Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. est. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 251/2022 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giacomo Giordano, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._2
Napoli, alla via Carriera Grande n. 47, in virtù di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Renato Martorelli, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, dall'avv.to Marco Franco Scalvini, c.f. , dall'avv.to C.F._3 C.F._4
Alessandro Bolla, c.f. ) e dall'avv. Alessandro Adamo, c.f. C.F._5
, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata, in Santa Maria C.F._6
Capua Vetere, viale Gran Bretagna n. 9 (Parco Zenith 1), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2179/2021 pubblicata il
19.07.2021.
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 115353 e condannare alla restituzione a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 17.973,32, oltre interessi, nonché al risarcimento del danno morale Parte_1 patito da quest'ultimo.
Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
1
§ 1. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver stipulato l'8.09.2009 con la convenuta un contratto di mutuo, recante il numero
115353, per l'importo di euro 47.280,00 da restituire in dieci anni, estinto anticipatamente nel febbraio del 2014.
Lamentò che - tenuto conto della somma prevista dall'art. 4 del contratto di mutuo, a titolo di penale, per la chiusura anticipata del rapporto - il tasso di interesse applicato era usurario, in quanto pari al
15,331%, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c., non era dovuto alla CP_1 alcun importo a titolo di interessi e quest'ultima era obbligata alla restituzione della somma
[...]
indebitamente percepita di euro 17.973,32, come da consulenza tecnica di parte.
L'attore rappresentò che, in ogni caso, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non consentiva una univoca individuazione del tasso di interesse concretamente applicato, comportando, inoltre, un regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Concluse chiedendo la condanna di alla restituzione della somma di euro 17.973,32, Controparte_1
oltre interessi, nonché al risarcimento del danno morale patito.
§ 1.2. Si costituì contestando la domanda dell'attore e deducendo che il tasso di Controparte_1
interesse debitorio applicato al contratto di mutuo era stato erroneamente calcolato dal Parte_1
nella misura del 15,331%, non essendo corretta la sommatoria tra il tasso di interesse debitorio e la penale per l'anticipata estinzione del mutuo, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso.
Aggiunse, poi, che il piano di ammortamento alla francese con comportava alcun effetto anatocistico.
Infine eccepì la genericità della richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore.
Chiese, quindi il rigetto delle domande di Parte_1
§ 1.3. Il primo giudice rigettò la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
La decisione del primo giudice, per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame, si fonda sulle seguenti ragioni: a) parte attrice - pur allegando il decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia antiusura relativo al terzo trimestre 2009, distinto in base alle varie categorie di operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari - non ha indicato quale sia il valore del tasso soglia di riferimento nella fattispecie in esame (indicazione che non si rinviene neppure nella perizia di parte versata in atti); “si tratta di un'omissione che rileva in punto di allegazione dei fatti, prima ancora che sul piano probatorio, dal momento che è omessa l'esposizione di un dato essenziale per comprendere e apprezzare il ragionamento concernente la dedotta usurarietà del taeg contrattuale.”;
b) non ha esposto il criterio di calcolo utilizzato per addivenire ad un valore del Parte_1
TAE pari al 15,331%.; c) in ogni caso, “pur dovendosi accedere ad una nozione ampia di interessi ai fini della legge 108/1996”, come comprensivi di tutti i costi collegati all'erogazione del
2 finanziamento, deve escludersi che gli oneri di estinzione anticipata vi rientrino, come desumibile anche dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 12.08.2009, atteso che la penale prevista a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento rappresenta un onere meramente eventuale rispetto all'erogazione del credito e non si pone in rapporto sinallagmatico con la concessione del finanziamento, tanto che al momento della conclusione del contratto rappresenta un costo potenziale, che non è dovuto automaticamente (come gli interessi corrispettivi) o al verificarsi di determinati presupposti in caso di patologia del rapporto (come gli interessi di mora), bensì a titolo di remunerazione per la banca in dipendenza dell'esercizio di un diritto potestativo riconosciuto al cliente;
nel calcolo del TEG non va, quindi, inclusa la penale prevista contrattualmente in caso di estinzione anticipata del mutuo;
c) il piano di ammortamento alla francese non dà luogo ad un fenomeno anatocistico: gli interessi debitori sono calcolati sulla sola quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti e, pertanto, la quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con le rate precedenti;
d) la modalità di ammortamento di cui si discute non determina alcuna incertezza sull'entità del tasso dedotto in contratto, ove in quest'ultimo sia chiaramente precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso da applicare alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate;
e) nel caso di specie il contratto indica chiaramente il tasso di interesse corrispettivo, il tasso di mora, il Taeg e tutti gli altri oneri applicabili, nonché il numero e l'entità delle rate, unitamente al prospetto del capitale residuo dopo ogni rata di rimborso.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello a cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il gravame, non articolato in separati motivi, l'appellante reitera, preliminarmente, la doglianza formulata in primo grado relativa all'illegittimità del mutuo con ammortamento alla francese, sul rilievo dell'indeterminatezza del tasso di interesse debitorio - che assume non essere stata valutata dal primo giudice - invocando la violazione degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché la violazione dell'art.117, comma 4, TUB, per mancanza della forma scritta con riferimento al tasso di interesse concretamente applicato. Argomenta che “a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà decisamente più alto in
3 regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice”; che “il regime finanziario, dunque, rappresenta una condizione economica che non può non essere esplicitata in contratto, ex art.117, comma 4, TUB” e che la componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto nel calcolo degli interessi “cela
l'applicazione di costi occulti” che, in quanto tali, sono certamente illegittimi.
Il motivo di gravame è infondato.
Diversamente da quanto esposto dall'appellante, il giudice di primo grado ha valutato la questione della determinabilità del tasso di interesse applicato. E invero, nella parte motiva della sentenza gravata, alla pag. 8, si legge: “la modalità di ammortamento di cui si discute non determina alcuna incertezza sull'entità del tasso dedotto in contratto, ove in quest'ultimo sia chiaramente precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate. Nel caso di specie, il contratto indica chiaramente il tasso di interesse corrispettivo applicabile, nonché quello di mora, il taeg e tutti gli altri oneri applicabili, nonché il numero e l'entità delle rate, ed il prospetto del capitale residuo dopo ogni rata di rimborso”.
Si aggiunge che la statuizione del primo giudice va pienamente condivisa da questa Corte, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”( cfr. Cass. Ordinanza n. 7382/2025).
La suddetta pronuncia è coerente con quella precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, relativa all'ipotesi di contratto di mutuo a tasso fisso, che ha affermato il seguente principio “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della
4 modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass. sentenza n. 15130/2024).
Ciò posto, nel caso di specie è stato stipulato in data 8.09.2009 un contratto di mutuo a tasso fisso contente l'indicazione dell'importo erogato, pari ad euro 47.280,00, del numero di 120 rate mensili, tutte di pari importo (che consente di ricavare la durata decennale del rapporto di finanziamento), del tasso di interesse nominale annuo, pari al 2,217 % in misura fissa per l'intera durata del prestito, del
TAEG/ISC, pari all'11,192%, del TEG, pari al 9,249% e - come sottolineato dal primo giudice - del prospetto del capitale residuo dopo ogni rata di rimborso, dal quale si desume la modalità di ripartizione di ogni rata tra quota capitale residuo e quota interessi.
Ne consegue che non si ravvisa alcun profilo di nullità - invocata dall'appellante (cfr. conclusioni riportate in epigrafe) - né del contratto di mutuo né delle clausole relative all'interesse debitorio pattuito e al complessivo costo del finanziamento.
§ 2.2. L'appellante lamenta, inoltre, che il primo giudice ha erroneamente escluso dal calcolo del
TEG, ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, il costo rappresentato dalla penale per l'anticipata estinzione del mutuo, sostenendo che tale costo non sia “una remunerazione per la banca in dipendenza dell'esercizio di un diritto potestativo riconosciuto al cliente” e che “il mutuatario si
è obbligato con una promessa usuraria e ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente per beneficiare della tutela normativa antiusura” .
La doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n. 2) c.p.c., atteso che non si confronta con il percorso motivazionale del primo giudice, il quale ha condivisibilmente affermato che la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non va considerata ai fini del calcolo del TEG, in quanto rappresenta
“un onere meramente eventuale rispetto all'erogazione del credito e non si pone in rapporto sinallagmatico con la concessione del finanziamento”.
Sul punto si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 7352 del 07/03/2022 che ha statuito:
“In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
§ 2.3. L'appellante, infine, evidenzia che dal decreto ministeriale di riferimento contenente la rilevazione dei tassi soglia antiusura delle operazioni bancarie e dalla perizia tecnica di parte si
5 sarebbe potuto evincere che, all'epoca dei fatti, il tasso di interesse usuraio, per i contratti di finanziamento, era pari al 13.85%, ottenuto aumentando del 50% il tasso medio pari al 9.21%.
Anche tale doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 342 n. 2, c.p.c., in quanto non censura la efficacemente la motivazione del primo giudice che si fonda inequivocamente sul fatto che l'attore avrebbe dovuto, con la proposizione della domanda, indicare il tasso soglia di riferimento, non essendo equivalente l'aver prodotto documentazione dalla quale sarebbe stato possibile rilevarlo.
In ogni caso la doglianza è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il primo giudice ha fondato la decisione anche sull'esame nel merito delle doglianze (cfr. Cass. Ordinanza n. 7995 del
11/03/2022), risultate infondate.
L'infondatezza del gravame ne comporta il rigetto.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo - scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 - in misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e in misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, in quanto in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado a favore di spese Controparte_1
che si liquidano in euro 3.897,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 28 maggio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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