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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 30. Sportello per il cittadino 1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello e' gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalita' per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalita' fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
2. L'accesso allo sportello e' gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalita' per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalita' fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
Commentari • 6
- 1. Consiglio nazionale forense approvato lo Sportello del cittadino, dovrà essere istituito presso ogni Consiglio dell’Ordine.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 14.575276
[…] Tempi e modalità di accesso sono state stabiliti dal CNF che oggi ha approvato il regolamento n. 2-R-2013 in attuazione dell'articolo 30 della legge 247/2012. “Il nuovo ordinamento forense restituisce l'Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa; l'Avvocatura interpreta questo ruolo essenziale per la giurisdizione anche prestando di un'attività di servizio a vantaggio e senza costi per la collettività”, commenta il presidente del CNF Guido Alpa. […]
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Giurisprudenza • 1
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- avvocato e procuratore·
- giudizi disciplinari