Articolo 1676 del Codice civile
Articolo 1675Articolo 1650
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19 aprile 1942
Art. 1676.

(Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente).

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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