Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 332/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 15.5.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza del Tribunale di Palmi
n.538/2024 pubblicata il 26.04.2024 vertente
TRA
P.IV , con sede Pt_1 Parte_2 P.IV_1
centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato , Ettore Triolo,
Valeria Grandizio, (pec t) Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
12.07.1969 ed ivi residente in [...]is, rappresentata e difesa dagli
Avv. Maria Francesca Sprizzi (c.f. , PEC CodiceFiscale_2
fax 096622194) e Antonio Papalia (c.f. Email_2 [...]
, PEC fax 096622194) C.F._3 Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
La ricorrente deduceva di aver svolto attività di bracciante agricolo presso l'Azienda CU nell'anno 2020 per 102 giornate di lavoro in ciascun anno.
Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia CU sono state sottoposte ad indagini ispettive, volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse.
All'esito degli accertamenti, nel corso dei quali veniva riconosciuta la congruità della manodopera assunta con il fabbisogno dei terreni, l' riconduceva i Pt_1
rapporti di lavoro alla azienda CU CE, pur formalmente instaurati con la azienda CU EP e provvedeva al disconoscimento di singole giornate denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, sul presupposto della impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della
Pt_3
Ai verbali di accertamento ha fatto seguito la notifica a ciascun lavoratore, tra cui parte ricorrente, del provvedimento di cancellazione parziale di contributi giornalieri agricoli dalle singole posizioni assicurative (alla ricorrente venivano cancellate 19 giornate lavorate nell'anno 2020)
La ricorrente agiva in giudizio eccependo l'infondatezza e l'illegittimità dei provvedimenti di cancellazioni emessi dall' dal momento che aveva prestato Pt_1
regolarmente ed effettivamente la propria attività lavorativa in tutte le giornate debitamente comunicate dal datore di lavoro, mentre la cancellazione si fondava su automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
Chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2020), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale oltre alle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione, condannando l' a provvedere alla relativa Pt_1
iscrizione ed alla liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto. Si costituiva in giudizio l' , eccependo in via preliminare la decadenza Pt_1 dall'azione per il decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70.
Nel merito, richiamando in toto il contenuto dei verbali ispettivi, ha ribadito la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti effettuati.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e nel merito il rigetto della domanda.
La sentenza di primo grado.
Il primo giudice ha ritenuta superfluo espletare istruttoria e , disattesa l' eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione giudiziale (non avendo l' Pt_1 ottemperato all'ordine di produzione dell'avviso di ricevimento del disconoscimento delle giornate svolte presso l'Azienda CU CE, sicchè
è rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale) , ha ritenuto nel merito che: nella fattispecie in esame non viene messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro (anzi nel verbale ispettivo vi è un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma vengono solamente disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_3 escludendo quindi l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali, limitata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, occorre verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori siano tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria;
nel caso di specie la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminino in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori, mentre di contro è documentata la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, ove i lavoratori potevano proseguire in loro lavoro in caso di intemperie che impedivano loro di lavorare all'aperto sui fondi;
gli ispettori non hanno considerato tali serre né tanto meno hanno verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia;
inoltre i dati pluviometrici utilizzati da sono stati elaborati presso le stazioni Pt_1
site nei Comuni di Sinopoli Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli ove la ricorrente svolgeva la sua attività sono distanti da tali zone, insistendo essi nei
Comuni di Varapodio e;
peraltro, tali rilevazioni che, per Persona_1
come si legge nelle stesse tabelle, rappresentano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore, in numerose giornate superano di poco i 3 mm e in qualche giornata sono addirittura al di sotto di tale valore;
il ragionamento presuntivo degli ispettori appare inattendibile anche su un piano logico, poiché è verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell' attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalga della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come prevede la sopra menzionata circolare
. Pt_1
Ciò posto, il Tribunale ha concluso che la base conoscitiva su cui gli ispettori hanno tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa è estremamente inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico è stato utilizzato dagli ispettori sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti quali, la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle
24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare;
per tale ragione la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente è stata ritenuta ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a determinare un' inversione dell'onere Pt_1
probatorio.
Ha pertanto accolto la domanda, così statuendo :
“- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra la ricorrente e la ditta CU EP per 102 giornate per l'anno 2020;
- Dichiara illegittimi i provvedimenti di disconoscimento impugnati e riconosce il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2020), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
- Condanna l' a provvedere alla relativa iscrizione;
Pt_1
-Condanna l' alle spese di lite …..” Pt_1
3. Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1
riforma (prestando acquiescenza alla negata decadenza) .
L'ente lamentava l'erroneo riparto dell'onere probatorio e della decisione, nel merito, richiamando che in analoghe controversie, altro giudice del Tribunale di
Palmi era addivenuto a conclusioni opposte.
In tali sentenze era stato precisato che il thema decidendum era rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di giornate di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola CU EP, dopo il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, ritenendo che non si vertesse in tema di “annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' ma un'azione di accertamento Pt_1 dell'effettività di tale rapporto di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro,
è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto”.
Trattandosi di azione di accertamento, i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere allegati e provati dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Dall'esame degli atti si evinceva, invece, che le allegazioni di parte ricorrente contrastavano in modo inconciliabile con le risultanze del verbale ispettivo.
Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello.
Precisava che, in esito agli accertamenti, l' non aveva in alcun caso raggiunto Pt_1
la conclusione che il rapporto di lavoro fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte CU), essendosi limitato a disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la CU
EP e la riconduzione dello stesso alla CU CE o alla PE
: l' aveva disconosciuto singole giornate poiché “denunciate come
[...] Pt_2
svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”, e a tale conclusione era addivenuto “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro
Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli,
Molochio e Taurianova”.
In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione
Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 29 lavoratori – compresa la parte appellata
– si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste.
Nel merito, osservava che il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei giorni oggetto di disconoscimento, a Pt_1
condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine;
richiamava le circostanze fattuali e le considerazioni (in massima parte fatte proprie dal primo giudice) che escludevano potesse derivare dai verbali di accertamento la presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria.
Concludeva, chiedendo rigettare la domanda promossa da parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e l'appellato ritualmente depositava note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza di questa Corte n. 636/2024 RG SENT. pubblicata il 18.11.2024 emessa in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (ricorso proposto da altra bracciante agricola assunta alle dipendenze delle aziende agricole CU).
<< Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, la lavoratrice ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia CU di Varapodio, nelle tre Aziende Agricole: CU EP,
CU CE e , esponendo di aver prestato la propria Persona_2 attività presso l' come da contratti e buste Controparte_2
paga prodotti.
Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale
Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e Pt_3
Taurianova”.
L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate (...). Pt_1
Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano Pt_1
su inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di Pt_1
talune giornate lavorative per gli anni (...) denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale.
Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l' , Pt_1
confrontando le giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l' aveva Pt_1
disconosciuto in ragione degli eventi atmosferici, cioè i provvedimenti di riconoscimento parziale per gli anni (...) e tale riconoscimento parziale è stato operato dell' . Pt_1
È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nel prosieguo, deve essere considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute, in costanza di rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell'Azienda CU.
L'oggetto della domanda è, dunque, il riconoscimento parziale delle giornate lavorate. Nel merito, l'appello è infondato.
Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda CU, bensì il riconoscimento solo parziale di singole giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso in praticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa.
È questa una conclusione cui è addivenuto l' in via meramente logico – Pt_1
deduttiva e non a seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute.
Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi.
Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante.
Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte Pt_1
in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale
Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e
Taurianova.
È immediata l'evidenza delle contestazioni dell'(appellata):
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni Pt_1
site nei Comuni di Sinopoli, Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte CU insistevano nei Comuni di Varapodio e , Persona_1
tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Sinopoli, Molochio e Taurianova ai Comuni di Varapodio e
; Persona_1
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero, comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) i rilievi fotografici in atti documentavano l'esistenza di vaste serre e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del Pt_1
riconoscimento parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo ...>>.
Le considerazioni che precedono supportano la decisione del Tribunale di non assumere una prova orale comunque diligentemente articolata dalla ricorrente , poiché nel caso di specie è mancato il disconoscimento dei rapporti di lavoro negli anni di riferimento, essendosi l' limitato a disconoscere singole giornate di Pt_1
lavoro in corrispondenza dei dati pluviometrici di cui si è detto.
Non ha pregio l'ulteriore censura dell'appellante alla parte della sentenza “in cui prevede il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione “, lo stesso appellante infatti nel prosieguo si mostra consapevole del fatto che “ il giudice si è limitato ad accertare lo svolgimento dell'attività per le giornate oggetto di disconoscimento, non avendo svolto alcuna valutazione riguardo le singole ed eventuali prestazioni e ad eventuali ragioni di decadenza “, limitandosi a dare atto
(peraltro superfluamente) dell'incidenza del riconoscimento integrale delle giornate denunciate sul diritto a prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità, eventualmente maturate nei periodi lavorativi in contestazione.
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza determina che l' vada condannato alla rifusione delle spese Pt_1
di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 2.904,00 , oltre rimborso spese generali, CPA ed IV come per legge.
Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
nei confronti di e avverso la sentenza del
[...] Controparte_3
Tribunale di Palmi n.538/2024 pubblicata il 26.04.2024 ,ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, Pt_1
avv. Maria Francesca Sprizzi e Antonio Papalia, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.904,00 , oltre rimborso spese generali, CPA ed IV come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti .