Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 marzo 1977 |
Commentari • 37
- 1. Permessi retribuiti Commercio tra ROL ed Ex festività [GUIDA]Antonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 ottobre 2024
I lavoratori dipendenti del settore commercio, terziario distribuzioni e servizi hanno diritto ai permessi retribuiti del CCNL commercio. Si tratta di ore di permessi retribuiti, ivi compreso i permessi ROL del contratto commercio e permessi per le ex festività, che vanno da un minimo di 32 ore di permessi ex festività ad un massimo di 104 ore tra permessi ex festività e permessi ROL. Permessi retribuiti Commercio: come funzionano Il contratto commercio prevede un riconoscimento crescente in materia di permessi retribuiti. Nei primi due anni di rapporto di lavoro spettano solo le 32 ore di ex festività, mentre non spettano i permessi ROL. Nel terzo e quarto anno, spettano i permessi ROL …
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Giurisprudenza • 376
- 1. Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16698Provvedimento: 1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28128 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra Parte_1 c.f. C.F._1 , nato a [...] il 05 maggio …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- competenza tribunale·
- compensazione spese processuali·
- art. 132 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- oneri accessori condominiali·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova·
- art. 447 bis c.p.c.·
- duplicazione credito
Versioni del testo
- Art. 1.
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre. - Art. 2.
Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 , e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132 , non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge. - Art. 3.
Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.