TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via F. Colelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Luisa Cimino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. , residente in [...], contrada San Controparte_2 C.F._2
Pietro n. 2;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale – lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 5.2.2016, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere, nei confronti di e della Controparte_2 [...]
le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito condannare i Controparte_1 convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della sig.ra Pt_1 della somma di euro 46.593,37 per lesioni subite all'integrità psico-fisica a seguito
[...] dell'incidente stradale o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre gli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti della somma di euro 52.000,00; condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”. A sostegno della domanda la difesa dell'attrice esponeva: che, in data 30.12.2013, alle ore 18.35 circa, viaggiava a bordo dell'autovettura Fiat mod. Brava, tg. BM776DP, di Parte_1 proprietà e condotta da , che nel percorrere via San Bruno, nel Comune di Lamezia Controparte_2
Terme (CZ), con direzione Sant'Eufemia Lamezia, si scontrava con l'autovettura Fiat mod.
Multipla, tg. BP001YR, di proprietà e condotta da che, in particolare, il Persona_1
1 percorrendo la via San Bruno nella carreggiata opposta con direzione Sambiase, non si Per_1 avvedeva della manovra di svolta del e stante la velocità e le condizioni meteorologiche, non CP_2 riusciva ad arrestare la corsa del proprio automezzo andando a collidere sul lato anteriore destro dell'autovettura di;
che la , a causa dell'incidente, veniva trasportata Controparte_2 Pt_1 presso l'Ospedale di Lamezia Terme ove i medici intervenuti le diagnosticavano “trauma contusivo del torace con dolenza regionale sternale, cervicalgia pt e prognosi di giorni 10”; che, per queste ragioni, l'attrice era costretta ad un prolungato periodo di degenza nonché a sottoporsi ad un'adeguata terapia, confortata da uno psicologo e terapeuta, poiché affetta da disturbo post traumatico dovuto allo stress cagionato dal trauma stradale del 30.9.2013; che, all'esito della visita medico legale, la nell'interesse del proprio assicurato , con nota Controparte_1 Controparte_2 del 7.10.2014 liquidava in favore della un risarcimento di euro 1.000,00 trattenuto a titolo di Pt_1 acconto dall'attrice; che, pertanto, la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni subiti dall'attrice erano da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita di che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento integrale Persona_1 dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
1.1. Con comparsa di risposta si costituiva nel giudizio la la quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. della controparte per la violazione del n. 5) dell'art. 163 c.p.c. non risultando indicati i mezzi istruttori di cui la parte ricorrente intendeva avvalersi nel corso del giudizio;
nel merito, la società di assicurazioni non contestava la dinamica del sinistro contrastando tuttavia la domanda di parte attrice in punto di quantum debeatur, rappresentando in ogni caso di avere già corrisposto a favore della la Pt_1 somma di euro 1.000,00 a totale ristoro dei danni sopportati. Concludeva, pertanto, nel modo seguente: “Voglia l'On. Tribunale adito;
- in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; - nel merito accertare e dichiarare che la somma versata dalla convenuta CP_1 alla ricorrente per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, è totalmente
[...] Parte_1 satisfattiva di quanto a quest'ultima spettante per il sinistro per cui è causa. Voglia, pertanto, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata voglia accoglierla nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio CP_2
che rimaneva contumace.
[...]
1.4. Con ordinanza del 8.3.2017 il Giudice Istruttore diversamente impersonato disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c.. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., era ammessa CTU medico-legale sulla persona dell'attrice ma le operazioni peritali non venivano espletate per la mancata presentazione della alla data fissata per la visita. Pt_1
Indi la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e alla riassegnazione ad altro Giudice civile del Tribunale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_2 convenuto in giudizio e non costituitosi.
2 3. Con l'azione all'odierno scrutinio ha domandato il risarcimento integrale di tutti Parte_1
i danni non patrimoniali subiti, in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura Fiat Brava, tg.
BM776DP, di proprietà e condotta da e assicurata per la RCA con la compagnia Controparte_2 assicurativa come conseguenza del sinistro verificatosi in Lamezia Controparte_3
Terme (CZ), in via San Bruno, in data 30.12.2013.
Appare evidente, dunque, che la fattispecie in esame è relativa ad una ipotesi di risarcimento dei danni del terzo trasportato.
3.1. Ciò posto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni private adottato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. La nuova norma disciplina, dunque, con innumerevoli incertezze e problematicità, l'azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del vettore.
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel regime previdente alla entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private e dunque nella vigenza dell'articolo 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 che ha sostituito (fra le altre disposizioni) il primo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 4 lett. c della legge 24 dicembre
1969 n. 990, l'obbligo assicurativo della responsabilità civile era stato esteso ai danni subiti dalle persone trasportate su tutti i veicoli destinati al trasporto delle persone, anche se ad uso privato qualunque fosse il titolo in base al quale il trasporto venisse effettuato. Conseguentemente, per il coordinamento di dette disposizioni con l'articolo 18 della stessa legge n. 990 del 1969, anche i terzi trasportati potevano esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e l'assicuratore non poteva opporre al danneggiato, che agiva direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti da contratto ma poteva soltanto, dopo avere pagato legittimamente la somma dovuta al terzo danneggiato, esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (così Cass. 382 del
18.1.94). Si riteneva, inoltre, che l'art. 2054 cod. civ., "esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale" (così Cass. del 26.10.98 n. 10629). Ne conseguiva che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, poteva invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale poteva liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà o che il conducente avesse fatto tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro. Nel regime previgente, inoltre, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) poteva pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale
3 efficienza causale di esse poteva avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale anteriore alla riforma della normativa in tema di assicurazioni deve correttamente inquadrarsi la modifica legislativa in tema di necessarietà dell'accertamento della responsabilità dei conducenti. L'art. 141 C.d.Ass., infatti, espressamente prevede che il terzo trasportato debba rivolgersi alla compagnia assicurativa del proprio vettore la quale “salvo il caso fortuito” è tenuta al risarcimento
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Si ritiene che tale previsione debba essere interpretata nel senso che l'impresa del vettore possa sottrarsi al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito.
Quanto alla nozione di “caso fortuito” deve rilevarsi che, benché per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato (Cass. 6454/2007; Cass. 2563/2007; Cass. 2321/2007; 27168/2006;
24211/2006) il caso fortuito debba includere anche la colpa di un soggetto terzo, nel caso di specie sembrerebbe doversi, invece, accogliere un concetto di caso fortuito specifico che escluda il fatto colposo del terzo conducente antagonista. In tale prospettiva deve, pertanto, ritenersi che l'assicuratore del vettore per andare indenne da responsabilità potrà provare o la vis maior ovvero la colpa del terzo non soggetto ad assicurazione obbligatoria e quella dello stesso danneggiato.
Inoltre, secondo una pronuncia della Cassazione emessa nel 2016 l'unico onere di carattere istruttorio gravante sul trasportato è quello della dimostrazione del fatto storico del trasporto (vedi
Corte di Cassazione n. 16037 del 2 agosto 2016, non massimata). Una volta data la prova di tale elementare e basilare circostanza, sarà compito dei convenuti fornire una diversa ricostruzione dei fatti che possa mandare i convenuti medesimi esenti da ogni responsabilità.
Nella stessa linea interpretativa si è posta un'altra pronuncia secondo cui “La posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato” (Cass. civ. Sez. III, 20.05.2016, n. 10410).
3.2. Tanto detto in punto di diritto, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica del sinistro non è stata contestata dalla compagnia di assicurazioni convenuta sicchè può ritenersi dimostrato sia il verificarsi dell'incidente in data 30.12.2013 in Lamezia Terme (CZ), sia il coinvolgimento in tale sinistro, in qualità di terza trasportata, dell'odierna attrice.
4. Accertato, pertanto, il diritto della ad ottenere il risarcimento del danno va esaminato il Pt_1 profilo del quantum debeatur.
Al riguardo occorre evidenziare che, secondo il principio dell'onere della prova (art 2967 c.c.), colui che agisce in giudizio per far valere un diritto o una pretesa ha l'onere di dimostrare i fatti posti affondamento della domanda (condotta, evento dannoso, nesso di causalità).
Più nello specifico, occorre rammentare che la Suprema Corte, in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, ha chiarito più volte che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza
4 degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non
è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001).
A carico del danneggiato rimane anche la prova del quantum del risarcimento.
4.1. Nella fattispecie che qui occupa non può ritenersi dimostrato il danno non patrimoniale asseritamente sopportato dall'attrice.
4.2. Preliminarmente si reputa opportuno ricordare gli oneri di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle pretese giudiziali (quale nella specie quella risarcitoria), evidenziando che secondo i principi generali, l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove.
Schematizzazione che va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c., nel senso che il giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass. n. 7878/2000). Con le allegazioni le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio. Con le domande o con le eccezioni le parti postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati. Con le richieste e le deduzioni probatorie le parti tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati (Cass. n. 7878/2000).
Il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte. Il potere di allegazione è, infatti, in questi limiti, riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti, la quale resterebbe vulnerata, ove soggetta all'iniziativa officiosa;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (Cass. Sez. U, Sentenza n.
761 del 2002 anche in motivazione).
L'attività di allegazione non si soddisfa però con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. n.
7878/2000; Cass. n. 4392/2000; Cass. n. 7153/2000; Cass. n. 15142/2003).
4.3. Tanto evidenziato sotto il profilo della allegazione, sotto il profilo probatorio giova ricordare che ad ogni illecito lamentato non consegue un'automatica risarcibilità, giacchè non può parlarsi in alcun caso di danno in re ipsa.
Qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità.
Ed invero:
- è noto che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
5 - può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008). In tema di obbligazioni, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007). Ciò vuol dire che - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata
(perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione). In altri termini, la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione (che qui si vorrebbe ottenere), finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 6572 del 2006 in motivazione;
per l'inesistenza nel nostro ordinamento dell'istituto dei cd. 'danni punitivi' cfr. da ultimo Cass. sent. n. 1183 del 19.1.2007).
4.5. Ciò puntualizzato, nel caso di specie, come già detto, la parte attrice ha richiesto il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dall'incidente subito quale terza trasportata;
è opportuno, pertanto, ricordare l'excursus giurisprudenziale in materia.
Ed invero:
- Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.. L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n.
372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della
6 persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. In ogni caso, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n.
16004/2003), che deve essere allegato e provato, pur potendosi fare ricorso a criteri di carattere presuntivo. Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Comunque, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. (cfr. Cass. n. 10527 del 2011 e prima Cass. n. 20987 del 2007).
Ferma restando l'impossibilità di etichettare con distinte sottocategorie il danno non patrimoniale, stando alla generica e poco puntuale allegazione di parte, i pregiudizi subiti potrebbero afferire al disagio subito ed all'ansia vissuta, non annoverabili in difetto di un riscontro medico specialistico in un pregiudizio alla salute. Sennonché, giova osservare che:
- la autonoma configurabilità di tali tipologie di danni, talvolta etichettati come esistenziali, è stata esclusa dalla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra citata (Cass., Sez. Un., 11 novembre
2008, n. 26972) –cfr. Cass. cit.-. In tema di risarcimento del danno, non è infatti ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (cfr. Cass. n. 3290 del 2013). Al contempo, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico- fisica medicalmente accertabile, la discussa ed ormai tramontata categoria del danno esistenziale, è da intendersi comunque quale pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Questo pregiudizio va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. (cfr.
Cass. n. 29832 del 2008).
Per quanto concerne il danno 'esistenziale' o danno per le ripercussioni negative sulla serenità personale o danno da stress in generale si osserva dunque che:
- non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella sola modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute che sia eziologicamente riconducibile al fatto illecito e documentalmente dimostrabile;
- la categoria del c.d. danno esistenziale non ha più ragione di esistere ed ove si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa deve ormai ritenersi illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua dell'art. 2059 c.c. nell'esegesi datane dalle
S.U. citate. Anche a voler ammettere ancora l'esistenza del danno esistenziale (non quale autonoma
7 voce di danno ma come pregiudizio facente parte dell'autonoma categoria di danno non patrimoniale) si richiede la prova di una lesione oggettivamente accertabile, provocata sul fare areddittuale del soggetto, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno incidente tuttavia su valori costituzionalmente tutelati, sempre tenendo conto che non sono risarcibili meri disturbi, fastidi o stress. Si può dire dunque che il danno non patrimoniale è danno conseguenza, non è la lesione in sé ad essere risarcita, ma le conseguenze che detta lesione provoca sul fare areddituale del soggetto e, per quanto qui rileva, sulle abitudini di vita sue e del nucleo familiare, sconvolgendo la tranquillità e la serenità dei componenti in maniera oggettiva, grave e non meramente transeunte.
4.6. Fatte le superiori premesse teoriche, non può non evidenziarsi che la non ha offerto Pt_1 alcuna valida prova in ordine al danno biologico pretesamente sopportato sia in punto di invalidità permanente sia in punto di invalidità temporanea non essendosi sottoposta, senza alcuna valida e documentata giustificazione, alla convocazione del CTU nominato da altro Giudicante, il quale, a cagione di ciò, non ha potuto espletare l'incarico assegnatogli vedendosi costretto a restituire i fascicoli (vedi comunicazione del CTU dott.ssa depositata telematicamente in data Persona_2
9.12.2021 fascicolo d'ufficio di primo grado in atti).
Non essendosi volutamente sottoposta alla visita medica presso il CTU non è stato possibile accertare la sussistenza, la causa, la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attrice. Invero, in giurisprudenza, è pacifico l'orientamento secondo il quale la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 26/08/2013, n.19577; vedi anche Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro, sentenza 18 maggio 2021 secondo cui l'assenza ingiustificata del periziando alla visita medica del
CTU comporta la decadenza dalla possibilità di provare il danno biologico lamentato;
cfr. infine in caso analogo a quello in esame anche Tribunale Palermo, 08/02/2016, n. 758: “Va rigettata la domanda di risarcimento del danno occorso a causa di un incidente stradale, qualora l'attore non abbia assolto all'onere della prova che ripetutamente non si è presentato alla visita medica fissata dal CTU”).
Più in particolare, secondo gli orientamenti espressi dalla corte di legittimità (cfr. già citata
Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 13588, pubblicata il 30 maggio 2013), “qualora venga disposta una consulenza tecnica, o, in grado di appello, ne venga disposta la rinnovazione, grava sull'assicurato un onere di collaborazione affinché venga accertato il proprio stato di salute. La mancata presentazione da parte del ricorrente alla visita medica equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova. Difatti il comportamento omissivo privo di valido motivo a giustificazione impedisce l'espletamento della consulenza tecnica per l'accertamento dello stato di salute del richiedente, presupposto imprescindibile dell'accertamento medico indispensabile per la decisione della causa. Pertanto, la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12662/1995; Cass. n. 3311/1999; Cass. 101/2001; Cass. 29906/2011).
L'assenza ingiustificata del periziando alla visita medica del CTU comporta, quindi, la decadenza dalla possibilità di provare il danno biologico lamentato (cfr. Cass. ord. n. 2361/2019).
In alternativa, la odierna ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova atta a giustificare la mancata presentazione alla visita medica, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
8 Alle medesime conclusioni si perviene in applicazione dell'art 116, comma 2, c.p.c. secondo cui “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. Manca, dunque, la prova del danno biologico subito dall'attrice anche sotto forma di danno psichico permanente.
Difatti, nessuna rilevanza assumono sotto tale aspetto le perizie di parte versate in atti dalla Pt_1 considerato che “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909). La perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
Pertanto, si può affermare che “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Trib.
Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Ed invero “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063).
Né tantomeno, nel caso che qui occupa, si può liquidare il danno biologico fisico/psichico sulla base della certificazione medica allegata dall'attrice dal momento che essendosi quest'ultima sottratta in modo ingiustificato alla visita medica, non è stato possibile effettuare un completo e valido accertamento nè della sussistenza e della entità del dedotto danno biologico patito dalla , nè Pt_1 della derivazione causale di quei danni biologici dal sinistro in oggetto.
Nondimeno, in assenza di una giustificazione plausibile della mancata partecipazione dell'attrice alla visita fissata durante le operazioni peritali, non esisteva alcun obbligo per il CTU nominato e per il Tribunale di indicare una diversa data per lo svolgimento della visita peritale, così come non può che evidenziarsi che essendo stata la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'esito della restituzione dei fascicoli d'ufficio da parte del CTU, l'ordinanza che aveva disposto l'approfondimento istruttorio specialistico era da intendersi implicitamente revocata senza che fosse necessaria una statuizione espressa del Decidente e senza che fosse stato pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa dell'attrice.
Pertanto, nessun danno non patrimoniale sub specie di danno biologico è stato dimostrato dalla
, con la conseguenza che deve esserne esclusa la sussistenza e la prova. Pt_1
In termini, peraltro, oltre ad essersi già espresso il Tribunale di Lamezia Terme (v. Tribunale di
Lamezia Terme n. 573/2024 del 19.6.2024 pubblicata il 21.6.2024), anche copiosa e recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli n. 97/2025 del 02.1.2025 pubblicata il 7.1.2025;
Corte di Appello di Napoli n. 5310/2023 del 15.12.2023 pubblicata il 15.12.2023; Tribunale di
9 Catanzaro n. 752/2022 del 25.5.2022 pubblicata il 27.5.2022; Tribunale di Palermo n. 735/2022 del
17.2.2022 pubblicata il 17.2.2022).
4.7. Per quanto riguarda, invece, i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice, occorre nuovamente richiamare i surrichiamati principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nn. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011,
n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o
"voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Nulla dunque può essere risarcito a titolo di danno esistenziale alla non essendo più Pt_1 ammissibile nel nostro ordinamento tale autonoma categoria di pregiudizio.
4.8. Quanto al danno morale, va tenuta in considerazione - rispetto alle sopra richiamate sentenze gemelle del 2008 - la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass.
28 novembre 2008, n. 28407; Cass 12 dicembre 2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre
2008, n. 29832) secondo la quale, invece, il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle
10 condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190 (cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n.
5770).
Occorre, inoltre evidenziare che il danno morale è qualificato espressamente quale autonoma categoria di danno dall'art. 5 DPR n. 37 del 3/3/2009 e dall'art. 1 DPR 181/2009. Tali normative prevedono, infatti, la possibilità di riconoscere il danno morale autonomo rispetto al danno biologico;
ad esempio l' art. 5, D.P.R. n. 37/2009 (danni da uranio impoverito per i militari in missione all'estero) prevede che la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
L'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico si desume anche dal citato D.P.R. n. 181 del 30.10.2009 ove si introduce un Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. La norma cit. distingue le due voci di danno e indica una nozione legale di danno morale, ai sensi dell'art. 1, infatti: a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato. Ciò evidenziato “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica” (così Corte d'Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 2009). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche Cass. 12 settembre 2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso “per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724. Si veda altresì la più recente Cass.
n. 5243 del 06/03/2014, che afferma che “in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l' "id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento,
11 l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva”).
Questo significa però che il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione (quale la fattispecie in esame per come evincibile dalla documentazione medica e sanitaria prodotta in atti dall'attrice), posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n.
8724 e cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724;
Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n.
8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16004).
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di "danno- conseguenza", tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405).
Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Nel caso de quo, tuttavia, l'attrice non ha allegato né provato alcunchè in termini di sofferenza ulteriore.
Orbene, giova rammentare che la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte
(tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n.
2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), in tema di risarcimento del danno alla persona ha fissato i seguenti principi, che è utile ribadire in questa sede in quanto direttamente rilevanti rispetto alla questione posta:
- sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
- la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della
Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass.
Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche
(anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
12 b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e delle modifiche degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), introdotte dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
- nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003)
- il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");
- nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.);
- non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto
10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del
2016.
Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
13 piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale
(così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Dunque, il danno morale va liquidato anche nelle lesioni lievi, derivanti da sinistro stradale, ma soltanto se la sofferenza subita è stata provata e l'onere ricade sul danneggiato.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare” (si veda per tutte Cass. sent. n. 17209/2015).
Se quindi, in linea di principio, il danno morale per le lesioni micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'”autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Il danno morale, quindi, riguardando la sfera più intima della personalità dell'individuo, può essere dimostrato attraverso l'aiuto della prova presuntiva, in base al principio della probabilità.
Si presume cioè che il comportamento illecito della controparte, in quanto particolarmente offensivo, abbia provocato un turbamento psicologico del soggetto danneggiato;
ciò in quanto è ragionevole pensare che da certi comportamenti corrispondono certe reazioni d'animo di chi li riceve.
14 Per l'accertamento del danno morale riveste poi un ruolo fondamentale la prova testimoniale di soggetti che, conoscendo il danneggiato o comunque essendo stati presenti al momento dell'illecito altrui o della fase immediatamente successiva, possono dare una rappresentazione del dolore sofferto dal danneggiato.
Ne consegue che in caso di “micropermanenti” deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.
Tuttavia, al riconoscimento di danno biologico di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Ciò è stato precisato, recentemente, dalla Terza Sezione civile della Cassazione civile con la sentenza n. 5547 depositata il 1 marzo 2024.
La Suprema Corte ha ripreso la distinzione tra il danno dinamico-relazionale e il danno morale, come delineato dalle modifiche agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private. Questa distinzione permette una valutazione separata e congiunta di questi aspetti del danno, mirando ad evitare duplicazioni risarcitorie.
Inoltre, la corte di legittimità ha ricordato l'importanza di un accertamento concreto del danno, attraverso un'istruttoria compiuta e l'utilizzo di tutti i necessari mezzi di prova, tra cui fatto notorio, massime di esperienza e presunzioni. Questo processo di valutazione deve tenere conto sia delle conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale sia di quelle che incidono sul piano dinamico-relazionale della sua vita, entrambi autonomamente risarcibili.
Nel contesto di lesioni di lieve entità, la Cassazione avverte che occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale sulla sola base della presenza di un danno biologico, per evitare risarcimenti ingiustificati. Viene quindi stabilito che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione come elemento presuntivo del danno morale è "tanto più limitata" quanto minore è l'entità dell'invalidità.
Applicando tali principi alla fattispecie in disamina non può non osservarsi che la scarsissima consistenza e intensità delle lesioni patite (“trauma contusivo del torace con dolenza regionale sternale, cervicalgia pt”) escludono, in assenza di una diversa prova non offerta dall'attrice, che da quelle lesioni sia potuta originare in capo alla ricorrente una effettiva e apprezzabile sofferenza alla sfera morale del soggetto leso.
In caso di incidente stradale, in vero, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (nel caso di specie, peraltro, neanche dimostrato).
E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori, "laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare"
Il giudice, in sostanza deve garantire, comunque, l'integrale risarcimento del danno alla salute considerando che, nei valori monetari disciplinati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non ha tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalia vittima. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di
15 tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Quanto al tipo di prova da fornire poi, la cassazione chiarisce che "il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza", il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo come evidenziato dalla giurisprudenza e sopra diffusamente argomentato, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, "posto che, generalmente ad una lesione comportante un'invalidità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del cd. danno biologico".
Ebbene, nel caso di specie, l'infortunata si è limitata a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, omettendo tuttavia di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, collegandolo in via automatica al danno biologico patito e fondandola esclusivamente su perizie di parte di nullo valore probatorio, per tutte le ragioni innanzi esposte.
Nessun risarcimento del danno morale, dunque, spetta alla , con il conseguente rigetto, per Pt_1 carenza di prova, di ogni tutela risarcitoria oltre le somme già riconosciute dall'assicurazione in via stragiudiziale alla ricorrente.
La domanda risarcitoria di parte attrice, pertanto, va rigettata per difetto di prova in ordine al quantum debeatur, non potendosi che ritenere già pienamente satisfattiva la somma di euro 1.000,00
(comprensiva di spese legali per euro 200,00) corrisposta prima del giudizio dalla compagnia di assicurazioni convenuta, in assenza della dimostrazione, da parte dell'interessata, di avere subito un danno maggiore rispetto a quello che è stato già ristorato.
5. Resta assorbito ogni ulteriore profilo: invero, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n.
3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663).
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
6. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte attrice in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della società convenuta costituita come indicato in dispositivo sulla base del criterio del “disputatum” e secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia pari ad euro 46.593,37; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI,
29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi
16 indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
6.1. Nessun esborso a titolo di rimborso delle spese di CTU deve essere posto a carico delle parti dal momento che, oltre a non essere stata avanzata alcuna richiesta di liquidazione dei compensi da parte del CTU, non è stato possibile espletare le operazioni peritali per la mancata comparizione dell'attrice alla visita medica indicata dal CTU nominato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in via preliminare dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- nel merito rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Lamezia Terme, 12 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via F. Colelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Luisa Cimino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. , residente in [...], contrada San Controparte_2 C.F._2
Pietro n. 2;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale – lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 5.2.2016, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere, nei confronti di e della Controparte_2 [...]
le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito condannare i Controparte_1 convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della sig.ra Pt_1 della somma di euro 46.593,37 per lesioni subite all'integrità psico-fisica a seguito
[...] dell'incidente stradale o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre gli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti della somma di euro 52.000,00; condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”. A sostegno della domanda la difesa dell'attrice esponeva: che, in data 30.12.2013, alle ore 18.35 circa, viaggiava a bordo dell'autovettura Fiat mod. Brava, tg. BM776DP, di Parte_1 proprietà e condotta da , che nel percorrere via San Bruno, nel Comune di Lamezia Controparte_2
Terme (CZ), con direzione Sant'Eufemia Lamezia, si scontrava con l'autovettura Fiat mod.
Multipla, tg. BP001YR, di proprietà e condotta da che, in particolare, il Persona_1
1 percorrendo la via San Bruno nella carreggiata opposta con direzione Sambiase, non si Per_1 avvedeva della manovra di svolta del e stante la velocità e le condizioni meteorologiche, non CP_2 riusciva ad arrestare la corsa del proprio automezzo andando a collidere sul lato anteriore destro dell'autovettura di;
che la , a causa dell'incidente, veniva trasportata Controparte_2 Pt_1 presso l'Ospedale di Lamezia Terme ove i medici intervenuti le diagnosticavano “trauma contusivo del torace con dolenza regionale sternale, cervicalgia pt e prognosi di giorni 10”; che, per queste ragioni, l'attrice era costretta ad un prolungato periodo di degenza nonché a sottoporsi ad un'adeguata terapia, confortata da uno psicologo e terapeuta, poiché affetta da disturbo post traumatico dovuto allo stress cagionato dal trauma stradale del 30.9.2013; che, all'esito della visita medico legale, la nell'interesse del proprio assicurato , con nota Controparte_1 Controparte_2 del 7.10.2014 liquidava in favore della un risarcimento di euro 1.000,00 trattenuto a titolo di Pt_1 acconto dall'attrice; che, pertanto, la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni subiti dall'attrice erano da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita di che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento integrale Persona_1 dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
1.1. Con comparsa di risposta si costituiva nel giudizio la la quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. della controparte per la violazione del n. 5) dell'art. 163 c.p.c. non risultando indicati i mezzi istruttori di cui la parte ricorrente intendeva avvalersi nel corso del giudizio;
nel merito, la società di assicurazioni non contestava la dinamica del sinistro contrastando tuttavia la domanda di parte attrice in punto di quantum debeatur, rappresentando in ogni caso di avere già corrisposto a favore della la Pt_1 somma di euro 1.000,00 a totale ristoro dei danni sopportati. Concludeva, pertanto, nel modo seguente: “Voglia l'On. Tribunale adito;
- in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; - nel merito accertare e dichiarare che la somma versata dalla convenuta CP_1 alla ricorrente per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, è totalmente
[...] Parte_1 satisfattiva di quanto a quest'ultima spettante per il sinistro per cui è causa. Voglia, pertanto, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata voglia accoglierla nei limiti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio CP_2
che rimaneva contumace.
[...]
1.4. Con ordinanza del 8.3.2017 il Giudice Istruttore diversamente impersonato disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c.. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., era ammessa CTU medico-legale sulla persona dell'attrice ma le operazioni peritali non venivano espletate per la mancata presentazione della alla data fissata per la visita. Pt_1
Indi la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e alla riassegnazione ad altro Giudice civile del Tribunale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_2 convenuto in giudizio e non costituitosi.
2 3. Con l'azione all'odierno scrutinio ha domandato il risarcimento integrale di tutti Parte_1
i danni non patrimoniali subiti, in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura Fiat Brava, tg.
BM776DP, di proprietà e condotta da e assicurata per la RCA con la compagnia Controparte_2 assicurativa come conseguenza del sinistro verificatosi in Lamezia Controparte_3
Terme (CZ), in via San Bruno, in data 30.12.2013.
Appare evidente, dunque, che la fattispecie in esame è relativa ad una ipotesi di risarcimento dei danni del terzo trasportato.
3.1. Ciò posto deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni private adottato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. La nuova norma disciplina, dunque, con innumerevoli incertezze e problematicità, l'azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del vettore.
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel regime previdente alla entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private e dunque nella vigenza dell'articolo 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 che ha sostituito (fra le altre disposizioni) il primo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 4 lett. c della legge 24 dicembre
1969 n. 990, l'obbligo assicurativo della responsabilità civile era stato esteso ai danni subiti dalle persone trasportate su tutti i veicoli destinati al trasporto delle persone, anche se ad uso privato qualunque fosse il titolo in base al quale il trasporto venisse effettuato. Conseguentemente, per il coordinamento di dette disposizioni con l'articolo 18 della stessa legge n. 990 del 1969, anche i terzi trasportati potevano esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e l'assicuratore non poteva opporre al danneggiato, che agiva direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti da contratto ma poteva soltanto, dopo avere pagato legittimamente la somma dovuta al terzo danneggiato, esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (così Cass. 382 del
18.1.94). Si riteneva, inoltre, che l'art. 2054 cod. civ., "esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia o contrattuale" (così Cass. del 26.10.98 n. 10629). Ne conseguiva che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, poteva invocare i primi due commi della disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale poteva liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà o che il conducente avesse fatto tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro. Nel regime previgente, inoltre, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) poteva pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale
3 efficienza causale di esse poteva avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale anteriore alla riforma della normativa in tema di assicurazioni deve correttamente inquadrarsi la modifica legislativa in tema di necessarietà dell'accertamento della responsabilità dei conducenti. L'art. 141 C.d.Ass., infatti, espressamente prevede che il terzo trasportato debba rivolgersi alla compagnia assicurativa del proprio vettore la quale “salvo il caso fortuito” è tenuta al risarcimento
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Si ritiene che tale previsione debba essere interpretata nel senso che l'impresa del vettore possa sottrarsi al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito.
Quanto alla nozione di “caso fortuito” deve rilevarsi che, benché per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato (Cass. 6454/2007; Cass. 2563/2007; Cass. 2321/2007; 27168/2006;
24211/2006) il caso fortuito debba includere anche la colpa di un soggetto terzo, nel caso di specie sembrerebbe doversi, invece, accogliere un concetto di caso fortuito specifico che escluda il fatto colposo del terzo conducente antagonista. In tale prospettiva deve, pertanto, ritenersi che l'assicuratore del vettore per andare indenne da responsabilità potrà provare o la vis maior ovvero la colpa del terzo non soggetto ad assicurazione obbligatoria e quella dello stesso danneggiato.
Inoltre, secondo una pronuncia della Cassazione emessa nel 2016 l'unico onere di carattere istruttorio gravante sul trasportato è quello della dimostrazione del fatto storico del trasporto (vedi
Corte di Cassazione n. 16037 del 2 agosto 2016, non massimata). Una volta data la prova di tale elementare e basilare circostanza, sarà compito dei convenuti fornire una diversa ricostruzione dei fatti che possa mandare i convenuti medesimi esenti da ogni responsabilità.
Nella stessa linea interpretativa si è posta un'altra pronuncia secondo cui “La posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato” (Cass. civ. Sez. III, 20.05.2016, n. 10410).
3.2. Tanto detto in punto di diritto, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica del sinistro non è stata contestata dalla compagnia di assicurazioni convenuta sicchè può ritenersi dimostrato sia il verificarsi dell'incidente in data 30.12.2013 in Lamezia Terme (CZ), sia il coinvolgimento in tale sinistro, in qualità di terza trasportata, dell'odierna attrice.
4. Accertato, pertanto, il diritto della ad ottenere il risarcimento del danno va esaminato il Pt_1 profilo del quantum debeatur.
Al riguardo occorre evidenziare che, secondo il principio dell'onere della prova (art 2967 c.c.), colui che agisce in giudizio per far valere un diritto o una pretesa ha l'onere di dimostrare i fatti posti affondamento della domanda (condotta, evento dannoso, nesso di causalità).
Più nello specifico, occorre rammentare che la Suprema Corte, in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, ha chiarito più volte che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza
4 degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non
è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001).
A carico del danneggiato rimane anche la prova del quantum del risarcimento.
4.1. Nella fattispecie che qui occupa non può ritenersi dimostrato il danno non patrimoniale asseritamente sopportato dall'attrice.
4.2. Preliminarmente si reputa opportuno ricordare gli oneri di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle pretese giudiziali (quale nella specie quella risarcitoria), evidenziando che secondo i principi generali, l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove.
Schematizzazione che va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c., nel senso che il giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass. n. 7878/2000). Con le allegazioni le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio. Con le domande o con le eccezioni le parti postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati. Con le richieste e le deduzioni probatorie le parti tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati (Cass. n. 7878/2000).
Il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte. Il potere di allegazione è, infatti, in questi limiti, riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti, la quale resterebbe vulnerata, ove soggetta all'iniziativa officiosa;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (Cass. Sez. U, Sentenza n.
761 del 2002 anche in motivazione).
L'attività di allegazione non si soddisfa però con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. n.
7878/2000; Cass. n. 4392/2000; Cass. n. 7153/2000; Cass. n. 15142/2003).
4.3. Tanto evidenziato sotto il profilo della allegazione, sotto il profilo probatorio giova ricordare che ad ogni illecito lamentato non consegue un'automatica risarcibilità, giacchè non può parlarsi in alcun caso di danno in re ipsa.
Qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità.
Ed invero:
- è noto che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
5 - può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008). In tema di obbligazioni, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007). Ciò vuol dire che - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata
(perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione). In altri termini, la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione (che qui si vorrebbe ottenere), finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 6572 del 2006 in motivazione;
per l'inesistenza nel nostro ordinamento dell'istituto dei cd. 'danni punitivi' cfr. da ultimo Cass. sent. n. 1183 del 19.1.2007).
4.5. Ciò puntualizzato, nel caso di specie, come già detto, la parte attrice ha richiesto il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dall'incidente subito quale terza trasportata;
è opportuno, pertanto, ricordare l'excursus giurisprudenziale in materia.
Ed invero:
- Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.. L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n.
372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della
6 persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. In ogni caso, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n.
16004/2003), che deve essere allegato e provato, pur potendosi fare ricorso a criteri di carattere presuntivo. Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Comunque, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. (cfr. Cass. n. 10527 del 2011 e prima Cass. n. 20987 del 2007).
Ferma restando l'impossibilità di etichettare con distinte sottocategorie il danno non patrimoniale, stando alla generica e poco puntuale allegazione di parte, i pregiudizi subiti potrebbero afferire al disagio subito ed all'ansia vissuta, non annoverabili in difetto di un riscontro medico specialistico in un pregiudizio alla salute. Sennonché, giova osservare che:
- la autonoma configurabilità di tali tipologie di danni, talvolta etichettati come esistenziali, è stata esclusa dalla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra citata (Cass., Sez. Un., 11 novembre
2008, n. 26972) –cfr. Cass. cit.-. In tema di risarcimento del danno, non è infatti ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (cfr. Cass. n. 3290 del 2013). Al contempo, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico- fisica medicalmente accertabile, la discussa ed ormai tramontata categoria del danno esistenziale, è da intendersi comunque quale pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Questo pregiudizio va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. (cfr.
Cass. n. 29832 del 2008).
Per quanto concerne il danno 'esistenziale' o danno per le ripercussioni negative sulla serenità personale o danno da stress in generale si osserva dunque che:
- non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella sola modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute che sia eziologicamente riconducibile al fatto illecito e documentalmente dimostrabile;
- la categoria del c.d. danno esistenziale non ha più ragione di esistere ed ove si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa deve ormai ritenersi illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua dell'art. 2059 c.c. nell'esegesi datane dalle
S.U. citate. Anche a voler ammettere ancora l'esistenza del danno esistenziale (non quale autonoma
7 voce di danno ma come pregiudizio facente parte dell'autonoma categoria di danno non patrimoniale) si richiede la prova di una lesione oggettivamente accertabile, provocata sul fare areddittuale del soggetto, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno incidente tuttavia su valori costituzionalmente tutelati, sempre tenendo conto che non sono risarcibili meri disturbi, fastidi o stress. Si può dire dunque che il danno non patrimoniale è danno conseguenza, non è la lesione in sé ad essere risarcita, ma le conseguenze che detta lesione provoca sul fare areddituale del soggetto e, per quanto qui rileva, sulle abitudini di vita sue e del nucleo familiare, sconvolgendo la tranquillità e la serenità dei componenti in maniera oggettiva, grave e non meramente transeunte.
4.6. Fatte le superiori premesse teoriche, non può non evidenziarsi che la non ha offerto Pt_1 alcuna valida prova in ordine al danno biologico pretesamente sopportato sia in punto di invalidità permanente sia in punto di invalidità temporanea non essendosi sottoposta, senza alcuna valida e documentata giustificazione, alla convocazione del CTU nominato da altro Giudicante, il quale, a cagione di ciò, non ha potuto espletare l'incarico assegnatogli vedendosi costretto a restituire i fascicoli (vedi comunicazione del CTU dott.ssa depositata telematicamente in data Persona_2
9.12.2021 fascicolo d'ufficio di primo grado in atti).
Non essendosi volutamente sottoposta alla visita medica presso il CTU non è stato possibile accertare la sussistenza, la causa, la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attrice. Invero, in giurisprudenza, è pacifico l'orientamento secondo il quale la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 26/08/2013, n.19577; vedi anche Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro, sentenza 18 maggio 2021 secondo cui l'assenza ingiustificata del periziando alla visita medica del
CTU comporta la decadenza dalla possibilità di provare il danno biologico lamentato;
cfr. infine in caso analogo a quello in esame anche Tribunale Palermo, 08/02/2016, n. 758: “Va rigettata la domanda di risarcimento del danno occorso a causa di un incidente stradale, qualora l'attore non abbia assolto all'onere della prova che ripetutamente non si è presentato alla visita medica fissata dal CTU”).
Più in particolare, secondo gli orientamenti espressi dalla corte di legittimità (cfr. già citata
Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 13588, pubblicata il 30 maggio 2013), “qualora venga disposta una consulenza tecnica, o, in grado di appello, ne venga disposta la rinnovazione, grava sull'assicurato un onere di collaborazione affinché venga accertato il proprio stato di salute. La mancata presentazione da parte del ricorrente alla visita medica equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova. Difatti il comportamento omissivo privo di valido motivo a giustificazione impedisce l'espletamento della consulenza tecnica per l'accertamento dello stato di salute del richiedente, presupposto imprescindibile dell'accertamento medico indispensabile per la decisione della causa. Pertanto, la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12662/1995; Cass. n. 3311/1999; Cass. 101/2001; Cass. 29906/2011).
L'assenza ingiustificata del periziando alla visita medica del CTU comporta, quindi, la decadenza dalla possibilità di provare il danno biologico lamentato (cfr. Cass. ord. n. 2361/2019).
In alternativa, la odierna ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova atta a giustificare la mancata presentazione alla visita medica, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
8 Alle medesime conclusioni si perviene in applicazione dell'art 116, comma 2, c.p.c. secondo cui “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. Manca, dunque, la prova del danno biologico subito dall'attrice anche sotto forma di danno psichico permanente.
Difatti, nessuna rilevanza assumono sotto tale aspetto le perizie di parte versate in atti dalla Pt_1 considerato che “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909). La perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
Pertanto, si può affermare che “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Trib.
Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Ed invero “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063).
Né tantomeno, nel caso che qui occupa, si può liquidare il danno biologico fisico/psichico sulla base della certificazione medica allegata dall'attrice dal momento che essendosi quest'ultima sottratta in modo ingiustificato alla visita medica, non è stato possibile effettuare un completo e valido accertamento nè della sussistenza e della entità del dedotto danno biologico patito dalla , nè Pt_1 della derivazione causale di quei danni biologici dal sinistro in oggetto.
Nondimeno, in assenza di una giustificazione plausibile della mancata partecipazione dell'attrice alla visita fissata durante le operazioni peritali, non esisteva alcun obbligo per il CTU nominato e per il Tribunale di indicare una diversa data per lo svolgimento della visita peritale, così come non può che evidenziarsi che essendo stata la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'esito della restituzione dei fascicoli d'ufficio da parte del CTU, l'ordinanza che aveva disposto l'approfondimento istruttorio specialistico era da intendersi implicitamente revocata senza che fosse necessaria una statuizione espressa del Decidente e senza che fosse stato pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa dell'attrice.
Pertanto, nessun danno non patrimoniale sub specie di danno biologico è stato dimostrato dalla
, con la conseguenza che deve esserne esclusa la sussistenza e la prova. Pt_1
In termini, peraltro, oltre ad essersi già espresso il Tribunale di Lamezia Terme (v. Tribunale di
Lamezia Terme n. 573/2024 del 19.6.2024 pubblicata il 21.6.2024), anche copiosa e recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli n. 97/2025 del 02.1.2025 pubblicata il 7.1.2025;
Corte di Appello di Napoli n. 5310/2023 del 15.12.2023 pubblicata il 15.12.2023; Tribunale di
9 Catanzaro n. 752/2022 del 25.5.2022 pubblicata il 27.5.2022; Tribunale di Palermo n. 735/2022 del
17.2.2022 pubblicata il 17.2.2022).
4.7. Per quanto riguarda, invece, i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice, occorre nuovamente richiamare i surrichiamati principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni
Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nn. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011,
n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o
"voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Nulla dunque può essere risarcito a titolo di danno esistenziale alla non essendo più Pt_1 ammissibile nel nostro ordinamento tale autonoma categoria di pregiudizio.
4.8. Quanto al danno morale, va tenuta in considerazione - rispetto alle sopra richiamate sentenze gemelle del 2008 - la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass.
28 novembre 2008, n. 28407; Cass 12 dicembre 2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre
2008, n. 29832) secondo la quale, invece, il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle
10 condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190 (cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n.
5770).
Occorre, inoltre evidenziare che il danno morale è qualificato espressamente quale autonoma categoria di danno dall'art. 5 DPR n. 37 del 3/3/2009 e dall'art. 1 DPR 181/2009. Tali normative prevedono, infatti, la possibilità di riconoscere il danno morale autonomo rispetto al danno biologico;
ad esempio l' art. 5, D.P.R. n. 37/2009 (danni da uranio impoverito per i militari in missione all'estero) prevede che la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
L'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico si desume anche dal citato D.P.R. n. 181 del 30.10.2009 ove si introduce un Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. La norma cit. distingue le due voci di danno e indica una nozione legale di danno morale, ai sensi dell'art. 1, infatti: a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato. Ciò evidenziato “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica” (così Corte d'Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 2009). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche Cass. 12 settembre 2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso “per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724. Si veda altresì la più recente Cass.
n. 5243 del 06/03/2014, che afferma che “in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l' "id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento,
11 l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva”).
Questo significa però che il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione (quale la fattispecie in esame per come evincibile dalla documentazione medica e sanitaria prodotta in atti dall'attrice), posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n.
8724 e cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724;
Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n.
8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16004).
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di "danno- conseguenza", tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405).
Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Nel caso de quo, tuttavia, l'attrice non ha allegato né provato alcunchè in termini di sofferenza ulteriore.
Orbene, giova rammentare che la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte
(tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n.
2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), in tema di risarcimento del danno alla persona ha fissato i seguenti principi, che è utile ribadire in questa sede in quanto direttamente rilevanti rispetto alla questione posta:
- sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
- la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della
Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass.
Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche
(anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
12 b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e delle modifiche degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), introdotte dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
- nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003)
- il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");
- nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.);
- non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto
10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del
2016.
Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
13 piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale
(così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Dunque, il danno morale va liquidato anche nelle lesioni lievi, derivanti da sinistro stradale, ma soltanto se la sofferenza subita è stata provata e l'onere ricade sul danneggiato.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare” (si veda per tutte Cass. sent. n. 17209/2015).
Se quindi, in linea di principio, il danno morale per le lesioni micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'”autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Il danno morale, quindi, riguardando la sfera più intima della personalità dell'individuo, può essere dimostrato attraverso l'aiuto della prova presuntiva, in base al principio della probabilità.
Si presume cioè che il comportamento illecito della controparte, in quanto particolarmente offensivo, abbia provocato un turbamento psicologico del soggetto danneggiato;
ciò in quanto è ragionevole pensare che da certi comportamenti corrispondono certe reazioni d'animo di chi li riceve.
14 Per l'accertamento del danno morale riveste poi un ruolo fondamentale la prova testimoniale di soggetti che, conoscendo il danneggiato o comunque essendo stati presenti al momento dell'illecito altrui o della fase immediatamente successiva, possono dare una rappresentazione del dolore sofferto dal danneggiato.
Ne consegue che in caso di “micropermanenti” deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.
Tuttavia, al riconoscimento di danno biologico di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Ciò è stato precisato, recentemente, dalla Terza Sezione civile della Cassazione civile con la sentenza n. 5547 depositata il 1 marzo 2024.
La Suprema Corte ha ripreso la distinzione tra il danno dinamico-relazionale e il danno morale, come delineato dalle modifiche agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private. Questa distinzione permette una valutazione separata e congiunta di questi aspetti del danno, mirando ad evitare duplicazioni risarcitorie.
Inoltre, la corte di legittimità ha ricordato l'importanza di un accertamento concreto del danno, attraverso un'istruttoria compiuta e l'utilizzo di tutti i necessari mezzi di prova, tra cui fatto notorio, massime di esperienza e presunzioni. Questo processo di valutazione deve tenere conto sia delle conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale sia di quelle che incidono sul piano dinamico-relazionale della sua vita, entrambi autonomamente risarcibili.
Nel contesto di lesioni di lieve entità, la Cassazione avverte che occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale sulla sola base della presenza di un danno biologico, per evitare risarcimenti ingiustificati. Viene quindi stabilito che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione come elemento presuntivo del danno morale è "tanto più limitata" quanto minore è l'entità dell'invalidità.
Applicando tali principi alla fattispecie in disamina non può non osservarsi che la scarsissima consistenza e intensità delle lesioni patite (“trauma contusivo del torace con dolenza regionale sternale, cervicalgia pt”) escludono, in assenza di una diversa prova non offerta dall'attrice, che da quelle lesioni sia potuta originare in capo alla ricorrente una effettiva e apprezzabile sofferenza alla sfera morale del soggetto leso.
In caso di incidente stradale, in vero, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (nel caso di specie, peraltro, neanche dimostrato).
E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori, "laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare"
Il giudice, in sostanza deve garantire, comunque, l'integrale risarcimento del danno alla salute considerando che, nei valori monetari disciplinati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non ha tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalia vittima. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di
15 tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Quanto al tipo di prova da fornire poi, la cassazione chiarisce che "il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza", il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo come evidenziato dalla giurisprudenza e sopra diffusamente argomentato, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, "posto che, generalmente ad una lesione comportante un'invalidità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del cd. danno biologico".
Ebbene, nel caso di specie, l'infortunata si è limitata a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, omettendo tuttavia di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, collegandolo in via automatica al danno biologico patito e fondandola esclusivamente su perizie di parte di nullo valore probatorio, per tutte le ragioni innanzi esposte.
Nessun risarcimento del danno morale, dunque, spetta alla , con il conseguente rigetto, per Pt_1 carenza di prova, di ogni tutela risarcitoria oltre le somme già riconosciute dall'assicurazione in via stragiudiziale alla ricorrente.
La domanda risarcitoria di parte attrice, pertanto, va rigettata per difetto di prova in ordine al quantum debeatur, non potendosi che ritenere già pienamente satisfattiva la somma di euro 1.000,00
(comprensiva di spese legali per euro 200,00) corrisposta prima del giudizio dalla compagnia di assicurazioni convenuta, in assenza della dimostrazione, da parte dell'interessata, di avere subito un danno maggiore rispetto a quello che è stato già ristorato.
5. Resta assorbito ogni ulteriore profilo: invero, le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n.
3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663).
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
6. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte attrice in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della società convenuta costituita come indicato in dispositivo sulla base del criterio del “disputatum” e secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia pari ad euro 46.593,37; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI,
29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi
16 indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
6.1. Nessun esborso a titolo di rimborso delle spese di CTU deve essere posto a carico delle parti dal momento che, oltre a non essere stata avanzata alcuna richiesta di liquidazione dei compensi da parte del CTU, non è stato possibile espletare le operazioni peritali per la mancata comparizione dell'attrice alla visita medica indicata dal CTU nominato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in via preliminare dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- nel merito rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Lamezia Terme, 12 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
17