Articolo 1 della Legge 9 giugno 1977, n. 605
Articolo 2
Versione
11 settembre 1977
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973:
a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione;
b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Entrata in vigore il 11 settembre 1977