con definizione agevolata in II grado, circostanza che non assume alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio. 8
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 694/2023 RGA, avverso la sentenza n.473/2023, del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 159/2023, resa e pubblicata in data 7/12/2023, notificata il 18/12/2023; avente ad oggetto: controversia di materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/9/2025; promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA , in persona del suo Presidente pro-tempore legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliato a Bologna, Via Gramsci n.6, nell'Ufficio Legale della sede provinciale, presso l'avv. Antonello Lamanna, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Nilla Barusi e all'avv. Oreste Manzi, giusta procura generale alle liti per atti del Notaio dott. in Roma del 23.1.2023, repertorio n.37590 raccolta Persona_1
n. 7131;
- appellante
1 contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Controparte_1 C.F._1
Emilia, Via Della Previdenza Sociale n. 7, presso lo studio e nella persona dell'avv.
Federica Malvezzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici alla stessa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo:
“Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2023 conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l' Pt_1
domandando che il tribunale adito in via preliminare dichiarasse la nullità e/o
l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022 00016988 04 000 in quanto emesso in violazione dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 e nel merito dichiarasse la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2022 00016988 04 000 e del conseguente ruolo.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
Si costituiva con memoria depositata in data 5 maggio 2023 chiedendo il rigetto del Pt_1 ricorso
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace”. CP_2
La causa di opposizione avverso il succitato avviso di addebito - volto al recupero dei maggiori contributi accertati e richiesti a titolo di gestione artigiani con riguardo al periodo d'imposta gennaio 2014 - dicembre 2014 per € 17.567,43, fondato sugli esiti degli accertamenti della G.d.F. compendiati nel PVC richiamato nell'atto stesso, a mezzo del quale gli era stato contestato, quale socio della società GA US e IE SN, un maggior reddito imponibile da indebita deduzione di costi per fatture oggettivamente
2 inesistenti - istruita alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, veniva decisa con l'accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnato avviso di addebito, con compensazione delle spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure perveniva alla decisione accertando quanto segue:
- la violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/99 dell'avviso di addebito perché emesso in pendenza di giudizio tributario ex art. art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/99;
- la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ritenendo - dal punto di vista giuridico - che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
(notificato il 24.9.2019) non costituisse idoneo atto interruttivo, tenendo in considerazione dell'evoluzione evoluzione normativa ed, in particolare, che con la abrogazione dell'art. 32 bis D.L. 185/20081, intervenuta ex D.L. 70/2011, art. 7, co. 2 lett., era stata “restituita” ad la competenza per il recupero dei contributi Pt_1
tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per le somme dovute all (residuando in capo all' Agenzia delle Entrate una competenza non Pt_1 rilevante nel caso di specie, perché limitata ai contributi anni d'imposta 2006 e successivi derivanti da accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; ai contributi degli anni d'imposta 2007-2008, derivanti da controlli automatici e formali), con conseguente esclusione del potere dell'Agenzia delle Entrate di interrompere la prescrizione per il tramite dei propri avvisi di accertamento.
Argomentava ulteriormente il giudice di prime cure evidenziando che, comunque,
l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate non poteva avere valenza interruttiva ex art. 2943 c.c. in quanto non contenente l'intimazione al pagamento dei contributi in questione, ma solo delle imposte, sanzioni ed interessi.
Tale decisione veniva tempestivamente appellata dall'ente impositore con formulazione di un unico motivo appello, ossia l'erroneità della decisione nella parte afferente alla declaratoria di intervenuta prescrizione, in ragione della piena valenza interruttiva dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
quanto al merito della pretesa creditoria, l'appellante si limitava a richiamare l'atto di accertamento da cui sarebbe derivato la determinazione del maggior contributo accertato. 1 Tale norma era applicabile ai contributi derivanti da dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006 e successivi, inserito dalla Legge di conversione n. 2/2009 ed aveva attribuito all'Agenzia delle Entrate la legittimazione ad iscrivere a ruolo direttamente le somme dovute a titolo di contributi e premi, legittimazione estesa quindi anche all'interruzione della prescrizione validamente attuabile con proprio atto, quale l'avviso di accertamento. 3 Si costituiva ritualmente l'appellato deducendo – in via preliminare - l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità e, comunque, la correttezza della sentenza laddove era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione;
per la denegata ipotesi di accoglimento della tesi avversaria, reiterava specifiche deduzioni (con richiamo della documentazione già allegata) svolte in I grado quanto alla infondatezza delle pretese creditorie, in particolare circa l'inconsistenza della tesi dell'Agenzia delle Entrate quanto alla maggiore parte imponibile su cui calcolare i contributi basata sugli accertamenti della G.d.F., che aveva contestato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società riferibile a CP_1
assumendo l'inoperatività delle società “EF RL” e “NT VI RL”, emittenti le fatture.
In sintesi, parte appellata rivendicava la piena legittimità delle operazioni contestate e, pertanto, l'illegittima rideterminazione dell'imponibile nonché dei contributi oggetto dell'opposto avviso, ritenendo che l'Agenzia non avesse fornito prova idonea della propria tesi a fronte di una difesa che, invece, aveva svolto specifiche contestazioni.
La Corte, dato atto di quanto sopra - e comunque ritenuto di non dover procedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di (rimasta CP_2 contumace in I grado) non rivestendo il ruolo di litisconsorte necessario con riguardo ai contributi dell'anno 20142 - istruita la causa tramite produzioni documentali delle parti nonché acquisite ex artt. 421-437 c.p.c. (facendosi con ciò specifico riferimento agli atti comprovanti la definizione agevolata del giudizio tributario intervenuta in II grado nonché il presupposto accertamento tributario costituito dal PVC con allegate le fatture Pt_1 CP_3 contestate) e dato atto del rituale deposito di note difensive finali circa la ripartizione onere della prova, perviene al rigetto dell'appello, pur da ritenersi ammissibile quanto alla sua formulazione;
si ritiene infatti di rinvenire, dal tenore complessivo dell'atto in esame, di 2 Si precisa che la cessione e cartolarizzazione dei crediti ha trovato origine nella previsione dell'art. 13 della Pt_1 legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Dalle disposizioni su riportate deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore ( e cessionario ( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i ruoli formati per Pt_1 CP_2 effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31 dicembre 2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (società agricole con dipendenti e imprenditori agricoli autonomi) che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, limitatamente a quest'ultimi, il contenzioso in argomento riguarda tutti i crediti accertati e maturati alla data del 31 dicembre 2004. Per converso, per i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, i quali, come già rilevato, non sono stati oggetto di cessione, non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio 4 rinvenire quanto utile a veicolare le censure alla statuizione impugnata, puntualmente indicate nel contesto del gravame e contestate con argomentazioni sufficientemente specifiche.
La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche acquisita ai sensi degli artt. 421- 437 c.p.c. nel corso di questo giudizio, dichiarata la superfluità di ogni altra attività istruttoria, pur ritenendo che l'accertamento svolto dall' Agenzia delle Entrate abbia valenza interruttiva della prescrizione anche quanto al recupero dei contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto, ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di merito appresso indicate.
Prima di argomentare con riguardo alla pretesa creditoria, si ritiene – quanto alla ritenuta valenza interruttiva della prescrizione da attribuirsi all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate - di dare continuità all'orientamento inaugurato - per quanto riguarda a questa Corte - con sentenza n. 371/23 secondo cui (pronuncia che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.): “Ritiene, invero, questa Corte di riprendere e dare seguito, re melius perpensa rispetto ad alcuni propri precedenti, all'insegnamento espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte che, in tutti i suoi precedenti (n.
17769/2015, 13463/2017, 19640 e 27950/2018, 5439/2019 e 18140/2020), ha incentrato la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate anche in relazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli
Istituti previdenziali sull'attività di controllo ed accertamento svolta dagli organi tributari e sempre richiamando il disposto dell'art. 1 del d.lgs n. 462/1997, norma che è rimasta invariata fino ad oggi e che non risente della parentesi (per le annualità 2006/2008) determinata dalla normativa speciale evocata dal Tribunale di Reggio Emilia quanto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, essendo stato restaurato dopo tale parentesi temporale il sistema di riscossione precedente, che riserva all'Istituto previdenziale
l'iscrizione a ruolo, e sul quale, appunto, si è espresso il Giudice della nomofilachia
(citando espressamente, sulla base della legge di conversione n. 106/2011, e diversamente interpretando, la normativa richiamata dal primo Giudice sub art. 7 del d. l. n. 70/2011).
Si legge, infatti, nel primo degli arresti citati, che “ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi
e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e
5 sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del 1996, (art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento
e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi
1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all 16. In caso di Pt_1 mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, Pt_1
alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs.
n. 46 del 1999). 17. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all' è stato accertato Pt_1 dall'Agenzia delle entrate (come da quadro RR contributi previdenziali del prospetto in atti:
v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' 18. Pt_1
Tale interpretazione, fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' compresi i contributi ed i premi previdenziali e assistenziali e di cui al Pt_1
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. Pt_1
106, art. 7, comma 3, lett. t). 19. Essa, inoltre, si pone in linea con un recente arresto di questa Corte, secondo cui, "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità
a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del
6 giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza Pt_1
dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass., 9 aprile 2014, n. 8379)”.
Alla luce dell'orientamento qui confermato, quanto al caso di specie si ritiene che la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell' oggetto di causa sia stato Pt_1 validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento THS01BA01095 (acquisito agli atti ex artt. 421-437 c.p.c.) emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Reggio Emilia in data 2.9.2019 e notificato il 24.9.2019 (come riconosciuto dall'interessato nel ricorso di primo grado), con riguardo ai contributi a titolo di gestione artigiani per il periodo d'imposta gennaio 2014 - dicembre 2014; si precisa che la rilevanza in concreto dell'atto di accertamento in questione quale atto di intimazione ad adempiere anche ai fini contributivi, discende dall'evidenza che esso contiene la puntuale indicazione dei contributi da versare per il periodo di riferimento (pari ad € 17.567,43).
Ciò posto, non resta che esaminare le eccezioni afferenti al merito della pretesa creditoria, tempestivamente svolte da già in primo grado (ritenute assorbite Controparte_1
dal Tribunale di Reggio Emilia) e qui riproposte, dovendosi premettere – sul piano processuale della ripartizione dell'onere della prova – il principio costante secondo cui (da
Cassazione civile sez. lav., 11/7/2023 n. 1977): “…con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda". La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); l'affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Corte, nell'ambito peculiare del processo
7 di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale
(Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), si è chiarito che "una non contestazione dei fatti costitutivi della (...) pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora (...) la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'e' noto, le parti possono "modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice" (nei termini Cass.
n. 31704 del 2019, seguita da Cass. n. 5416 del 2020; Cass., n. 17604 del 2020; Cass. n.
3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni di Cass. n. 27274 del 2018)”.3
Ebbene, occorre precisare che la pretesa creditoria a titolo contributivo avanzata con l'opposto avviso di addebito, si fonda sul richiamo al succitato avviso di accertamento operato dall' a sua volta basato sugli esiti della verifica fiscale Controparte_4
espletata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nei confronti della società
EF RL e NT VI RL (cfr. PVC acquisito in atti ex artt. 421-437 c.p.c.), con cui si riteneva accertato come le società de quibus – emittenti le fatture nei confronti della società
ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti - fossero evasori totali, CP_1 giacché: non avevano presentato alcuna dichiarazione annuale;
non avevano esibito, nel corso delle verifiche, alcuna documentazione amministrazione contabile;
non avevano la disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento della propria attività di impresa, né avevano esibito fatture di costi per l'acquisto o il noleggio di macchinari;
non risultavano avere personale alle proprie dipendenze in misura adeguata alla mole di lavoro di cui alle fatture dalle stesse emesse;
nelle fatture emesse non risultava indicata la descrizione della prestazione resa se non l'indicazione che si trattava di lavori edili.
Invero, parte opponente già nel ricorso in I grado5 – con specifiche argomentazioni riportate in questa sede, supportate da specifica documentazione (già ritualmente prodotta in
I grado) – contestava, in modo puntuale ed articolato, la ricostruzione operata dall'Ufficio, in particolare fornendo la prova di elementi inequivocabilmente significativi dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle contestate fatture, prestazioni eseguite in favore della società 5 Da pag. 8 del ricorso in I grado: “Occorre, altresì, evidenziare come del tutto legittima debba ritenersi la deduzione dei costi effettuata dalla società GA US e IE SN, relativamente alle prestazioni eseguite dalle società EF RL e ed indicate nelle fatture dalle stesse emesse. Controparte_5 Come si evince, infatti, dal contratto stipulato in data 2.02.2014, la società EF RL, nell'anno 2014 ha svolto prestazioni di carpenteria, muratura, intonacatura ed opere di assistenza, in favore di GA US & IE SN, presso i cantieri di Reggio Emilia, Modena e provincia, emettendo rispettivamente in data 31.03.2014, 30.04.2014, 30.06.2014, 30.09.2014 e 28.10.2014, le fatture n. 6, 9, 15, 18 e 26, che sono state regolarmente pagate dalla società ricorrente, a mezzo bonifico bancario. Le prestazioni sono state eseguite dal signor e da persone da lui incaricate. Parte_2Con Del pari, con riguardo alla società VI RL, la stessa, come emerge dal contratto stipulato in data 2.01.2014, ha compiuto lavori di carpenteria, muratura, intonacatura ed opere di assistenza, in favore di GA US & IE SN, presso un cantiere siti in Fabbrico (RE) e, in data 28.02.2014, ha emesso la fattura n. 3, che è stata regolarmente pagata dalla società ricorrente, a mezzo bonifico bancario.
[…] In ogni caso la difesa del ricorrente contesta le argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alle circostanze supra indicate, inerenti le imprese EF RL e ed evidenzia, che, a quanto constava CP_6 all'esponente, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di subappalto e per tutto il corso dello stesso, le società EF RL e erano perfettamente operanti ed in regola con i versamenti contributi, e mai alcun dubbio Controparte_5 è sorto circa lo svolgimento della prestazione, che è stata effettuata a regola d'arte. A tal riguardo la società GA US & IE SN si era premurata, anteriormente alla stipulazione del contratto nonché nel corso dello stesso, di verificare non solo la regolarità contributiva delle società EF e
[...]
, ma altresì la posizione INAIL, l'esistenza di un conto corrente alle stesse intestato nonché l'effettiva iscrizione CP_5 dell'impresa presso la Ca-mera di Commercio di Reggio Emilia, come risulta dal contratto di subappalto, oltre che dai DURC, dalla documentazione attestante la posizione INAIL, dalla contabile del conto cor-rente e dalla visura camerale in atti, fornita alla medesima dalle società EF RL e Controparte_5 Va, peraltro, evidenziato, come del pari illegittima appaia la contestazione dell' circa la non adeguatezza del Pt_3 personale alle dipendenze delle società MAgef e NT VI, rispetto all'attività lavorativa svolta nei confronti della società GA SN e di tutti i clienti per i quali sono state emesse le fatture, per complessivi € 1.731.097,00. In primo luogo, in quanto ciò che rileva è l'attività svolta nei confronti della società GA SN e non degli ulteriori committenti. Secondariamente in quanto, come rilevato dallo stesso Ufficio, dai modelli 770 supra indicati emerge che nel periodo di esecuzione dei contratti, la società EF RL aveva, alle proprie dipendenze, i signori , Parte_2 Per_2
e , questi ul-timi passati poi alle dipendenze della società NT VI RL.
[...] Parte_4 Peraltro, la circostanza che le società EF RL e NT VI RL avessero o meno personale alle loro dipendenze non appare rilevante, posto che le stesse ben potevano, come hanno fatto, stipulare contratto di subappalto con soggetti esterni all'impresa, per l'esecuzione dei lavori. Con riguardo ai costi non documentati occorre rilevare come l'Agenzia delle Entrate abbia contestato l'emissione di n. 2 fatture emesse, in regime di reverse charge, per complessivi € 4.740,00, riportandosi a quanto rilevato nel PVC, senza tuttavia, né indicare i soggetti emittenti le fatture né l'importo delle stesse né tantomeno i numeri delle fatture. Si tratta, in particolare di una fattura emessa dall'Impresa Individuale NC ON (fatt. n. 1 del 28.04.2014) e di una fattura emessa dalla società S.E.M. SN (fatt. n. 3 del 30.09.2014) A tal proposito la difesa del ricorrente evidenzia come del tutto deducibili siano da ritenersi le fatture supra indicate, trattandosi di prestazioni inerenti all'attività di impresa, e documentate a mezzo dei relativi contratti di subappalto, peraltro, regolarmente pagate dalla società ricorrente. Quanto alla contestata genericità delle prestazioni rese, indicate nelle fatture emesse dalle differenti imprese si rileva che, nel settore edile, le fatture emesse dai muratori, risentono del grado di istruzione degli stessi nonché dalla scarsa attitudine e propensione alla scrittura piuttosto che al lavoro manuale sul cantiere.[…]”. 9 “ da parte delle società EF RL e NT VI RL;
Parte_5
in tal senso, risultano provate – in particolare - la regolarità dei contratti stipulati a cui tali prestazioni si riferiscono (conclusi – rispettivamente - in data 2.02.2014, 2.01.2014,
2.03.2014 e 3.02.2014) ed, ancora più significativamente, risultano provati i pagamenti effettuati dalla soc. “ in modo tracciabile con bonifico bancario (cfr. docc. da 4 a 9, CP_1
15-23-24-28-29 allegati al ricorso di I grado).
Peraltro, a comprova della piena operatività delle società emittenti le fatture contestate, parte ricorrente/appellata ha fornito prova della regolarità contributiva delle stesse (cfr.
DURC di cui ai docc. nn. 12, 18, 20 e 22 del ricorso di I grado), così come dell'esistenza di lavoratori subordinati per le società EF RL e NT VI RL (cfr. modelli 770 di cui al doc. 16 del ricorso di I grado;
circostanza peraltro rilevata dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento).
Si aggiunga, peraltro, che - con riguardo alla pretesa creditoria fondata sulla asserita percezione di utili da parte del signor derivanti dalla partecipazione al Controparte_1 capitale sociale della società - non risulta alcun supporto probatorio, come posto Parte_6
in evidenza dalla parte appellata, che da parte propria (come già in I° grado) produceva in giudizio i bilanci e i verbali di assemblea di approvazione dei bilanci della società “ Pt_6
, da cui emerge in modo patente come gli utili, nell'anno 2014 e negli anni precedenti e
[...] successivi, non siano mai stati distribuiti tra i soci (docc. nn. 30 -31, all.ti al ricorso in I grado).
A fronte di tali specifiche e documentate contestazioni svolte da parte appellata con riguardo alla pretesa impositiva di cui all'opposto atto recuperatorio, si giunge a rilevare come l' titolare del credito contributivo non abbia fornito elementi volti a confermare Pt_3 la veridicità delle proprie affermazioni, essendosi meramente richiamato all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate come emerge dall'atto di appello (cfr. pag. 7 dell'appello laddove si legge, quanto al merito della richiesta del maggior contributo:
“Insomma, la disamina dell'atto di accertamento rende manifesto come il credito contributivo faccia parte integrante dell'accertamento stesso: il credito non è semplicemente "accennato" ma è espressamente contemplato come elemento costituente
l'accertamento; ne sono descritti i fondamenti;
il credito contributivo è indicato, quantificato e intimato;
viene specificamente inserito nel riepilogo, anche ai fini della
10 definizione dell'accertamento medesimo”), dovendosi peraltro – e del tutto significativamente - rilevare anche come il P.V.C. redatto dalla G.d.F., su cui si fonda il richiamato avviso d'accertamento, non riproduca testualmente né, tanto meno, alleghi i documenti posti a sostegno dell'indagine; di talché, alla luce del principio processuale come sopra richiamato, deve ritenersi che l'ufficio impositore non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio con riguardo alla pretesa creditoria di cui all'opposto avviso di addebito.
Si perviene, pertanto, alla conferma della conclusione cui era giunto il giudice di I cure circa l'annullamento dell'avviso di addebito, seppur con le diverse argomentazioni sopra esposte in quanto afferenti al merito della pretesa creditoria, declaratoria cui segue il rigetto dell'appello.
Cionondimeno, quanto alle spese di lite, si ritiene di poterne disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione come innovata a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, in ragione della particolarità delle questioni fattuali sottese alla vicenda esaminata in tale sede, ritenendo altresì di dovere valorizzare la collaborazione dell'ente impositore quanto alla disposta integrazione documentale con riguardo alla questione di merito.
Al rigetto dell'appello non segue, comunque, l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater,
DPR n. 115/2002 in ragione della natura pubblica dell'ente appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 473/2023 del Tribunale di Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno
07/12/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Bologna, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Conforme a Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27274 del 26/10/2018 laddove, nella parte di interesse, si trae: “Invero nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione da parte del debitore, Pt_1 parte attrice in senso formale, nell'atto di opposizione di specifiche ragioni di contestazione della pretesa. Diversamente, infatti, l'atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l'onere di specifica allegazione a carico dell'opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l'opponente— convenuto in senso sostanziale— è tenuto ad adempiere già con l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'articolo 416 cod.proc.civ….”. 4 Si rappresenta che, alla luce della documentazione acquisita agli atti ex artt. 421 e 437 c.p.c., il giudizio tributario promosso dallo stesso avverso il detto Avviso di Accertamento - che lo aveva visto vittorioso in I grado giacché CP_1 l'avviso impugnato era stato annullato per motivi formali (cfr. sentenza n. 159/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia), si è concluso con definizione agevolata in II grado, circostanza che non assume alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio. 8