Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 marzo 1977 |
Commentari • 37
- 1. Ricorrenza dei santi Pietro e Paolo, festività a tutti gli effettihttps://www.fiscooggi.it/ · 1
Il termine ultimo per l'impugnazione che scade il 29 giugno è prorogato, con esclusivo riferimento al comune di Roma, al primo giorno successivo non festivo. Così, accogliendo la tesi dell'Agenzia, ha concluso la Corte di cassazione con la sentenza n. 14437/2010, che ha ritenuto tempestivo il ricorso di legittimità, contro una sentenza depositata il 14 maggio 2005, consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario di Roma il 30 giugno 2006. La vicenda e la sentenza della Cassazione Contro la sentenza n. 34/2005 della Commissione tributaria regionale della Toscana, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione. Il contenzioso ha origine da un avviso di accertamento che aveva …
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Giurisprudenza • 376
- 1. Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16698Provvedimento: 1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28128 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra Parte_1 c.f. C.F._1 , nato a [...] il 05 maggio …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- competenza tribunale·
- compensazione spese processuali·
- art. 132 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- oneri accessori condominiali·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova·
- art. 447 bis c.p.c.·
- duplicazione credito
Versioni del testo
- Art. 1.
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre. - Art. 2.
Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 , e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132 , non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge. - Art. 3.
Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.