Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 11658/2024 del R.G.
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
Mancini;
- ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , in persona dei legali Controparte_3 Controparte_4 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
- resistenti
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale ricorso d'urgenza ex 700 c.p.c. la ricorrente allegava che, secondo quanto disposto dall'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, presentava istanza telematica, acquisita al prot. 12792834 del 20 giugno 2024, all' per la classe di concorso Controparte_5
ADSS, fascia n. 1 in riferimento al biennio 2024-2026; che nella suddetta domanda dichiarava i titoli posseduti in riferimento ai quali – nell'elenco degli aspiranti alle supplenze – le erano stati attribuiti i punteggi relativi ai titoli maturati negli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-
2024; che otteneva il punteggio di sistema pari a 135 per la classe di concorso ADSS.
Allegava che l' trasmetteva all' Controparte_5 Controparte_1 di Caivano l'elenco dei docenti individuati per il conferimento della supplenza annuale,
[...] tra i quali veniva inclusa come aspirante da G.P.S. (Graduatoria Provinciale per Supplenza) per la classe di concorso ADSS -Sostegno e che pertanto riceveva la comunicazione del 12 settembre
2024 del con cui le veniva comunicato di aver conseguito Controparte_4
l'incarico a tempo determinato con contratto “fino al termine delle attività didattiche” per l'insegnamento ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO presso la sede
NAIS119003 – Istituto Superiore “F. Morano” di Caivano.
Aggiungeva che si recava presso l' di Caivano e assumeva servizio in data Controparte_1 venerdì 13 settembre 2024 e sottoscriveva il contratto di lavoro;
che veniva invitata dalla Segreteria dell' di Caivano a produrre la documentazione dei titoli autodichiarati nella Controparte_1
1
Aggiungeva che, con comunicazione inviata a mezzo mail il 16 settembre 2024, l' le Controparte_1 chiedeva la trasmissione della certificazione dell'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2 -ter, commi 4 e 4 -bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 conseguita in data
04/06/2024 per la cl. conc. A046.
Esponeva che segnalava alla segreteria che tali titoli erano stati già forniti e trasmessi all' CP_1 con la precedente PEC inviata il 15 settembre e provvedeva inoltre a trasmettere l'estratto conto contributivo da cui emergeva il pagamento dei contributi da parte dell' Controparte_6 per il servizio di docente espletato nell'anno scolastico 2023 -2024, in
[...] conseguenza del quale competeva l'attribuzione del relativo punteggio per titoli di servizio di 12 punti.
Aggiungeva che il 16 settembre 2024, al termine del proprio orario di servizio, si recava presso l' di ove ritirava il certificato attestante il servizio Controparte_6 CP_6 CP_6 prestato (cfr. allegato n. 26 ) e che dal certificato emergeva che nell'anno 2023-2024 aveva prestato il servizio in qualità della docente, per la classe di concorso ADSS – Sostegno, dal 24 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Allegava che, mentre si accingeva a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata il certificato in questione all' di Caivano, nel medesimo giorno lunedì 16 Controparte_1 settembre 2024 alle ore 14:21, riceveva a mezzo e-mail il decreto n. 63 del 16.9.2024 (cfr. allegato n. 27) a firma del dirigente scolastico dell' , con il quale veniva disposta la rettifica Controparte_1 dei titoli dichiarati e del punteggio da lei conseguito.
Specificava che, in conseguenza di tale decreto, le veniva attribuito per la classe di concorso ADSS
- Sostegno, per la quale le era stato conferito l'incarico di insegnamento presso l' , il Controparte_1 punteggio complessivo rettificato di punti 120, in luogo di quello risultante dal sistema di punti 135.
Deduceva che presumibilmente – in assenza di motivazione al riguardo nel decreto – il punteggio rettificato costituisce la conseguenza:-del mancato riconoscimento dei 12 punti maturati per il servizio prestato presso l'Istituto Paritario “ ” di nell'anno scolastico CP_6 Controparte_6
2023 -2024, per converso spettante;
-della immotivata decurtazione di punti 3 per i titoli accademici, professionali e culturali, pur essendo invece indiscutibile la spettanza dei punteggi autodichiarati per il titolo di accesso e per i titoli accademici, professionali e culturali.
Allegava che il predetto decreto n. 63 del 16.9.2024 veniva trasmesso dall' Controparte_1 all' per la registrazione al sistema informativo. Controparte_7
Esponeva che con PEC inviata all' di Caivano nel medesimo giorno lunedì 16 Controparte_1 settembre 2024 alle ore 15:05 contestava l'erroneità e l'illegittimità del decreto n. 63 del 16.9.2024
a firma del dirigente scolastico eccependone la carenza di presupposti e trasmetteva il certificato di servizio rilasciato il 16.9.2024 dall' di che provava Controparte_6 Controparte_6 il servizio prestato nell'anno scolastico 2023-2024, chiedendo l'annullamento in autotutela del decreto pregiudizievole ed illegittimo.
Deduceva l'illegittimità dell'anzidetto decreto, pregiudizievole per la decurtazione del punteggio disposta anche al fine della registrazione nel sistema informativo e da cui derivava la sua conseguente retrocessione in graduatoria, la revoca del contratto di lavoro sottoscritto con l' CP_1
e la conseguenziale privazione dell'occupazione lavorativa.
[...]
2 Chiedeva in via cautelare: “previa disapplicazione dell'illegittimo decreto n. 6 3 del 16.09.2024 del dirigente scolastico dell'Istituto Morano di Caivano, si ordini in via d'urgenza all'Istituto Morano di
Caivano di riconoscere alla prof. il punteggio di punti 135 nella graduatoria delle G.P.S. Pt_1 per la classe di concorso ADSS, fascia 1; si inibisca in via d'urgenza all' la revoca Controparte_1 del contratto di lavoro stipulato con la prof. il 13.9.2024 con scadenza 30 giugno 2025; si Pt_1 ordini all' il ripristino di tale contratto di lavoro per l'ipotesi in cui venisse revocato Controparte_1 nelle more del giudizio;
si ordini in via d'urgenza all' Controparte_2 ed al relativo , ciascuno per quanto di propria competenza, di revocare la Controparte_3 decurtazione di punteggio registrata nel sistema informativo in danno della prof. rispetto Pt_1 al punteggio che le compete di complessivi punti 135.” Nel merito chiedeva l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio di 135,00 per la classe di concorso ADSS I fascia e l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio di 108,00 per la classe di concorso A046 I fascia.
Si costituivano i resistenti deducendo, in punto di periculum, che non sussiste alcun pregiudizio concreto per la ricorrente e deducendo nel merito l'infondatezza del ricorso. Rappresentano che “infatti, la ricorrente sta continuando a lavorare non essendo stato emanato alcun decreto di revoca del contratto di lavoro sottoscritto…..nella fattispecie in esame, in cui la ricorrente contiuna a prestare la sua attività lavorativa ed è in servizio dal 13.09.2024, non vi è alcun pregiudizio concreto ed attuale che possa giustificare la domanda ex art. 700 c.p.c. avanzata dalla ricorrente in via incidentale. Sul punto si rimanda alla relazione illustrativa a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto resistente (nota prot.n. 0006177 del 10.10.2024), nonché alla relativa documentazione allegata (1.decreto di Rettifica del punteggio n. 63 del 16/09/2024 e 2. documento dell' paritario “I Carissimi srl” di Santa Maria Capua Vetere). Il decreto di rettifica del CP_1 punteggio non è di per sé idoeno a creare alcun pregiudizio all'interessata, tanto più nelle ipotesi in cui, come quella in esame, non è stata disposta la revoca del contratto di lavoro. ….. Pertanto, non sussistendo il requisito del periculum in mora, la domanda cautelare è palesemente inammissibile e andrà respinta, con ogni conseguente statuizione in punto di spese di lite.”
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Rigettata la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, rilevando “non è in contestazione che la ricorrente sta continuando ad espletare l'attività di insegnamento con conseguente erogazione della retribuzione…” (cfr. ordinanza in atti), deve affrontarsi il merito della controversia.
Parte ricorrente ha prodotto in corso di causa il decreto di rettifica n. 2 del 2025 emesso dal dirigente scolastico dell' (cfr. doc. in atti) in cui si espone: Controparte_1
[.
“…RITENUTO NECESSARIO realizzare verifiche di merito presso le scuola paritaria “
di Santa Maria Capua Vetere (CE), prot. 5710/VII; RITENUTO NECESSARIO CP_6 realizzare verifiche anche presso l' di - 02/01/2025, prot. n. Controparte_8 CP_3
15 e con acquisizione di riscontro in data 14 gennaio 2025 (n.3080) e registrato con prot. interno n.
89/VII del 14/01/2025; RIANALIZZATI i documenti acquisiti, DECRETA la Rettifica n. 2 dei titoli dichiarati e del punteggio risultante dalla procedura telematica di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio scolastico 2024/2026 dell'aspirante nata a Parte_1
Aversa (CE) il 27/10/1985, C.F. per le graduatorie delle classi di concorso C.F._1 specificate…”
3 Nel suddetto decreto si attribuisce alla ricorrente il punteggio di 132,00 per la classe di concorso
ADSS I fascia ed il punteggio di 102,00 per la classe di concorso A046 I fascia, dovendosi intendere qui richiamati i singoli punteggi per i singoli titoli, come da decreto in atti.
Parte ricorrente ha esposto nelle note di trattazione: “Dunque, con il predetto decreto n. 2 del 13 febbraio 2025 la resistente ha aderito alla domanda e ha riconosciuto l'illegittimità della decurtazione del punteggio e la fondatezza delle eccezioni difensive dalla ricorrente.”
In merito deve rilevarsi che l'attività di verifica dei punteggi al fine della corretta elaborazione delle graduatorie rientra nel più generale potere di autotutela, riconosciuto alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Costituzione per assicurare lo svolgimento imparziale nonché il buon andamento dell'amministrazione.
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che il dirigente scolastico era legittimato alla verifica dei titoli posseduti al fine dell'attribuzione del punteggio corretto nelle varie classi di concorso.
Nella relazione illustrativa del dirigente scolastico in atti si evidenziava: “d) per la docente è in essere accertamento dei titoli presso l'istituto paritario “ I Carissimi srl” di Santa Maria Capua Vetere (CE); e) in data 27/09/2024, l'Istituto paritario di cui sopra trasmetteva documento non chiaro con necessità di ulteriore approfondimento: il coordinatore didattico dell'istituto paritario, dichiarava che la docente sarebbe stata in servizio sul sostegno didattico dal 24/01/2024 al
30/06/2024 senza indicare il numero delle ore.” (cfr. relazione ed attestato di servizio in atti). Nella fattispecie concreta in esame, in ragione del suddetto attestato di servizio emesso dall'istituto
“I CARISSIMI SRL”, senza alcuna indicazione delle ore di servizio effettivamente prestate, deve rilevarsi che legittimamente il dirigente scolastico ha ritenuto di procedere alla verifica dei titoli posseduti.
Deve inoltre accertarsi che nessun concreto danno è stato allegato e provato a carico della ricorrente, in quanto non è in contestazione che l'attività di docenza della stessa ricorrente è proseguita, con la conseguente erogazione della retribuzione per l'attività espletata.
In mancanza di specifiche allegazioni e prove in merito all'illegittimità dei punteggi indicati nel suddetto decreto n. 2 del 2025 emesso dal dirigente scolastico dell' Controparte_1
(cfr. doc. in atti), deve accertarsi che la ricorrente per il biennio scolastico 2024/2026 ha
[...] diritto al punteggio di 132,00 per la classe di concorso ADSS I fascia ed al punteggio di 102,00 per la classe di concorso A046 I fascia, secondo quanto indicato nel decreto n. 2 del 2025 emesso dal dirigente scolastico dell' (cfr. doc. in atti) Controparte_1
Le spese di lite possono essere compensate stante il rigetto della domanda cautelare ed in ragione della circostanza che il punteggio risultante dal suddetto decreto è inferiore a quanto chiesto con la domanda introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accerta che la ricorrente per il biennio scolastico 2024/2026 ha diritto al punteggio di 132,00 per la classe di concorso ADSS I fascia ed al punteggio di 102,00 per la classe di concorso A046 I fascia, secondo quanto indicato nel decreto n. 2 del 2025 emesso dal dirigente scolastico dell'
[...]
(cfr. doc. in atti); Controparte_1
4 - compensa le spese di lite.
Così deciso il 11.06.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna il convenuto all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta CP_4 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in €1.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 11.06.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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