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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 16305/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(avv. ROBERTO GORIO)
[...]
PARTE ATTRICE contro e (avv. MARIA LAURA VENEZIANI) CP_1 CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha chiesto di dichiarare che i convenuti hanno accettato, in forma espressa o tacita, l'eredità di nato a Persona_1
San Lorenzo in Banale (TN) il 9.12.47 e deceduto in Villa Carcina il
12.03.22 – C.F.: C.F._1
Le parti convenute hanno aderito al ricorso.
All'esito della prima udienza, non ravvisandosi necessità di calendarizzare un'udienza ulteriore, stante la sostanziale intesa corrente tra le parti, è stata pronunziata la presente sentenza.
1 I resistenti hanno, in più sedi e, da ultimo, in questa, manifestato la volontà di accettare l'eredità di quali eredi legittimi Persona_1 dello stesso.
L'accettazione non è stata manifestata in una delle forme dell'art. 475 c.c. Nondimeno, la volontà espressa può essere valorizzata come un comportamento di accettazione tacita, accertabile nel presente procedimento, con effetto utile ai fini della trascrizione.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
La mancata opposizione delle parti resistenti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che (C.F.: ) e CP_1 C.F._2
(C.F.: hanno accettato l'eredità di CP_2 C.F._3
C.F.: ; Persona_1 C.F._4
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
3. compensa le spese di lite.
Brescia, 04/04/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 16305/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(avv. ROBERTO GORIO)
[...]
PARTE ATTRICE contro e (avv. MARIA LAURA VENEZIANI) CP_1 CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha chiesto di dichiarare che i convenuti hanno accettato, in forma espressa o tacita, l'eredità di nato a Persona_1
San Lorenzo in Banale (TN) il 9.12.47 e deceduto in Villa Carcina il
12.03.22 – C.F.: C.F._1
Le parti convenute hanno aderito al ricorso.
All'esito della prima udienza, non ravvisandosi necessità di calendarizzare un'udienza ulteriore, stante la sostanziale intesa corrente tra le parti, è stata pronunziata la presente sentenza.
1 I resistenti hanno, in più sedi e, da ultimo, in questa, manifestato la volontà di accettare l'eredità di quali eredi legittimi Persona_1 dello stesso.
L'accettazione non è stata manifestata in una delle forme dell'art. 475 c.c. Nondimeno, la volontà espressa può essere valorizzata come un comportamento di accettazione tacita, accertabile nel presente procedimento, con effetto utile ai fini della trascrizione.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
La mancata opposizione delle parti resistenti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che (C.F.: ) e CP_1 C.F._2
(C.F.: hanno accettato l'eredità di CP_2 C.F._3
C.F.: ; Persona_1 C.F._4
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
3. compensa le spese di lite.
Brescia, 04/04/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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