Versione
19 aprile 2016
19 aprile 2016
>
Versione
24 giugno 2017
24 giugno 2017
>
Versione
6 febbraio 2018
6 febbraio 2018
>
Versione
1 luglio 2023
1 luglio 2023
Art. 163. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 52
- 1. Ripetuti affidamenti diretti sotto soglia in somma urgenza, il danno non è di per sé intrinsecoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 2 febbraio 2025 · 16.573303
[…] Per tutti gli affidamenti indicati dal requirente, in particolare, risulterebbero macroscopicamente disattese le disposizioni dell'art. 163 Codice dei contratti pubblici, sia per quanto attiene ai presupposti per l'attivazione della procedura di somma urgenza, che per ciò che riguarda l'applicazione della procedura stessa; inoltre, per gli stessi non risulterebbe osservata la procedura per la copertura della spesa prevista all'art. 191, comma 3, TUEL, né sarebbero mai stati adottati provvedimenti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo agli importi degli interventi di somma urgenza da parte del Consiglio comunale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 169
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2022, n. 7577Provvedimento: […] Richiama, in particolare, l'attenzione sul primo motivo e sull'art 163 del codice dei contratti pubblici, come interpretato recentemente dalla sentenza n. 1073/2016 della Cassazione, laddove, […] A tale principio generale pongono deroga l'art. 163 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (TU), i quali attribuiscono alla pubblica amministrazione o agli enti locali il potere di acquistare servizi o forniture tramite un provvedimento di affidamento diretto dei lavori al pag. 5 di 16 soggetto affidatario qualora ricorrano circostanze di urgenza tali da non permettere il ricorso all'ordinaria procedura di evidenza pubblica.Leggi di più...
- art. 163 codice contratti pubblici·
- azione di ingiustificato arricchimento·
- art. 191 TUEL·
- caducazione provvedimento amministrativo·
- sussidiarietà azione·
- appalti pubblici·
- compensazione lavori eseguiti·
- responsabilità funzionario pubblico·
- riconoscimento spesa·
- somma urgenza