Art. 3.
In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista, dal programma annuale dei lavori di cui all'art. 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso art. 2.
I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere ai completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.
L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'art. 2, non comprese nel programma di cui all'articolo 15:
a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficenti condizioni statiche degli edifici;
b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma, delle disposizioni in vigore.
La necessita' dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, e' riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del. Magistrato alle acque e della. Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.
Le opere di cui sara' riconosciuta la necessita' ai sensi dei commi precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:
1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante i lavori di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2 od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine; ((1)) 2) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico; ((1)) 3) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilita' anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalita'. ((1)) Il contributo predetto potra' essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di lavori in edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori stessi necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso e' suscettibile.
La misura del contributo da corrispondere ai privati sara' proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.
Il comune di Venezia e' autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al quinto comma, salvo rimborso integrate da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'art. 6, comma b), della presente legge.
Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 .
Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obbligati, il contributo dello Stato sara' pagato in tutto od in parte al Comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 luglio 1966, n. 526 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Le percentuali di cui ai numeri 1) , 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento."
In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista, dal programma annuale dei lavori di cui all'art. 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso art. 2.
I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere ai completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.
L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'art. 2, non comprese nel programma di cui all'articolo 15:
a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficenti condizioni statiche degli edifici;
b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma, delle disposizioni in vigore.
La necessita' dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, e' riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del. Magistrato alle acque e della. Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.
Le opere di cui sara' riconosciuta la necessita' ai sensi dei commi precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:
1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante i lavori di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2 od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine; ((1)) 2) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico; ((1)) 3) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilita' anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalita'. ((1)) Il contributo predetto potra' essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di lavori in edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori stessi necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso e' suscettibile.
La misura del contributo da corrispondere ai privati sara' proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.
Il comune di Venezia e' autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al quinto comma, salvo rimborso integrate da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'art. 6, comma b), della presente legge.
Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 .
Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obbligati, il contributo dello Stato sara' pagato in tutto od in parte al Comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 luglio 1966, n. 526 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Le percentuali di cui ai numeri 1) , 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento."